REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
(Delibera del Consiglio Comunale n. 1478 del 16.11.1998, modificata con Delibere del Consiglio Comunale n. 367 del 09.12.2002, n. 617 del 24.11.2003 e n. 53 del 19.04.2004)

 

CAPO I : Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e disciplina applicabile)

  1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei Consigli di Quartiere.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione del Consiglio Comunale.

Art. 2
(Elettorato attivo e passivo)

  1. Sono elettori del Consiglio di Quartiere:
    1. tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio;
    2. tutti i cittadini stranieri provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma successivo.
  2. I cittadini stranieri provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, sono iscritti in una apposita lista elettorale aggiunta e vi restano iscritti fino a quando non incorrano nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo ai sensi della legislazione vigente.
  3. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Quartiere tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e i soggetti di cui al precedente comma 2, per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità, incompatibilità e sospensione previste dallo Statuto comunale.

CAPO II: Disposizioni relative al procedimento elettorale ed alla prima seduta

Art. 3
(Modalità di elezione dei Consigli di Quartiere)

  1. I Consigli di Quartiere sono eletti in un unico turno e a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
  2. L'elezione dei Consiglieri di Quartiere si effettua sulla base di liste plurinominali di quartiere. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.
  3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere in voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
  4. I seggi di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sono attribuiti con sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 4
(Sottoscrizione delle liste)

  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione del Consiglio di Quartiere deve essere sottoscritta da non meno di duecento e da non più di cinquecento elettori del quartiere.
  2. Ove si svolgono contemporaneamente a quelle per il Consiglio Comunale e nel caso in cui i simboli di lista siano identici, la raccolta delle sottoscrizioni delle liste presentate per le elezioni del Consiglio Comunale vale anche per quelle dei Consigli di Quartiere.
  3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
  4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 5
(Programma amministrativo)

  1. Ogni lista, unitamente ai propri candidati al Consiglio di Quartiere, deve presentare il programma amministrativo, contenente anche il candidato designato da proporre alla carica di Presidente del Consiglio di Quartiere, individuato tra i candidati a Consigliere della propria lista o di una di quelle collegate. Tale designazione è riportata sui manifesti recanti le liste dei candidati.
  2. Il programma è presentato insieme alla lista dai rappresentanti della medesima ed è affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 6
(Collegamento tra liste)

  1. Più liste di candidati all'elezione del Consiglio di Quartiere si considerano collegate quando i rappresentanti delle medesime presentano lo stesso programma amministrativo, contenente la designazione dello stesso candidato da proporre alla carica di Presidente del Consiglio di Quartiere. A tal fine il programma è un unico documento sottoscritto di comune accordo dai rappresentanti delle liste collegate.
  2. Il collegamento di più liste deve avvenire entro il termine ultimo di presentazione delle liste. Se la presentazione delle liste collegate avviene in tempi diversi, il collegamento è realizzato mediante la sottoscrizione del programma amministrativo già depositato da un'altra o altre liste e col consenso dei rappresentanti di queste.
  3. Più liste che abbiano presentato ciascuna un proprio programma possono realizzare il collegamento fino allo spirare del termine ultimo di presentazione delle liste, a condizione che siano identici i simboli ed il collegamento fra le liste presenti in Consiglio Comunale, nel caso che le elezioni dei Consigli di Quartiere non coincidano con quelle del Consiglio Comunale, o presentati per il Consiglio Comunale, in caso di concomitanza elettorale. Diversamente si deve procedere ad una nuova raccolta di firme, ai sensi dell'art. 4 comma 1. Il programma sottoscritto di comune accordo tra i rappresentati delle liste sostituisce a tutti gli effetti i programmi già presentati da ciascuna lista.

Art. 7
(Assegnazione dei seggi)

  1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate per 1, 2, 3, 4 e così via, sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
  2. In ogni caso:
    1. alla lista o al gruppo di liste collegate che abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi, ma non abbia conseguito, ai sensi del comma 1, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale.
    2. alla lista o al gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale superando il quaranta per cento dei voti validi, ma non abbia conseguito ai sensi del comma 1, almeno un numero di seggi pari al cinquanta per cento più uno dei seggi del Consiglio con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale, viene assegnato il cinquanta per cento più uno dei seggi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale;
  3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, a ciascuna lista o gruppo di liste sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste secondo l'ordine dei quozienti.
  4. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la ripartizione dei seggi tra le liste medesime è effettuata nel modo seguente:
    1. la cifra elettorale del gruppo di liste viene divisa per il numero dei seggi spettanti al gruppo di liste medesimo ai sensi dei commi 1,2 e 3, ottenendo il quoziente elettorale;

    2. In caso di decimali, il quoziente elettorale è arrotondato per difetto all'unità;

    3. la cifra elettorale di ciascuna lista viene divisa per il quoziente elettorale; ciascuna lista consegue un numero di seggi pari a quante volte la propria cifra elettorale contiene per intero il quoziente elettorale; eventuali resti della cifra elettorale sono utilizzati per le operazioni di cui alla lettera c);
    4. i seggi che non sono stati attribuiti a seguito delle suddette operazioni vengono attribuiti utilizzando nuovamente il sistema di cui alle lettere a) e b), intendendo per "cifra elettorale del gruppo di liste" la somma di tutti i resti delle liste, per "seggi" quelli che restano da attribuire più uno e per "cifra elettorale di ciascuna lista" i resti di ognuna.

Se, a seguito di tali operazioni vi sono ancora seggi da attribuire, essi sono attribuiti alle liste che risultano avere, nell'ordine, gli ulteriori maggiori resti e, a parità anche di questi ultimi, per sorteggio. Se, invece, i seggi attribuiti risultano superiori a quelli effettivamente attribuibili, è data priorità alle liste che siano risultate avere maggiori resti; in caso di parità si effettua il sorteggio.

Art. 8
(Proclamazione degli eletti)

  1. Compiute le operazioni di cui all'art. 6, sono proclamati eletti Consiglieri di Quartiere i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  2. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 9
(Data delle elezioni)

  1. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 10, l'elezione dei Consigli di Quartiere avviene in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 10
(Scioglimento anticipato)

  1. Quando vi sia stato scioglimento anticipato del Consiglio di Quartiere ai sensi dello Statuto, il Sindaco, entro trenta giorni dallo scioglimento, provvede a tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo, previa deliberazione consiliare, nei casi previsti dallo Statuto.
  2. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dallo Statuto il Sindaco nomina un Commissario ad Acta il quale adotta gli atti di competenza dei disciolti Organi dei Quartieri. Il Sindaco determina inoltre il compenso da corrispondere al Commissario ad Acta.

Art. 11
(Prima seduta)

  1. Il Consiglio di Quartiere, nella sua prima seduta e prima dell'elezione del Presidente, è presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 12
(Disposizioni attuative)

  1. Apposite disposizioni di attuazione del presente regolamento sono emanate dal Sindaco previo parere della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali che deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento.

Art. 13
(Schede elettorali)

  1. Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti necessari all'attività elettorale sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del Consiglio Comunale.

Pagina a cura di Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento: 13-05-2004
 
 

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