Regolamenti
REGOLAMENTO DEI CENTRI
DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER
DISABILI
(Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15/5 del 18.1.1999)
ART. 1
IDENTITA', FINALITA' E PRESTAZIONI DEI CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE
PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA DELL’A.C. O DEL PRIVATO SOCIALE
I Centri diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8,
e dalla L.R. 72/97 e successiva Delibera R.T. n. 228 del 25/7/98, si configurano
quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo
di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente
disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità
relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.
Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa
sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed
intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale e d’inserimento
sociale.
A tal fine prevedono:
-
interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi
e riabilitativi
-
sostegno e coinvolgimento della famiglia nell’opera socio-educativa per
evitare l’istituzionalizzazione del disabile
-
integrazione del disabile nell’ambiente sociale esterno
Per realizzare tali finalità assicurano :
-
Ospitalità diurna;
-
Accudimento alla persona;
-
servizio di mensa;
-
Attività di osservazione e orientamento mirate a:
- a) Educazione del soggetto all'autonomia personale;
- b) mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali,
motorie e manuali residue;
- c) miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico operative,
critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
- d) inserimento degli utenti nel contesto territoriale
-
creazione di programmi individualizzati con obbiettivi a breve e lungo
termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
-
creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche
relazionali.
Inoltre può essere previsto il servizio di trasporto dal domicilio
dell’utente alla Struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne
necessitano.
Per la realizzazione di tali finalità i Centri si avvalgono di
attività occupazionali da organizzare mediante lavoro a piccoli
gruppi che mettono l'utente in situazione di apprendimento specifica atta
a favorire una crescita sul piano cognitivo, estetico, creativo e manuale.
Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso
i quali si instaurano o si consolidano rapporti interrelazionali sia dentro
la struttura, ( nel rapporto con i compagni, operatori, ecc.. ) sia all'esterno
di essa.
Particolare risalto deve essere pertanto dato a quelle attività
occupazionali che possono rappresentare idonea premessa per un inserimento
sociale nella comunità.
ART.2
L'UTENZA CARATTERISTICHE E BISOGNI
Ai Centri diurni di socializzazione sono ammessi con le procedure di
cui all'art.10 del presente Regolamento le seguenti categorie di utenti,
preferibilmente appartenenti al bacino di utenza in cui è collocato
il Centro:
-
a) Soggetti in età compresa tra i 16 e i 26 anni, con handicap di
rilevante entità di tipo psico-fisico, fisico, sensoriale, accertato
ai sensi della L.104/92 art. 4 o in via d'accertamento, che hanno assolto
l'obbligo scolastico o che frequentano corsi scolastici superiori e necessitano
di uno spazio appositamente strutturato e di un periodo limitato e finalizzato
all'osservazione e all'orientamento. Ciò al fine della realizzazione
di eventuali inserimenti di preformazione professionale, lavorativi o socioterapeutici.
-
b) Soggetti adulti, in età compresa tra i 27 e i 65 anni, con disabilità
accertata ai sensi della 104/92 art. 4 di tipo psico-fisico, fisico o sensoriale
per i quali non è possibile, per le condizioni del soggetto o per
la mancanza di risposte in ambito territoriale, altra forma di inserimento
sociale. Tali soggetti presentano, comunque, la necessità di sviluppare
rapporti socio relazionali per mantenere e/o migliorare le proprie capacità
residue e aumentare l'autonomia personale, in un contesto di relazioni
più o meno complesse con l'ambiente che li circonda.
Come sopra citato, l'accertamento dell'Utente ai sensi della L.104/92
art. 4 è di norma obbligatorio per garantirne l'accesso ai Centri
Diurni; possono tuttavia essere previste delle deroghe per quei soggetti
per i quali si ritenga, a discrezione dei Servizi Territoriali, indispensabile
un periodo preliminare di osservazione.
Per ogni utente inserito nel Centro dovrà essere studiato un
piano individuale specifico d’intervento nell'area della socializzazione
al fine di promuovere la crescita personale a diversi livelli di autonomia
(personale, formativa, lavorativa, ecc.) partendo dal rispetto di capacità
e traguardi già raggiunti dall'individuo.
Tali piani dovranno essere redatti dai G.O.M. di distretto che in pieno
accordo con il personale dei Centri Diurni definiranno le attività
da proporre, specificandone i risultati. Adeguata informazione sul fine
e tipologia degli interventi adottati dovrà essere data alle famiglie
degli utenti.
Il Centro dovrà inoltre adoprarsi per coinvolgere le famiglie
quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi.
ART. 3
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI
-
Il Centro Diurno deve essere ubicato di norma nei centri urbani che consentano
agli ospiti un facile contatto con l’ambiente sociale ed un agevole accesso
ai servizi del territorio.
-
Il Centro Diurno non deve di norma superare i 20 posti; quelli già
esistenti e considerati idonei sotto l’aspetto dell’organizzazione e del
funzionamento, possono superare detti limiti di ricettività fino
ad un massimo di 30 posti.
-
Il Centro Diurno per Disabili deve essere articolato in più mini
strutture aventi sede nella stessa realtà territoriale. Qualora
ciò non fosse possibile, il Centro dovrà organizzare, entro
l'unica struttura a disposizione, le proprie attività in orari e
spazi diversi, nell'ottica di privilegiare il lavoro a piccoli gruppi.
Le strutture adibite a Centri Diurni per Disabili devono osservare ogni
disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di urbanistica,
edilizia, tipologia di costruzione, barriere architettoniche, sicurezza
antincendio, impianti elettrici e di approvvigionamento idrico, illuminazione
interna ed esterna, smaltimento dei rifiuti, igiene e sicurezza sul luogo
del lavoro e quant'altro imposto da leggi statali, regionali e regolamenti
comunali in relazione a questo tipo di edificio.
La struttura deve consentire all'utente, che vi soggiorna per buona
parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati:
-
Laboratori per le attività manuali, con le proprie caratteristiche
di funzionalità ed attrezzature necessarie in relazione alla specificità
del laboratorio stesso e nel rispetto della normativa vigente. Ad ogni
laboratorio può accedere un mumero limitato di utenti per volta.
-
Spazi per la socializzazione ed attività ricreative.
-
Saletta da destinare a lavori individuali o colloqui o attività
di relazione.
-
Sala da pranzo di ampiezza proporzionata, come da normativa vigente, al
numero degli utenti fruitori del servizio.
-
Cucina attrezzata o punto cottura, qualora il pasto non venga fornito dall’esterno.
-
Spazi con guardaroba, arredati con armadietti per gli utenti e gli operatori.
-
Adeguati spazi per gli uffici ed il personale.
-
Un numero adeguato di servizi igienici in relazione alla tipologia dell’utenza.
-
Locale adibito ad ambulatorio medico ed attrezzato con armadio per farmaci
personali e schedario per le cartelle personali.
ART.4
LE ATTIVITA' DEI CENTRI
Le attività programmate dal centro dovranno essere mirate alla
realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 del presente Regolamento
ai paragrafi da 1 a 6.
Esse dovranno essere distinte in:
-
ATTIVITA' INTERNE AI CENTRI
Il Programma di attività proposte dal Centro dovrà tener
conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti
individuali stabiliti per gli utenti dai G.O.M.. Ne consegue che vari interventi
dovranno essere rivolti a piccoli gruppi di utenti per volta.
A fianco di attività di socializzazione, intesa come creazione
di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi,
dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto .
I Centri potranno pertanto avvalersi di una pluralità di laboratori
in adeguate strutture (vedi art. 3 del presente regolamento), che possibilmente
rispecchino forme di artigianato locale, presente nel territorio. Ciò
potrà permettere l'instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi
di esperienze con l'esterno.
-
ATTIVITA' PROIETTATE ALL'ESTERNO
Le Strutture dovranno promuovere interventi, in ambito Territoriale
quali ad esempio:
-
a) incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle
specifiche problematiche della disabilità;
-
b) mostre o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività
svolte all'interno del Centro;
-
c) educazione alla fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio;
-
d) inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo
libero del territorio.
-
e) organizzazione di brevi soggiorni vacanza rivolti a piccoli gruppi di
utenti, in diversi periodi dell'anno e/o durante i mesi estivi per rendere
maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del
tempo libero.
Gli Operatori del Centro Diurno sono tenuti a collaborare con i Servizi
Territoriali competenti ai fini di eventuali progetti di inserimento dell’utente
in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportive
organizzate nel contesto cittadino e promuovere la partecipazione degli
utenti a dette iniziative.
ART. 5
ORARI E TEMPI DI APERTURA DEL CENTRO
Il Centro resta aperto per l'arco di 11 mesi l'anno. La struttura deve
essere aperta almeno tutti i giorni feriali per 6/8 ore al giorno.
Ogni utente dovrà usufruire della struttura in base al progetto
personalizzato e comunque per un periodo non inferiore a n. 4 ore giornaliere.
ART. 6
RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DEGLI UTENTI
Premesso che la famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l’opera
educativa, riabilitativa e di integrazione sociale che al Centro si propone,
il personale del Centro dovrà:
-
coinvolgere inizialmente la famiglia nella formulazione dei piani di intervento
e instaurare incontri periodici con i familiari per la verifica dei risultati;
-
ove il progetto di autonomia personale sul soggetto lo richieda (vedi art.
2 del presente regolamento), l’operatore del Centro potrà effettuare
un’osservazione diretta dell’ambiente di vita del disabile.
-
La promozione di una maggior consapevolezza dei problemi relativi alla
gestione del Disabile. In accordo con i Servizi socio sanitari, che hanno
la competenza sui singoli casi, gli operatori del Centro Diurno possono
organizzare incontri formativi, su specifiche tematiche, sulla base di
quanto emerso all'interno del Centro e promuovere la costituzione di gruppi
di mutuo aiuto per offrire spazi di confronto sui problemi e le dinamiche
che scaturiscono nel nucleo familiare.
ART. 7
IL PERSONALE
La struttura deve garantire rapporto di continuità tra gli operatori
che svolgono funzioni educative e gli utenti loro affidati, anche per meglio
attuare i progetti individuali programmati.
La pianta organica di un Centro Diurno tipo di 20 posti con attività
organizzata di 40 h settimanali deve essere costituita da:
-
n. 3 educatori professionali che curino la programmazione delle attività
ricreative, educative e occupazionali, sulla base dei piani individuali
d’intervento difiniti con il G.O.M.;
-
n. 4 operatori che provvedono all’assistenza diretta alla persona (cura
dell’igiene personale, alimentazione, abbigliamento, sostegno alla mobilità
e operino in stretta collaborazione con gli educatori.
Il numero del personale sopracitato è il minimo che la struttura
deve garantire. In base alla gravità dell’utenza il numero degli
educatori e/o operatori potrà essere integrato da ulteriore personale
con le stesse caratteristiche.
La struttura dovrà inoltre mettere a disposizione:
-
Istruttori di mestiere per i laboratori attivati al Centro che svolgeranno
la loro opera in un tempo settimanale ben definito, sulla base dei piani
individuali d’intervento;
-
n. 3 operatori ai servizi generali per la pulizia e cura degli ambienti,
distribuzione dei pasti. Il numero potrà essere ridotto nel caso
di servizi affidati in gestione all’esterno.
-
una figura di Coordinatore, anche scelta tra gli operatori della struttura
per le funzioni educative, responsabile della Direzione del Centro e che
provveda ai raccordi con i servizi del Comune o dell’A.S.L.;
-
idoneo personale amministrativo.
I profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti
dalle normative nazionali, dai contratti di comparto e dal nuovo repertorio
dei profili professionali regionali approvati con deliberazione della G.R.
30/6/1997 n. 754.
ART. 8
DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO
Il Centro dovrà tenere la seguente documentazione:
-
Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
-
Registro giornaliero degli operatori con indicazione dei turni di lavoro,degli
orari e delle mansioni svolte;
-
Cartelle personali degli utenti contenenti i seguenti documenti:
-
a - schede d'ingresso (all.1)
-
b - relazioni varie
-
c - prescrizione medica di assunzione dei farmaci indicante: il nome del
farmaco, la dose prescritta, l’orario di somministrazione e la durata della
prescrizione.
-
Scheda delle annotazioni giornaliere individuali necessarie per le riunioni
di verifica e per le consegne fra gli operatori;
-
Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;
-
Regolamento interno;
-
Tabella dietetica approvata dagli Organi competenti dell'Azienda ASL da
tenere visibilmente esposta;
-
Documentazioni inerenti le ammissioni e dimissioni degli utenti;
-
Ogni altro documento previsto dalle vigenti Leggi in materia igienico sanitaria
e Amministrativo Contabile;
-
Polizze assicurative;
ART. 9
REGOLAMENTO INTERNO
I Centri Diurni devono dotarsi di un Regolamento interno di gestione
che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa.
Il Regolamento interno deve indicare in particolare:
-
finalità e caratteristiche della Struttura
-
capacità recettiva
-
attività proposte e servizi erogati
-
criteri per la composizione delle rette
-
orari di apertura e orari di svolgimento delle diverse attività
-
consistenza complessiva del personale impiegato per le attività
e i servizi erogati con compiti e responsabilità di ciascuna figura.
Distribuzione dei turni di servizio.
-
procedure di ammissione e di dimissione
-
procedure per la riscossione delle rette
Agli Utenti, ai loro familiari e/o ai rappresentanti legali deve essere
consentito di conoscere il regolamento vigente nella Struttura, di individuare
agevolmente il personale che opera al Centro mediante cartellini di identificazione
con nome, cognome, qualifica, di rivolgere al Responsabile della Struttura
proposte per il buon funzionamento della medesima, di avanzare eventuali
reclami con l'obbligo di ottenere risposta.
Art. 10
AMMISSIONI, VERIFICHE E DIMISSIONI
AMMISSIONE
-
L'ipotesi/richiesta di inserimento di un soggetto handicappato nel Centro
diurno verrà disposta su richiesta del G.O.M. sulla base della diagnosi
funzionale sul soggetto stesso.
-
Il Gruppo Operativo, successivamente alla verifica della disponibilità
della Struttura prescelta, compilerà una scheda di accesso ad uso
del Centro stesso (All. 1 al presente atto) e il Piano Individuale del
soggetto con l'indicazione di programmi e finalità da raggiungere
e della durata presunta dell'inserimento.
-
L'Assistente Sociale attiverà la procedura amministrativa che si
concluderà con l'invio da parte del Responsabile S.A.S.T. alla Direzione
Sicurezza Sociale della proposta d'inserimento.
-
La Direzione Sicurezza Sociale provvederà all' invio dell'impegnativa
contenente l’indicazione della data da cui potrà avere inizio l'inserimento
nella Struttura.
VERIFICHE
Gli Operatori del Territorio terranno incontri periodici di verifica
con gli Operatori del Centro Diurno; in particolare, dopo i primi sei mesi
di inserimento deve essere effettuato un incontro per una verifica più
approfondita del progetto precedentemente individuato ed una sua messa
a punto in base alle osservazioni fatte e agli elementi acquisiti durante
il primo periodo di osservazione.
Deve essere concordato un calendario annuale minimo di incontri strutturati
tra Operatori Territoriali, Operatori del Centro e familiari del disabile.
Il numero minimo previsto sarà di due incontri l'anno, uno di questi
vincolante per il rinnovo della retta.
DIMISSIONI
Le dimissioni dal Centro avverranno per i seguenti motivi:
-
raggiungimento limiti d'età
-
realizzazione del progetto individuato e reperimento di altra occasione
di integrazione
-
rinuncia dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al Centro
-
prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente
-
accertamento da parte degli operatori territoriali dell’inadeguatezza del
Centro alle necessità dell’utente.
In relazione ai punti 2 e 5 di cui sopra:
-
a) incontro con gli Operatori del Centro con gli Operatori di riferimento
per studiare tempi, strategie, soluzioni anche in alternativa alla dimissione;
-
b) impegno per un tempo limitato e stabilito dagli Operatori del Centro
stesso per attuare i cambiamenti programmati
In ogni caso, al momento della dimissione dovrà essere redatta una
relazione da parte del Responsabile S.A.S.T. competente e inviata alla
Direzione Sicurezza Sociale.
ART. 11
ASSICURAZIONI
Ogni Centro dovrà provvedere alle assicurazioni di Legge a favore
degli Utenti ivi inseriti,compresa la responsabilità civile per
danni verso terzi.
ART. 12
INCENTIVI AGLI UTENTI
Ove ritenuto utile e necessario ai fini di un recupero educativo e riabilitativo
del soggetto e, sulla base di progetti specifici relativi ai singoli casi,
potrà essere erogato dall'A.C. agli Utenti un gettone di presenza
in base alle effettive presenze giornaliere registrate al Centro e quantificato
in L. 5.000 giornaliere.
ART. 13
QUOTA SOCIALE E SANITARIA
L’A.C., è competente, ai sensi della vigente normativa regionale,
alla determinazione del livello della quota sociale da erogare ai suddetti
Centri.
Per quanto riguarda il livello della quota sanitaria, si rimanda a quanto
previsto nella Deliberazione C.R. n. 311 del 13/10/98 e successiva applicazione
da parte della A.S.L. competente.
ART. 14
PAGAMENTO QUOTA SOCIALE
Ai sensi della normativa vigente è prevista una compartecipazione
degli Utenti per la frequenza al Centro che sarà stabilita dall’A.C.
sulla base della valutazione della situazione economica dell’utente medesimo
e del nucleo familiare nel rispetto dei principi fissati dall’art. 433
e seguenti del C.C. Detta compartecipazione sarà soggetta a rivalutazione
in sede di eventuale proroga della prestazione sempre da parte del S.A.S.T.
territorialmente competente.
ART. 15
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Ai sensi dell’art. 59 della L.R. 92/77 i Centri di cui al presente Regolamento,
per poter operare devono essere preventivamente riconosciuti idonei a funzionare
mediante apposito Atto Autorizzativo del Sindaco, adottato in base al relativo
parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Tecnica di vigilanza
e controllo della USL istituita con Del. 2605 del 14/7/95.
Per i Centri Diurni a gestione diretta dell'A.C. dovrà essere
comunque acquisito , preventivamente , il parere di idoneità della
Commissione Tecnica di cui al comma precedente.
Per ottenere l'Autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare
e trasferire iuno dei Centri di cui all'art. 1 il legale rappresentante
deve indirizzare al Sindaco apposita domanda.
Nella domanda dovranno essere indicati:
a) gli estremi anagrafici del soggetto richiedente l'autorizzazione e qualora
si tratti di persona giuridica, la sua denominazione o la ragione sociale
e la sede legale,le generalità del legale rappresentante;
b) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
c) la forma in cui s'intende svolgere l'attività e la tipologia
di utenti a favore dei quali il Centro intende operare.
Alla domanda deve essere allegato:
-
atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto costitutivo e dello
statuto,se persona giuridica);
-
codice fiscale del richiedente;
-
planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi con indicazione
della destinazione d'uso di ciascun locale;
-
indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento delle attività;
-
copia dell'autorizzazione rilasciata dai vigili del fuoco in adempimento
delle norme relative alla prevenzione degli incendi;
-
certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del
Comune dove la struttura ha sede, subordinatamente all'attestazione, in
base alle normative vigenti, della conformità dell'impianto elettrico
alle norme di Sicurezza o buona tecnica, dell'avvenuta denuncia dell'impianto
di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, della
valutazione dell'idoneità degli ambienti, dell'eliminazione delle
barriere architettoniche;
-
relazione descrittiva ai fini della migliore illustrazione di quanto indicato
al punto c) della domanda;
-
il numero massimo degli utenti ammessi a frequentare giornalmente;
-
la consistenza del personale addetto con la specificazione delle qualifiche,
competenze tecniche, mansioni e relativi orari di lavoro per la copertira
delle attività previste;
-
il Regolamento interno di funzionamento;
-
Tabella Dietetica, approvata dai servizi competenti dell'Azienda A.S.L.
L'Autorizzazione è sospesa o revocata qualora, a seguito
di controlli o verifiche da parte degli organismi tecnici competenti, risultassero
essere venuti meno uno o più requisiti essenziali previsti dal vigente
Regolamento.
ART. 16
NORMA TRANSITORIA PER I CENTRI GIA' IN FUNZIONE
Entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, tutti
i Centri già in funzione sono tenuti a richiedere l'Autorizzazione
prescritta all'art. 15.
Nel caso di evidenti difformità da quanto previsto dal presente
Regolamento, le Amministrazioni Responsabili del Centro hanno l'obbligo
di adottare le opportune misure di adeguamento da realizzarsi comunque
entro il termine massimo di un anno dall’approvazione del presente atto.
Di ciò dovrà essere dato atto nel contesto della domanda
di autorizzazione, mediante un formale impegno accompagnato da idonea documentazione
per la descrizione del programma di adeguamento.
La Commissione di vigilanza e controllo si esprime in merito nell'ambito
del parere di idoneità previsto ai fini del rilascio dell'Autorizzazione.
L'Autorizzazione è sospesa o revocata qualora, in caso di verifica
e controllo, risultasse non interamente attuato il programma di adeguamento
di cui ai comma precedenti secondo i termini fissati dall'Autorizzazione
stessa.
Per i Centri a gestione diretta dell'A.C., già in funzione all'atto
dell'entrata in vigore del presente Regolamento, o comunque precedentemente
progettati, l'A.C. ha comunque l'obbligo di accertare, mediante la Commissione
di cui all'art. 15 l'effettiva esistenza di requisiti di idoneità
e sul parere di detta Commissione adottare prontamente tutti gli adeguamenti
ritenuti necessari per la messa a norma.
ART. 17
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO
Sarà cura della Commissione Tecnica dell'U.S.L. di cui all'art.
15 del presente Regolamento provvedere all'attività di vigilanza
e controllo finalizzata al rilascio del parere di idoneità ai fini
del funzionamento della struttura.
I Servizi Territoriali seguiranno gli interventi del Centro per quanto
riguarda la realizzazione dei programmi individuali stabiliti per ogni
Utente.
ART. 18
CONVENZIONI
L’A.C. provvederà alla stipula di appositi atti convenzionali
con le strutture di ospitalità diurna per Disabili che risultino
regolarmente autorizzate o in via di autorizzazione (art. 15 del presente
Regolamento).
ART. 19
RAPPORTI CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
Mediante speciali Protocolli tra il Comune di Firenze, l'Azienda ASL
e i soggetti gestori dei Centri Diurni, anche privati, sarà concordata
la gestione integrata del Centro al fine di garantire il coordinamento
delle prestazioni e l'utilizzo del personale.
