Atti Normativi

ISTITUZIONE RISERVA ALLOGGI DA DESTINARE, AI SENSI DELL'ART. 29 L.R.T. N.72/97 AI NUCLEI FAMILIARI CON PROBLEMATICHE SOCIALI
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 927/116 del 15/06/98)

OMISSIS
 
 

IL CONSIGLIO

Premesso che il Comune di Firenze ha istituito con deliberazione n. 3093/93 il cosiddetto "Parco Alloggi" individuando le unità immobiliari costituenti la prima dotazione e stabilendo di destinare gli appartamenti a favore di famiglie, in possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, che si trovano nelle seguenti condizioni:

Rilevato che la normativa regionale inerente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è stata modificata e che per quanto concerne le problematiche relative all'emergenza abitativa sono vigenti le seguenti disposizioni: Dato atto che con separato provvedimento (delibera n. 579) il Comune di Firenze ha richiesto alla Regione Toscana l'autorizzazione per l'anno 1998 per attivare la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 17 L.R. 96/96, da destinare a famiglie sfrattate o soggette a sgombero di unità abitative, di proprietà pubblica, mantenendo, sino a quando la Regione stessa non ha concesso la predetta autorizzazione, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 3093/93

Considerato come la riserva di cui all'art. 17 della L.R.T. n. 96/96 non sia sufficiente per far fronte al fabbisogno degli alloggi derivanti dalla situazione di emergenza in cui si trova il Comune di Firenze e come le graduatorie formulate in base ai punteggi stabiliti da detta legge n. 96 non sono adeguate alle necessità in quanto non tengono conto di situazioni specifiche quali: senza casa, difficoltà di convivenza familiare, pericolo di disgregazione familiare, marginalità sociale

Ritenuto, al fine di dare una soluzione alloggiativa a famiglie socialmente svantaggiate. applicare la riserva prevista dall'art.29 della L.R. n. 72/96 nella misura del 30% del patrimonio comunale abitativo da assegnarsi con le modalità ed i criteri indicati nel dispositivo del presente provvedimento;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90;

DELIBERA

  1. Di riservare in attuazione dell'art. 29 della L.R. T. n. 72/1997, il 30% del patrimonio abitativo del Comune di Firenze che si renderà disponibile annualmente a categorie a rischio ed a particolari soggetti svantaggiati, compresi cittadini non appartenenti all'Unione Europea, privi di alloggio o in grave stato di bisogno socioeconomico;
  2. Di stabilire che la richiesta di assegnazione degli alloggi dovrà essere attivata, tramite specifica relazione, dai Servizi di Assistenza Sociale, previa verifica dell'impossibilità o inopportunità di attivare soluzioni alloggiative tramite la ricerca di una abitazione in locazione sul libero mercato, con il supporto economico del Servizio Sociale;
  3. Di determinare che:
  1. possono concorrere all'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi dell'art. 29 L.R.T. 72/97 i cittadini che hanno la residenza nel Comune di Firenze da almeno 2 anni ed in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica;
  2. il reddito cui fare riferimento, previa verifica del mantenimento dello stesso, è quello dell'anno precedente alla presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio; in caso di riduzione si tiene conto del reddito dell'anno in corso;
  3. per gravi motivi sanitari, su proposta del gruppo tecnico individuato al successivo punto 5, possono essere ammesse anche domande di cittadini in possesso di redditi superiori a quelli E.R.P.
  4. ai singoli nuclei saranno assegnati punteggi connessi alla loro situazione soggettiva ed oggettiva; le casistiche da valutare ed i relativi valori sono quelli indicati nell'allegato B alla L.R.T. 96/96; a questi potranno essere aggiunti ulteriori punti, fino ad un massimo di 5, da graduarsi in relazione alla gravità dello stato di bisogno;
  1. Di precisare che le assegnazioni degli alloggi sono effettuate sulla base di una graduatoria mobile, da aggiornarsi ogni qualvolta si renda necessario un nuovo inserimento e da revisionarsi complessivamente ogni semestre, al fine di verificare la sussistenza, l'attenuazione o l'aggravamento delle condizioni che avevano originato l'attribuzione dei punteggi;
  2. Di affidare alla Commissione Comunale Alloggi , istituita ai sensi della delibera n. 2145/1987 e successive modificazioni, le competenze in ordine alla formulazione ed aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in oggetto; il punteggio aggiuntivo di cui al precedente comma 3, punto d) è assegnato su comunicazione di un gruppo tecnico, formato da personale con qualifica sociale della Direzione Sicurezza Sociale, nominato dal Sindaco.
  3. Di stabilire che in caso di gravi situazioni, che possono avere aspetti di ordine sanitario o sociale e che richiedono interventi urgenti, il Sindaco, su richiesta motivata del gruppo tecnico di cui al precedente punto, può procedere all'assegnazione di alloggi in deroga all'ordine di graduatoria.
  4. Di revocare, dalla data di esecuzione del presente provvedimento, la delibera n. 3093/93 nella parte in cui prevede l'assegnazione del 20% degli appartamenti facenti parte del Parco Alloggi da assegnarsi a famiglie che si trovano in situazioni di grave disagio abitativo e sociale;
  5. Di trasmettere, per conoscenza, il presente atto alla Giunta della Regione Toscana.