Atti normativi e Carte dei Servizi

REGOLAMENTO DELLE ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE COMUNALI
(Approvato con Deliberazione  n° 779/583 del 19/3/1980 - divenuta esecutiva in ordine all'art. 60 della legge 10/2/53 n. 62 - pubblicata ai sensi dell'art.62 del T.U. 3.3.1934 n. 383 dal 28/5/1980 all'11/6/1980 )


 

Art. 1

- Il Comune di Firenze promuove e favorisce la piena attuazione del diritto allo studio con le proprie istituzioni prescolastiche (sezione di scuola materna) e con il proprio personale insegnante che opera nella scuola elementare statale, nella prospettiva di una ridefinizione legislativa della scuola di base.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale:
- promuove il coordinamento per mezzo degli organi di cui al successivo art. 7 tra la scuola comunale materna e le corrispondenti istituzioni statali o di altri Enti Pubblici e privati;
- promuove l'integrazione delle attività di insegnamento e la programmazione comune tra gli insegnanti comunali che operano nella scuola elementare e gli insegnanti statali;
- si adopera per la partecipazione a pieno titolo degli insegnanti comunali, agli Organi Collegiali di gestione della scuola statale;
- promuove e favorisce la sperimentazione metodologico-didattica raccogliendo e diffondendo la relativa documentazione, offrendo occasioni e assistenza per l'attuazione di progetti proposti dagli organi competenti, fornendo a loro richiesta consulenza tecnica;
- promuove il coordinamento degli interventi formativi sul territorio, nel rispetto delle funzioni esercitate dagli Organi del decentramento amministrativo e dagli Organi di programmazione di gestione scolastica.
 
 

Art. 3

La scuola materna comunale accoglie i bambini da 3 a 5 anni e svolge attività educativa e didattica in armonia con la legislazione vigente per l'analoga istituzione statale.
 
 

Art. 4

L'Amministrazione Comunale interviene nella scuola elementare statale in accordo col Provveditorato agli Studi e i Consigli distrettuali con proprio personale insegnante, per il prolungamento dell'orario quotidiano delle lezioni e la promozione di un'attività didattica a sostegno dell'integrazione dei ragazzi diversi e comunque svantaggiati.

Art. 5

Le sezioni di scuola materna comunale di ciascun Quartiere costituiscono il Centro per la Scuola Materna del Quartiere.

Art. 6

Possono far parte del Centro per la scuola materna del Quartiere le sezioni scuola materna statale e di altri Enti pubblici e privati e le relative componenti scolastiche - di ciascun Quartiere, ciascuna con l'autonomia compatibile col presente regolamento.

Art. 7

Sono organi della gestione sociale del Centro per la Scuola Materna del Quartiere:
- Le assemblee di plesso costituite dagli insegnanti, dai non insegnanti e dai genitori delle sezioni di scuola materna funzionanti in ciascun plesso (di scuola pubblica o privata). Le assemblee di plesso possono essere unificate in un'unica assemblea su proposta di una o più assemblee di plesso, approvato a maggioranza delle altre.
- Il Collegio di Docenti.
Ai fini dell’attuazione delle decisioni del collegio dei Docenti, qualora la maggioranza dei docenti in questione lo ritenga opportuno, si costituiscono Consigli di docenti di plesso e di circolo.

Art. 8

Le assemblee di plesso del Centro per la Scuola Materna di Quartiere hanno funzioni consultive e di proposta. Sono convocate dal Consiglio di Quartiere; o dal Collegio Docenti, dal Consiglio dei docenti di plesso e/o di circolo.

Art.9

Il Collegio Docenti è costituito dagli insegnanti della Scuola materna pubblica e privata di tutte le sezioni che costituiscono il Centro per la Scuola Materna a norma dei precedenti artt. 5 e 6.
Il Collegio è convocato e presieduto dall'insegnante comunale eletto dal Collegio medesimo.
Le sedute ordinarie sono 4 per ogni anno scolastico: 2 nel mese di settembre, 1 nel mese di febbraio e 1 alla prima decade di giugno. Può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei suoi membri o del Consiglio dei docenti di un plesso di Scuola Materna del Quartiere.
Possono effettuarsi riunioni congiunte di docenti e non docenti, se la maggioranza del Collegio dei docenti lo decide.

Art. 10

Il Collegio dei docenti approva le linee programmatiche di attività del Centro per la Scuola materna, sentita l’assemblea di plesso e la trasmette per gli adempimenti di competenza al Consiglio di Quartiere. Le suddette deliberazioni vengono inviate anche al Provveditorato agli Studi e al competente Assessorato Comunale.

Art. 11

Il Consiglio di Quartiere, per gli adempimenti relativi alle funzioni delegate:
- convoca le Assemblee di Plesso del Centro per la Scuola Materna del Quartiere
- delibera su tutti gli adempimenti di cui ai successivi articoli 13, 17, 18.

Art. 12

Gli insegnanti della scuola materna di ciascun plesso, riuniti in Consiglio di Plesso, elaborano insieme programmi didattici in accordo con le linee programmatiche deliberate dal consiglio dei Docenti.

Art. 13

La scuola materna si articola in sezioni: ogni sezione è costituita al momento dalle iscrizioni da non più di 25 bambini e, di norma, da non meno di 20, per tutto l'arco della giornata. Si ritiene però necessaria la costante verifica delle presenze, il numero di iscritti per sezione può essere inferiore al minimo di norma quando ricorrano le condizioni di, cui al 2° paragrafo dell'art. 14.

Art. 14

Ad ogni sezione sono assegnati di norma due insegnanti.
L'Assegnazione può essere superiore alla norma in condizioni che richiedano particolari interventi pedagico-didattici.
Assegnazione e trasferimento degli insegnanti sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Il lavoro di ciascuna sezione è programmato su tutto l'arco della giornata. Per la programmazione e l'attuazione del programma gli insegnanti, si possono avvalere del contributo dei genitori e dei non docenti ferma restando la libertà di insegnamento dei docenti.

Art. 16

Nell'ambito dei Centri per la Scuola materna l'Amministrazione Comunale favorisce d'intesa con il Collegio dei docenti e sentita l'Assemblea di plesso attraverso apposite convenzioni:
- il tirocinio e la qualificazione pedagogico-didattica di studenti della scuola secondaria o della Facoltà Universitaria;
- la ricerca sulle problematiche educative della prima e della seconda infanzia, promossa da Enti a ciò istituzionalmente deputati.

Art. 17

Le sezioni di scuola materna comunali osservano lo stesso calendario delle corrispondenti istituzioni statali.
In analogia a quanto previsto per la scuola materna statale con la circolare ministeriale n. 236/1975, possono essere istituite sezioni estive.
Il Consiglio di Quartiere raccoglie le domande per le sezioni estive e le trasmette al Collegio dei Docenti dopo averle corredate di proprie osservazioni. Viste le domande, il collegio dei docenti avanza proposte al Consiglio di Quartiere che procede agli atti deliberativi.

Art. 18

- Le Sezioni di scuola materna comunale sono aperte nei giorni previsti dal calendario scolastico e con l'orario previsto per le corrispondenti istituzioni statali.
La giornata scolastica non può iniziare prima delle ore 7,30 né concludersi dopo le ore 18. L'attività del sabato si conclude non prima delle ore 12,30 e non dopo le ore 13,30.
L'Amministrazione comunale delibera l'orario di apertura delle sezioni.
Il Consiglio di Quartiere, sentito il Collegio dei Docenti, delibera le eventuali variazioni dell'orario quotidiano delle sezioni in relazione a particolari esigenze.

Art. 19

Al Personale comunale che presta la propria attività nella scuola elementare sia in attività sperimentale, sia integrativa sia tradizionale, sono estesi l'orario ed il calendario di servizi delle corrispondenti istituzioni statali.
Gli insegnanti partecipano alla programmazione, alla verifica, all'aggiornamento e al rapporto sociale con i colleghi della scuola elementare di stato. Qualora non si verifichino le condizioni atte a consentire la partecipazione sopra enunciata, e in attesa che questa si realizzi, gli insegnanti dipendenti dell'A.C. costituiscono a livello del circolo in cui prestano la loro attività un Collegio Docenti con le stesse caratteristiche ed attribuzioni del corrispondente Collegio statale.
La presidenza è attribuita all'insegnante eletta dal Collegio.
In questo secondo caso il Collegio Docenti avrà cura di stabilire un idoneo rapporto con gli Organi Collegiali della scuola statale e con il Consiglio di Quartiere ( a norma delle funzioni delegate).
 
 

NORMA TRANSITORIA

Art. 1

Per gli insegnanti di lingua straniera il passaggio dalle attuali 21 ore settimanali di insegnamento a 24 ore si attua a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980/81 e negli anni successivi con l'attuarsi di una o di ambedue la seguenti condizioni;
- orario di insegnamento completo in scuola integrata, secondo la programmazione concordata tra gli insegnanti interessati;
- orario di insegnamento in turni unici quotidiani, antimeridiano e/o pomeridiano.

Art. 2

Rientra nell’orario di servizio didattico l'insegnamento a classi costituite anche da alunni del circolo che non frequentano le istituzioni comunali transitoriamente funzionanti.