Regolamento
per la concessione di suolo pubblico per l'attività di pittore ritrattista.
(Deliberazione
C.C. n.39 del 19 giugno 2006)
ART. 1
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attività di pittore/ritrattista su suolo pubblico nel Comune di Firenze, con l’obbiettivo di valorizzare luoghi di particolare interesse della città con la presenza di attività artistiche qualificate. L’esercizio dell’attività di pittore/ritrattista prevede l’esposizione e la commercializzazione esclusivamente di opere di diretta produzione del titolare della concessione di suolo pubblico.
ART. 2
INDIVIDUAZIONE AREE E POSTAZIONI
2.1 Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico per esercitare l’attività di pittore/ritrattista può essere concesso con le modalità di cui al successivo art. 4 esclusivamente nelle aree e nelle postazioni individuate dalla Giunta con apposita delibera, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e dai Consigli di Quartiere, nel rispetto del Decreto Legislativo 41/2004.
2.2 Ai giovani pittori ritrattisti di cui al successivo art. 5, comma 2, è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni individuate dalla Giunta.
ART. 3
AMPIEZZA DELLA POSTAZIONE
L’area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di mq. 2,00 (mt. 1 x mt. 2) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività di pittore/ritrattista.
ART. 4
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
4.1 Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con due appositi e distinti bandi:
4.2 Le graduatorie di ciascun bando, predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli, hanno validità biennale.
ART. 5
REQUISITI PER L’ACCESSO
5.1 Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico per l’attività ordinaria di pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera A) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Il venire meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata, e/o dalla collocazione nella graduatoria.
5.2 Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo per l’attività di giovane pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera B) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Il compimento del 26° anno nel biennio di validità della graduatoria relativa al bando di cui al presente comma non determina la revoca della eventuale concessione rilasciata, e/o la collocazione nella graduatoria.
Il venire meno dei rimanenti requisiti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata, e/o dalla collocazione nella graduatoria.
5.3 Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad uno solo dei due bandi, pena l’esclusione da entrambi.
5.4 Ciascun candidato deve indicare nell’istanza, pena l’esclusione dalla graduatoria, l’ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando.
ART. 6
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE A SEGUITO DEI BANDI PUBBLICI
6.1 La graduatoria relativa al bando per l’attività ordinaria di pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera A) è predisposta attribuendo i seguenti punteggi:
L’anzianità viene accertata d’ufficio.
6.2 La graduatoria relativa al bando per l’attività d giovane pittore/ritrattista di cui all’art. 4 comma 1 lettera B) è predisposta dalla Commissione di cui al successivo articolo sulla base di una prova pratica le cui modalità di svolgimento sono stabilite dalla commissione stessa e rese pubbliche nell’apposito bando.
6.3 In entrambe le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.
6.4 Non saranno collocati in graduatoria coloro che nel biennio precedente abbiano violato il divieto a commercializzare opere di non diretta produzione, o non abbiano superato positivamente il controllo a campione di cui all’art. 7.3.
ART. 7
COMMISSIONE ESAMINATRICE
7.1 E’ istituita una apposita Commissione esaminatrice composta da n. 3 membri individuati dal Direttore dello Sviluppo Economico nella seguente maniera:
7.2 La Commissione resta in carica 4 anni dalla sua prima convocazione da parte del Direttore dello Sviluppo Economico e opera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
7.3 La Commissione ha i seguenti compiti:
ART. 8
ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
8.1 L’Amministrazione dopo l’approvazione, con apposita determinazione dirigenziale, delle graduatorie di cui all’art. 6 procede all’assegnazione delle postazioni individuate dalla Giunta, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani pittori/ritrattisti secondo il seguente ordine:
8.2 Qualora dopo l’assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all’assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l’ordine della graduatoria per l’attività ordinaria di pittore/ritrattista tra i candidati che non hanno ottenuto concessione. Nel caso di esaurimento di detta graduatoria, si procede all’assegnazione seguendo l’ordine della graduatoria dei giovani pittori/ritrattisti tra i candidati che non hanno ottenuto concessione.
8.3 Nel caso di esaurimento di entrambe le graduatorie , le postazioni non assegnate rimangono vacanti fino alla data di scadenza di validità delle graduatorie stesse.
8.4 La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli nominativi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa gli interessati dovranno comunicare alla Direzione Sviluppo Economico l’accettazione della postazione nonché degli obblighi relativi all’espletamento dell’attività di cui al successivo art. 10. In mancanza di ciò, i medesimi saranno considerati rinunciatari.
Art. 9
DURATA DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO
9.1 La concessione di suolo pubblico ha validità biennale e si considera decorrente dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
9.2 Le concessioni rilasciate nel corso del biennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.
Art. 10
OBBLIGHI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’
Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando di concorso;
"PAGHERA’ SOLO AD OPERA ESEGUITA, SE SARA’ DI SUA SODDISFAZIONE".
ART. 11
NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale e al Regolamento Cosap (Canone Occupazione Spazi E Aree Pubbliche).
ART. 12
NORME TRANSITORIE
Le assegnazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valide fino alle assegnazioni delle postazioni effettuate secondo il nuovo procedimento di cui all’art. 6 e ad esse si continua ad applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento ex deliberazione n. 1214/151 del 06.11.2000.
Le concessioni di cui all’art. 9, conseguenti alla prima applicazione del nuovo procedimento ex art. 6 restano in vigore fino al 31.12.2008.
ART. 13
SANZIONI
13.1 Chiunque occupa il suolo pubblico senza la preventiva concessione è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento Cosap. In tal caso può essere disposto altresì il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne costituiscono il prodotto.
13.2 Chiunque titolare di concessione per attività di pittore/ritrattista commercializzi opere non di diretta produzione è soggetto alle sanzioni previste per l’attività di commercio abusivo su suolo pubblico.
13.3 Nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall’art. 10 lettera C) l’ufficio competente provvede alla sospensione della concessione per un periodo di 3 mesi.
Nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall’art. 10 lett. D), E), F), G), H), I), L), M), N) O), il titolare decade dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo all’intero biennio di riferimento.
Quadro riassuntivo dei provvedimenti e delle sanzioni amministrative
| Articolo di riferimento |
Norma regolamentare |
Provvedimenti |
| Art. 10 lettera C |
L’occupazione di suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente con gli orari previsti nei singoli atti concessori; |
Sospensione della concessione per un periodo di mesi 3 |
| Art. 10 lettera D |
Quando il titolare eserciti nella zona concessa, ma in spazio al di fuori di quello assegnato o in località diversa da quella indicata nella concessione. |
Decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al biennio stesso |
| Art. 10 lettera E |
Nel caso si accertino difformità rispetto a dichiarazioni prodotte o non siano state comunicate tempestivamente le variazioni rispetto alle dichiarazioni prodotte nell’istanza. |
Decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al biennio stesso |
| Art. 10 lettera F |
Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso |
Decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al biennio stesso |
| Art. 10 lettera G |
Non dovrà in alcun modo essere deturpato l’ambiente circostante |
Decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al biennio stesso |
| Art. 10 lettera H |
- dovranno essere esposte e commer-cializzate opere di esclusiva esecuzione del concessionario. |
- Decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al biennio stesso - Esclusione dalla graduatoria relativa al biennio successivo. |
| Art. 10 lettera I–L–M-N-O |
Vedi articoli |
Decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al biennio stesso |
Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 17-07-2006