REGOLAMENTO DEI MUSEI COMUNALI
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 557/233 del 28.2.1967)

CAPO I°

 Disposizioni preliminari

CAPO II°  

 Conservazione e incremento delle raccolte

CAPO III°  

 Disciplina

CAPO IV°  

 Personale di custodia


CAPO I° - Disposizioni preliminari

Art. 1: Musei e Raccolte d'arte comunali

Formano oggetto del presente Regolamento i seguenti Musei e Collezioni Comunali:

  1. Palazzo Vecchio: Quartieri Monumentali; Collezione Loeser; Collezione Strozzi;
  2. Museo Bardini: Donazione Bardini e Galleria Corsi;
  3. Museo Storico Topografico "Firenze com'era" e Galleria "Ottone Rosai";
  4. Chiostri Monumentali della Chiesa di S. Maria Novella;
  5. Cenacolo della Chiesa di S. Spirito e Fondazione Romano;
  6. Galleria Carnielo.

 

Art. 2: Conservazione dei Musei Comunali

E' affidato alla Repartizione III° Belle Arti e Antichità - Sezione Musei, il compito di conservare le opere d'arte ad essa affidate secondo le norme che regolano la materia, integrare ed accrescere le collezioni proponendo l'acquisto di oggetti d'arte nei limiti dei fondi stanziati annualmente in bilancio, mettere le Collezioni stesse in condizione di essere visitate e consultate dal pubblico con la maggiore comodità e maggior profitto possibile, diffonderne la conoscenza e l'interessamento con mezzi opportuni.
Il suddetto ufficio partecipa alle iniziative culturali nel campo che gli è proprio e le promuove nell'ambito della vita cittadina.

Sono di competenza della Repartizione III° gli eventuali lavori edilizi e la cura degli edifici monumentali sede dei Musei stessi.

Il Capo della stessa Repartizione viene inoltre interpellato e tenuto al corrente su ogni provvedimento che li riguardi; disposizioni per l'ordine pubblico, occupazioni permanenti e temporanee per feste e riunioni ecc..

 

Art. 3: Bilancio

Per la conservazione, l'esercizio e l'incremento dei Musei Comunali, per il restauro di opere d'arte nonchè per le manifestazioni culturali saranno stanziati annualmente in Bilancio speciali fondi a seconda delle necessità e delle disponibilità.

Art. 4: Personale direttivo e amministrativo

Il personale direttivo e amministrativo è quello contemplato nell'ambito della Repartizione III° Belle Arti e Antichità, dal vigente Regolamento Organico.

 


 CAPO II°- Conservazione e incremento delle raccolte

 

Art. 5: Inventari

Gli oggetti d'arte di proprietà del Comune o ad esso affidati, saranno annotati in apposito registro d'inventario e contrassegnati con numero progressivo che sarà applicato all'opera stessa quando la natura dell'opera lo consenta.

Di ogni opera e di ogni oggetto sarà inoltre redatta la scheda di catalogazione scientifica corredata di fotografia.

Ogni scheda dovrà contenere oltre la descrizione dell'opera d'arte, il numero del registro generale d'inventario, la collocazione, la provenienza e l'annotazione di restauri, partecipazioni a mostre, spostamenti ed ogni altra informazione che potrà risultare utile per la conoscenza dell'opera stessa.

Periodicamente si provvederà alla verifica della consistenza dei materiali in confronto agli inventari.

 

Art. 6: Donazioni e legati

Il Comune può accettare donazioni o legati di raccolte o singoli oggetti d'arte, sentito il parere della Commissione per l'accettazione di donazioni di opere d'arte.
Di ogni oggetto verrà riportata l'indicazione sul registro generale d'inventario e sarà compilata una scheda corredata di fotografia, in conformità di quanto previsto nell'articolo precedente.

Sarà inoltre tenuto un indice a scheda dei nomi dei donatori con riferimento al registro d'inventario.

 

Art. 7: Didascalie

Tutte le opere e gli oggetti esposti debbono essere corredati a cura della Sezione Musei, di cartelli esplicativi con i dati d'autore, soggetto, data, provenienza, e nel caso di doni, di legati, o di depositi, con l'indicazione del donatore, del legatario, del depositario.

 

Art. 8: Prestiti

Nessun oggetto dei Musei e delle raccolte artistiche del Comune, può essere allontanato dalla sua sede se non per restauro.

Per ragioni di prestito ad esposizioni di speciale importanza, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Repartizione Belle Arti e prese le necessarie cautele, può deliberare sotto determinate condizioni, l'allontanamento temporaneo degli oggetti.

Di norma non viene autorizzato l'allontanamento fuori del Comune di Firenze di opere d'arte di notevole valore e importanza.

Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico del museo o dell'ente richiedente per il valore che verrà stabilito dalla Repartizione Belle Arti, nella formula più ampia da chiodo a chiodo.
La spedizione potrà aver luogo solo dopo la consegna della polizza relativa.
Le opere e gli oggetti temporaneamente trasportati fuori dei Musei Comunali per motivi differenti dal prestito dovranno essere assicurati a carico del Comune.

Art. 9: Inamovibilità degli oggetti e delle opere d'arte

Gli oggetti e le opere esposte al pubblico nei musei comunali non possono essere rimosse dalla loro sede per la decorazione e l'arredamento di sedi e uffici del Comune e di qualsiasi altro Ente. Per questo scopo potranno essere adoperati quegli oggetti e quelle opere che si trovano nei depositi dei musei, previo parere del Capo della Repartizione III°. Di tali opere si tiene accuratamente aggiornata registrazione ed annualmente si provvede ad una revisione sul posto diretta anche ad accertarne lo stato d'uso.


CAPO III° - Disciplina

Art. 10: Riproduzioni fotografiche

Il permesso di fotografare opere d'arte nei Musei Comunali, a scopo professionale e commerciale, può essere concesso dall'Amministrazione Comunale di volta in volta, su parere favorevole della Repartizione Belle Arti dietro presentazione di domanda scritta. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a consegnare all'Amministrazione copia del fotocolor o del negativo, qualora ciò sia ritenuto opportuno dalla stessa Repartizione Belle Arti. E' altresì dovuto un esemplare della pubblicazione quando le riproduzioni siano utilizzate in modo da costituire editorialmente parte sostanziale.

Chiunque riproduca a stampa o in copie fotografiche materiali dei Musei Comunali si impegna per ciò stesso ad indicare sotto la riproduzione l'appartenenza dell'originale al relativo Museo.

A chi non ottempera alle suddette disposizioni sarà negato il permesso di ulteriori riproduzioni, salve sempre le azioni da far valore in sede amministrativa e giudiziaria.
Il permesso di riproduzione sarà negato quando per il cattivo stato di conservazione possa derivarne danno all'oggetto.

Poichè di norma l'esecuzione di fotografie professionali non potrà avvenire durante le ore di apertura dei musei al pubblico, dovranno essere presi accordi fra l'Amministrazione e il richiedente, tramite la Repartizione Belle Arti, riguardanti il rimborso delle spese che l'Amministrazione stessa sosterrà per lo straordinario servizio di vigilanza. Saranno inoltre sempre richiesti i rimborsi riguardanti il consumo dell'energia elettrica.

I turisti muniti di macchina fotografica portatile senza particolari attrezzature potranno eseguire fotografie nei Musei Comunali con le limitazioni che la Repartizione Belle Arti riterrà di dover apportare in base a ragioni di ordine tecnico.

 

Art. 11: Riprese filmate

Le riprese filmate all'interno dei Musei Comunali, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Repartizione Belle Arti.

L'Amministrazione, per garantirsi il risarcimento degli eventuali danni provocati dalle attrezzature, richiederà il versamento di una congrua cauzione.

Sarà inoltre richiesto il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per il servizio straordinario e per gli eventuali consumi.

Art. 12: Copie

Su parere della Repartizione Belle Arti, l'Amministrazione Comunale potrà consentire ad artisti ed artigiani, di eseguire copie di dipinti, miniature e disegni, anche a scopo di commercio, a condizione che le copie stesse siano di dimensioni notevolmente diverse da quelle dell'originale e che siano contrassegnate con la parola "copia" impressa con apposito timbro indelebile.

Nel caso di artisti viventi occorre il consenso degli autori.

Chiunque richiede di essere ammesso a copiare, dovrà comprovare la propria perizia ai sensi dell'art.14 del R.D. 30 gennaio 1913 n.363.

Agli ammessi a copiare è proibito di rimuovere le opere dal loro posto, trarre lucidi, applicare reticolati, accostare spatole e pennelli per mettere a confronto le tinte.

E' assolutamente vietato ai copisti di esporre e mettere in vendita nei locali dei Musei, le loro opere.

Chi compie tali atti verrà privato per sempre del permesso di copiare.L'autorizzazione dovrà essere richiesta in carta legale al Capo dell'Amministrazione.

 

Art. 13: Calchi

I calchi sono vietati, salvo casi eccezionali, che dovranno essere autorizzati volta per volta dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della Repartizione Belle Arti e previa autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art.51 della Legge 1° giugno 1939, n.1089.

 

Art. 14: Vendita di pubblicazioni

Nei locali dei Musei Comunali può essere effettuata la vendita di guide, pubblicazioni d'arte, fotografie e cartoline purchè autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Nessuna autorizzazione può essere concessa per la vendita di miniature, copie di opere d'arte, oggetti ricordo e qualsiasi altra cosa.

 

Art. 15: Orario dei Musei - Tariffe

I Musei Comunali sono aperti al pubblico con orario per ciascuno stabilito dall'Amministrazione Comunale, la quale fisserà altresì le tariffe d'ingresso ai Musei stessi.

 

Art. 16: Divieti

 

Art. 17: Accesso ai depositi

E' vietato agli estranei l'accesso ai locali di deposito dei Musei e nei Gabinetti di restauro salvo speciale autorizzazione della Repartizione Belle Arti e con l'accompagnamento di un dipendente del Museo.

 

Art. 18: Archivio fotografico

Il Capo della Repartizione Belle Arti può autorizzare la consultazione dell'archivio fotografico dei Musei e concedere a studiosi che ne facciano motivata richiesta di ottenere copie delle lastre conservate nell'archivio stesso, a spese del richiedente.

 

Art. 19 (*): Ingresso gratuito e concessioni speciali

Sono esonerate dal pagamento della tassa d'ingresso ai Musei Comunali, dietro semplice esibizione di un documento che li qualifichi ed a seguito della registrazione di tale qualifica in apposito registro, le sottoelencate categorie di persone:

  1. I Membri dell'Alta Corte Costituzionale; 
  2. I Deputati e i Senatori; 
  3. I Prefetti e i Questori; 
  4. Gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari e i Consoli di stati esteri accreditati presso il Presidente della Repubblica nonchè gli addetti culturali delle ambasciate e legazioni estere; 
  5. L'Alto Commissario per il Turismo, il Capo della Segreteria del Commissario, il Direttore Generale e il Vice-Direttore Generale dell'Ente Turismo, i Presidenti degli Enti Provinciali per il Turismo; 
  6. Il Presidente e il Segretario del Touring Club Italiano; 
  7. Il Presidente e i Consiglieri dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte; 
  8. Gli Ispettori onorari dei Monumenti, delle Gallerie e delle Biblioteche; 
  9. I Direttori dei Musei, delle Gallerie e degli Istituti Artistici italiani e stranieri ed i funzionari preposti all'Antichità e Belle Arti;
  10. I Direttori delle Biblioteche pubbliche e di quelle private aperte al pubblico nonchè i Direttori degli Archivi Storici e i loro funzionari;
  11. I Rettori delle Università, nonchè gli insegnanti universitari, gli assistenti e i liberi docenti universitari che insegnino materie letterarie, storiche o artistiche;
  12. Gli insegnanti delle scuole statali e non statali che insegnino materie letterarie, storiche o artistiche.
  13. Gli studenti iscritti alle Facoltà di Lettere e Filosofia, Architettura, Ingegneria, Accademia di Belle Arti e quelli iscritti ai corsi per stranieri.
  14. Gli studenti dei licei, dell'istituto magistrale, dell'istituto d'arte e dell'istituto centrale del restauro, forniti di apposito documento rilasciato dal Capo dell'Istituto, comprovante l'appartenenza dello studente ai suddetti istituti.
  15. Gli insegnanti e gli studenti delle università straniere con sede di esami in italia e della università italiana per stranieri di Perugia;
  16. Gli alunni delle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado che si presentino in comitiva accompagnati dai loro insegnanti, purchè siano stati presi preventivi accordi con la Sezione Musei;
  17. I gruppi di militari dei corpi armati dello Stato, inquadrati, a seguito di accordi con la Sezione Musei;
  18. I Commissari di Pubblica Sicurezza, gli agenti di polizia, gli ufficiali e sottufficiali e i militi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
  19. I ragazzi minori di dodici anni accompagnati da persone munite di regolare biglietto;
  20. I soci dell'Associazione Nazionale "Italia nostra";
  21. I soci dell'Associazione "Amici dei Musei" di Firenze;
  22. Le medaglie d'oro, i mutilati e invalidi di guerra e civili per servizio;

E' concessa la riduzione del 50% sul prezzo del biglietto ai gruppi di almeno 10 persone, purchè organizzati, nonchè ai soci del "Giuoco del calcio in Costume".L'Amministrazione potrà concedere a sua discrezione, sentito il parere della Repartizione Belle Arti, speciali tessere di libero ingresso, dietro presentazione di domanda scritta.

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(*) In relazione alla disciplina delle tariffe ed alle eventuali variazioni ivi ricompresi i casi di agevolazioni tariffarie si vedano anche: deliberazione del Consiglio Comunale n. 176/1 del 13.1.1997 e deliberazione di Giunta n.1065/685 del 14.3.1997.

 


 CAPO IV°- Personale di custodia

 

Art. 20: Custodia e pulizia

Al servizio di custodia e di sorveglianza dei Musei Comunali, il Comune provvede con personale proprio che ha anche il compito di accudire alla pulizia sia dei locali che delle suppellettili.

In ogni Museo un custode appositamente delegato cura, secondo le norme in vigore, l'esazione dei diritti di ingresso e versa settimanalmente il ricavato ad un impiegato della Sezione Musei a ciò addetto.

Il numero degli addetti alla custodia dei Musei, le norme di assunzione, i doveri, il trattamento economico, le condizioni di carriera ecc. sono determinati dal regolamento organico comunale.

In ogni Museo un capo-custode vigila sul regolare funzionamento dei servizi di custodia e di pulizia di cui risponde verso il Capo Sezione ai Musei, annota giornalmente su apposito registro quanto si verifica nel Museo stesso, ed ha in consegna le chiavi.

 

Art. 21: Compiti di vigilanza

I custodi dal momento in cui iniziano il servizio di vigilanza delle sale, sono responsabili della conservazione degli oggetti in esse contenuto.

Perciò dovranno accertarsi quotidianamente che nessun oggetto manchi o sia danneggiato, che le vetrine siano chiuse e che tutto sia in ordine.

I custodi dovranno vigilare sopra lo stato di conservazione degli oggetti esposti onde informare i superiori di eventuali deterioramenti.

Devono altresì far osservare ai visitatori il divieto di fumare e toccare gli oggetti esposti.

 

Art. 22: Divieti

Durante l'apertura dei Musei i custodi non possono abbandonare il loro posto se non con l'autorizzazione dei superiori. Anche per brevissime assenze devono informare i colleghi delle sale attigue così da garantire in sala una costante sorveglianza.

Non possono leggere nè intrattenersi in conversazione tra loro o con estranei.Devono rispondere con cortesia e premura alle domande dei visitatori cercando di essere brevi per non essere distratti dal servizio. Non possono offrirsi ai visitatori per guida nè possono accettare mance.

 

Art. 23: Uniforme

Durante l'orario di servizio tutti i custodi devono portare con proprietà e decoro l'uniforme che viene fornita dall'Amministrazione Comunale

 

Art. 24: Vigilanza notturna

Nei Musei Comunali di cui all'Art.1 è prescritto un servizio di guardia notturna da compiersi nelle ore, con le modalità e le consegne stabilite dalla Sezione Musei.


A cura dell' ufficio del Consiglio

Data di verifica/aggiornamento : 24-09-97