Regolamenti

 

REGOLAMENTO DEI CENTRI
DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/5 del 18.1.1999)


ART. 1
IDENTITA', FINALITA' E PRESTAZIONI DEI CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA DELL’A.C. O DEL PRIVATO SOCIALE



I Centri diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, e dalla L.R. 72/97 e successiva Delibera R.T. n. 228 del 25/7/98, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità.

Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale e d’inserimento sociale.

A tal fine prevedono:

Per realizzare tali finalità assicurano :
  1. Ospitalità diurna;
  2. Accudimento alla persona;
  3. servizio di mensa;
  4. Attività di osservazione e orientamento mirate a:
  5. creazione di programmi individualizzati con obbiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
  6. creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.
Inoltre può essere previsto il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente alla Struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne necessitano.

Per la realizzazione di tali finalità i Centri si avvalgono di attività occupazionali da organizzare mediante lavoro a piccoli gruppi che mettono l'utente in situazione di apprendimento specifica atta a favorire una crescita sul piano cognitivo, estetico, creativo e manuale.

Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso i quali si instaurano o si consolidano rapporti interrelazionali sia dentro la struttura, ( nel rapporto con i compagni, operatori, ecc.. ) sia all'esterno di essa.

Particolare risalto deve essere pertanto dato a quelle attività occupazionali che possono rappresentare idonea premessa per un inserimento sociale nella comunità.


ART.2
L'UTENZA CARATTERISTICHE E BISOGNI

Ai Centri diurni di socializzazione sono ammessi con le procedure di cui all'art.10 del presente Regolamento le seguenti categorie di utenti, preferibilmente appartenenti al bacino di utenza in cui è collocato il Centro:
 


Come sopra citato, l'accertamento dell'Utente ai sensi della L.104/92 art. 4 è di norma obbligatorio per garantirne l'accesso ai Centri Diurni; possono tuttavia essere previste delle deroghe per quei soggetti per i quali si ritenga, a discrezione dei Servizi Territoriali, indispensabile un periodo preliminare di osservazione.

Per ogni utente inserito nel Centro dovrà essere studiato un piano individuale specifico d’intervento nell'area della socializzazione al fine di promuovere la crescita personale a diversi livelli di autonomia (personale, formativa, lavorativa, ecc.) partendo dal rispetto di capacità e traguardi già raggiunti dall'individuo.

Tali piani dovranno essere redatti dai G.O.M. di distretto che in pieno accordo con il personale dei Centri Diurni definiranno le attività da proporre, specificandone i risultati. Adeguata informazione sul fine e tipologia degli interventi adottati dovrà essere data alle famiglie degli utenti.

Il Centro dovrà inoltre adoprarsi per coinvolgere le famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi.


ART. 3
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI

  1. Il Centro Diurno deve essere ubicato di norma nei centri urbani che consentano agli ospiti un facile contatto con l’ambiente sociale ed un agevole accesso ai servizi del territorio.
  2. Il Centro Diurno non deve di norma superare i 20 posti; quelli già esistenti e considerati idonei sotto l’aspetto dell’organizzazione e del funzionamento, possono superare detti limiti di ricettività fino ad un massimo di 30 posti.
  3. Il Centro Diurno per Disabili deve essere articolato in più mini strutture aventi sede nella stessa realtà territoriale. Qualora ciò non fosse possibile, il Centro dovrà organizzare, entro l'unica struttura a disposizione, le proprie attività in orari e spazi diversi, nell'ottica di privilegiare il lavoro a piccoli gruppi.
Le strutture adibite a Centri Diurni per Disabili devono osservare ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, tipologia di costruzione, barriere architettoniche, sicurezza antincendio, impianti elettrici e di approvvigionamento idrico, illuminazione interna ed esterna, smaltimento dei rifiuti, igiene e sicurezza sul luogo del lavoro e quant'altro imposto da leggi statali, regionali e regolamenti comunali in relazione a questo tipo di edificio.

La struttura deve consentire all'utente, che vi soggiorna per buona parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati:


ART.4
LE ATTIVITA' DEI CENTRI

Le attività programmate dal centro dovranno essere mirate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 del presente Regolamento ai paragrafi da 1 a 6.

Esse dovranno essere distinte in:

  1. ATTIVITA' INTERNE AI CENTRI

  2. Il Programma di attività proposte dal Centro dovrà tener conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali stabiliti per gli utenti dai G.O.M.. Ne consegue che vari interventi dovranno essere rivolti a piccoli gruppi di utenti per volta.
    A fianco di attività di socializzazione, intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi, dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto .
    I Centri potranno pertanto avvalersi di una pluralità di laboratori in adeguate strutture (vedi art. 3 del presente regolamento), che possibilmente rispecchino forme di artigianato locale, presente nel territorio. Ciò potrà permettere l'instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi di esperienze con l'esterno.

  3. ATTIVITA' PROIETTATE ALL'ESTERNO

  4. Le Strutture dovranno promuovere interventi, in ambito Territoriale quali ad esempio:
    a) incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità;
    b) mostre o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività svolte all'interno del Centro;
    c) educazione alla fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio;
    d) inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio.
    e) organizzazione di brevi soggiorni vacanza rivolti a piccoli gruppi di utenti, in diversi periodi dell'anno e/o durante i mesi estivi per rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del tempo libero.
Gli Operatori del Centro Diurno sono tenuti a collaborare con i Servizi Territoriali competenti ai fini di eventuali progetti di inserimento dell’utente in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportive organizzate nel contesto cittadino e promuovere la partecipazione degli utenti a dette iniziative.


ART. 5
ORARI E TEMPI DI APERTURA DEL CENTRO

Il Centro resta aperto per l'arco di 11 mesi l'anno. La struttura deve essere aperta almeno tutti i giorni feriali per 6/8 ore al giorno.

Ogni utente dovrà usufruire della struttura in base al progetto personalizzato e comunque per un periodo non inferiore a n. 4 ore giornaliere.


ART. 6
RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DEGLI UTENTI

Premesso che la famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l’opera educativa, riabilitativa e di integrazione sociale che al Centro si propone, il personale del Centro dovrà:

  1. coinvolgere inizialmente la famiglia nella formulazione dei piani di intervento e instaurare incontri periodici con i familiari per la verifica dei risultati;
  2. ove il progetto di autonomia personale sul soggetto lo richieda (vedi art. 2 del presente regolamento), l’operatore del Centro potrà effettuare un’osservazione diretta dell’ambiente di vita del disabile.
  3. La promozione di una maggior consapevolezza dei problemi relativi alla gestione del Disabile. In accordo con i Servizi socio sanitari, che hanno la competenza sui singoli casi, gli operatori del Centro Diurno possono organizzare incontri formativi, su specifiche tematiche, sulla base di quanto emerso all'interno del Centro e promuovere la costituzione di gruppi di mutuo aiuto per offrire spazi di confronto sui problemi e le dinamiche che scaturiscono nel nucleo familiare.




ART. 7
IL PERSONALE

La struttura deve garantire rapporto di continuità tra gli operatori che svolgono funzioni educative e gli utenti loro affidati, anche per meglio attuare i progetti individuali programmati.

La pianta organica di un Centro Diurno tipo di 20 posti con attività organizzata di 40 h settimanali deve essere costituita da:

Il numero del personale sopracitato è il minimo che la struttura deve garantire. In base alla gravità dell’utenza il numero degli educatori e/o operatori potrà essere integrato da ulteriore personale con le stesse caratteristiche.

La struttura dovrà inoltre mettere a disposizione:

I profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalle normative nazionali, dai contratti di comparto e dal nuovo repertorio dei profili professionali regionali approvati con deliberazione della G.R. 30/6/1997 n. 754.
 



ART. 8
DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO

Il Centro dovrà tenere la seguente documentazione:

  1. Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
  2. Registro giornaliero degli operatori con indicazione dei turni di lavoro,degli orari e delle mansioni svolte;
  3. Cartelle personali degli utenti contenenti i seguenti documenti:
  4. Scheda delle annotazioni giornaliere individuali necessarie per le riunioni di verifica e per le consegne fra gli operatori;
  5. Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;
  6. Regolamento interno;
  7. Tabella dietetica approvata dagli Organi competenti dell'Azienda ASL da tenere visibilmente esposta;
  8. Documentazioni inerenti le ammissioni e dimissioni degli utenti;
  9. Ogni altro documento previsto dalle vigenti Leggi in materia igienico sanitaria e Amministrativo Contabile;
  10. Polizze assicurative;

ART. 9
REGOLAMENTO INTERNO

I Centri Diurni devono dotarsi di un Regolamento interno di gestione che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa.

Il Regolamento interno deve indicare in particolare:

Agli Utenti, ai loro familiari e/o ai rappresentanti legali deve essere consentito di conoscere il regolamento vigente nella Struttura, di individuare agevolmente il personale che opera al Centro mediante cartellini di identificazione con nome, cognome, qualifica, di rivolgere al Responsabile della Struttura proposte per il buon funzionamento della medesima, di avanzare eventuali reclami con l'obbligo di ottenere risposta.


Art. 10
AMMISSIONI, VERIFICHE E DIMISSIONI

AMMISSIONE

  1. L'ipotesi/richiesta di inserimento di un soggetto handicappato nel Centro diurno verrà disposta su richiesta del G.O.M. sulla base della diagnosi funzionale sul soggetto stesso.
  2. Il Gruppo Operativo, successivamente alla verifica della disponibilità della Struttura prescelta, compilerà una scheda di accesso ad uso del Centro stesso (All. 1 al presente atto) e il Piano Individuale del soggetto con l'indicazione di programmi e finalità da raggiungere e della durata presunta dell'inserimento.
  3. L'Assistente Sociale attiverà la procedura amministrativa che si concluderà con l'invio da parte del Responsabile S.A.S.T. alla Direzione Sicurezza Sociale della proposta d'inserimento.
  4. La Direzione Sicurezza Sociale provvederà all' invio dell'impegnativa contenente l’indicazione della data da cui potrà avere inizio l'inserimento nella Struttura.

VERIFICHE
Gli Operatori del Territorio terranno incontri periodici di verifica con gli Operatori del Centro Diurno; in particolare, dopo i primi sei mesi di inserimento deve essere effettuato un incontro per una verifica più approfondita del progetto precedentemente individuato ed una sua messa a punto in base alle osservazioni fatte e agli elementi acquisiti durante il primo periodo di osservazione.
Deve essere concordato un calendario annuale minimo di incontri strutturati tra Operatori Territoriali, Operatori del Centro e familiari del disabile. Il numero minimo previsto sarà di due incontri l'anno, uno di questi vincolante per il rinnovo della retta.

DIMISSIONI
Le dimissioni dal Centro avverranno per i seguenti motivi:

  1. raggiungimento limiti d'età
  2. realizzazione del progetto individuato e reperimento di altra occasione di integrazione
  3. rinuncia dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al Centro
  4. prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente
  5. accertamento da parte degli operatori territoriali dell’inadeguatezza del Centro alle necessità dell’utente.
In relazione ai punti 2 e 5 di cui sopra:
a) incontro con gli Operatori del Centro con gli Operatori di riferimento per studiare tempi, strategie, soluzioni anche in alternativa alla dimissione;
b) impegno per un tempo limitato e stabilito dagli Operatori del Centro stesso per attuare i cambiamenti programmati
In ogni caso, al momento della dimissione dovrà essere redatta una relazione da parte del Responsabile S.A.S.T. competente e inviata alla Direzione Sicurezza Sociale.


ART. 11
ASSICURAZIONI

Ogni Centro dovrà provvedere alle assicurazioni di Legge a favore degli Utenti ivi inseriti,compresa la responsabilità civile per danni verso terzi.


ART. 12
INCENTIVI AGLI UTENTI

Ove ritenuto utile e necessario ai fini di un recupero educativo e riabilitativo del soggetto e, sulla base di progetti specifici relativi ai singoli casi, potrà essere erogato dall'A.C. agli Utenti un gettone di presenza in base alle effettive presenze giornaliere registrate al Centro e quantificato in L. 5.000 giornaliere.


ART. 13
QUOTA SOCIALE E SANITARIA

L’A.C., è competente, ai sensi della vigente normativa regionale, alla determinazione del livello della quota sociale da erogare ai suddetti Centri.

Per quanto riguarda il livello della quota sanitaria, si rimanda a quanto previsto nella Deliberazione C.R. n. 311 del 13/10/98 e successiva applicazione da parte della A.S.L. competente.


ART. 14
PAGAMENTO QUOTA SOCIALE

Ai sensi della normativa vigente è prevista una compartecipazione degli Utenti per la frequenza al Centro che sarà stabilita dall’A.C. sulla base della valutazione della situazione economica dell’utente medesimo e del nucleo familiare nel rispetto dei principi fissati dall’art. 433 e seguenti del C.C. Detta compartecipazione sarà soggetta a rivalutazione in sede di eventuale proroga della prestazione sempre da parte del S.A.S.T. territorialmente competente.
 


ART. 15
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Ai sensi dell’art. 59 della L.R. 92/77 i Centri di cui al presente Regolamento, per poter operare devono essere preventivamente riconosciuti idonei a funzionare mediante apposito Atto Autorizzativo del Sindaco, adottato in base al relativo parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Tecnica di vigilanza e controllo della USL istituita con Del. 2605 del 14/7/95.

Per i Centri Diurni a gestione diretta dell'A.C. dovrà essere comunque acquisito , preventivamente , il parere di idoneità della Commissione Tecnica di cui al comma precedente.

Per ottenere l'Autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare e trasferire iuno dei Centri di cui all'art. 1 il legale rappresentante deve indirizzare al Sindaco apposita domanda.

Nella domanda dovranno essere indicati:

  • a) gli estremi anagrafici del soggetto richiedente l'autorizzazione e qualora si tratti di persona giuridica, la sua denominazione o la ragione sociale e la sede legale,le generalità del legale rappresentante;
  • b) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
  • c) la forma in cui s'intende svolgere l'attività e la tipologia di utenti a favore dei quali il Centro intende operare.
  • Alla domanda deve essere allegato:
    1. atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto costitutivo e dello statuto,se persona giuridica);
    2. codice fiscale del richiedente;
    3. planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi con indicazione della destinazione d'uso di ciascun locale;
    4. indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento delle attività;
    5. copia dell'autorizzazione rilasciata dai vigili del fuoco in adempimento delle norme relative alla prevenzione degli incendi;
    6. certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del Comune dove la struttura ha sede, subordinatamente all'attestazione, in base alle normative vigenti, della conformità dell'impianto elettrico alle norme di Sicurezza o buona tecnica, dell'avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, della valutazione dell'idoneità degli ambienti, dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
    7. relazione descrittiva ai fini della migliore illustrazione di quanto indicato al punto c) della domanda;
    8. il numero massimo degli utenti ammessi a frequentare giornalmente;
    9. la consistenza del personale addetto con la specificazione delle qualifiche, competenze tecniche, mansioni e relativi orari di lavoro per la copertira delle attività previste;
    10. il Regolamento interno di funzionamento;
    11. Tabella Dietetica, approvata dai servizi competenti dell'Azienda A.S.L.


    L'Autorizzazione è sospesa o revocata qualora, a seguito di controlli o verifiche da parte degli organismi tecnici competenti, risultassero essere venuti meno uno o più requisiti essenziali previsti dal vigente Regolamento.


    ART. 16
    NORMA TRANSITORIA PER I CENTRI GIA' IN FUNZIONE

    Entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, tutti i Centri già in funzione sono tenuti a richiedere l'Autorizzazione prescritta all'art. 15.

    Nel caso di evidenti difformità da quanto previsto dal presente Regolamento, le Amministrazioni Responsabili del Centro hanno l'obbligo di adottare le opportune misure di adeguamento da realizzarsi comunque entro il termine massimo di un anno dall’approvazione del presente atto.

    Di ciò dovrà essere dato atto nel contesto della domanda di autorizzazione, mediante un formale impegno accompagnato da idonea documentazione per la descrizione del programma di adeguamento.

    La Commissione di vigilanza e controllo si esprime in merito nell'ambito del parere di idoneità previsto ai fini del rilascio dell'Autorizzazione.

    L'Autorizzazione è sospesa o revocata qualora, in caso di verifica e controllo, risultasse non interamente attuato il programma di adeguamento di cui ai comma precedenti secondo i termini fissati dall'Autorizzazione stessa.
     

    Per i Centri a gestione diretta dell'A.C., già in funzione all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, o comunque precedentemente progettati, l'A.C. ha comunque l'obbligo di accertare, mediante la Commissione di cui all'art. 15 l'effettiva esistenza di requisiti di idoneità e sul parere di detta Commissione adottare prontamente tutti gli adeguamenti ritenuti necessari per la messa a norma.


    ART. 17
    ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

    Sarà cura della Commissione Tecnica dell'U.S.L. di cui all'art. 15 del presente Regolamento provvedere all'attività di vigilanza e controllo finalizzata al rilascio del parere di idoneità ai fini del funzionamento della struttura.

    I Servizi Territoriali seguiranno gli interventi del Centro per quanto riguarda la realizzazione dei programmi individuali stabiliti per ogni Utente.


    ART. 18
    CONVENZIONI

    L’A.C. provvederà alla stipula di appositi atti convenzionali con le strutture di ospitalità diurna per Disabili che risultino regolarmente autorizzate o in via di autorizzazione (art. 15 del presente Regolamento).



     

    ART. 19
    RAPPORTI CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

    Mediante speciali Protocolli tra il Comune di Firenze, l'Azienda ASL e i soggetti gestori dei Centri Diurni, anche privati, sarà concordata la gestione integrata del Centro al fine di garantire il coordinamento delle prestazioni e l'utilizzo del personale.