Atti Normativi

DISCIPLINA DA APPLICARSI PER LE ASSEGNAZIONI DI LOCALI FACENTI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA LOCATI IN MULTIASSEGNAZIONE
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 64/12 del 12/01/99)
 
 

LA GIUNTA

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve far fronte ai sempre più gravi problemi relativi all'emergenza abitativa derivante da sfratto o da altre cause sociali e che per dare una risposta ai cittadini rimasti senza casa, deve ricorrere al ricovero dei nuclei familiari in strutture alberghiere, in attesa di poter reperire una soluzione alleggeriva;

RILEVATO come la permanenza in strutture alberghiere comporti notevoli disagi per le famiglie ricoverate ed una consistente spesa per l'Amministrazione Comunale;

VISTA la deliberazione n. 3243/2837 del 5.9.1997 con la quale è stato disposto di destinare l'alloggio comunale posto in P.Le delle Cascine n. 2 a struttura di accoglienza temporanea, in multiassegnazione, di cittadini sottoposti a sfratto, disciplinando la relativa assegnazione e prevedendo uno specifico canone di locazione;

VISTA la deliberazione n. 2286 approvata dalla Giunta Comunale il 28.12.98 con la quale viene disposto di prendere in locazione l'alloggio posto in Firenze Via Borgo San Lorenzo, 14 - piano I, mq. 133 - che sarà utilizzato per soluzione abitativa temporanea di più nuclei familiari di piccole dimensioni per i quali al momento non è possibile procedere alla assegnazione di singoli alloggi;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione utilizzare alcuni appartamenti di proprietà comunale di grandi dimensioni per l'accoglienza temporanea di più nuclei familiari in sostituzione del ricovero alberghiero;

RITENUTO pertanto stabilire una disciplina uniforme per l'assegnazione di alloggi da utilizzarsi quali strutture di accoglienza temporanea, in sostituzione del ricovero alberghiero ed in particolare: beneficiari, tipo e durata della locazione, determinazione del canone e spese comuni e condominiali;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Casa espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990:

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

  1. di stabilire la seguente disciplina da applicarsi per le assegnazioni di locali facenti parti di strutture di accoglienza temporanea, locati in multiassegnazione:
    1. BENEFICIARI:

    2. Nuclei familiari di una - due persone, aventi i requisiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., ai quali non possono essere assegnati singoli alloggi.
    3. TIPO DI LOCAZIONE:

    4. I nuclei sono individuati con apposita Ordinanza ed il rapporto di locazione è regolato con atto di concessione.
    5. DURATA DELLA CONCESSIONE:

    6. La concessione ha durata dodici mesi a decorrere dalla data di effettiva consegna del locale o per un periodo inferiore in caso di reperimento di una diversa soluzione alloggiativa. Potrà essere rinnovata una sola volta su richiesta del concessionario.
    7. DETERMINAZIONE DEL CANONE:

    8. La quota di partecipazione a carico del nucleo ospitato è stabilita nella misura del 20% del reddito convenzionale E.R.P. e comunque non inferiore mensilmente a £. 100.000. per stanza singola e a £. 200.000.= per stanza doppia.
    9. SPESE COMUNI E CONDOMINIALI:

    10. Le spese condominiali e le spese comuni dei consumi idrici, energia elettrica e gas, sono suddivisi, in parti uguali, tra tutti gli abitanti dell'appartamento.
  2. di approvare l'allegato schema dell'atto di concessione, da stipularsi con i soggetti assegnatari.
  3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno ________ in questo giorno ________ del mese di ________ in Firenze, c/o ____________________________ intervengono per il presente atto, __________________ nato/a il _____________ a ________ non in proprio ma in quanto Dirigente del Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze, e il/la Sig./Sig.ra ___________ _________ nato / nata il ________________a __________________ residente in _______ ____________ Via ________________________

C.F. ___________________________________________________

stipulano quanto segue:

- Il / la Sig./Sig.ra _________________________ in nome del Comune di Firenze e in esecuzione della deliberazione n _________ del ________ e dell'Ordinanza del Sindaco n ______ del __________ dà in concessione al Sig./ alla Sig.ra __________________ che accetta, il locale n ________ posto nell'alloggio di Via ______________________ di cui il Comune di Firenze ha la proprietà / la locazione /, per destinarlo a sua temporanea abitazione in attesa di reperire autonomamente altro alloggio ovvero di avere da parte del Comune altra sistemazione alloggiativa.

  1. La concessione avrà durata di mesi dodici, a decorrere dal ___________ ed avrà termine il ___________. Potrà essere rinnovata una sola volta previa richiesta del concessionario.

  2. Qualora il concessionario reperisca autonomamente diversa soluzione alloggiativa la concessione è risolta anticipatamente.
  3. Il canone di concessione è di £ ____________ mensili ai sensi del punto uno lettera D della deliberazione n ___________ del ___________
  4. Il locale è concesso esclusivamente per abitazione del nucleo familiare composto di n ______ persone, e non potrà essere destinato, anche parzialmente, a qualsiasi altro uso.
  5. E' vietata la sub - concessione sia totale che parziale del locale. E' vietata l'ospitalità anche di componenti del nucleo familiare, se non preventivamente autorizzata.
  6. Il concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente il locale dato in concessione.
  7. Del locale è compilato stato di consistenza, in contraddittorio fra le parti, allegato al presente atto.
  8. Il Comune di Firenze avrà diritto di eseguire a mezzo dei suoi dipendenti, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che riterrà necessario per accertare lo stato di manutenzione del locale e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
  9. Il concessionario è in ogni caso responsabile per tutti i danni che dovessero derivare al locale e immobile per l'uso, e dovrà rilevare indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi in dipendenza dell'uso medesimo.
  10. II concessionario deve servirsi del locale a lui concesso con la diligenza del buon padre di famiglia ed il suo comportamento, in relazione alla presenza di più concessionari in un unico alloggio, deve essere tale da non recare pregiudizio agli altri.
  11. Le spese condominiali e le spese comuni dei consumi idrici, energia elettrica e gas, saranno suddivisi, in parti uguali, tra tutti gli abitanti dell'appartamento e rimborsati nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
  12. Il concessionario si impegna a rilasciare il locale concesso entro la data stabilita dal presente atto
  13. Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti con la presente concessione, saranno attivate le procedure per la risoluzione della stessa.

  14. La revoca verrà fatta previa contestazione in forma scritta e l'interessata avrà cinque giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.
  15. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
IL CONCEDENTE

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IL CONCESSIONARIO

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