IMMOBILI - APPROVAZIONE PROCEDURE
PER RISCOSSIONE CREDITI DAGLI INQUILINI MOROSI
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 7457/5887
del 7/12/89)
LA GIUNTA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2770/2357 del 28/4/87 con la quale, fra l'altro viene stabilito di concedere agli inquilini che alla data di approvazione di tale deliberazione dovessero risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale, sia per canoni scaduti che per spese condominiali a loro carico, la possibilità di saldare i propri debiti mediante rata costanti che cumulato con il canone mensile non eccedano il 30% del reddito imponibile dichiarato;
Preso atto che con la precitata deliberazione 2770/2357 veniva altresì stabilito che tali agevolazioni potessero essere concesse direttamente dall'Assessorato alla Casa Patrimonio Abitativo previa valutazione della situazione economica degli inquilini interessati e fossero estendibili anche agli inquilini che per effetto dell'applicazione del canone di cui alla L.R.T.78/83 fossero tenuti a versare conguagli notevolmente elevati o comunque non sopportabili in una unica soluzione;
Visto l'Art.33, 3° Comma L.R.T.25/89 che dispone: "Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertata dall'Ente Gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione".
Rilevato che nonostante tutte le cure di riscossione poste in atto dal competente ufficio del Patrimonio Abitativo, la morosità sussiste tutt'ora e come in molti casi, per le situazioni socio - economiche dei nuclei familiari interessati, sia materialmente impossibile riscuotere in una unica soluzione i canoni arretrati;
Considerato inoltre che il limite del 30% del reddito imponibile da considerare al fini della rateazione dei debiti si è dimostrato eccessivo in quanto molti affittuari non sono poi in grado di mantenere gli impegni assunti, e ritenuto di conseguenza di abbassare tale limite al 20% dell'imponibile stesso riferito all'intero nucleo familiare;
Ritenuto pertanto necessario intervenire nel confronti degli inquilini morosi che dimostrino di non essere in grado, per momentanee ed effettive difficoltà economiche, di assolvere in una unica soluzione i propri impegni nel confronti dell'Amministrazione, offrendo la possibilità di regolarizzare la propria pendenza mediante il pagamento di rate mensili che, cumulato con il canone corrente non eccedano il 20% del reddito imponibile dichiarato;
Rilevata la necessità di regolamentare la procedura di rateazione dei debiti degli assegnatari di immobili comunali o gestiti dal Comune, applicando sul debito oggetto della rateazione salvo i casi previsti dal 3° Comma Art.33 L.R.T. 25/89, la penale del 15%;
Assunti per l'occasione, in relazione all'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.40 del T.U. 1915.n.148 richiamato dall'art.10 del T.U. 16.5.60 n.570 è quindi salvo sua ratifica;
Visto l'art.3 della Legge Comunale e Provinciale 9.6.47 n.530 richiamato anche dall'art.13 della L.R.T. 18/72;
DELIBERA