REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI)
(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
INDICE
Titolo I - Principi generali
Art.
1
- Oggetto e scopo del regolamento
Art.
2
- Terreni agricoli
Art.
3
- Determinazione delle aliquote
Titolo II - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art.
4
- Abitazione principale
Art.
5
- Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione
principale
Art.
6
- Detrazione di imposta
Art.
7
- Documentazione per beneficiare della detrazione d’imposta
Art.
8
- Riduzioni d’imposta
Art.
9
- Esenzioni
Titolo III - Controlli, liquidazione, accertamento
Art.
10
- Differimento dei termini per i versamenti
Art.
11
- Controllo e verifica
Art.
12
- Potenziamento degli uffici e incentivi per il personale
addetto
Art.
13
- Liquidazione e accertamento
Art.
14
- Dichiarazione delle variazioni
Art. 15 - Rimborsi
Titolo IV - Disposizioni finali
Art. 16 - Norme di rinvio
Titolo
I
Principi generali
Art.
1
Oggetto e scopo del regolamento
Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici) avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 59 del citato decreto legislativo 446/97.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art.
2
Terreni agricoli
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580, con l’obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia, così come indicato dall’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 446/97;
il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare , così come inteso ai fini anagrafici, deve fornire un reddito pari almeno al 60% del reddito complessivo imponibile prodotto nell’anno precedente ai fini Irpef, ai sensi anche dell’art. 59, 1° comma, lettera a), del citato D.Lgs. 446/97.
Art.
3
Determinazione delle aliquote
Le aliquote sono stabilite entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
Titolo
II
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art.
4
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.
Vengono altresì considerate abitazioni principali:
le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un cittadino italiano residente all’estero, alla sola condizione che non risulti locata.
le abitazioni, possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che si tratti di unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale che non sia in alcun modo locata o detenuta da parte di soggetti terzi;
L’Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Art.
5
Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione
principale
Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale sopra citata.
Il regime agevolato previsto per l’abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:
classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate ai commi 1 e 2.
Sono assimilabili alla posizione impositiva prevista per l’abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota, con esclusione della relativa detrazione d’imposta:
gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell’altro comune;
le civili abitazioni locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, limitatamente al periodo di effettiva durata del contratto stesso.
Art.
6
Detrazione di imposta
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al punto 1 ed al punto 2 lettere a), b), c), del precedente art. 4 è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L’ammontare della detrazione si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e si estende alle relative pertinenze solo nel caso previsto al comma 3 del precedente art. 5. La detrazione è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell’anno.
Il Comune, con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, può elevare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, limitatamente a situazioni individuate con la medesima deliberazione, la detrazione di cui al precedente punto 1).
Art.
7
Documentazione per beneficiare della detrazione d’imposta
Per ottenere le eventuali detrazioni d’imposta di cui al punto 2 del precedente art. 6 o per fruire dell’aliquota ridotta (ad eccezione per quella prevista per l’abitazione principale) e/o di eventuale aliquota diversificata o agevolata, il Comune potrà richiedere la certificazione del possesso dei requisiti previsti stabilendo le modalità con le apposite deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Art.
8
Riduzioni d’imposta
L’imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettere a) e b) della legge 5/8/1978, n. 457, dall’art. 2 della L.R. 21/5/1980, n. 59 e relativo allegato, dagli artt. 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità;
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 "Base imponibile";
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
In mancanza della dichiarazione sostituiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.
L’Amministrazione Comunale nei casi di verifica di cui al punto 7 o accertamento di cui al precedente punto 8 adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l’eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata.
Art.
9
Esenzioni
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, le esenzioni concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, di tale norma si applicano soltanto ai fabbricati che siano posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente utilizzatore ed a condizione che gli stessi fabbricati siano utilizzati dall'Ente per gli scopi istituzionali direttamente oppure anche indirettamente tramite concessione in uso gratuito, sempre per la realizzazione di attività inerenti gli scopi istituzionali, in favore di soggetti terzi aventi personalità giuridica (Enti, Associazioni ecc.) che per statuto, a loro volta, esercitino attività senza scopo di lucro.
Titolo
III
Controlli, liquidazione, accertamento
Art.
10
Differimento dei termini per i versamenti
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.
Eccezionalmente, per conclamate ragioni, i termini possono altresì essere sospesi o differiti per l’universalità dei contribuenti.
Art.
11
Controllo e verifica
E’ attribuito alla Giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
Al fine di un potenziamento dell’attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all’evasione.
Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.
Art.
12
Potenziamento degli uffici e incentivi per il personale addetto
Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai sensi dell’art. 59, lettera p), del decreto legislativo n. 446/97, una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura determinata dalla Giunta, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ai collegamenti con banche dati utili.
Ai sensi dell'art. 59, lettera p), del decreto legislativo n. 446/97, è attribuito al personale degli uffici tributari, un compenso incentivante, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nella misura determinata dalla Giunta in relazione a progetti specifici sentite le organizzazioni sindacali.
Art.
13
Liquidazione e accertamento
Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/97 n. 218 e dal regolamento comunale che disciplina la materia.
Art.
14
Dichiarazione delle variazioni
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di obbligo di dichiarazione delle variazioni ai fini ICI, non sono comunque oggetto di dichiarazione le seguenti fattispecie:
variazione risultante e conseguente alla stipula di atto pubblico rogato da notaio, registrato con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del D. Lgs. n. 463 del 18.12.1997 (cosiddetto "Adempimento Unico" in via telematica);
variazione per cambio di indirizzo o di residenza relativamente all’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale.
2. E’ comunque sempre consentito ai contribuenti di comunicare agli uffici, ove lo ritenessero opportuno, i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonchè all’aggiornamento delle proprie posizioni contributive.
Art.
15
Rimborsi
I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.
Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere di compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di I.C.I. non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione della scadenza immediatamente successiva.
Nel caso in cui la somma a credito superi quella dovuta a titolo d’imposta per l’anno in cui viene riconosciuto il diritto a rimborso e viene autorizzata la compensazione, il contribuente può operare la compensazione stessa anche in occasione della/e scadenza/e (acconto e/o saldo) relativa/e all’anno o agli anni immediatamente successivi, fino ad esaurimento del credito d’imposta, secondo le disposizioni ricevute dagli uffici competenti.
Nell’ulteriore ipotesi in cui, successivamente all’istanza di compensazione, il richiedente cessasse di essere soggetto passivo d’imposta, potrà essere disposto il rimborso della differenza dietro presentazione di espressa domanda.
Titolo
IV
Disposizioni finali
Art.
16
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.