REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL FONDO DI
CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 127/97
(Deliberazioni della Giunta Municipale n. 515/374 del 31-03-1998 e n. 417/237 del 16-03-99)

 

LA GIUNTA

Visto l'art. 17 della legge n. 109/94 il quale stabilisce che i progetti debbano essere redatti in modo prioritario dagli uffici tecnici interni rispetto alla collaborazione di professionisti esterni;

Visto l'art. 18 della legge 109/94 il quale prevede al fine di incentivare la realizzazione di progetti da parte degli uffici tecnici interni, la ripartizione fra il personale che abbia redatto direttamente il progetto di un fondo costituito dall'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro;

Visto l'art.6 comma 13, della legge 127/97 il quale integra e modifica il contenuto dell'art. 18 stabilendo fra l'altro:

Considerato che la legge 127/97 individua altresì anche nei collaboratori i soggetti legittimati alla destinazione del fondo in questione;

Vista la deliberazione n. 40/38 del Consiglio con la quale sono stati dettati i criteri generali per quanto riguarda la disciplina dell'incentivazione di cui all'art. 18 della legge 11/2/94, n.109 come modificato dall'art. 6 della legge n.127/97 per la redazione di progetti di opere pubbliche o di lavori da parte del personale interno nonché degli atti di pianificazione urbanistica;

Ritenuto pertanto in conformità a detti criteri, approvare l'unita regolamentazione concernente le modalità della costituzione dei fondo in questione, l'individuazione dei destinatari e delle relative aliquote favorendo altresì la più ampia partecipazione del personale interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'attività di progettazione anche al fine di poter realizzare i rilevanti programmi di opere pubbliche previsti dall'Amministrazione, stabilendo altresì, affinché non abbiano a derivare agli equilibri dei livelli retributivi delle varie professionalità inaccettabili conseguenze, di determinare dei limiti economici individuali di suddivisione dell'incentivo;

Ritenuto altresì di stabilire in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 40/38 dei Consiglio, che le eccedenze rispetto a detti limiti massimi di suddivisione individuale derivanti dai trattamenti relativi ai Dirigenti, nonché quelle derivanti dai trattamenti relativi al restante personale, siano destinate:

Visto il comma 2 bis dell'art. 35 della L. 8.6.90 n. 142 come aggiunto dal quarto comma dell'art. 5 della L. n. 127/97

Dato atto che la presente regolamentazione ha carattere sperimentale e che sarà assoggettata a verifica trascorso un anno dalla sua approvazione;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione - negli aspetti generali - alle Organizzazioni Sindacali;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dei provvedimento;
 


D E L I B E R A

  1. Di approvare l'allegato regolamento che forma parte integrante della presente delibera:
  2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

ALLEGATI

Regolamento  concernente l'istituzione e la ripartizione dei Fondo
di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994,   n. 109

Art. 1
(Modalità di costituzione del Fondo)


Art. 2
(Individuazione delle percentuali di distribuzione)


Art. 3
(nucleo di progettazione - personale tecnico ed amministrativo)


Art. 4
(Albo interno dei professionisti)

Art. 5
(Nucleo di progettazione - Costituzione, svolgimento e attività)


 Art. 6
 (Limiti economici)


Art. 7
(Utilizzazione eccedenze)


Art. 8
(Penale)


Art. 9
(Responsabile di procedimento)


Art 10
(Norma transitoria)



 

Data di verifica/aggiornamento : gennaio -98
a cura di MEDIA INFORMATICA SCRL - Via Giano della Bella, 22 - 50124 Firenze - tel 055.2335293 -
giano@amig.it