Atti Normativi
DISCIPLINA DA APPLICARSI PER
LE ASSEGNAZIONI DI LOCALI FACENTI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA
LOCATI IN MULTIASSEGNAZIONE
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 64/12 del
12/01/99)
LA GIUNTA
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve far fronte ai sempre
più gravi problemi relativi all'emergenza abitativa derivante da
sfratto o da altre cause sociali e che per dare una risposta ai cittadini
rimasti senza casa, deve ricorrere al ricovero dei nuclei familiari in
strutture alberghiere, in attesa di poter reperire una soluzione alleggeriva;
RILEVATO come la permanenza in strutture alberghiere comporti notevoli
disagi per le famiglie ricoverate ed una consistente spesa per l'Amministrazione
Comunale;
VISTA la deliberazione n. 3243/2837 del 5.9.1997 con la quale è
stato disposto di destinare l'alloggio comunale posto in P.Le delle Cascine
n. 2 a struttura di accoglienza temporanea, in multiassegnazione, di cittadini
sottoposti a sfratto, disciplinando la relativa assegnazione e prevedendo
uno specifico canone di locazione;
VISTA la deliberazione n. 2286 approvata dalla Giunta Comunale il 28.12.98
con la quale viene disposto di prendere in locazione l'alloggio posto in
Firenze Via Borgo San Lorenzo, 14 - piano I, mq. 133 - che sarà
utilizzato per soluzione abitativa temporanea di più nuclei familiari
di piccole dimensioni per i quali al momento non è possibile procedere
alla assegnazione di singoli alloggi;
DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione utilizzare alcuni
appartamenti di proprietà comunale di grandi dimensioni per l'accoglienza
temporanea di più nuclei familiari in sostituzione del ricovero
alberghiero;
RITENUTO pertanto stabilire una disciplina uniforme per l'assegnazione
di alloggi da utilizzarsi quali strutture di accoglienza temporanea, in
sostituzione del ricovero alberghiero ed in particolare: beneficiari, tipo
e durata della locazione, determinazione del canone e spese comuni e condominiali;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Casa espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990:
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa:
-
di stabilire la seguente disciplina da applicarsi per le assegnazioni di
locali facenti parti di strutture di accoglienza temporanea, locati in
multiassegnazione:
-
BENEFICIARI:
Nuclei familiari di una - due persone, aventi i requisiti previsti
per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., ai quali non possono essere
assegnati singoli alloggi.
-
TIPO DI LOCAZIONE:
I nuclei sono individuati con apposita Ordinanza ed il rapporto di
locazione è regolato con atto di concessione.
-
DURATA DELLA CONCESSIONE:
La concessione ha durata dodici mesi a decorrere dalla data di effettiva
consegna del locale o per un periodo inferiore in caso di reperimento di
una diversa soluzione alloggiativa. Potrà essere rinnovata una sola
volta su richiesta del concessionario.
-
DETERMINAZIONE DEL CANONE:
La quota di partecipazione a carico del nucleo ospitato è stabilita
nella misura del 20% del reddito convenzionale E.R.P. e comunque non inferiore
mensilmente a £. 100.000. per stanza singola e a £. 200.000.=
per stanza doppia.
-
SPESE COMUNI E CONDOMINIALI:
Le spese condominiali e le spese comuni dei consumi idrici, energia
elettrica e gas, sono suddivisi, in parti uguali, tra tutti gli abitanti
dell'appartamento.
-
di approvare l'allegato schema dell'atto di concessione, da stipularsi
con i soggetti assegnatari.
-
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
ALLEGATI
ATTO DI CONCESSIONE
L'anno ________ in questo giorno ________ del mese di ________ in Firenze,
c/o ____________________________ intervengono per il presente atto, __________________
nato/a il _____________ a ________ non in proprio ma in quanto Dirigente
del Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di
Firenze, e il/la Sig./Sig.ra ___________ _________ nato / nata il ________________a
__________________ residente in _______ ____________ Via ________________________
C.F. ___________________________________________________
stipulano quanto segue:
- Il / la Sig./Sig.ra _________________________ in nome del Comune di
Firenze e in esecuzione della deliberazione n _________ del ________ e
dell'Ordinanza del Sindaco n ______ del __________ dà in concessione
al Sig./ alla Sig.ra __________________ che accetta, il locale n ________
posto nell'alloggio di Via ______________________ di cui il Comune di Firenze
ha la proprietà / la locazione /, per destinarlo a sua temporanea
abitazione in attesa di reperire autonomamente altro alloggio ovvero di
avere da parte del Comune altra sistemazione alloggiativa.
-
La concessione avrà durata di mesi dodici, a decorrere dal ___________
ed avrà termine il ___________. Potrà essere rinnovata una
sola volta previa richiesta del concessionario.
Qualora il concessionario reperisca autonomamente diversa soluzione
alloggiativa la concessione è risolta anticipatamente.
-
Il canone di concessione è di £ ____________ mensili ai sensi
del punto uno lettera D della deliberazione n ___________ del ___________
-
Il locale è concesso esclusivamente per abitazione del nucleo familiare
composto di n ______ persone, e non potrà essere destinato, anche
parzialmente, a qualsiasi altro uso.
-
E' vietata la sub - concessione sia totale che parziale del locale. E'
vietata l'ospitalità anche di componenti del nucleo familiare, se
non preventivamente autorizzata.
-
Il concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente il locale dato in
concessione.
-
Del locale è compilato stato di consistenza, in contraddittorio
fra le parti, allegato al presente atto.
-
Il Comune di Firenze avrà diritto di eseguire a mezzo dei suoi dipendenti,
in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che riterrà
necessario per accertare lo stato di manutenzione del locale e l'adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali.
-
Il concessionario è in ogni caso responsabile per tutti i danni
che dovessero derivare al locale e immobile per l'uso, e dovrà rilevare
indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità
per ogni eventuale danno a terzi in dipendenza dell'uso medesimo.
-
II concessionario deve servirsi del locale a lui concesso con la diligenza
del buon padre di famiglia ed il suo comportamento, in relazione alla presenza
di più concessionari in un unico alloggio, deve essere tale da non
recare pregiudizio agli altri.
-
Le spese condominiali e le spese comuni dei consumi idrici, energia elettrica
e gas, saranno suddivisi, in parti uguali, tra tutti gli abitanti dell'appartamento
e rimborsati nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione
Comunale.
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Il concessionario si impegna a rilasciare il locale concesso entro la data
stabilita dal presente atto
-
Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti con la presente
concessione, saranno attivate le procedure per la risoluzione della stessa.
La revoca verrà fatta previa contestazione in forma scritta
e l'interessata avrà cinque giorni di tempo per presentare le proprie
controdeduzioni.
-
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
| IL CONCEDENTE
_________________ |
IL CONCESSIONARIO
____________________
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