REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
IN MATERIA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA
(Delibera C.C. n°
120 del 15.11.2004)
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità ed oggetto del Regolamento
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Strutture comunali competenti
TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO
Art. 5 – Titoli abilitativi. Rinvio a Legge Forestale ed a Regolamento Forestale
Art. 6 – Titoli abilitativi. Aspetti generali
Art. 7 – Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Art. 8 – Interventi eseguibili con dichiarazione
Art. 9 – Interventi eseguibili con autorizzazione
Art. 10 – Validità dei titoli abilitativi
TITOLO III
PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI
Art. 11 – Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni. Soggetti titolati alla presentazione
Art. 12 – Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione
Art. 13 – Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione
Art. 14 – Varianti in corso d’opera. Modalità di presentazione
Art. 15 – Proroga dell’autorizzazione
Art. 16 – Rinnovo dell’autorizzazione
Art. 17 – Inizio lavori. Inizio lavori in casi di somma urgenza per lavori eseguibili con dichiarazione
Art. 18 – Adozione provvedimenti cautelativi
TITOLO IV
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Art. 19 – Modulistica da utilizzare
Art. 20 – Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico
TITOLO V
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI RIPRISTINO
Art. 21 – Procedimento di accertamento delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico. Competenze
Art. 22 – Procedimento di ripristino
T I T O L O VI
NORME FINALI
Art. 23 - Disposizione di raccordo
T I T O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità ed oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune in materia di vincolo idrogeologico nel rispetto della L.R. 21.03.2000 n. 39 [Legge forestale della Toscana] e s.m.i. ed in coerenza con il D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 [Regolamento Forestale].
Il presente Regolamento regola:
Art. 2 - Ambito di applicazione
Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i. ricadenti nel territorio comunale di Firenze nei seguenti casi:
Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
Art. 4 – Strutture comunali competenti
La autorizzazione di cui all’art. 42 della Legge Forestale compete al Dirigente del Servizio Edilizia Privata edilizio che si avvarrà per l’attività istruttoria tecnica e le valutazioni di merito del Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale; nel caso che l’autorizzazione sia connessa ad un procedimento edilizio, la stessa, pur configurandosi come autonomo provvedimento, costituisce sub-procedimento dell’atto abilitante edilizio.
Parimenti competono al Dirigente del Servizio Edilizia Privata i provvedimenti sanzionatori di cui alla Legge Forestale.
T I T O L O II
TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO
Art. 5 - Titoli abilitativi. Rinvio a Legge Forestale e Regolamento Forestale
La Legge Forestale ed il Regolamento Forestale individuano, ai fini del vincolo idrogeologico, le tipologie di intervento per la cui esecuzione necessita titolo abilitativo e gli interventi per i quali non è richiesta né dichiarazione né autorizzazione.
Fermo quanto statuito a livello regionale cui si rinvia, il presente Regolamento riepiloga, con finalità ricognitiva, le tipologie di intervento cui fare riferimento ai fini dell’applicazione delle procedure in esso regolamentate.
Art. 6 - Titoli abilitativi. Aspetti generali
Gli interventi indicati all’art. 2 lett. a) e b) del presente Regolamento sono soggetti:
Nei casi previsti dagli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale gli interventi possono essere eseguiti senza autorizzazione o Dichiarazione di Inizio Attività.
Art. 7 - Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, purché realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali di cui agli artt. da 73 a 78 del citato Regolamento Forestale e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno gli interventi indicati agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale riportati per comodità nell’Allegato A al presente Regolamento.
Art. 8 - Interventi eseguibili con dichiarazione
E’ ammessa la procedura semplificata della dichiarazione, in luogo dell’autorizzazione, nei casi elencati all’art. 100 del Regolamento Forestale, che per comodità si riportano nell’Allegato A al presente Regolamento; gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali di cui agli artt. da 73 a 78 del citato Regolamento.
Art. 9 - Interventi eseguibili con autorizzazione
Fatto salvo quanto richiamato agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, le opere e i movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l’apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 42, comma 5, della Legge Forestale.
Sono soggetti ad autorizzazione, in particolare, i seguenti interventi:
Art. 10 - Validità dei titoli abilitativi
La validità della autorizzazione , della dichiarazione e delle varianti in corso d’opera sono regolamentate all’art. 72 del Regolamento Forestale della Toscana.
T I T O L O III
PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI
Art. 11 - Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni. Soggetti titolati alla presentazione
L'autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi eventualmente correlati (concessione edilizia o denuncia di inizio attività). Il rilascio della autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono pertanto indispensabili ai fini del rilascio della concessione edilizia e/o dell'efficacia della denuncia di inizio attività. In assenza di titolo abilitativo edilizio, eventualmente previsto dalle vigenti leggi, non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
Hanno titolo alla presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico i seguenti soggetti:
La domanda o la dichiarazione presentata dal possessore dovrà recare il consenso scritto da parte del proprietario.
Art. 12 - Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione
La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico devono essere indirizzate al Dirigente del Servizio Edilizia Privata e devono indicare il soggetto esecutore dell’intervento, se diverso dal richiedente, e l’eventuale direttore dei lavori. Le variazioni dei suddetti soggetti devono essere comunicate entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
Nel caso che la domanda di autorizzazione e la dichiarazione sia connessa ad una attività edilizia, la stessa deve essere presentata contestualmente all'inoltro di richiesta di concessione edilizia o della denuncia di inizio attività.
Per la presentazione della domanda di autorizzazione e per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere utilizzata la modulistica predisposta dal Settore Comunale competente.
La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché le altre istanze previste dal presente Regolamento - artt. 14, 15 e 16 -, devono essere presentate o inviate a mezzo del Servizio Postale all’Ufficio Protocollo del Comune di Firenze. La data di ricezione risultante dal timbro datario apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Firenze deve intendersi termine iniziale del procedimento.
La domanda di autorizzazione, ovvero la dichiarazione con la documentazione allegata deve essere presentata o inviata in triplice originale.
Art. 13 - Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione
Il Servizio Edilizia Privata riceve le domande di autorizzazione e le Denuncie di Inizio Attività e le trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, al Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale per l’istruttoria tecnica e la valutazione di merito.
Il Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale istruisce le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate secondo l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera e quelle relative alle opere pubbliche del Comune o di altri Enti pubblici nonché le altre opere di pubblico interesse eventualmente individuate dal Regolamento Edilizio.
Ove il responsabile del procedimento ravvisi che la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, ne fornisce comunicazione motivata al richiedente/dichiarante con invito a regolarizzare la documentazione entro un congruo termine. Il responsabile del procedimento procede a tal fine entro trenta giorni dalla ricezione, per le domande di autorizzazione.
In caso di dichiarazione irregolare o incompleta il termine per l'efficacia della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico decorre dalla data di ricezione da parte del Comune di Firenze, attestata dal timbro datario apposto dall’Ufficio protocollo, della documentazione in forma completa e regolare.
Il Dirigente del Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale, ultimata l’istruttoria, trasmette al Dirigente del servizio Edilizia Privata il proprio motivato parere, per la emanazione del provvedimento conclusivo, da adottarsi comunque entro 60 gg. dalla data di presentazione o di integrazione della domanda.
L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi i diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
Art. 14 - Varianti in corso d’opera. Modalità di presentazione
Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione per le opere in variante.
La domanda di autorizzazione in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data della autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.
La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione in variante deve essere presentata o inviata in doppio originale.
L’autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
Art. 15 - Proroga della autorizzazione
La validità temporale delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata a seguito della presentazione, prima della scadenza, di istanza motivata di proroga.
La durata dell'autorizzazione a seguito della proroga, in conformità a quanto previsto dall'art. 10. 2° co. del presente Regolamento non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento.
L'autorità comunale competente procede al rilascio della proroga entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza nei termini di cui all’art. 12, co. 5 del presente Regolamento.
Nell’atto con il quale è accordata la proroga dell’autorizzazione è indicata la scadenza della stessa.
L'autorità comunale competente può impartire ulteriori prescrizioni per l’esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
Qualora l’istanza di proroga sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l’istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata. L'autorità comunale competente, in tal caso, procede al rilascio di una nuova autorizzazione per i lavori ancora da ultimare, fermo restando il limite temporale massimo complessivo di cinque anni di cui all’art. 10, 2° co., del presente Regolamento.
Art. 16 - Rinnovo dell’autorizzazione
Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell’autorizzazione i soggetti legittimati ai sensi del presente Regolamento potranno inoltrare istanza motivata di rinnovo dell'autorizzazione.
L’istanza di rinnovo dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.
L'autorità comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza nei termini di cui all’art. 12, co. 5 del presente Regolamento, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
Per la nuova autorizzazione valgono i limiti temporali di validità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
Qualora l’istanza di rinnovo sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l’istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata.
Art. 17 - Inizio lavori. Inizio lavori in casi di somma urgenza per lavori eseguibili con dichiarazione
In caso di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, i lavori non potranno avere inizio prima di venti giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'art. 11, 1° co. del presente Regolamento.
In caso di opere soggette ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico i lavori non potranno avere in nessun caso inizio prima del rilascio della relativa autorizzazione.
Qualora in base all’istruttoria sulla documentazione completa risultino violazioni della disciplina prevista dal Regolamento Forestale e/o dalla Legge Forestale nonché della normativa urbanistico-edilizia, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere la documentazione al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica che procederà all'attivazione dei procedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia nonché all’irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge Forestale con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.
Art. 18 - Adozione provvedimenti cautelativi
Qualora durante l’esecuzione dei lavori si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.
Nei casi indicati al precedente comma 1 nonché nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori si verifichino turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Autorità Comunale competente potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.
Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione.
T I T O L O IV
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Art. 19 - Modulistica da utilizzare
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica predispone e, ove necessario, aggiorna, la modulistica da utilizzare per le pratiche inerenti il vincolo idrogeologico, rendendola disponibile:
Per la domanda di autorizzazione, per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, per le altre istanze previste dal presente Regolamento deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di Firenze.
Art. 20 - Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico.
La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni disciplinate dal presente Regolamento deve consentire la valutazione dell’intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all’equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al 1° comma e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell’intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
T I T O L O V
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI RIPRISTINO
Art. 21 - Procedimento di accertamento delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico. Competenze
L’accertamento e la contestazione delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica è incaricato, ai sensi dell’art. 6, 2 co. della L.R. 28.12.2000 n. 81 Disposizioni in materia di sanzioni amministrative, della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico per la cui violazione è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative. A tal fine può redigere processi verbali di accertamento.
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica riceve, inoltre, i processi verbali di accertamento redatti dai soggetti con potere di accertamento e di controllo e pone in essere tutti gli atti e gli adempimenti prescritti ai sensi della normativa vigente ivi compresa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Art. 22 - Procedimento di ripristino
Nel caso di violazione delle disposizioni della Legge Forestale e/o del Regolamento Forestale il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire il bosco - nei casi di competenza comunale - e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
A tal fine intima ai trasgressori ed agli eventuali obbligati in solido l’esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione ed i termini dell’eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d’intimazione nei termini prescritti, l’Autorità Comunale competente, avvalendosi ove necessario di professionisti esterni all'Ente, provvede alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l’esazione delle contribuzioni dirette.
Per i fini indicati al comma che precede, l’Ufficio Comunale competente, provvede all’occupazione temporanea, anche d’urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte del Comune di Firenze.
I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedano nei termini prescritti all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti, ai sensi dell’art. 85, 6° comma della Legge Forestale, alla sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.
T I T O L O VI
NORME FINALI
Art. 23 - Disposizione di raccordo
Per tutto quanto non specificatamente regolamentato dal presente Regolamento si fa diretto rinvio al vigente Regolamento Forestale.
Allegato A
Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Artt.98 e99 del regolamento forestale)
1) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;
2) modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente punto 2) si intende, in particolare:
3) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al punto 2) che precede, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1,00 ml di larghezza e 1,50 ml di profondità;
4) sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti;
5) manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate, a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse;
6) manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, purché nel rispetto della normativa vigente;
7) rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi;
8) recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, a condizione che:
9) messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
10) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
11) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 mc, a condizione che:
12) installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
13) posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:
14) realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
15) realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 mc di terreno movimentato, a condizione che l’intervento:
Interventi assoggettati a Dichiarazione di Inizio Attività (art.100 del Regolamento Forestale)
1) realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1,00 ml di larghezza e 2,00 ml di profondità, a condizione che:
2) costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:
3) realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,50 ml, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 mc per ogni metro lineare di muro da realizzare;
4) realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato a condizione che:
5) realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell’emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell`area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
6) ampliamento volumetrico di edifici esistenti, a condizione che:
7) installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 mc, a condizione che siano rispettate:
8) gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui alle vigenti norme regionali in materia di prevenzione del rischio sismico, a condizione che tali interventi :
Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 25-11-2004