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Comune di Firenze
Regolamento in materia di termine e di responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 127/1997

Delibera GM n. 571/385 del 12/4/99

 

LA GIUNTA

  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3651/236 del 17/11/1997 avente ad oggetto "Criteri generali relativi al regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo";

Visto il "Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo" approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 20/27 del 13/01/1998;

Ritenuto opportuno procedere ad alcune precisazioni per una univoca applicazione del Regolamento di cui al punto precedente da parte di tutte le Direzioni e Uffici nonché adeguare il Regolamento suddetto alle recenti innovazioni legislative, e cioè:

  • sostituire il comma 8 dell’art. 3 perché se la domanda è erroneamente indirizzata si applica il comma 7 dello stesso articolo mentre se la domanda è erronea dal punto di vista sostanziale non può essere regolarizzata. E’ stato dato, inoltre, un termine al responsabile del procedimento affinché provveda ad esaminare la domanda e stabilisca entro 3 giorni se è necessaria una integrazione di quest’ultima;
  • sostituire il comma 2 dell’art. 4 in quanto non sempre il destinatario ha immediata notizia dell’adozione dell’atto; pertanto, spetta al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, darne comunicazione;
  • sostituire il comma 2 dell’art. 7 per consentire, eccezionalmente, previo parere del Direttore Generale, l’individuazione del responsabile del procedimento nel dipendente inquadrato nella qualifica funzionale inferiore alla settima data la particolare struttura di alcune Direzioni e Uffici;
  • sostituire il comma 4 dell’art. 8 perché la decisone adottata in sede di conferenza di servizi tiene sicuramente luogo dei singoli atti che sarebbero stati di competenza delle Direzioni e/o Uffici partecipanti alla conferenza nel caso in cui quest’ultima non fosse stata indetta;
  • sostituire il comma 1 dell’art. 9 in conseguenza dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 403/98 che all’art. 3 prevede ulteriori compiti in capo al responsabile del procedimento;
  • abrogare il comma 7 dell’art. 9 perché già ricompreso nell’art. 4 comma 2;
  • sostituire il comma 2 dell’art. 11 in quanto fa riferimento ad una, inesistente, richiesta di intervento anziché all’atto di intervento;

Visto il parere favorevole al presente provvedimento, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

  

D E L I B E R A

 

per i motivi espressi in narrativa,

1. di approvare le sottoelencate modifiche al "Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo" di cui alla delibera della Giunta comunale n. 20/27 del 13/01/1998:

  • il comma 8 dell’art. 3 è così sostituito:

"8. Se la domanda è incompleta, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’interessato indicando le cause della incompletezza e assegnando un congruo termine per provvedere alla integrazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda completata sempre che la richiesta di integrazione sia stata fatta entro 3 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore termine assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna integrazione il procedimento viene archiviato d’ufficio.";

  • il comma 2 dell’art. 4 è così sostituito:

"2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, il termine coincide con la data di adozione del provvedimento o, in caso di provvedimento recettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione al destinatario del provvedimento adottato.";

  • il comma 2 dell’art. 7 è così sostituito:

"2. Il direttore o il dirigente cui fa capo l’unità organizzativa responsabile individua, ai sensi dell’art. 13 comma 7 del Regolamento di organizzazione, il responsabile del procedimento tra i dipendenti appartenenti alla medesima unità organizzativa, con qualifica funzionale, di norma, non inferiore alla settima. Eccezionalmente può essere individuato un responsabile del procedimento con qualifica funzionale inferiore alla settima previo parere del Direttore Generale.";

  • il comma 4 dell’art. 8 è così sostituito:

"4. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del comma 1, indice, se ne ha la competenza, o propone al Direttore Generale la indizione di una conferenza di servizi tra le unità organizzative interessate per l’esame contestuale dell’oggetto del procedimento. Le determinazioni concordate nella conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono luogo degli eventuali atti del procedimento di loro competenza.";

  • il comma 1 dell’art. 9 è così sostituito:

"1. Il responsabile del procedimento cura, nei termini, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 3 del D.P.R. n. 403/98.";

  • il comma 7 dell’art. 9 è abrogato;
  • il comma 2 dell’art. 11 è così sostituito:

"2. L’atto di intervento, redatto in carta semplice senza alcuna formalità e diretto al responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentato nei termini di cui al precedente comma 1 lett. b).";

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

3. di pubblicare nella Rete civica il testo del Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo con le modifiche introdotte dal presente atto nel testo che qui di seguito si riporta: (vedi regolamento aggiornato)