ATTI NORMATIVI


ALLARGAMENTO DEL SETTORE "E" DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA ZONA COMPRESA TRA IL LUNGARNO TORRIGIANI E COSTA SAN GIORGIO
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 292/95 del 10/01/95)


LA GIUNTA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.1687/1019 dell'01.03.1990 con la quale veniva data compiuta attuazione ai provvedimenti di limitazione alla circolazione veicolare con l'istituzione di aree pedonali urbane, di zone a traffico limitato, nonché di altre zone di rilevanza urbanistica, e ciò in osservanza anche della nota n.176 del 24.01.1990 del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti contenuti in tale delibera e cioè l'istituzione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali, e degli spazi sosta riservati ai residenti nelle zone di particolare rilevanza urbanistica ha prodotto un sensibile beneficio non solo per la circolazione veicolare, ma anche per miglioramento della tutela della salute e del patrimonio ambientale e culturale.

Visto il "Progetto urbanistico della mobilità nella città di Firenze" realizzato dal prof. B. Winkler, ordinario presso la facoltà di architettura dell'Università di Monaco, su incarico di questa Amministrazione (Delibera 6782 del 07.11.89), nel quale è previsto, fra i quattro interventi fondamentali, la chiusura al traffico individuale di tutto il centro storico, che forma parte integrante della presente deliberazione;

Visto il rapporto della Unità Operativa di Chimica Ambientale III° del Servizio Multizonale di Prevenzione del 07.07.1994 prot.n.9.2239-U-2/2-B/2 con il quale vengono comunicati i risultati dello stato di qualità dell'aria nel territorio fiorentino derivanti dal rilevamento dei dati annuali delle centraline ubicate in varie parti della città, facente parte integrante;

Rilevato a questo proposito che i dati rilevati presentano per alcuni parametri il superamento dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni relativi ad inquinamento dell'aria nell'ambiente esterno previsti nel D.P.C.M. 28.03.1983 e nel D.P.R. 24.04.1988 n.203;

Considerato come nella zona compresa tra Lungarno Torrigiani e Costa San Giorgio si sia determinato una situazione di degrado, a causa dell'aumentata circolazione veicolare, anche per la presenza di parcheggi a pagamento, non sostenibile dal tessuto viario formato (con l'eccezione del Lungarno Torrigiani) da vie molte strette, con andamento curvilineo ed in alcuni casi con forti pendenze;

Considerato altresì come si sia diffuso un uso improprio delle aree di circolazione pubblica, soprarichiamata, quali parcheggi permanenti per i veicoli di coloro che si recano in altre parti della città;

Rilevato come il presente provvedimento, per la scarsa superficie coinvolta e per l'eseguità delle attività commerciali ed artigianali interessate, si configura con una piccola estensione a completamento del settore "E" della zona a traffico limitato, con beneficio per i residenti e senza determinare disagi ad altre categorie;

Ritenuto quindi opportuno estendere alla zona sopraindicata le limitazioni alla circolazione veicolare prevista nel Settore "E" della zona a traffico limitato istituita con deliberazione n.1687/1019 del 01.03.1990, come modificata dalle deliberazioni n.5720/4847 del 30.12.1993 e n.2871/2307 del 12.07.1994;

Vista l'ordinanza n.7071 del 25.10.1994 con la quale viene disciplinato l'accesso e la sosta nei vari settori della zona a traffico limitato;

Rilevato come, in conseguenza dei provvedimenti sopra elencati occorra operare la revoca di alcuni parcheggi pubblici a pagamento esistenti e l'individuazione di aree idonee al loro trasferimento demandando ad un successivo provvedimento l'adozione delle misure necessarie;

Constatato inoltre, come le esperienze legate alla necessità di effettuare blocchi della circolazione, per gli alti livelli di inquinamento raggiunti, e l'esigenza di operare nel rilascio e nella gestione dei contrassegni per il transito nella Z.T.L. a fronte di una crescente domanda, e per una corretta interpretazione degli indirizzi dell'Amministrazione, abbiano evidenziato il bisogno di adeguare la dotazione organica, la professionalità e gli strumenti tecnologici dell'ufficio addetto al rilascio ed alla gestione dei contrassegni di accesso alla Z.T.L. facente parte del Settore Funzionale 35 Traffico e Trasporti;

Visto l'art. 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. n.285 del 30.04.1992 con il quale il Legislatore ha disciplinato le modalità per l'istituzione delle "Zone a Traffico Limitato" e le "Aree Pedonali Urbane", nonché delle altre zone di Particolare Rilevanza Urbanistica;

Dato atto che il Progetto Urbanistico della Mobilità ed il Rapporto del Servizio Multizonale di Prevenzione sopra indicato, costituiscono rispettivamente: l'istruttoria tecnica e la certificazione dello stato di inquinamento dell'area fiorentina, ai fini delle valutazioni e degli accertamenti di cui all'art. 7 comma 9 del citato Codice della Strada;

Ritenuto opportuno di procedere all'adozione del provvedimento demandandone la decorrenza, previa realizzazione di interventi che ne rendano possibile l'attuazione, a successivi provvedimenti amministrativi da adottare con ordinanza del Sindaco;

Visto l'art. 47 III comma della legge 142 del 1990 e ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142 del 08.06.1990;

DELIBERA

1) - di modificare il perimetro del Settore "E" della Z.T.L. stabilito con delibera 1687/1019 del 01.03.1990 come modificata dalle deliberazioni n.5720/4847 del 30.12.1993 e n.2871/2307 del 12.07.1994 nel modo seguente:

VIA ROMANA - VIA DEL RONCO - PIAZZA SAN FELICE - PIAZZA PITTI VIA GUICCIARDINI - PIAZZA SANTA FELICITA - PIAZZA DEI ROSSI - COSTA SAN GIORGIO (tutta, ivi comprese Via del Forte San Giorgio e vicolo della Cava) - COSTA SCARPUCCIA - VIA DEI BARDI (nel tratto compreso tra Costa Scarpuccia e Piazza dei Mozzi) - PIAZZA DEI MOZZI (esclusa) - LUNGARNO TORRIGIANI - RIVA SINISTRA DELL'ARNO NEL TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA S.M. SOPR'ARNO E IL PONTE SANTA TRINITA' - LUNGARNO GUICCIARDINI - LUNGARNO SODERINI (nel tratto fra il Ponte alla Carraia e il Ponte A. Vespucci) PIAZZA DEL CESTELLO (con esclusione dell'Area Pedonale Urbana esistente di fronte alla Chiesa omonima, e dell'area adibita a parcheggio pubblico già attualmente esistente) - VIA SANT'ONOFRIO (esclusa) - BORGO SAN FREDIANO NEL TRATTO FRA PIAZZA VERZAIA E VIA SANT'ONOFRIO (escluso) - PIAZZA DEI NERLI - VIALE L. ARIOSTO (escluso) - PIAZZA T. TASSO (con esclusione della corsia che collega il Viale Ariosto con il Viale Petrarca) - VIALE PETRARCA (escluso) -PIAZZA DELLA CALZA.

In conseguenza di questo nuovo perimetro sarà ridotta l'area della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica stabilita al punto 3, lettera B, della delibera 1687/1019 che verrà pertanto ad assumere come confine ovest il nuovo limite del settore "E" della Z.T.L.. L'area dell'ampliamento del Settore "E" risulta meglio evidenziata dalla piantina allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante;

2) - Di confermare la validità della disciplina della Z.T.L. nei giorni feriali nell'orario 07,30 - 18,30 come stabilito con la delibera 1687/1019 del 01.03.1990;

3) - Di consentire il transito all'interno del nuovo Settore "E" della Zona a Traffico Limitato - il cui perimetro è stabilito al punto 1 della presente delibera - in analogia agli altri Settori, alle categorie di veicoli e di utenti indicate al punto 4 della delibera 1687/1019 del 01.03.1990 e, previa autorizzazione contrassegno, secondo le modalità ivi previste, alle categorie indicate al punto 6;

4) - Di demandare a successivi provvedimenti l'attuazione dei trasferimenti dei parcheggi a pagamento presenti nell'area oggetto del presente provvedimento;

5) - La disciplina e normativa per le autorizzazioni di transito nella Z.T.L. viene stabilita con ordinanza del sindaco (attualmente ordinanza n.7071 del 25.10.1994); tale normativa, che si riferisce a tutti i Settori della Z.T.L., potrà essere modificata od integrata sempre con ordinanza del sindaco;

6) - Di fornire l'Ufficio, addetto al rilascio delle autorizzazioni di transito per la Z.T.L., facente parte del Settore Funzionale 35 Traffico e Trasporti, delle necessarie moderne tecnologie per far fronte nella maniera migliore ai crescenti bisogni, e di demandare ad un successivo provvedimento deliberativo la formulazione della dotazione organica e delle professionalità;

7) - Di demandare al Sindaco l'attuazione del provvedimento stabilendone la decorrenza secondo le modalità stabilite nella presente deliberazione;

8) - Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;