REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
CAPO I : Disposizioni generali
Art. 1
Art. 2
CAPO II: Disposizioni relative al procedimento elettorale ed alla prima seduta
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
In caso di decimali, il quoziente elettorale è arrotondato per difetto all'unità;
Se, a seguito di tali operazioni vi sono ancora seggi da attribuire, essi sono attribuiti alle liste che risultano avere, nell'ordine, gli ulteriori maggiori resti e, a parità anche di questi ultimi, per sorteggio. Se, invece, i seggi attribuiti risultano superiori a quelli effettivamente attribuibili, è data priorità alle liste che siano risultate avere maggiori resti; in caso di parità si effettua il sorteggio.
Art. 8
(Proclamazione degli eletti)
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Pagina a cura di
Stefano Mugnai
Data di verifica/aggiornamento:
13-05-2004