Regolamenti e Atti normativi
 

Regolamento della Biblioteca Comunale di
Palagio di Parte Guelfa



RUOLO, COMPITI E FUNZIONI

Art. 1

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è un servizio culturale di interesse cittadino nell'ambito del sistema bibliotecario comunale.

Con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorre a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e alla cultura, anche in collegamento con tutte le strutture culturali esistenti che abbiano le stesse finalità.
 

Art. 2

Gli obiettivi principali della Biblioteca Palagio di Parte Guelfa sono:
  1. la conservazione e l'incremento delle raccolte di cultura corrente (pubblica lettura);
  2. la conservazione e l'incremento delle raccolte di scienze educative, pedagogiche e antropologiche, provenienti dalla ex biblioteca magistrale;
  3. la conservazione e la valorizzazione del fondo della Biblioteca dell'ex Università Popolare (B.U.P.) e l'incremento della documentazione riferita alla storia dell'educazione popolare in Italia.
La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa, inoltre, favorisce le iniziative culturali, anche espositive, rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione della storia dell'educazione popolare in Italia e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali statali, regionali e locali, con particolare riferimento alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica.
 

Art. 3

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa svolge istituzionalmente i propri compiti e servizi, secondo quanto previsto dalle Leggi Statali e Regionali in materia, dallo Statuto e dal Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale, fra i quali:
  1. Pubblica lettura (consultazione, prestito di opere a stampa);
  2. Consulenza ed informazione bibliografica e documentaria, anche in collegamento con banche dati messe a disposizione dalla Regione Toscana o da altri Enti e agenzie di informazione bibliografica e documentaria, oltreché con archivi di istituzioni culturali che perseguano le stesse finalità;
  3. Gestione e sviluppo di sezioni di documentazione specializzata in campo educativo, pedagogico, antropologico e della storia dell'educazione popolare;
  4. Incremento e rinnovo delle proprie dotazioni librarie e documentarie, nonché conservazione e restauro delle stesse in particolare del fondo storico-documentario della Biblioteca dell'ex Università Popolare (B.U.P.);
  5. Schedatura, catalogazione e classificazione del proprio patrimonio bibliografico e documentario, secondo norme e standards nazionali e internazionali, concorrendo in tal modo alla formazione del catalogo unico del Sistema Bibliotecario Comunale
  6. Collaborazione fattiva alla formazione di cataloghi speciali su proposta ed istanza degli Enti istituzionalmente preposti a tale scopo; partecipazione, con progetti finalizzati, al recupero e all'incremento della conoscenza e valorizzazione dei "giacimenti culturali" di istituti documentari pubblici e privati e associazioni presenti nel territorio di riferimento;
  7. Attività culturali integrative del servizio di pubblica lettura;
  8. Altre attività previste dal Regolamento.

GESTIONE

Art. 4

La gestione della Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è affidata al Servizio Biblioteche e Archivio – Direzione Cultura, come previsto dall'art. 12 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale, secondo i criteri proposti dal Comitato per la Pubblica Lettura, sentita la Conferenza per la Pubblica Lettura, e nei limiti del presente Regolamento.


ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA

Art. 5

Il materiale libraio e documentario, gli oggetti d'interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nella Biblioteca Palagio di Parte Guelfa sono affidati per la custodia e la conservazione al Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio.
 

Art. 6

Qualsiasi unità di materiale librario e documentario, che entra in Biblioteca Palagio di Parte Guelfa deve essere iscritta in appositi registri cronologici di entrata, distinguendo il materiale librario da quello emerografico.

Per quanto riguarda il materiale librario ogni opera deve recare il proprio numero l'ingresso; per le opere in più volumi un distinto numero d'ingresso sarà attribuito ad ogni volume; per i periodici e seriali in genere, il numero d'ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.

E' fatto obbligo ad ogni dipendente di comunicare subito al Dirigente qualunque danno, sottrazione o dispersione di suppellettili o di materiale della Biblioteca di cui abbia notizia.

Lo smarrimento o la sostituzione di opere dovranno essere annotate sul registro cronologico di entrata.
 

Art. 7

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa tiene, inoltre, di seguenti inventari:
a) Inventario topografico generale del materiale monografico corrente;
b) Inventario topografico generale del materiale emerografico;
c) Inventario topografico del fondo della Biblioteca dell'ex Università Popola- re (B.U.P).
Gli inventari sono tenuti in volumi separati.
Gli inventari potranno essere informatizzati attraverso programmi gestionali idonei.
 


Art. 8

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa si dota dei seguenti cataloghi:
  1. Catalogo generale alfabetico per autori e per titoli delle opere correnti;
  2. Catalogo sistematico per materie;
  3. Catalogo unificato del Sistema Bibliotecario Comunale;
  4. I fondi della Biblioteca dell'ex Università Popolare (B.U.P.) saranno catalogati attraverso specifici e separati cataloghi per autori e titolo.
I cataloghi potranno essere informatizzati attraverso programmi gestionali idonei.
 

Art. 9

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa procederà ogni anno alla verifica dell'inventario delle proprie raccolte, alla rimozione dei libri dagli scaffali e alla loro spolveratura.
 

Art. 10

L'incremento e l'aggiornamento del patrimonio della Biblioteca sono effettuati tramite acquisti e donazioni.

Gli acquisti sono effettuati secondo le procedure stabilite dalla Legge, dai Regolamenti, su proposta del Dirigente del Servizio, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la Pubblica Lettura, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale.

L'utente può proporre l'acquisizione di materiale documentario, riportandone gli estremi nell'apposito registro disponibile in biblioteca.

Le donazioni di volumi singoli e di modesta entità sono accettate dal Dirigente del Servizio se rientrano nella politica di accrescimento delle raccolte proprie della Biblioteca.

L'accettazione di doni e lasciti di cospicua entità e valore documentario deve essere effettuata con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale e corredata delle autorizzazioni di legge.

Le opere pubblicate da altri Enti Pubblici e quelle oggetto di presentazioni o conferenze in Biblioteca non necessitano di accettazione.
 

Art. 11

Le operazioni di rilegatura di fascicoli e di restauro, qualora non siano presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale strutture operative in grado di effettuare tali lavori, sono affidate a ditte specializzate esterne, secondo le modalità previste dagli appositi Regolamenti.
 

Art. 12

Il patrimonio documentario della Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è inalienabile.

Sono tuttavia ammesse operazioni di scarto del materiale di non rilevante valore, specie se deteriorato e non recuperabile. Lo scarto deve essere autorizzato da provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Per quanto attiene la stampa quotidiana le testate che fanno parte dell'emeroteca della Biblioteca saranno periodicamente scartate, mantenendo a disposizione del pubblico gli ultimi sei mesi di pubblicazione.

Le testate della stampa non quotidiana saranno periodicamente scartate mantenendo a disposizione del pubblico i numeri degli ultimi 2 anni salvo quelle attinenti le raccolte di storia, psicologia e scienze sociali che saranno conservate integralmente.


SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 13

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è di norma aperta al pubblico tutti i giorni feriali, mattina e pomeriggio, ed il sabato mattina. Dal 1 al 31 agosto e nei giorni 24 e 31 dicembre la biblioteca effettua orario solo antimeridiano.

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa può effettuare estensioni dell'orario di apertura in fasce

serali e notturne anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato culturale nonché di istituti di vigilanza per le operazioni di sorveglianza, apertura, chiusura e connesse visite di ispezione dei locali in funzione della tutela degli ambienti.

L'orario della Biblioteca è affisso in visione al pubblico.

Chiusure anticipate, chiusure per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, modificazioni dell'orario, sospensioni del servizio per qualsiasi motivazione dovranno, di norma, essere comunicate con avviso esposto al pubblico almeno 24 ore prima.
 

Art. 14

I servizi di accesso, consultazione e prestito sono gratuiti.
 

Art. 15

L'accesso e la consultazione sono consentiti a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età. E' facoltà del responsabile di sala concedere eventuali deroghe purché i minori di 14 anni siano accompagnati da un adulto.
 

Art. 16

Il comportamento del pubblico deve essere tale da non arrecare disturbo agli altri utenti della biblioteca.

A tutti gli utenti è rigorosamente vietato:

In caso di svolgimento di conferenze pomeridiane programmate dalla Biblioteca nell’attigua sala dei Consoli, gli utenti sono tenuti a lasciarla libera almeno un’ora prima dell'orario di inizio della manifestazione. La puntuale osservanza di tali direttive consentirà al personale di custodia la predisposizione dei locali.
 

Art. 17

La richiesta di consultazione deve avvenire per iscritto sull'apposita scheda riportando l'autore, il titolo dell'opera, la segnatura, il proprio nome e cognome e gli estremi di un documento di identificazione.

L'utente non può richiedere in lettura più di due opere per un massimo di quattro tomi per volta.
Ogni utente, prima di uscire dalla biblioteca, è obbligato alla restituzione delle opere ricevute in consegna.
La distribuzione del materiale avrà termine 30 minuti prima dell'orario di chiusura della Biblioteca.
La restituzione delle opere deve essere registrata.
La ricollocazione sugli scaffali delle opere prese in lettura è di competenza degli operatori della Biblioteca.
 

Art. 18

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa garantisce, esclusivamente per la propria dotazione documentaria, la riproduzione parziale in fotocopia delle opere a stampa con i limiti della legge vigente, previo pagamento di una tariffa stabilita con apposito provvedimento.

Sono esclusi dalla fotocopiatura i manoscritti, gli inediti, le opere antiche e comunque le opere con data di pubblicazione anteriore di ottanta anni, i volumi di grande formato, i giornali rilegati, le opere di pregio storico-artistico-documentario, i disegni, le incisioni, le stampe, le fotografie e quant'altro possa subirne danno. Di tutte le opere escluse dalla fotocopiatura, fatte salve le pubblicazioni inedite, è consentita la riproduzione fotografica parziale o con altro mezzo idoneo a carico del richiedente.

Le riproduzioni fotografiche dei manoscritti e/o volumi di pregio sono effettuate in una sala non aperta al pubblico con l’assistenza di un dipendente della biblioteca.
 

Art. 19

Abrogato
 

Art. 20

L'iscrizione al prestito è consentita, dietro presentazione di apposita domanda di ammissione, a tutti i cittadini con recapito stabile in uno dei comuni della Toscana che abbiano compiuto i 14 anni. Per i minori di anni 18 l’iscrizione è subordinata alla firma di un genitore. Al momento della presentazione della domanda di ammissione l’utente o, in caso di utenti minori di 18 anni, il genitore, deve fornire un documento di riconoscimento valido.

I dati personali degli utenti saranno riservati e utilizzati solamente in relazione alla fruizione dei servizi della Biblioteca.

L'iscrizione è gratuita, a tempo indeterminato e all'atto di accettazione della domanda viene rilasciata una tessera con numerazione progressiva.

Chi è iscritto al prestito della Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è tenuto a dare sollecita comunicazione delle eventuali variazioni di domicilio e residenza.

Particolari deroghe al primo comma possono essere autorizzate dal responsabile di sala a coloro che per motivi di studio dimostrino la necessità di accedere al prestito pur non essendo nelle condizioni previste.
 

Art. 21

La richiesta in prestito di un'opera deve avvenire per iscritto compilando una apposita scheda, con l'indicazione dell'autore dell'opera, del titolo, della segnatura, del proprio nome e cognome e presentando la tessera di iscrizione al prestito.

Il prestito è limitato a quattro opere, per non più di quattro volumi complessivi.

La durata del prestito è stabilita in 30 giorni. Eventuali proroghe su richiesta dell'utente saranno concesse purché l'opera non sia stata, nel frattempo, richiesta da altri studiosi.

Le opere ricevute in prestito non possono essere prestate ad altri.

Chi contravviene a tali norme verrà escluso dal prestito a tempo indeterminato.

Sono escluse dal prestito le seguenti opere:

Le opere escluse dal prestito per motivi di conservazione sono date in visione a tutti gli utenti interessati, per finalità di studio, eventualmente sotto diretta sorveglianza del personale della Biblioteca.

E' facoltà del Dirigente del Servizio derogare, in casi eccezionali, alle indicazioni dei commi precedenti, con autorizzazione scritta.

La Biblioteca di Palagio di Parte Guelfa garantisce la circolazione e il prestito dei documenti all'interno della rete del Sistema Bibliotecario Comunale e tra reti locali ed effettua servizio di prestito interbibliotecario nazionale e internazionale. I costi per l’erogazione di tali servizi possono essere a carico dell’utente e sono stabiliti con appositi provvedimenti.
 

Art. 21 bis

Il prestito delle opere facenti parte del Fondo speciale della ex Università Popolare (B.U.P.), che non rientrino nelle categorie indicate nell’articolo precedente, è consentito per particolari motivi di studio e di ricerca dietro richiesta scritta da parte dell’utente e previa espressa autorizzazione del Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio.

La durata del prestito è stabilita in 15 giorni limitatamente a due opere, per non più di due volumi complessivi.
 

Art. 22

Il lettore che, avendo un'opera in prestito, non la restituisca puntualmente, viene sollecitato alla restituzione entro il termine di 10 giorni.

Il lettore che smarrisce o danneggia un'opera ricevuta in prestito è obbligato a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione della medesima con altro esemplare della stessa edizione o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica, entro 15 giorni dalla contestazione.

Decorso inutilmente tale termine si provvederà all'esclusione dal servizio di prestito e di consultazione a tempo indeterminato.
 

Art. 24

L'utente può sottoporre alla biblioteca proposte intese a migliorare le prestazioni del servizio ed eventuali reclami con lettera firmata.


MANIFESTAZIONI CULTURALI

Art. 25

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa ospita nell'attigua Sala dei Consoli, incontri, convegni, conferenze, presentazioni di libri, promossi direttamente o su domanda di Enti, Istituzioni, Associazioni culturali e singoli cittadini.

Tali iniziative si svolgono in numero limitato e comunque tale da non intralciare il normale funzionamento della Biblioteca.

La Sala dei Consoli può anche essere concessa, fino ad un massimo di due volte al mese, per manifestazioni della durata di un'intera giornata dalla mattina alla sera.

Di norma le manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale sono sottoposte a concessione della Sala con concorso di spese a carico del concessionario.

Il Sindaco può derogare alle suddette condizioni per iniziative di speciale valore sociale o culturale, con provvedimento motivato, ai sensi del comma p) dell'art. 31 dello Statuto.
 

Art. 26

Le domande per le attività culturali di cui al precedente articolo devono essere presentate su apposito modulo al Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio del Comune di Firenze, via S. Egidio 21, 50122 Firenze - per essere sottoposte alla sua autorizzazione.

Al fine di favorire un'equa distribuzione delle occasioni di utilizzo della struttura, ciascun ente, associazione o cittadino interessato non potrà presentare più di una richiesta nell'arco di ciascun mese, né più di quattro richieste nell'arco di un anno.

Le domande dovranno pervenire con un preavviso di almeno 45 giorni da quello programmato per lo svolgimento dell'iniziativa.

E' fatto obbligo al Servizio Biblioteche e Archivio, rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunicando l'esito della richiesta. Nel caso di non disponibilità della sala per la data proposta dall'organizzatore della manifestazione, sarà cura del Servizio comunicare le date disponibili, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo.

Nel caso di manifestazioni organizzate congiuntamente con il Comune di Firenze, la stampa e la diffusione degli inviti potrà risultare a carico dello stesso.

L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato culturale, che presentino adeguati requisiti di affidabilità, per assicurare la sorveglianza e custodia durante le manifestazioni.
 


Art. 27

A seguito di concessione a terzi da parte del Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio è consentita la consegna della chiave di accesso alla Sala dei Consoli, che dispone di totale autonomia dalle restanti parti della Biblioteca, nelle 24 ore precedenti l'iniziativa al concessionario, che la dovrà restituire alla biblioteca nel corso della prima mattinata feriale successiva alla manifestazione.

La consegna della chiave sarà subordinata all'assolvimento degli altri adempimenti previsti negli articoli seguenti.
 

Art. 28

Qualora la domanda di utilizzo della sala sia relativa alla presentazione di novità editoriali, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda una copia del volume che sarà presentato e che sarà depositato presso la Biblioteca Palagio di Parte Guelfa qualunque sia l’esito della richiesta.
 

Art. 29

La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa viene concessa per manifestazioni culturali, nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trova e può essere utilizzata solo ed esclusivamente a tale scopo ed in modo conforme alla normativa vigente, salvo deroghe di competenza dell'Amministrazione Comunale.

In particolare la vendita dei libri presentati in Biblioteca è soggetta al rilascio di autorizzazione temporanea da parte della competente Direzione 20 Sviluppo Economico.
 

Art. 30

La Sala dei Consoli deve essere usata dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale.

Ogni qualvolta si renda opportuno l'uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo, questo dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Biblioteche e Archivio.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione.

E' pertanto esclusa ogni responsabilità civile e penale del Comune di Firenze.
 

Art. 31

Le tariffe di concessione della Sala dei Consoli saranno fissate da apposito provvedimento, e calcolate tenendo conto degli oneri che l'Amministrazione sostiene per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i servizi, tra i quali il servizio coordinamento, di allestimento e rimessa in pristino, della sala comprensiva, di riscaldamento, di illuminazione ed energia elettrica, d'uso degli arredi e delle attrezzature disponibili per la manifestazione, di pulizie.
 

Art. 32

Il versamento della somma dovuta per la concessione avverrà all'atto della concessione della Sala sulla base dei conteggi effettuati dal Servizio Biblioteche e dovrà essere effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale del Comune di Firenze o a mezzo versamento in conto corrente postale.
 

Art. 33

Il concessionario sarà personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione.



 


Comune di Firenze
Biblioteca Comunale di Palagio di Parte Guelfa

Richiesta della Sala dei Consoli della Biblioteca Comunale di Palagio di Parte Guelfa per lo svolgimento di una manifestazione culturale



Il/la sottoscritt ………………………………………………………………………………..

nato a ………………………………………………………. il ………………………………

residente in ……………………….. via ……………………………………………………..

domiciliato/a in…………………….via ……………………………………………………..

tel. .................................................................. C.F. .................................................................

a nome di ……………………………………………………………………………………………..

chiede la disponibilità della Sala dei Consoli della Biblioteca di Palagio di Parte Guelfa per lo svolgimento della seguente iniziativa culturale:

................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

per il giorno .............................................

A tal fine dichiara:

di aver preso visione del Regolamento della Biblioteca, in particolare degli artt. 25 - 33 relativi alla concessione della sala per lo svolgimento di manifestazioni culturali e di accettarlo incondizionatamente;

di aver preso in particolare visione l’art. 29 che esclude ogni responsabilità civile e penale dell’Amministrazione Comunale e si assumersi in proprio ogni e qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione in caso di autorizzazione;

di essere a conoscenza che, per ragioni di sicurezza, la sala non può contenere più di 50 persone;

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 26 della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni, e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11, co. 3 del D.P.R. 20/10/98 n. 403;

di aver preso particolare visione degli artt. 25 e 32 che prevedono, in caso di autorizzazione all’uso della sala, il versamento della tariffa per la concessione della sala;

di allegare n. 1 copia del volume che sarà presentato.
 
 

Firenze, ...........................................

Firma

.......................................................
 
 
 
 

Si autorizza

Il Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio
 
 
 
 

Firenze, ………………………………..
 
 

  A cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 01-03-2001