CONTRIBUTI SUL COSTO DI COSTRUZIONE
- DETERMINAZIONE TERMINI PER PAGAMENTO
RATEALIZZATO (Deliberazione della Giunta Municipale n. 8042/6645
del 28/12/89)
LA GIUNTA
Preso atto che l'art. 3 della legge 28.1.1977 n. 10 subordina il rilascio
della concessione edilizia al pagamento degli oneri e contributi commisurati
sull'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione; che tali contributi sono fissati sulla base delle vigenti
disposizioni di legge sia statali che della Regione con deliberazione del
Consiglio comunale;
Rilevato che è necessario provvedere a rendere più razionale
e semplice, sia per quanto riguarda gli aspetti inerenti il funzionamento
degli uffici, sia per quanto riguarda gli adempimenti che devono svolgere
i cittadini, la determinazione dei termini per l'eventuale pagamento dilazionato
del contributo sul costo di costruzione che ai sensi dell'art. 11 della
citata legge 10/1977 deve essere pagato in corso d'opera, con le modalità
e le garanzie stabilite dal Comune;
Constatato che attualmente risulta disposto che il suddetto contributo
deve essere corrisposto nella misura del 30% all'inizio dei lavori e che
il restante 70% deve essere corrisposto entro sessanta giorni dall'ultimazione
degli stessi, termini questi non definibili e neppure accertabili con sicurezza
dipendendo esclusivamente da circostanze non predeterminate in sede di
rilascio della concessione edilizia;
Rilevato quindi che appaiono più razionali termini coincidenti con
quelli fissati per la rateizzazione della quota dovuta per oneri di urbanizzazione
(quattro rate semestrali) senza però rateizzare il contributo in
questione, limitandosi la legge a indicare che sia versato in corso d'opera,
ma non che sia esso rateizzato, per cui appare logico che esso sia versato
in unica soluzione ad un anno dal rilascio della concessione edilizia,
termine questo in cui i lavori devono essere necessariamente iniziati,
salvo i casi in cui i lavori siano iniziati e terminati prima e quindi
da regolare diversamente;
Ritenuto di confermare i criteri e le forme per la garanzia dovuta per
il versamento rateizzato già a suo tempo determinati;
Visti gli artt. 1 e 3 della legge 9.6.1947 n. 530;
Assunti per l'occasione, in relazione all'urgenza di provvedere, i poteri
del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 140 del T.U. 1915 n. 148 richiamato
dall'art. 10 T.U. 16.5.1960 N. 570 e quindi salvo sua ratifica:
a voti unanimi
DELIBERA
Di fissare, a modifica della deliberazione n. 5856 del 21.9.1984 e succ.,
il termine per il pagamento del contributo sul costo di costruzione previsto
dall'art. 6 della legge 28.1.1977 n. 10, nella data corrispondente ad un
anno dalla data di rilascio della concessione edilizia, in unica soluzione
salvo i casi in cui i lavori risultino iniziati e terminati prima di tale
termine, nel qual caso dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni
dalla comunicazione di fine dei lavori sempreché tale data rimanga
entro un anno dal rilascio della concessione edilizia.
Di prendere atto che rimane sempre valida la facoltà di pagare anticipatamente
il contributo;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.