GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
(Delibera C.C. n°
666 del 09.10.2003)
Articolo 1.
(Istituzione del Garante
dei diritti delle persone private della libertà personale)
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Nell'ambito del Comune di Firenze
è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Firenze, di seguito denominato "Garante".
Articolo 2.
(Nomina e durata)
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Il Sindaco nomina il Garante
scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama
nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività
sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio Sociale.
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Il Garante resta in carica per
cinque (5) anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono
le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più
di una volta.
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Il Garante è revocato
dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall’art. 58,
1° comma del T.U.E.L.. Il Garante può essere altresì
revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi
all’esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
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Il Garante è un organo
monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni
pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È
esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti
e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
Articolo 3.
(Compiti del Garante)
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Il Garante:
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promuove, con contestuali funzioni
d’osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità
di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali
delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate
nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti,
domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Firenze, con particolare
riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura,
all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle
attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì
conto della loro condizione di restrizione;
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promuove iniziative e momenti
di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone
private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena
detentiva;
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promuove iniziative congiunte
ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore
Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di
cui alla lett. a);
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rispetto a possibili segnalazioni
che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino
violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della
libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti
per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato
rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di
costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni
dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti
riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la
cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
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promuove con gli Istituti di
Pena, gli Organi e gli Uffici fiorentini del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte
le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa
utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi
di detenzione.
Articolo 4.
(Relazione agli Organi
del Comune)
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Il Garante riferisce al Sindaco,
alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto
di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere
iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art.
3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi
insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio comunale
apposita relazione annuale.
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Il Garante, almeno una volta
l'anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari,
alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni
del terzo settore impegnate nell'ambito dell’esecuzione penale, tenendo
conto delle osservazioni da questi ricevute.
Articolo 5.
(Strutture e personale)
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Per lo svolgimento dei propri
compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità determinata dal Sindaco
ed è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che
sarà istituito con successiva Deliberazione della Giunta.
A cura di S. Mugnai
10-10-2003