Atti Normativi

IMMOBILI - APPROVAZIONE PROCEDURE PER RISCOSSIONE CREDITI DAGLI INQUILINI MOROSI
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 7457/5887 del 7/12/89)
 
 

LA GIUNTA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2770/2357 del 28/4/87 con la quale, fra l'altro viene stabilito di concedere agli inquilini che alla data di approvazione di tale deliberazione dovessero risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale, sia per canoni scaduti che per spese condominiali a loro carico, la possibilità di saldare i propri debiti mediante rata costanti che cumulato con il canone mensile non eccedano il 30% del reddito imponibile dichiarato;

Preso atto che con la precitata deliberazione 2770/2357 veniva altresì stabilito che tali agevolazioni potessero essere concesse direttamente dall'Assessorato alla Casa Patrimonio Abitativo previa valutazione della situazione economica degli inquilini interessati e fossero estendibili anche agli inquilini che per effetto dell'applicazione del canone di cui alla L.R.T.78/83 fossero tenuti a versare conguagli notevolmente elevati o comunque non sopportabili in una unica soluzione;

Visto l'Art.33, 3° Comma L.R.T.25/89 che dispone: "Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertata dall'Ente Gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione".

Rilevato che nonostante tutte le cure di riscossione poste in atto dal competente ufficio del Patrimonio Abitativo, la morosità sussiste tutt'ora e come in molti casi, per le situazioni socio - economiche dei nuclei familiari interessati, sia materialmente impossibile riscuotere in una unica soluzione i canoni arretrati;

Considerato inoltre che il limite del 30% del reddito imponibile da considerare al fini della rateazione dei debiti si è dimostrato eccessivo in quanto molti affittuari non sono poi in grado di mantenere gli impegni assunti, e ritenuto di conseguenza di abbassare tale limite al 20% dell'imponibile stesso riferito all'intero nucleo familiare;

Ritenuto pertanto necessario intervenire nel confronti degli inquilini morosi che dimostrino di non essere in grado, per momentanee ed effettive difficoltà economiche, di assolvere in una unica soluzione i propri impegni nel confronti dell'Amministrazione, offrendo la possibilità di regolarizzare la propria pendenza mediante il pagamento di rate mensili che, cumulato con il canone corrente non eccedano il 20% del reddito imponibile dichiarato;

Rilevata la necessità di regolamentare la procedura di rateazione dei debiti degli assegnatari di immobili comunali o gestiti dal Comune, applicando sul debito oggetto della rateazione salvo i casi previsti dal 3° Comma Art.33 L.R.T. 25/89, la penale del 15%;

Assunti per l'occasione, in relazione all'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.40 del T.U. 1915.n.148 richiamato dall'art.10 del T.U. 16.5.60 n.570 è quindi salvo sua ratifica;

Visto l'art.3 della Legge Comunale e Provinciale 9.6.47 n.530 richiamato anche dall'art.13 della L.R.T. 18/72;

DELIBERA

  1. di stabilire che la morosità debba essere di norma sanata in una unica, massimo due tre soluzioni, pena l'avvio delle procedure coattive di riscossione e delle azioni di rilascio.
  2. di stabilire che, in via eccezionale, per i motivi espressivi in narrativa, nei confronti degli inquilini morosi non in grado momentaneamente per dimostrate oggettive difficoltà economiche di assolvere in un'unica soluzione i propri impegni nei confronti dell'Amministrazione, l'Assessorato alla Casa possa dare la possibilità a detti inquilini di regolarizzare la propria pendenza mediante pagamento di rete mensili che cumulate con il canone corrente non eccedano il 20% del reddito imponibile dichiarato.
  3. Di stabilire che ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 25/89, Art.33, sul debito per fitto arretrato verrà comunque applicata la penale del 15% salvo i casi previsti dal 3° Comma dell'articolo stesso fina a che permarranno la condizioni dal medesimo previsto

  4. In sede di prima applicazione tenuto conto anche dei debiti maturati a causa della ritardata applicazione del canone regionale, la penale verrà applicata previa specifica messa in mora degli utenti sulle somme per fitto arretrato dovute all'Amministrazione Comunale.
  5. Di stabilire che qualora dopo la messa in mora non venga provveduto al pagamento di quanto dovuto, o comunque a prendere accordi per l'eventuale pagamento rateale, verranno iniziate le procedure coattive per la riscossione dei crediti del Comune, nonché le conseguenti azioni di rilascio iniziando da quelle famiglie che, trovandosi in normali condizioni socio - economiche sono da più tempo morose.
  6. Di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente esecutivo.