REGOLAMENTO SUI REQUISITI
DI IDOENITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.R. 28/80 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 296 del 23.3.1998)
IL CONSIGLIO
Richiamata la delibera del C. C. n. 218/481 del 13.7.1987, con la quale si approvava il Regolamento sui requisiti d’idoneità a funzionare delle Strutture Residenziali per anziani ed inabili adulti di cui all’art. 1 della L. R. n. 28/80;
Vista la delibera della G. C. n. 711/37 del 12.1.1989, con la quale si modificava ed integrava parzialmente il sopracitato Regolamento;
Visto il rapporto del 12.7.1997 della Commissione dell’Azienda Sanitaria Fiorentina incaricata della vigilanza e controllo sulle Strutture Residenziali per anziani ed adulti inabili e la successiva richiesta del 28.11.1997 di integrazione al rapporto stesso, con i quali si propone una modifica del Regolamento sopracitato, facendo presente i cambiamenti sopravvenuti in questi ultimi anni nella normativa statale e regionale e la necessità di consentire alla Commissione stessa di poter svolgere il proprio lavoro, in una continuità di interpretazione della nuova normativa;
Considerato che la deliberazione del C. R. n. 5/91, la L. R. n. 42 del
2.9.1992 e la L. R. n. 72 del 3.10.1997 denominano in senso più
appropriato i vari tipi di Strutture Residenziali per Anziani, rendendo
necessario una variazione dell’art. 1 del Regolamento sopracitato, per
renderlo più consono alla nuova realtà, nella nuova stesura
così come di seguito definita:
Art. 1 - Soggetti -
Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell’art. 6
della L.R. 15/76 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 20/80,
della L.R. 28/80, della L.R. 36/83, della L.R. 70/84 e della L. R. 72/97.
Le norme del presente Regolamento si applicano alle strutture gestite da Enti pubblici o privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo parziale, con particolare riferimento a:
A tal fine il Sindaco si avvarrà del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 27 e 28";
Considerato che, per quanto attiene la normativa sulle barriere architettoniche,
il precedente riferimento alla normativa D.P.R. n. 384 del 27.4.1978 è
superato dalla L. n. 13 del 9.1.1989 "Disposizioni per favorire il superamento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati",
dal D. M. n. 236 del 14.6.1989 di approvazione delle prescrizioni tecniche
contenute nella L. n. 13/89, art. 1 - punto 2, sopra menzionata e dal D.P.R.
n. 503 del 24.7.1996, si rende necessaria una variazione dell’art. 11 del
Regolamento sopracitato, con l’indicazione della nuova normativa sopravvenuta,
nella nuova stesura così come di seguito definito:
Art. 11 - Barriere architettoniche -
Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli arredi devono essere conformi al dettato della L. n. 13 del 9.1.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", dal D. M. n. 236 del 14.6.1989 di approvazione delle prescrizioni tecniche contenute nella L. n. 13/89, art. 1 - punto 2, e dal D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 e tenere conto delle esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e psicologiche di anziani ed invalidi, nei limiti dei vincoli imposti dal regolamento edilizio e delle Belle Arti.
Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità ed estetica della struttura medesima deve essere curata in modo particolare la manutenzione dell’edificio";
Tenuto conto, infine, delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 12.7.1997 e della richiesta del 28.11.1997 di integrazione al rapporto stesso, tendente ad incrementare il
numero dei posti letto destinati ad anziani e disabili e dato atto che il nuovo D.P.R. 14.1.1997 non da’ alcuna indicazione relativamente agli standards dimensionali delle camere, né sulla
superficie totale della struttura per ospite, contrariamente a quanto invece veniva definito dal precedente D.P.C.M. 22.12.1989, decaduto, con il quale per le Strutture preesistenti ed in
corso di ristrutturazione, si poteva considerare un abbattimento del
20% nella determinazione dei parametri superficie/posti letto; per cui
si rende conseguentemente necessario modificare l’art. 12 del Regolamento
sopracitato, nella nuova definizione così come di seguito trascritta
e secondo la successiva tabella di determinazione superficie/posti letto,
per difetto:
Art. 12 - Caratteristiche tecniche e di arredamento -
Le strutture residenziali per quanto riguarda l’articolazione tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e regolamentari edilizi comunali e dalla normativa di cui all’art. 11, alle indicazioni minime sotto specificate:
- RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE:
Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile dotare le camere da letto di un locale attrezzato con servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell’art. 11.
In tal caso deve essere prevista la dotazione minima di un servizio igienico adeguato ogni due camere, in rapporto comunque di un numero massimo di 4 ospiti.
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici, è la seguente:
Per difetto
In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.
ll materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l’autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell’ambiente.
Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l’ambiente familiare confortevole, garantendone una agevole manutenzione igienica.
I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell’ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.
- RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (ex Residenze Protette)
contrariamente a quanto definito dal precedente D.P.C.M. 22.12.1989, si rende necessario richiamare gli standards dimensionali cui riferirsi e che sono determinati nelle misure che seguono:
per gli alloggi:
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici, è la seguente:
Per difetto
In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.
Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l’autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell’ambiente.
Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l’ambiente familiare confortevole, garantendone una agevole manutenzione igienica.
I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell’ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.
Tutte le strutture dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi e a quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia.
Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra espresso, di approvare la modifica e/o l’ integrazione del sopracitato Regolamento, procedendo all’introduzione di alcune variazioni per quanto concerne gli artt. 1,11, 12, come sopra esposto;
Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento,
ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L. 142/90
DELIBERA
- di modificare e/o integrare gli artt. 1,11,12 del Regolamento sui requisiti d’idoneità a funzionare delle Strutture Residenziali per anziani ed inabili adulti, secondo quanto declarato in narrativa come di seguito riportato:
Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell’art. 6 della L.R. 15/76 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 20/80, della L.R. 28/80, della L.R. 36/83, della L. R. 70/84 e della L. R. 72/97.
Le norme del presente Regolamento si applicano alle strutture gestite da Enti pubblici o privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo parziale, con particolare riferimento a:
A tal fine il Sindaco si avvarrà del parere obbligatorio della
Commissione di cui agli artt. 27 e 28";
"Art. 11 - Barriere architettoniche -
Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli arredi devono essere conformi al dettato della L. n. 13 del 9.1.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati", dal D. M. n. 236 del 14.6.1989 di approvazione delle prescrizioni tecniche contenute nella L. n. 13/89, art. 1 - punto 2, e dal D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 e tenere conto delle esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e psicologiche di anziani ed invalidi, nei limiti dei vincoli imposti dal regolamento edilizio e delle Belle Arti.
Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità ed estetica
della struttura medesima deve essere curata in modo particolare la manutenzione
dell’edificio";
"Art. 12 - Caratteristiche tecniche e di arredamento -
Le strutture residenziali per quanto riguarda l’articolazione tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e regolamentari edilizi comunali e dalla normativa di cui all’art. 11, alle indicazioni minime sotto specificate:
RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE:
Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile dotare le camere da letto di un locale attrezzato con servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell’art. 11.
In tal caso deve essere prevista la dotazione minima di un servizio igienico adeguato ogni due camere, in rapporto comunque di un numero massimo di 4 ospiti.
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici, è la seguente:
per difetto
In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.
Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l’autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell’ambiente.
Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l’ambiente familiare confortevole, garantendone una agevole manutenzione igienica.
I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell’ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (ex Residenze Protette)
contrariamente a quanto definito dal precedente D.P.C.M. 22.12.1989, , si rende necessario richiamare gli standards dimensionali cui riferirsi e che sono determinati nelle misure che seguono:
per gli alloggi:
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici, è la seguente:
Per difetto
In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.
Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l’autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell’ambiente.
Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l’ambiente familiare confortevole, garantendone una agevole manutenzione igienica.
I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell’ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.
Tutte le strutture dovranno essere conformi alle vigenti normative in
materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione
incendi e a quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia.