Regolamenti

Centri diurni di socializzazione per disabili -
Approvazione del Regolamento e della convenzione tipo

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/5 del 18.1.1999)


SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Firenze, Direzione 18 - "Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica" - e il Centro Diurno ........................................................................................................

per le prestazioni socio-assistenziali a carattere diurno a favore di soggetti assistiti dal Comune di Firenze.


TRA

il Comune di Firenze, rappresentato da ......................................................... nato a ................................ il ...................... il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore della Direzione "Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica" - del Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 15 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con Delibera C.C. n° 1280/146 del 13.04.1992, divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 della Legge 8.06.1990 n° 142 (Ric. C.R.C. n° 99 del 19.05.1992), che si conservano in atti,

E

il Centro Diurno.....................................................................................

.............................................................................................................

con sede in ................................ via ....................................................................

cod. fisc e/o Part. IVA........................................................................

rappresentato da ....................................................................................................

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Premesso che: l'ospitalità si rivolge a:


Premesso ciò, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:


Art.1 - Oggetto

Il Comune di Firenze si avvale delle prestazioni socio-assistenziali assicurate dal Centro Diurno a favore di soggetti adulti e minori (dai 16 anni) disabili assistibili di competenza del Comune di Firenze, ai sensi della delibera C. R. n. 228 del 15.7.1998 e del conseguente Regolamento di attuazione adottato dall’A.C. con delibera C.C. n°............... del .......

Art. 2 - Riserva posti

Il Centro Diurno si impegna a riservare ai fini e per gli scopi della presente Convenzione n° ............ posti, a favore di utenti del Comune di Firenze, secondo la seguente ripartizione:

- n° ..........posti per adulti disabili

- n° ..........posti per minori disabili (dai 16 anni)

In caso di ulteriori disponibilità da parte del Centro Diurno, il Comune di Firenze potrà utilizzare per i propri assistiti anche posti in numero superiore alla quota di riserva. Resta inteso che anche per quegli ospiti che dovessero accedere al Centro Diurno al di fuori della quota di riserva sarà applicato quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 3 - Caratteristiche

L’Istituto di ospitalità diurna garantisce:

  1. l’assistenza per un tempo tra le 6 ore e le 8 ore giornaliere, di norma nei giorni feriali per 11 mesi l’anno. L’utente dovrà usufruire dell’ospitalità per un periodo non minore di 4 ore giornaliere;
  2. la messa a disposizione di un locale per la consumazione del pasto di mezzogiorno e di almeno un locale soggiorno per le esigenze di socializzazione e del tempo libero;
  3. la presenza di almeno 1 laboratorio per attività occupazionale, con le proprie caratteristiche di funzionalità e attrezzature necessarie in relazione alla specificità del laboratorio stesso, con accesso limitato a piccoli gruppi per lo svolgimento della medesima;
  4. adeguati spazi per gli uffici ed il personale, anche in altra sede purchè nell’ambito organizzativo;
  5. spazi arredati per guardaroba degli utenti e degli operatori;
  6. la dotazione di servizi igienici distinti per uomo/donna; bagni per portatori di handicap ed 1 bagno assistito, in caso di presenza di utenza che necessita di tali servizi;
  7. la rispondenza alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e infortunistica dei servizi accessori (cucina, dispensa, lavanderia, guardaroba ed ambulatorio medico), ove presenti;
  8. il rispetto delle normative che regolamentino gli aspetti generali riguardanti la sicurezza e l’igiene.


Art. 4 - Personale

Ai sensi della deliberazione C. R. n. 228/98 punto 10.4 "Personale - Modello organizzativo", il criterio organizzativo per una struttura di 20 posti semi-residenziali su 40 ore settimanali di attività, con una frequenza media settimanale di 20 persone, deve prevedere la seguente dotazione di personale:

  1. responsabile coordinatore (che può essere 1 educatore)
  2. n. 4 unità di personale di assistenza ( a tempo pieno)
  3. n. 3 educatori professionali (di cui 1 può essere coordinatore) (per almeno 18 ore settimanali)
  4. n. 2 addetti ai servizi generali (per almeno 18 ore settimanali)
  5. n. 1 istruttore per attività tecnica ( per almeno 18 ore settimanali)
Dovrà inoltre essere assicurato il servizio amministrativo.

L’Amministrazione Comunale si riserva, in presenza di soggetti disabili in stato di particolare gravità, di richiedere integrazioni all’organico del personale, come sopra evidenziato, riconoscendo alla Struttura ospitante l’eventuale ulteriore onere.

Art. 5 - Definizione rette

Il corrispettivo dovuto a favore della Struttura convenzionata sarà stabilito per ciascun anno dalla Giunta Municipale del Comune di Firenze, entro la fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento. La quota sociale giornaliera è costituita della quota a carico dell’utente e dell’eventuale quota integrativa a carico del Comune, nel caso in cui il cittadino non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale.

La retta giornaliera sarà pertanto composta dalla quota sociale sopra indicata e dalla quota capitaria definita dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente, nei limiti fissati dalla Regione Toscana e sulla base di verifiche annuali delle prestazioni socio-sanitarie erogate, che verranno effettuate dalla competente Commissione di vigilanza e controllo.

Qualora l’attività di controllo del Comune di Firenze o dell’ASL dovesse accertare un regresso negli standards qualitativi socio-sanitari del Centro Diurno e quindi una diminuzione della Retta, alla Struttura verrà concesso un termine di 60 giorni per gli adeguamenti prescritti.

Per il 199... la quota sociale giornaliera è stabilita in Lire ________ comprensive dell’eventuale quota a carico dell’utente o dei suoi familiari.

Art. 6 - Prestazioni all’ospite

Le prestazioni di cui alla presente Convenzione normativa, che si intendono a carico del Centro Diurno, riguardano:

Il vitto consisterà in: Il menù giornaliero deve essere esposto nella sala da pranzo.

In caso di Non Autosufficienza, l'assunzione degli alimenti deve essere assicurata dal personale del Centro Diurno.


Art. 7 - Copertura assicurativa

L'Amministrazione del Centro Diurno è altresì tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella Struttura.

Di tali atti l'Amministrazione del Centro è tenuta a dare formale comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Rapporti col territorio

Sarà cura della Direzione del Centro Diurno favorire le attività di collegamento con i Servizi Sociali degli Enti istituzionali e con eventuali associazioni di volontariato presenti sul territorio, al fine di consentire all'ospite sufficienti contatti con l'esterno finalizzati alla vita di relazione.

Art. 9 - Prestazioni diverse

Ad eccezione di eventuali rimborsi per tutto quanto afferente prestazioni diverse da quelle previste all'art. 6, l'Amministrazione del Centro Diurno non potrà richiedere agli interessati ulteriori integrazioni di quota sociale.

Art. 10 - Esclusione di anticipazioni di spesa

L'Amministrazione del Centro Diurno non può richiedere all'ospite o a terzi per suo conto, l'anticipazione di alcuna somma per quanto attiene i corrispettivi a carico del Comune di Firenze o di altri enti pubblici.

E' data facoltà all'Amministrazione del Centro Diurno di richiedere all'ospite o ai suoi familiari anticipazioni pari ad un massimo di due mensilità della quota sociale giornaliera stabilita a suo carico. La misura di tale anticipazione potrà ovviamente essere modificata in relazione agli eventuali aggiornamenti successivamente determinati.

La somma a tale titolo anticipata dovrà essere restituita agli aventi diritto entro il termine massimo di 30 giorni dal verificarsi dell'evento che interrompe il rapporto fra il Centro Diurno e l'ospite interessato (dimissione, decesso, ecc.), dopo aver effettuato su di essa gli eventuali conguagli.

Art. 11 - Ricorsi

In caso di ricorso sull'importo della quota sociale, stabilita dal competente Servizio Sociale territoriale, l’utente è tenuto al pagamento e deve provvedere secondo quanto previsto dall'impegnativa vigente, salvo successivo conguaglio a seguito dell'esito del ricorso. Il mancato pagamento di detta quota nella misura vigente consentirà la dimissione immediata dell'ospite, salvo preavviso di 3 giorni all’Assistente Sociale che ha in carico l’utente.

Art.12 - Termini di pagamento

Il pagamento della quota sociale a carico del Comune di Firenze verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dei rendiconti bimestrali (entro il 15 del mese successivo), contabilizzati sulla base delle effettive giornate di presenza, da redigersi su dichiarazioni debitamente firmate dal legale rappresentante del Centro Diurno.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno la possibilità all'Amministrazione del Centro Diurno di richiedere l'applicazione di interessi legali, nelle misure stabilite per legge.

Art. 13 - Esclusione subentro Comune di Firenze

Quant'altro dovuto da terzi per eventuali loro competenze non può essere fatto valere nei confronti del Comune di Firenze, neanche in caso di mancato o ritardato pagamento.

Art.14 - Facoltà di subentro da parte del Comune di Firenze

Onde evitare dimissioni in caso di mancato o ritardato pagamento, è fatta salva la facoltà per il Comune di Firenze di subentrare, eccezionalmente, nei confronti di quegli assistiti che omettano di corrispondere le quote di propria competenza, al solo scopo di salvaguardare il necessario livello di copertura assistenziale in relazione a casi di effettivo bisogno. In tal caso la questione sarà oggetto di specifica intesa fra gli organi competenti, che provvederanno a regolare congruamente i conseguenti oneri. Quanto sopra fatto salvo il diritto di rivalsa del Comune medesimo nei confronti di coloro che risultano obbligati per legge.

Art. 15 -Gestione riserva posti

La Direzione del Centro Diurno si impegna a comunicare tempestivamente allla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - ed al SAST competente territorialmente l'eventuale disponibilità di posti relativa alla quota di riserva convenuta con il presente atto; conseguentemente si impegna ad evitare che detti posti vengano occupati da nuovi ospiti, pure potenzialmente assistibili dal Comune di Firenze, senza che l'immissione dei medesimi sia stata formalmente e preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Gli ospiti con quota sociale a totale o parziale carico del Comune di Firenze possono essere ammessi in Struttura solo con regolare impegnativa emessa dalla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica -, ovvero secondo un iter procedurale definito dall’art. 10 del Regolamento Comunale già richiamato.

Art. 16 - Mancato utilizzo riserva posti

Qualora, in presenza di posti disponibili, non siano pervenute richieste di immissioni da parte dei SAST o della Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene

Pubblica - entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, l'Amministrazione del Centro Diurno è libera di procedere autonomamente a nuove immissioni di utenti privati o utenti assistiti da altri Enti.

Nessun corrispettivo è comunque dovuto dal Comune per la mancata utilizzazione del posto disponibile nell'ambito della quota di riserva.

Art. 17 - Dimissione ospiti

Le dimissioni dell'ospite, i cui motivi sono specificati all’art. 10 del Regolamento Comunale sopra indicato, dovranno essere concordate, previa informazione all’interessato ed ai familiari, fra il Servizio Sociale e la Direzione del Centro Diurno, salvo quanto previsto all'art. 14.

Il Centro Diurno è tenuto a notificare puntualmente al SAST competente territorialmente ed alla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica - l'avvenuta dimissione dell'ospite.

Eventuali impossibilità al proseguimento nel servizio di ospitalità per gravi motivi di ordine psicofisico o comportamentale saranno comunicate al Servizio Sociale di competenza, che provvederà, in accordo con il Centro Diurno, ad individuare idonea soluzione alternativa.

Art. 18 - Conservazione posto

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, solo allorché questa avvenga per le seguenti ragioni:

a) necessità di cure presso Ospedali ovvero Case di Cura, per un periodo consecutivo non superiore a 30 giorni, salvo ulteriori disposizioni adottate dalla Direzione 18 - Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica -;

b) soggiorni climatici, per un numero di giorni non eccedenti 15 per ogni anno;

c) in caso di malattia:

  1. è concesso il mantenimento del posto per un massimo di assenza di 15 giorni continuativi mensili, salvo presentazione di certificazione medica, attestante la necessità di ulteriori proroghe;
  2. potrà essere eventualmente prevista l'assistenza domiciliare integrativa a casa, come sostituzione delle prestazioni del Centro Diurno.
Nei casi sopra previsti il Centro Diurno percepirà la quota sociale giornaliera nel seguente modo: Inoltre non potrà essere fatturato all’A.C. più di 20 giorni di assenza per malattia al bimestre, se non comprovata dalla certificazione sopra richiamata.

Art. 19- Accesso documentazione

La Direzione del Centro Diurno è tenuta a consentire il libero accesso alla documentazione ed in tutti gli ambienti agli operatori dell’Azienda Sanitaria e/o del Comune interessati ai controlli ed alle verifiche di legge, allo scopo precipuo di permettere loro il normale espletamento dei compiti di ufficio.

Art. 20 - Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine perché le medesime siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia di quanto stabilito con il presente atto.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 21 - Foro competente

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione è affidato al Foro di Firenze.

Art. 22- Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 1 anno, a far tempo dall’1.1.1999, fino al 31.12.99, data in cui la medesima avrà naturale scadenza.

Tre mesi prima della data di scadenza, il Comune di Firenze, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo della presente convenzione, comunica al contraente la volontà di procedere al rinnovo medesimo per ulteriori 12 mesi, fino a un massimo di tre anni complessivi, a seguito di specifico atto da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze e di esplicito consenso scritto da parte della Struttura, rimanendo salvo quanto previsto dal precedente art. 20.

Art. 23 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata a cura del Comune di Firenze secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico dell'Amministrazione del Centro Diurno, salvo le esenzioni previste per legge a favore di Istituti Religiosi o di Associazioni ONLUS.

L’importo presunto della presente convenzione è di £_____________________ esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72.



 
 

Il Direttore della Direzione Sicurezza Sociale ed Igiene Pubblica

Il Legale Rappresentante del Centro Diurno