Regolamenti

REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITA' A FUNZIONARE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. R. 16 APRILE 1980, N. 28 NUOVA STESURA
(Delibera della Giunta Municipale n. 711/37 del 12/01/1989)
 
 

LA GIUNTA

Richiamata la delibera del C.C. n. 218/481 del 13.7.1987, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento sui requisiti d'idoneità a funzionare delle strutture residenziali per anziani ed inabili di cui all'art. 1 della L. R. T. n. 28/80;

Constatato altresì che occorre precisare, con il presente atto, che con detto provvedimento si provvedeva alla modifica della delibera n. 5167 del 23.12.1980 di passaggio delle funzioni alle UU.SS.LL., in quanto fra tali funzioni annoveravasi la vigilanza sulle attività assistenziali ed il controllo di cui all'art. 2 L. 6972/1980 ed all'art. 5 L. 2316/1934;

Richiamata la delibera della G. C. n. 6500/5190del 21.11.1987, regolarmente esecutiva, con la quale si approvava la costituzione della Commissione Tecnica per la vigilanza e il controllo delle strutture residenziali per anziani ed inabili ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di cui sopra;

Considerato che la sopracitata Commissione Tecnica incaricata dell'attività di vigilanza e controllo ed investita del compito dell'espressione del parere obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria a funzionare, ha riscontrato difficoltà nell'esecuzione del proprio mandato, per la lacunosità di alcuni articoli e per la contradditorietà di certe disposizioni, laddove, come nel caso del parere obbligatorio relativo alle strutture esistenti, si configura nel vigente Regolamento una funzione propria degli uffici di Direzione delle UU.SS.LL., che determina dubbi relativi all'ambito operativo della Commissione Tecnica Comunale;

Ribadito invece l'intento dell'Amministrazione Comunale di avvalersi di un unico organismo tecnico per l'intera area del Comune di Firenze, allo scopo di omogeneizzare i criteri di giudizio e di facilitare le procedure per l'espressione del parere obbligatorio;

Ritenuto peraltro opportuno definire in apposito articolo anche le procedure per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 1 del Regolamento, al fine di assicurare alla Commissione Tecnica competente un quadro certo di riferimento per l'espletamento di uno dei compiti essenziali della Commissione medesima;

Considerato infine necessario partecipare alle UU.SS.LL., nelle quali sono ubicate le strutture interessate ai provvedimenti di cui sopra, tutti gli atti assunti dall'Amministrazione Comunale riguardanti le strutture medesime;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra espresso, di modificare parzialmente il sopracitato Regolamento, procedendo all'introduzione di alcune variazioni per quanto concerne gli artt. 1, 2, 3, 24, 25 ed all'introduzione di 4 nuovi articoli al fine di:

  1. precisare l'obbligo, da parte del Comune di Firenze, di partecipazione alle UU.SS.LL. interessate circa i provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale nei confronti delle strutture di ospitalità ubicate nel territorio di competenza;
  2. meglio riordinare la materia concernente i rapporti con l'Ente Locale di cui al Titolo VI e di precisare nel contempo le modalità per la definizione della retta;
  3. stabilire le procedure per l'espressione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica di cui all'art. 25
Valutato, inoltre, opportuno procedere alla integrale riscrittura del Regolamento, al fine di meglio armonizzare l'intero testo a seguito delle modifiche introdotte con il presente provvedimento e concernenti in particolare:
a) Art. 1 - 3° e 4° comma
"Le strutture di ospitalità che………………………………..della Commissione di cui all'art. 25"

sostituiti da:

"Le strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio del Comune di Firenze devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco con apposito atto autorizzativo.
A tal fine il Sindaco si avvarrà del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 25 e 25/bis."

b) Art. 2 - Introduzione 7° comma, così formulato:
"L'autorizzazione a funzionare viene concessa sulla base del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 25 e 25/bis e può venire sospesa o revocata nel caso in cui si verificassero situazioni in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento o comunque venissero meno i requisiti essenziali per la concessione dell'autorizzazione."
c) Art. 3 - 2°, 3°, 4° comma
"In mancanza dei requisiti……………. rispetto ai programmi di adeguamento"

sostituiti da:

"In mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'Istituto interessato è tenuto a presentare inoltre un programma di adeguamento in base al quale la Commissione di cui agli artt.25 e 25/bis esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alla ammissibilità della richiesta di autorizzazione a funzionare.
Detto programma di adeguamento dovrà essere formalmente sottoscritto dal Responsabile legale della struttura e dovrà contenere, oltre che la natura delle trasformazioni che si propongono, anche i tempi e i modi per la progressiva attuazione delle medesime e, quando è il caso, l'adattamento della struttura alle norme sulle barriere architettoniche.
Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui ai commi precedenti, il Sindaco può rilasciare l'autorizzazione provvisoria a funzionare sulla base del parere della Commissione di cui agli artt. 25 e 25/bis, stabilendo i contenuti del programma di adeguamento che si ritiene dovrà essere attuato, nonché i termini di esecuzione del medesimo.
L'autorizzazione provvisoria viene sospesa o revocata dal Sindaco a seguito di verifica di inadempienza rispetto ai programmi di adeguamento assunti dall'Ente gestore della struttura e ritenuti rispondenti alle finalità del presente Regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale".

d) Introduzione di un nuovo articolo fra l'articolo 3 e l'articolo 4, così formulato:
"Art. 3/bis - Notifiche alle UU.SS.LL.

Alle UU.SS.LL., nelle quali sono ubicate le strutture interessate dai provvedimenti di cui agli articoli precedenti, saranno partecipati formalmente tutti gli atti assunti dall'Amministrazione Comunale riguardanti le strutture medesime."

e) Collocazione nel Titolo I - Disposizioni generali - di parte dell'art. 24 attinente la materia delle rette, mediante l'introduzione di un nuovo articolo, così formulato:
"Art. 7/bis - Rette

La retta deve essere omnicomprensiva e deve garantire tutte le prestazioni previste dal presente Regolamento.
Possono essere previste rette differenziate in relazione allo stato di autosufficienza e di non autosufficienza degli ospiti sia residenti che a tempo parziale.
Gli importi delle rette devono essere comunicati annualmente all'Assessorato alla Sicurezza Sociale del Comune di Firenze entro il 30 gennaio e non possono subire modificazioni nel corso dell'anno stesso".

f) Soppressione dei commi 1°, 2°, 3° dell'art. 24 in quanto collocati in un nuovo articolo ( art. 7/bis) nel Titolo I e conseguente nuova denominazione del medesimo art. 24, che assume pertanto la seguente forma:
"Art.24 - Convenzioni

Se il Comune intende avvalersi per i propri assistiti di una struttura, deve stipulare con la medesima una convenzione nella quale verranno indicate le rette di ricovero e le modalità di adeguamento delle stesse.
Le predette convenzioni e le relative rette valgono nei confronti di ciascuna U.S.L. che dispone il ricovero".

g) Modifica della denominazione dell'art.25, con sostituzione del 1° comma e soppressione del 2°, 3°, 4° comma e che pertanto assume la seguente forma:
"Art.25 - Commissione per i pareri obbligatori e per l'attività di vigilanza e controllo.

Ai fini dell'espressione del parere obbligatorio di cui agli articoli precedenti e per l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei confronti delle strutture autorizzate, l'Amministrazione Comunale utilizza una apposita Commissione tecnica nominata dal Consiglio Comunale e composta da personale in servizio presso le UU.SS.LL. del Comune e specificatamente:

"Art. 25/bis - Procedure per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. l.

La Commissione di cui all'art. 25, esaminata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione a funzionare di cui all'art. 2 ed effettuati i necessari sopralluoghi, può, se lo ritiene opportuno, indicare le misure da approntare per adeguare le strutture interessate ai requisiti previsti dal Regolamento.
Il parere espresso dalla Commissione sulla base dell'esame complessivo delle condizioni di fatto e dell'eventuale programma di adeguamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento viene inviato al Sindaco ai fini dei provvedimenti autorizzativi di competenza dello stesso."

i) Introduzione di un secondo, nuovo articolo fra l'art. 25/bis e l'art. 26, così formulato:
"Art. 25/ter - Attività di vigilanza e controllo.

Ai fini della periodica verifica in merito al regolare rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte delle strutture operanti nel territorio del Comune di Firenze, la Commissione di cui all'art. 25 effettua sopralluoghi con frequenza almeno annuale e redige una relazione scritta, sulla funzionalità della struttura visitata, da presentare all'Assessore alla Sicurezza Sociale del Comune. Ai sopralluoghi della Commissione sono invitati a prendere parte i rappresentanti delle associazioni di categoria (U.N.E.B.A. e F.I.R.A.S.) a titolo consultivo.
Per la svolgimento delle proprie attività la Commissione sarà integrata, di volta in volta, da due persone del Distretto Socio-sanitario dove ha sede la struttura: un medico di base ed un assistente sociale.
Nel caso emergano difformità delle strutture di ospitalità rispetto ai requisiti richiesti o gravi inadempienze nella gestione delle strutture stesse, il Sindaco, su parere della Commissione di cui all'art. 25, notificherà alla struttura interessata i provvedimenti formali.
La Commissione, inoltre, con motivato parere, può proporre al Sindaco la revoca dell'autorizzazione al funzionamento."

Visto l'art. 303 del T.U. n. 148 del 4.2.1915;

Assunti per l'occasione, in relazione all'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 140 del T.U. n. 148 del 1915, richiamato dall'art.10 del T.U. n. 570 del 16.5.1960 e quindi salvo sua ratifica;

DELIBERA

  1. di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il "Regolamento sui requisiti di idoneità a funzionare delle strutture residenziali per anziani ed inabili di cui all'art. 1 della L. R. n. 28/80", Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 218/481 del 13.7.1987, regolarmente esecutiva, procedendo all'introduzione di alcune variazioni per quanto concerne gli artt. 1, 2, 3, 24, 25 ed all'introduzione di 4 nuovi articoli, con i contenuti e la forma riportati in narrativa e di integrare altresì detta delibera n. 218/481 della modifica che con essa davasi della delibera n. 5167 del 23.12.1980 di passaggio delle funzioni assistenziali alle UU.SS.LL.
  2. di procedere, al fine di meglio armonizzare l'intero testo del Regolamento, alla integrale riscrittura del medesimo nella forma di seguito indicata:



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Soggetti -

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 della L.R. 7.4.1976, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 27.3.80, n. 20, della L.R. 16.4.80, n. 28 e della L.R. 1.6.83 n. 36.

Le norme del presente Regolamento si applicano alle strutture gestite da Enti pubblici o privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo parziale, con particolare riferimento a:

Le strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio del Comune di Firenze devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco con apposito atto autorizzativo.

A tal fine il Sindaco si avvarrà del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 27 e 28.

Art. 2 - Autorizzazione al funzionamento -

Per ottenere l'autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare, trasferire una delle strutture di cui all'art. 1 del presente Regolamento il legale rappresentante della struttura deve indirizzare al Sindaco apposita domanda corredata da:

Nella domanda deve essere indicato se la struttura intende funzionare come residenza sociale assistita o come residenza sociale protetta.

Le strutture miste che intendono accogliere ospiti autosufficienti e non autosufficienti devono indicare il numero dei posti letto da destinare a ciascuna delle due tipologie di utenti.

Per le strutture preesistenti potrà essere consentito il mantenimento di una recettività maggiore a 80 posti purché con una articolazione organizzativa di servizi e di personale che determini una parziale autonomia ai nuclei, per un massimo di 80 posti letto, nell'ambito della residenza stessa.

Nella domanda deve essere anche indicato il numero degli utenti a tempo parziale che la struttura intende ospitare.

Ove trattasi di nuove strutture l'ambito territoriale di funzionamento e la capienza complessiva devono tenere conto altresì di quanto previsto dal piano regionale dei servizi sociosanitari "Progetto obiettivo anziani".

L'autorizzazione a funzionare viene concessa sulla base del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 27 e 28 e può venire sospesa o revocata nel caso in cui si verificassero situazioni in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento o comunque venissero meno i requisiti essenziali per la concessione dell'autorizzazione.

Art. 3 - Strutture già in funzione -

Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento le strutture di ospitalità già funzionanti e che si configurano di fatto come Centri Residenziali per anziani e inabili, come residenze sociali protette e come residenze miste, devono presentare domanda con le formalità previste dall'articolo precedente per ottenere il riconoscimento di idoneità a funzionare. La documentazione tecnica da allegare non deve essere inferiore ai tre mesi.

In mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'Istituto interessato è tenuto a presentare un programma di adeguamento in base al quale la Commissione di cui agli artt. 27 e 28 esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alla ammissibilità della richiesta di autorizzazione a funzionare.

Detto programma di adeguamento dovrà essere formalmente sottoscritto dal Responsabile legale della struttura e dovrà contenere, oltre che la natura delle trasformazioni che si propongono, anche i tempi ed i modi per la progressiva attuazione delle medesime e, quando è il caso, l’adattamento della struttura alle norme delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui ai commi precedenti, il Sindaco può rilasciare l’autorizzazione a funzionare sulla base del parere della Commissione di cui agli artt. 27 e 28, stabilendo i contenuti del programma di adeguamento che si ritiene dovrà essere attuata, nonché i termini di esecuzione del medesimo.

L’autorizzazione provvisoria viene sospesa o revocata dal Sindaco a seguito di verifica di inadempienza rispetto ai programmi di adeguamento assunti dall’Ente gestore della struttura e ritenuti rispondenti alle finalità del presente Regolamento da parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Notifiche alle UU.SS.LL -

Alle UU.SS.LL., nelle quali sono ubicate le struttura interessate ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti, saranno partecipati formalmente tutti gli atti assunti dall'Amministrazione Comunale riguardanti le strutture medesime.
 
 

Art. 5 - Regolamento interno -

Tutte le strutture di ospitalità devono avere un proprio regolamento interno di funzionamento, che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa.

Il regolamento interno, fra l'altro, deve contenere:


Art. 6 - Partecipazione -

Deve essere favorita e promossa la partecipazione degli utenti alla organizzazione ed alla verifica del buon funzionamento della struttura.

In ogni struttura di ospitalità deve essere prevista la presenza di un organismo di rappresentanza degli ospiti, eletto democraticamente in seno agli ospiti della struttura stessa.

L'organismo di rappresentanza realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orario, menù giornaliero, etc.) fornisce alla direzione suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi, mantiene rapporti coi servizi socio sanitari distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.

Le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza si riunisce almeno una volta ogni bimestre e di ogni seduta viene compilato il verbale.

Art. 7 - Documentazione -

Le strutture di ospitalità devono tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria.

In particolare la documentazione deve comprendere:

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

Art. 8 - Modalità di fruizione del servizio -

Le strutture devono:

Le ammissioni, dimissioni e trasferimenti di persone per le quali vi sia impegno di spesa da parte di un Ente pubblico, relativamente alle rette di ospitalità, devono essere adeguatamente programmate e comunque concordate con il Servizio Sociale operante nella zona di residenza dell'interessato, al fine di verificare:


Art. 9 - Rette -

La retta deve essere omnicomprensiva e deve garantire tutte le prestazioni previste dal presente Regolamento.

Possono essere previste rette differenziate in relazione allo stato di autosufficienza e di non autosufficienza degli ospiti sia residenti che a tempo parziale.

Gli importi delle rette devono essere comunicati annualmente all'Assessorato alla Sicurezza Sociale del Comune di Firenze entro il 30 gennaio e non possono subire modificazioni nel corso dell'anno stesso.


TITOLO II
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 10 - Ubicazione -

Le strutture di ospitalità, fatte salve le strutture esistenti e funzionanti, devono essere ubicate nei luoghi più vitali della città in cui si realizza un intenso scambio sociale o nelle immediate vicinanze ed essere facilmente raggiungibile con mezzi pubblici in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici ed al territorio per realizzare un rapporto di sostegno e collaborazione con la struttura.

Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni, adibiti a verde.

Nel caso di nuove edificazioni e ristrutturazioni, laddove è consentito in rapporto alla normativa in materia di tutela ambientale, le strutture devono essere dotate di balconi e verande di dimensioni tali che consentano l'accesso e la fruibilità da parte dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 11 - Barriere architettoniche -

Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli arredi devono essere conformi al dettato del D.P.R. 384 del 27.4.78 "Norme per l'abolizione delle barriere architettoniche" e tenere conto delle esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e psicologiche di anziani ed invalidi, nei limiti dei vincoli imposti dal regolamento edilizio e delle Belle Arti.

Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità ed estetica della struttura medesima deve essere curata in modo particolare la manutenzione dell'edificio.

Art. 12 - Caratteristiche tecniche ed arredamento -

Le strutture residenziali per quanto riguarda l'articolazione tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali e dalla normativa di cui all'art. 11 alle indicazioni minime sotto specificate:

A - Le strutture di nuovo impianto devono essere articolate in più nuclei alloggio dotati di spazi comuni atti a consentire momenti di aggregazione intermedia. Devono anche essere dotate di servizi generali e di spazi comunitari di relazione.
Il nucleo alloggio deve avere una capacità recettiva di 10-12 persone al massimo e deve essere composto da:

B - Per le strutture già esistenti, ove non sia possibile realizzare quanto indicato nel punto A, devono essere previste camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato (di cui al comma precedente).
Stanze a tre e quattro letti possono essere previste nelle residenze protette e quando non vi sia altra possibilità di ristrutturazione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare al singolo ospite le migliori condizioni di privatezza ed autonomia.
Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile dotare le camere da letto di un locale attrezzato con servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell'art. 11.

In tal caso deve essere prevista la dotazione minima di un servizio igienico adeguato ogni due camere.
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici è la seguente:

In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l'autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell'ambiente.

Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente familiare confortevole, garantendone inoltre una agevole manutenzione igienica.

I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.

Art. 13 - Stanze da letto -

Le stanze da letto devono essere arredate con mobili funzionali in relazione ai bisogni ed alle caratteristiche degli ospiti e all'articolazione tipologica della struttura.

L'arredo deve essere costituito da:

Di norma è data facoltà all'ospite di personalizzare lo spazio individuale arredandolo, almeno in parte, con mobili propri.

Per le nuove strutture deve essere previsto un impianto di comunicazione che consenta la recezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni camera.

Per l'esistente, come minimo, deve essere previsto un impianto di recezione e chiamata per ogni piano.

Devono essere altresì predisposti per ciascun letto e ciascun servizio igienico impianti adeguati per la comunicazione e/o la chiamata interna.

Art. 14 - Servizi generali e spazi comunitari -

In tutte le strutture, inoltre, tenendo conto delle indicazioni generali di cui all'art. 11 devono essere previsti:


Art. 15 - Spazi esterni attrezzati -

Lo spazio esterno di cui la struttura dispone deve essere facilmente accessibile e adeguatamente attrezzato per gli ospiti, i loro familiari ed amici; si auspica l'apertura degli spazi stessi della struttura per iniziative di interesse degli anziani.
 
 


TITOLO III
ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA






Art. 16 - Prestazioni -

La strutture devono garantire agli ospiti i seguenti servizi:

- agli ospiti residenti:

  • unità di alloggio ed uso delle stanze comunitarie;
  • riscaldamento e fornitura d'acqua calda;
  • disponibilità di impianti di. comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 13;
  • vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal Responsabile del servizio di Igiene pubblica e del territorio della U.S.L. e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
  • manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, etc.), biancheria e vestiario personale;
  • assistenza generica ed attività di animazione; per le residenze protette inoltre devono essere garantite assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e per l'igiene personale;
  • pedicure, parrucchiere per uomo e donna almeno nelle residenze protette;
  • - agli ospiti a tempo parziale:


    Art. 17 - Organizzazione della vita comunitaria -

    Le strutture al fine di garantire il benessere psicofisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti devono:



    TITOLO IV
    TUTELA DELLA SALUTE






    Art. 18 - Rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale -

    Gli ospiti delle strutture usufruiscono liberamente delle organizzazioni previste da Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari.

    Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici liberamente scelti dagli stessi. A tal fine le strutture di ospitalità devono mettere a disposizione dei medici di fiducia degli ospiti il proprio ambulatorio.

    Le strutture protette devono promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell'U.S.L. per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.

    Nel caso in cui non sia possibile realizzare tale rapporto, le strutture devono assicurare le attrezzature ed il personale con competenza specificaper l'attivazione funzionale degli ospiti, di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

    Art. 19 - Adempimenti connessi alla tutela della salute -

    Le residenze assistite e protette devono:

    Le residenze protette sono tenute inoltre a:
    Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art. 7.
    TITOLO V
    PERSONALE

    Art. 20 - Responsabile della struttura -

    Tutte le strutture di ospitalità devono avere un responsabile.

    Questi è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, ed assicurare il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.

    Risponde del proprio operato all'organo di amministrazione della struttura stessa.

    Art. 21 - Personale assistenza diretta -

    Il personale di assistenza diretta aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psichiche, salvaguardando la costante igiene personale degli ospiti ed osservando in ogni caso i principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia nelle camere e nei locali destinati agli ospiti.

    Il personale utilizzato per l'assistenza diretta agli ospiti deve avere una qualificazione professionale e mansioni almeno pari a quelle di addetto ai servizi socio-assistenziali, di cui alle piante organiche comunali, o di ausiliario socio-sanitario specializzato del ruolo sanitario regionale.

    Gli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia ed agli altri servizi generali non sono compresi nel personale di assistenza diretta.

    Art. 22 - Personale assistenza diretta nelle residenze assistite -

    Le residenze assistite, oltre il personale necessario ad assicurare i servizi generali, devono essere dotate di personale addetto alla assistenza diretta in numero comunque non inferiore ad un operatore ogni 10 ospiti.

    Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore ogni 50 posti.

    Art. 23 - Personale assistenza diretta nelle residenze protette -

    In attuazione all'art. 6 della L.R. 28/80 le residenze sociali protette devono prevedere nel proprio organico una unità di personale fra quello di assistenza diretta ed infermieristico, per ogni due ospiti, al fine di garantire una presenza di personale sufficiente nell'intero arco delle 24 ore.

    Art. 24 - Personale di socializzazione -

    Le strutture devono prevedere figure con funzione di educatore con il compito di attivare ed utilizzare le risorse interne ed esterne per la realizzazione dei programmi di attività ricreativa ed occupazionale previsti dall'art. 17 del presente Regolamento in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti.

    Nelle strutture con ricettività inferiore a 40 ospiti la funzione potrà essere svolta anche mediante rapporto di collaborazione formalizzato con le Associazioni di volontariato.

    Art. 25 - Tessere sanitarie -

    Il personale di assistenza diretta, il personale infermieristico, il personale di cucina, lavanderia e pulizia deve essere in possesso della tessera sanitaria.

    Art. 26 - Convenzioni -

    Se il Comune intende avvalersi per i propri assistiti di una struttura deve stipulare con la medesima una convenzione nella quale verranno indicate le rette di ricovero e le modalità di adeguamento delle stesse.

    Le predette convenzioni e le relative rette valgono nei confronti di ciascuna U.S.L. che dispone il ricovero.
     
     

    Art. 27 - Commissione per i pareri obbligatori e per l'attività di vigilanza e controllo -

    Ai fini dell'espressione del parere obbligatorio di cui agli articoli precedenti e per l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'Amministrazione Comunale utilizza una apposita Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Comunale e composta da personale in servizio presso le UU.SS.LL. del Comune e specificatamente:


    Art. 28 - Procedure per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 1 -

    La Commissione di cui all'art. 27, esaminata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione a funzionare di cui all'art. 2 ed effettuati i necessari sopralluoghi, può, se lo ritiene opportuno, indicare le misure da approntare per adeguare le strutture interessate ai requisiti previsti dal Regolamento.

    Il parere espresso dalla Commissione sulla base dell'esame complessivo delle condizioni di fatto e dell'eventuale programma di adeguamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento viene inviato al Sindaco ai fini dei provvedimenti autorizzativi di competenza dello stesso.

    Art. 29 - Attività di vigilanza e controllo -

    Ai fini della periodica verifica in merito al regolare rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte delle strutture operanti nel territorio del Comune di Firenze, la Commissione di cui agli artt. 27, 28 effettua sopralluoghi con frequenza almeno annuale e redige una relazione scritta, sulla funzionalità della struttura visitata, da presentare all'Assessore alla Sicurezza Sociale del Comune. Ai sopralluoghi della Commissione sono invitati a prendere parte i rappresentanti delle associazioni di categoria (U.N.E.B.A. e F.I.R.A.S.) a titolo consultivo.

    Per la svolgimento delle proprie attività la Commissione sarà integrata, di volta in volta, da due persone del Distretto Socio-saniatrio dove ha sede la struttura: un medico di base ed un assistente sociale.

    Nel caso emergano difformità delle strutture di ospitalità rispetto ai requisiti richiesti o gravi inadempienze nella gestione delle strutture stesse, il Sindaco, su parere della Commissione sopra indicata, notificherà alla struttura interessata i provvedimenti formali.

    Può inoltre proporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

    Art. 30 - Norme di rinvio -

    Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dallo Stato e dalla Regione Toscana.



     
    1. di revocare la delibera n. 218/481 per tutto quello che è stato diversamente disciplinato dal presente provvedimento.