Regolamento
della Biblioteca Comunale di
Palagio
di Parte Guelfa
RUOLO, COMPITI E FUNZIONI
Art. 1
Con criteri di imparzialità
e nel rispetto delle varie opinioni, concorre a promuovere le condizioni
che rendano effettivo il diritto allo studio e alla cultura, anche in collegamento
con tutte le strutture culturali esistenti che abbiano le stesse finalità.
Art. 2
Art. 3
GESTIONE
Art. 4
ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA PALAGIO DI PARTE GUELFA
Art. 5
Art. 6
Per quanto riguarda il materiale librario ogni opera deve recare il proprio numero l'ingresso; per le opere in più volumi un distinto numero d'ingresso sarà attribuito ad ogni volume; per i periodici e seriali in genere, il numero d'ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.
E' fatto obbligo ad ogni dipendente di comunicare subito al Dirigente qualunque danno, sottrazione o dispersione di suppellettili o di materiale della Biblioteca di cui abbia notizia.
Lo smarrimento o la sostituzione
di opere dovranno essere annotate sul registro cronologico di entrata.
Art. 7
a) Inventario topografico generale del materiale monografico corrente;Gli inventari sono tenuti in volumi separati.
b) Inventario topografico generale del materiale emerografico;
c) Inventario topografico del fondo della Biblioteca dell'ex Università Popola- re (B.U.P).
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Gli acquisti sono effettuati secondo le procedure stabilite dalla Legge, dai Regolamenti, su proposta del Dirigente del Servizio, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la Pubblica Lettura, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale.
L'utente può proporre l'acquisizione di materiale documentario, riportandone gli estremi nell'apposito registro disponibile in biblioteca.
Le donazioni di volumi singoli e di modesta entità sono accettate dal Dirigente del Servizio se rientrano nella politica di accrescimento delle raccolte proprie della Biblioteca.
L'accettazione di doni e lasciti di cospicua entità e valore documentario deve essere effettuata con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale e corredata delle autorizzazioni di legge.
Le opere pubblicate da altri
Enti Pubblici e quelle oggetto di presentazioni o conferenze in Biblioteca
non necessitano di accettazione.
Art. 11
Art. 12
Sono tuttavia ammesse operazioni di scarto del materiale di non rilevante valore, specie se deteriorato e non recuperabile. Lo scarto deve essere autorizzato da provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
Per quanto attiene la stampa quotidiana le testate che fanno parte dell'emeroteca della Biblioteca saranno periodicamente scartate, mantenendo a disposizione del pubblico gli ultimi sei mesi di pubblicazione.
Le testate della stampa non quotidiana saranno periodicamente scartate mantenendo a disposizione del pubblico i numeri degli ultimi 2 anni salvo quelle attinenti le raccolte di storia, psicologia e scienze sociali che saranno conservate integralmente.
SERVIZI AL PUBBLICO
Art. 13
La Biblioteca Palagio di Parte Guelfa può effettuare estensioni dell'orario di apertura in fasce
serali e notturne anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato culturale nonché di istituti di vigilanza per le operazioni di sorveglianza, apertura, chiusura e connesse visite di ispezione dei locali in funzione della tutela degli ambienti.
L'orario della Biblioteca è affisso in visione al pubblico.
Chiusure anticipate, chiusure
per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, modificazioni
dell'orario, sospensioni del servizio per qualsiasi motivazione dovranno,
di norma, essere comunicate con avviso esposto al pubblico almeno 24 ore
prima.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
A tutti gli utenti è rigorosamente vietato:
Art. 17
L'utente non può richiedere
in lettura più di due opere per un massimo di quattro tomi per volta.
Ogni utente, prima di uscire
dalla biblioteca, è obbligato alla restituzione delle opere ricevute
in consegna.
La distribuzione del materiale
avrà termine 30 minuti prima dell'orario di chiusura della Biblioteca.
La restituzione delle opere
deve essere registrata.
La ricollocazione sugli
scaffali delle opere prese in lettura è di competenza degli operatori
della Biblioteca.
Art. 18
Sono esclusi dalla fotocopiatura i manoscritti, gli inediti, le opere antiche e comunque le opere con data di pubblicazione anteriore di ottanta anni, i volumi di grande formato, i giornali rilegati, le opere di pregio storico-artistico-documentario, i disegni, le incisioni, le stampe, le fotografie e quant'altro possa subirne danno. Di tutte le opere escluse dalla fotocopiatura, fatte salve le pubblicazioni inedite, è consentita la riproduzione fotografica parziale o con altro mezzo idoneo a carico del richiedente.
Le riproduzioni fotografiche
dei manoscritti e/o volumi di pregio sono effettuate in una sala non aperta
al pubblico con lassistenza di un dipendente della biblioteca.
Art. 19
Art. 20
I dati personali degli utenti saranno riservati e utilizzati solamente in relazione alla fruizione dei servizi della Biblioteca.
L'iscrizione è gratuita, a tempo indeterminato e all'atto di accettazione della domanda viene rilasciata una tessera con numerazione progressiva.
Chi è iscritto al prestito della Biblioteca Palagio di Parte Guelfa è tenuto a dare sollecita comunicazione delle eventuali variazioni di domicilio e residenza.
Particolari deroghe al primo
comma possono essere autorizzate dal responsabile di sala a coloro che
per motivi di studio dimostrino la necessità di accedere al prestito
pur non essendo nelle condizioni previste.
Art. 21
Il prestito è limitato a quattro opere, per non più di quattro volumi complessivi.
La durata del prestito è stabilita in 30 giorni. Eventuali proroghe su richiesta dell'utente saranno concesse purché l'opera non sia stata, nel frattempo, richiesta da altri studiosi.
Le opere ricevute in prestito non possono essere prestate ad altri.
Chi contravviene a tali norme verrà escluso dal prestito a tempo indeterminato.
Sono escluse dal prestito le seguenti opere:
E' facoltà del Dirigente del Servizio derogare, in casi eccezionali, alle indicazioni dei commi precedenti, con autorizzazione scritta.
La Biblioteca di Palagio
di Parte Guelfa garantisce la circolazione e il prestito dei documenti
all'interno della rete del Sistema Bibliotecario Comunale e tra reti locali
ed effettua servizio di prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.
I costi per lerogazione di tali servizi possono essere a carico dellutente
e sono stabiliti con appositi provvedimenti.
Art. 21 bis
La durata del prestito è
stabilita in 15 giorni limitatamente a due opere, per non più di
due volumi complessivi.
Art. 22
Il lettore che smarrisce o danneggia un'opera ricevuta in prestito è obbligato a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione della medesima con altro esemplare della stessa edizione o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica, entro 15 giorni dalla contestazione.
Decorso inutilmente tale
termine si provvederà all'esclusione dal servizio di prestito e
di consultazione a tempo indeterminato.
Art. 24
MANIFESTAZIONI CULTURALI
Art. 25
Tali iniziative si svolgono in numero limitato e comunque tale da non intralciare il normale funzionamento della Biblioteca.
La Sala dei Consoli può anche essere concessa, fino ad un massimo di due volte al mese, per manifestazioni della durata di un'intera giornata dalla mattina alla sera.
Di norma le manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale sono sottoposte a concessione della Sala con concorso di spese a carico del concessionario.
Il Sindaco può derogare
alle suddette condizioni per iniziative di speciale valore sociale o culturale,
con provvedimento motivato, ai sensi del comma p) dell'art. 31 dello Statuto.
Art. 26
Al fine di favorire un'equa distribuzione delle occasioni di utilizzo della struttura, ciascun ente, associazione o cittadino interessato non potrà presentare più di una richiesta nell'arco di ciascun mese, né più di quattro richieste nell'arco di un anno.
Le domande dovranno pervenire con un preavviso di almeno 45 giorni da quello programmato per lo svolgimento dell'iniziativa.
E' fatto obbligo al Servizio Biblioteche e Archivio, rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunicando l'esito della richiesta. Nel caso di non disponibilità della sala per la data proposta dall'organizzatore della manifestazione, sarà cura del Servizio comunicare le date disponibili, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo.
Nel caso di manifestazioni organizzate congiuntamente con il Comune di Firenze, la stampa e la diffusione degli inviti potrà risultare a carico dello stesso.
L'Amministrazione comunale
potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato
culturale, che presentino adeguati requisiti di affidabilità, per
assicurare la sorveglianza e custodia durante le manifestazioni.
Art. 27
La consegna della chiave
sarà subordinata all'assolvimento degli altri adempimenti previsti
negli articoli seguenti.
Art. 28
Art. 29
In particolare la vendita
dei libri presentati in Biblioteca è soggetta al rilascio di autorizzazione
temporanea da parte della competente Direzione 20 Sviluppo Economico.
Art. 30
Ogni qualvolta si renda opportuno l'uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo, questo dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Biblioteche e Archivio.
Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione.
E' pertanto esclusa ogni
responsabilità civile e penale del Comune di Firenze.
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Comune di Firenze
Biblioteca Comunale di
Palagio di Parte Guelfa
Richiesta della Sala dei Consoli della Biblioteca Comunale di Palagio di Parte Guelfa per lo svolgimento di una manifestazione culturale
Il/la sottoscritt ..
nato a . il
residente in .. via ..
domiciliato/a in .via ..
tel. .................................................................. C.F. .................................................................
a nome di ..
chiede la disponibilità della Sala dei Consoli della Biblioteca di Palagio di Parte Guelfa per lo svolgimento della seguente iniziativa culturale:
................................................................................................................................................................
per il giorno .............................................
A tal fine dichiara:
di aver preso visione del Regolamento della Biblioteca, in particolare degli artt. 25 - 33 relativi alla concessione della sala per lo svolgimento di manifestazioni culturali e di accettarlo incondizionatamente;
di aver preso in particolare visione lart. 29 che esclude ogni responsabilità civile e penale dellAmministrazione Comunale e si assumersi in proprio ogni e qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione in caso di autorizzazione;
di essere a conoscenza che, per ragioni di sicurezza, la sala non può contenere più di 50 persone;
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dallart. 26 della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni, e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dallart. 11, co. 3 del D.P.R. 20/10/98 n. 403;
di aver preso particolare visione degli artt. 25 e 32 che prevedono, in caso di autorizzazione alluso della sala, il versamento della tariffa per la concessione della sala;
di allegare n. 1 copia del
volume che sarà presentato.
Firenze, ...........................................
Firma
.......................................................
Si autorizza
Firenze,
..
A cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 01-03-2001