Atti Normativi
ISTITUZIONE RISERVA ALLOGGI DA
DESTINARE, AI SENSI DELL'ART. 29 L.R.T. N.72/97 AI NUCLEI FAMILIARI CON
PROBLEMATICHE SOCIALI
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 927/116 del
15/06/98)
OMISSIS
IL CONSIGLIO
Premesso che il Comune di Firenze ha istituito con deliberazione
n. 3093/93 il cosiddetto "Parco Alloggi" individuando le unità immobiliari
costituenti la prima dotazione e stabilendo di destinare gli appartamenti
a favore di famiglie, in possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia
Residenziale Pubblica, che si trovano nelle seguenti condizioni:
-
senza casa a seguito di esecuzione di sentenza di sfratto, di sgomberi
per pericolosità, sgomberi da unità abitative pubbliche;
-
in situazioni di grave disagio abitativo e sociale, attestato dalla Sicurezza
Sociale nel limite del 20% degli alloggi disponibili;
Rilevato che la normativa regionale inerente l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è stata
modificata e che per quanto concerne le problematiche relative all'emergenza
abitativa sono vigenti le seguenti disposizioni:
-
art.17 legge Regione Toscana 20 Dicembre 1996 n. 96, "Disciplina per l'assegnazione,
gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica" il quale prevede la possibilità di riservare
il 40% degli alloggi (di proprietà del Comune e dell'Ater) da assegnare
annualmente, previa autorizzazione del Consiglio Regionale, a soggetti
inseriti nelle apposite graduatorie ed in possesso del requisiti previsti
dalla stessa legge, per far fronte a specifiche e documentate situazioni
di emergenza abitativa, quali: sfratti esecutivi, sgombero di unità
abitative di proprietà pubblica, pubblica calamità, trasferimenti
per motivi di servizio delle Forze dell'Ordine o Forze Armate, profughi,
ricongiungimenti familiari di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
-
art. n. 29 legge Regione Toscana 3 ottobre 1997 n. 72, relativa al riordino
dei servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati, il quale stabilisce
che i comuni possono riservare in aggiunta alle provvidenze disposte ai
sensi dell'art. 17 L.R.T. 96/96, anche per periodi di tempo determinati,
una quota non superiore al 30% del proprio patrimonio abitativo a categorie
a rischio ed a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi i cittadini
non appartenenti all'Unione Europea, finalizzando l'intervento al recupero
ed al raggiungimento di una condizione di benessere psicofisico della persona;
detta riserva deve essere, ai soli fini conoscitivi, comunicata alla Giunta
Regionale;
Dato atto che con separato provvedimento (delibera n. 579) il Comune
di Firenze ha richiesto alla Regione Toscana l'autorizzazione per l'anno
1998 per attivare la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 17 L.R. 96/96,
da destinare a famiglie sfrattate o soggette a sgombero di unità
abitative, di proprietà pubblica, mantenendo, sino a quando la Regione
stessa non ha concesso la predetta autorizzazione, le disposizioni di cui
alla deliberazione n. 3093/93
Considerato come la riserva di cui all'art. 17 della L.R.T. n.
96/96 non sia sufficiente per far fronte al fabbisogno degli alloggi derivanti
dalla situazione di emergenza in cui si trova il Comune di Firenze e come
le graduatorie formulate in base ai punteggi stabiliti da detta legge n.
96 non sono adeguate alle necessità in quanto non tengono conto
di situazioni specifiche quali: senza casa, difficoltà di convivenza
familiare, pericolo di disgregazione familiare, marginalità sociale
Ritenuto, al fine di dare una soluzione alloggiativa a famiglie
socialmente svantaggiate. applicare la riserva prevista dall'art.29 della
L.R. n. 72/96 nella misura del 30% del patrimonio comunale abitativo da
assegnarsi con le modalità ed i criteri indicati nel dispositivo
del presente provvedimento;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica ai sensi e
per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90;
DELIBERA
-
Di riservare in attuazione dell'art. 29 della L.R. T. n. 72/1997, il 30%
del patrimonio abitativo del Comune di Firenze che si renderà disponibile
annualmente a categorie a rischio ed a particolari soggetti svantaggiati,
compresi cittadini non appartenenti all'Unione Europea, privi di alloggio
o in grave stato di bisogno socioeconomico;
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Di stabilire che la richiesta di assegnazione degli alloggi dovrà
essere attivata, tramite specifica relazione, dai Servizi di Assistenza
Sociale, previa verifica dell'impossibilità o inopportunità
di attivare soluzioni alloggiative tramite la ricerca di una abitazione
in locazione sul libero mercato, con il supporto economico del Servizio
Sociale;
-
Di determinare che:
-
possono concorrere all'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi dell'art.
29 L.R.T. 72/97 i cittadini che hanno la residenza nel Comune di Firenze
da almeno 2 anni ed in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso
all'Edilizia Residenziale Pubblica;
-
il reddito cui fare riferimento, previa verifica del mantenimento dello
stesso, è quello dell'anno precedente alla presentazione della domanda
di assegnazione dell'alloggio; in caso di riduzione si tiene conto del
reddito dell'anno in corso;
-
per gravi motivi sanitari, su proposta del gruppo tecnico individuato al
successivo punto 5, possono essere ammesse anche domande di cittadini in
possesso di redditi superiori a quelli E.R.P.
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ai singoli nuclei saranno assegnati punteggi connessi alla loro situazione
soggettiva ed oggettiva; le casistiche da valutare ed i relativi valori
sono quelli indicati nell'allegato B alla L.R.T. 96/96; a questi potranno
essere aggiunti ulteriori punti, fino ad un massimo di 5, da graduarsi
in relazione alla gravità dello stato di bisogno;
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Di precisare che le assegnazioni degli alloggi sono effettuate sulla base
di una graduatoria mobile, da aggiornarsi ogni qualvolta si renda necessario
un nuovo inserimento e da revisionarsi complessivamente ogni semestre,
al fine di verificare la sussistenza, l'attenuazione o l'aggravamento delle
condizioni che avevano originato l'attribuzione dei punteggi;
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Di affidare alla Commissione Comunale Alloggi , istituita ai sensi della
delibera n. 2145/1987 e successive modificazioni, le competenze in ordine
alla formulazione ed aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione
degli alloggi in oggetto; il punteggio aggiuntivo di cui al precedente
comma 3, punto d) è assegnato su comunicazione di un gruppo tecnico,
formato da personale con qualifica sociale della Direzione Sicurezza Sociale,
nominato dal Sindaco.
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Di stabilire che in caso di gravi situazioni, che possono avere aspetti
di ordine sanitario o sociale e che richiedono interventi urgenti, il Sindaco,
su richiesta motivata del gruppo tecnico di cui al precedente punto, può
procedere all'assegnazione di alloggi in deroga all'ordine di graduatoria.
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Di revocare, dalla data di esecuzione del presente provvedimento, la delibera
n. 3093/93 nella parte in cui prevede l'assegnazione del 20% degli appartamenti
facenti parte del Parco Alloggi da assegnarsi a famiglie che si trovano
in situazioni di grave disagio abitativo e sociale;
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Di trasmettere, per conoscenza, il presente atto alla Giunta della Regione
Toscana.