Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del Comune.
(Delibera G.C. n. 919 del 28.12.2006)




Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.


ART. 1
Oggetto.


  1. Il presente atto regolamenta l’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle specifiche modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “Codice” ed in particolare:


ART. 2
Titolare del trattamento.


  1. Il Comune di Firenze è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, ed è rappresentato, ai fini previsti dal Codice e successive modifiche ed integrazioni, dal Sindaco pro tempore.
    Con Ordinanza n.3596 del 21/05/2001, il Sindaco ha delegato le relative funzioni al Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali, che provvede ad adottare le misure organizzative e a garantire l’uniformità di applicazione del Codice, avvalendosi di un ufficio amministrativo in materia di privacy, individuato nella posizione organizzativa “ Atti di Giunta, Consiglio, Privacy e Accesso” che fornisce adeguato supporto ai Responsabili. L’ ufficio sopracitato attua i compiti di cui al precedente comma, anche predisponendo l’opportuna modulistica.
  2. Il Titolare del trattamento, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, provvede in particolare a:


ART. 3
Responsabile del trattamento.


  1. I Direttori e/o Dirigenti delle strutture di massima dimensione in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, sono responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
  2. I Responsabili del trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede del Comune di Firenze, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidati dal Titolare analiticamente specificati per iscritto (art. 29 comma 4 del Codice) ed in particolare a:



  1. Nell’ipotesi di affidamento a terzi di servizi che implichino il trattamento dei dati personali, il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito dell’attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato da:



  1. Nell’ambito delle funzioni istituzionali del Comune, rientrano anche le funzioni svolte, per delega governativa, per legge regionale o per convenzione, da soggetti pubblici o privati, nonché i servizi erogati da istituti di credito che operano come tesoriere ed esattore comunale;
  2. Nei casi di cui al comma precedente, e nella situazione di affidamento esterno della gestione del trattamento dei dati, il concessionario o affidatario del servizio per conto dell’Amministrazione comunale, (mediante convenzione, protocollo d’intesa, contratto o incarico professionale o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge), Responsabile ai sensi del Codice, assume la veste di Responsabile del trattamento dei dati delle banche per tutta la durata del rapporto convenzionale ed è assoggettato a tutti i compiti previsti dal presente articolo. Il concessionario o affidatario si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune, come Responsabile del trattamento dei dati personali, in esecuzione della convenzione/contratto/incarico. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo in sede di stipula dell’atto, si intende Responsabile Privacy il legale rappresentante del concessionario/affidatario.



ART. 4
Responsabile della Direzione Sistemi Informativi.


  1. Il Responsabile della Sicurezza dei dati a livello informatico, è individuato nel Direttore pro tempore della Direzione Sistemi Informativi con i seguenti compiti:




ART. 5
Incaricati del trattamento.


  1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede per iscritto alla individuazione, all’interno della sua struttura operativa, a nominare il personale dipendente “Incaricato” per l’espletamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati.
  2. Gli Incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui all’art.30 del Codice, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite per iscritto dal Responsabile che prevedono:



ART. 6
Consenso dell’interessato.


  1. Il Comune, in quanto soggetto pubblico, ai sensi dell’art.18 comma 4 del Codice, non deve chiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, purché il trattamento medesimo sia conforme ai fini istituzionali dell’Ente.

  2. Al di fuori di tale ipotesi non può essere richiesto il consenso per ulteriori trattamenti.



ART. 7
Informativa.


  1. L’interessato deve essere preventivamente informato, oralmente o per iscritto, circa:



ART. 8
Trattamento dei dati personali da parte di Amministratori e Difensore Civico, Nucleo di Valutazione


  1. I soggetti sopracitati, sono legittimati al trattamento dei dati esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali cui sono preposti.


ART. 9
Comunicazione e diffusione dei dati personali comuni.


  1. La comunicazione dei dati personali comuni, ovvero diversi da quelli sensibili e giudiziari, all’interno del Comune, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nell’ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
  2. Il Responsabile, valutato il caso, può decidere di adottare le misure necessarie alla tutela della riservatezza degli interessati.
  3. La comunicazione dei dati personali comuni, ovvero diversi da quelli sensibili e giudiziari, ad altri soggetti pubblici, è ammessa qualora sia prevista da norma di legge e di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali in osservanza dell’art.19 c.2 del Codice e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’art.39, comma 2 del D. lgs. 196/03 (quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione al Garante dell’intenzione di effettuare l’operazione) e non è stata adottata la determinazione negativa, ivi indicata, da parte del Garante. Se la determinazione negativa del Garante perviene dopo quarantacinque giorni, il Comune interrompe la comunicazione eventualmente iniziata.
  4. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art.19 comma 3 del Codice).
  5. La diffusione dei dati personali comuni da parte dell’Amministrazione, cioè il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, avviene esclusivamente per le finalità perseguite dall’Amministrazione, in osservanza del Codice.


ART. 10
Dati sensibili e giudiziari


  1. Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili da parte del Comune di Firenze nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si rinvia alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 19 dicembre 2005 avente ad oggetto: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Firenze” e successive modifiche ed integrazioni.


ART. 11
Accesso ai documenti amministrativi.


  1. Per quanto concerne i rapporti tra accesso ai documenti amministrati ed esigenze di tutela della riservatezza, fermo restando il disposto dell’art.59 del Codice Privacy e del D.P.R. 12 aprile 2006 n.184, si rinvia all’apposito regolamento sull’accesso.


ART. 12
Videosorveglianza


  1. Il Comune, nel trattare i dati personali raccolti nell’esercizio dell’attività di videosorveglianza, osserva il dettato del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004.
  2. L’installazione degli impianti di videosorveglianza è lecita solo se proporzionata agli scopi istituzionalmente perseguiti dall’Amministrazione ed è fondata su presupposti di proporzionalità, liceità e necessità; le finalità perseguite dall’Amministrazione devono essere determinate e di propria pertinenza.
  3. Le finalità di sicurezza pubblica, prevenzione ed accertamento dei reati competono in via esclusiva ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
  4. L’installazione di impianti di videosorveglianza, viene adeguatamente pubblicizzata tramite l’informativa che deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
  5. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad indagini.



ART. 13
Norma finale


  1. Il presente disciplinare entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2007.

  2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui al D. lgs.196/03, Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni.