REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE
DEL FONDO DI
CUI ALL'ART.
18 DELLA LEGGE 109/94 COME MODIFICATO
DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 127/97
(Deliberazioni della Giunta Municipale n. 515/374 del 31-03-1998 e n. 417/237
del 16-03-99)
LA GIUNTA
Visto l'art. 17 della legge n. 109/94 il quale stabilisce che i progetti
debbano essere redatti in modo prioritario dagli uffici tecnici interni
rispetto alla collaborazione di professionisti esterni;
Visto l'art. 18 della legge 109/94 il quale prevede al fine di incentivare
la realizzazione di progetti da parte degli uffici tecnici interni, la
ripartizione fra il personale che abbia redatto direttamente il progetto
di un fondo costituito dall'1% del costo preventivato di un'opera o di
un lavoro;
Visto l'art.6 comma 13, della legge 127/97 il quale integra e modifica
il contenuto dell'art. 18 stabilendo fra l'altro:
-
che il fondo in questione è ripartito per ogni singola opera o atto
di pianificazione sulla base di un regolamento dell'Amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione venendo con ciò escluso,
modificando quanto stabilito dall'art. 18 della legge 109, che la costituzione
e suddivisione del fondo sia oggetto di apposita contrattazione decentrata;
-
che quale ulteriore componente del fondo da suddividere per l'incentivazione,
vi affluisca anche il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto
di pianificazione generale particolareggiata o esecutiva,
Considerato che la legge 127/97 individua altresì anche nei collaboratori
i soggetti legittimati alla destinazione del fondo in questione;
Vista la deliberazione n. 40/38 del Consiglio con la quale sono stati
dettati i criteri generali per quanto riguarda la disciplina dell'incentivazione
di cui all'art. 18 della legge 11/2/94, n.109 come modificato dall'art.
6 della legge n.127/97 per la redazione di progetti di opere pubbliche
o di lavori da parte del personale interno nonché degli atti di
pianificazione urbanistica;
Ritenuto pertanto in conformità a detti criteri, approvare l'unita
regolamentazione concernente le modalità della costituzione dei
fondo in questione, l'individuazione dei destinatari e delle relative aliquote
favorendo altresì la più ampia partecipazione del personale
interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'attività
di progettazione anche al fine di poter realizzare i rilevanti programmi
di opere pubbliche previsti dall'Amministrazione, stabilendo altresì,
affinché non abbiano a derivare agli equilibri dei livelli retributivi
delle varie professionalità inaccettabili conseguenze, di determinare
dei limiti economici individuali di suddivisione dell'incentivo;
Ritenuto altresì di stabilire in conformità ai criteri
di cui alla deliberazione n. 40/38 dei Consiglio, che le eccedenze rispetto
a detti limiti massimi di suddivisione individuale derivanti dai trattamenti
relativi ai Dirigenti, nonché quelle derivanti dai trattamenti relativi
al restante personale, siano destinate:
-
ai Dirigenti di quei nuclei i cui progetti o atti di pianificazione non
siano stati approvati o appaltati per motivi non imputabili ai componenti
del nucleo nonché al restante personale degli stessi nuclei, per
una quota del 25% delle rispettive eccedenze;
-
alla formazione professionale dei Dirigenti Tecnici nonché del restante
personale, per una quota del 10% delle rispettive eccedenze, al fine di
favorire l'ulteriore sviluppo ed estensione della progettazione interna;
-
al fondo per la retribuzione di risultato dei Dirigenti nonché al
fondo per la produttività collettiva per l'incentivazione dei piani
di lavoro, per una quota dei 65% oltre agli eventuali residui delle rispettive
eccedenze quale contributo al supporto prestato complessivamente da tutta
l'organizzazione all'attività di progettazione e pianificazione
urbanistica;
Visto il comma 2 bis dell'art. 35 della L. 8.6.90 n. 142 come aggiunto
dal quarto comma dell'art. 5 della L. n. 127/97
Dato atto che la presente regolamentazione ha carattere sperimentale
e che sarà assoggettata a verifica trascorso un anno dalla sua approvazione;
Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione
- negli aspetti generali - alle Organizzazioni Sindacali;
Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica
e contabile dei provvedimento;
D E L I B E R A
-
Di approvare l'allegato regolamento che forma parte integrante della presente
delibera:
-
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
ALLEGATI
Regolamento concernente
l'istituzione e la ripartizione dei Fondo
di cui all'articolo 18 della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109
Art. 1
(Modalità di costituzione del Fondo)
-
1.1 Il Fondo di cui al comma primo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, modificato dal comma tredicesimo dell'art. 6 della legge
15 maggio 1997, n. 127, è costituito dall'1% dell'importo a base
d'asta di tutte le opere pubbliche, per le quali è prescritta la
predisposizione di un progetto, progettate dal personale interno all'amministrazione,
sempre ché i relativi progetti siano esecutivi, comprendano tutti
gli elaborati prescritti dalle norme e possiedano tutti i requisiti tecnici
ed amministrativi necessari per l'appalto.
-
1.2 Nel caso in cui alcune fasi della progettazione siano realizzate da
tecnici esterni al Comune, l'importo dell'1% viene ridotto ed attribuito
al personale avente titolo nelle seguenti frazioni a seconda della partecipazione
alle singole fasi nelle misure di seguito indicate:
-
a) preliminare 1/10;
-
b) definitivo 3/10:
-
c) esecutivo 6/10.
-
1.3 Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga affidata in alcune
sue parti a professionisti esterni, o comunque vengano richieste e sviluppate
collaborazioni o consulenze esterne, l'incentivo viene calcolato, con deliberazione
di Giunta, sulla residua parte progettuale effettuata dal personale interno.
-
1.4 Qualora per una qualsiasi causa non imputabile ai progettisti interni
il progetto non sia approvato o appaltato si applica quanto previsto al
successivo art. 7.
-
1.5 Il costo delle opere, ai fini della determinazione dell'incentivo,
deve intendersi al netto:
-
a) dell'IVA,
-
b) delle somme destinate agli espropri od all'acquisto delle aree;
-
c) delle somme destinate all'acquisto di beni mobili;
-
d) degli importi a disposizione.
-
1.6 E' destinato alla costituzione del Fondo anche il 50% della tariffa
professionale relativa a strumenti di pianificazione generale, particolareggiata
od esecutiva allorché detti strumenti siano elaborati da personale
interno all'amministrazione. Nel caso in cui una parte degli elaborati
o consulenza e collaborazioni siano affidate a professionisti esterni si
applica quanto previsto al terzo comma del presente articolo.
-
1.7 Spetta alla Giunta il compito di determinare, sulla base degli elementi
forniti dal Dirigente della Direzione Urbanistica, l'importo delle tariffe
professionali relativo agli strumenti di pianificazione sopraindicati.
Qualora siano previsti importi minimi e massimi, la giunta, salvo casi
particolari debitamente motivati, dovrà fare riferimento agli importi
minimi.
Art. 2
(Individuazione delle percentuali di distribuzione)
-
2.1 Fermo restando i limiti individuali di cui all'art. 6, il Fondo viene
suddiviso in relazione a ciascuna singola opera o atto di pianificazione,
fra le seguenti figure professionali e secondo le percentuali a fianco
indicate:
-
a) Coordinatore unico: 3%;
-
b) responsabile dei procedimento: 18%;
-
c) progettista/i: 57%;
-
d) collaboratori tecnici e amministrativi: 22%.
-
2.2 Nel caso in cui il responsabile del procedimento sia anche progettista
unico, complessivamente gli spetterà il 62%. In tal caso spetterà
ai collaboratori tecnici ed amministrativi il 35%.
Art. 3
(nucleo di progettazione - personale tecnico ed amministrativo)
-
3.1 I Nuclei di progettazione sono costituiti secondo le modalità
di cui all'art. 5 dal personale degli uffici tecnici in possesso dei titoli
previsti dalla legge per poter progettare, nonché dal personale
- ancorché non appartenente agli uffici tecnici ma tuttavia in possesso
dei requisiti previsti per effettuare progettazione o per fornire collaborazione
di natura tecnica od amministrativa- iscritto all'Albo interno dei professionisti
di cui al successivo art. 4.
-
3.2 Dei Nuclei di progettazione non può far parte il personale
a part-time.
Art. 4
(Albo interno dei professionisti)
- 4.1 I dipendenti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla
legge per poter progettare
possono chiedere di essere iscritti. a prescindere dai profili professionali
e dalla qualifica
funzionale di appartenenza, all'Albo interno dei professionisti.
- 4.2 Le domande di partecipazione all'Albo, corredate da tutti gli elementi
per poter valutare i
requisiti professionali posseduti, dovranno essere presentate entro
30 giorni dall'adozione del
presente Regolamento, ovvero - se successiva - entro 30 giorni dalla
presa in servizio del
personale interessato. La iscrizione sarà decisa dal Comitato
di coordinamento di cui all'art. 5 del
Regolamento di Organizzazione su proposta del Coordinatore unico.
Art. 5
(Nucleo di progettazione - Costituzione, svolgimento e attività)
-
5.1 Con proprio ordine di servizio, il Coordinatore, avuto riguardo a quanto
previsto all'art. 3, sentiti anche i Dirigenti delle Direzioni tecniche
interessate, individua per ogni opera i componenti del Nucleo di progettazione.
-
5.2 Nell'individuazione dei componenti del Nucleo di progettazione, dovrà
aversi riguardo, attingendo agli iscritti all'Albo, al principio di rotazione
al fine di consentire a tutto il personale in possesso dei requisiti previsti
di partecipare alle attività di progettazione.
-
5.3 All'interno del gruppo ciascuno opera secondo le competenze professionali
che è chiamato a svolgere, indipendentemente dalla qualifica e dal
profilo professionale posseduto.
-
5.4 La partecipazione al Nucleo di progettazione in nessun caso dovrà
pregiudicare l'effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale
di appartenenza.
-
5.5 Nell'ordine di servizio vengono determinate:
-
a) l'opera da progettare;
-
b) il temine da assegnare al Nucleo di progettazione per la consegna di
tutti gli elaborati;
-
c) le aliquote dei compensi da attribuire ai componenti il Nucleo di progettazione
secondo quanto previsto all'art. 2.
-
5.6 In detto ordine di servizio viene altresì specificato che le
aliquote del compenso potranno essere a consuntivo modificate ed adeguate
dalla Giunta su proposta del Coordinatore, in relazione all'effettivo apporto
dei componenti del Nucleo.
-
5.7 Della costituzione dei gruppi di progettazione sarà data informazione
alle organizzazione sindacali con cadenza bimestrale.
-
5.8 Il gruppo di progettazione opererà nelle sedi e secondo l'orario
più funzionale al raggiungimento del risultato dovendosi, comunque,
la progettazione concludersi nel termine stabilito dall'ordine di servizio.
Nel periodo assegnato per la consegna della progettazione e/o dell'atto
di pianificazione non potrà essere retribuita l'effettuazione di
servizio straordinario.
-
5.9 Per ogni atto di pianificazione da elaborarsi dal personale interno,
il Direttore della Direzione Urbanistica provvede alla costituzione del
Nucleo di pianificazione, individuando altresì il responsabile del
procedimento.
-
5. 10 Nell'individuazione dei componenti il Nucleo di pianificazione, il
Direttore della Direzione Urbanistica applicherà il principio di
rotazione anche attingendo all'albo di cui all'art. 4 ed osservando, la
disciplina relativa alla costituzione e funzionamento del Nucleo di progettazione.
-
5.11 Fermi restando i limiti individuali di cui all'art. 6, il Fondo viene
suddiviso, in relazione a ciascun atto pianificatorio di cui all'art. 2
(con esclusione del Coordinatore) fra le seguenti figure professionali:
-
a) Direttore della Direzione Urbanistica quale Coordinatore delle funzioni
di pianificazione urbanistica 3%;
-
b) responsabile di procedimento 18%;
-
c) progettista/i 57%;
-
d) collaboratori tecnici e amministrativi 22%.
-
5.12 Nel caso in cui il responsabile di procedimento sia anche progettista
unico, complessivamente gli spetterà Il 62%. In tal caso spetterà
ai collaboratori tecnici ed amministrativi il 35%.
Art. 6
(Limiti economici)
-
6.1 L'attribuzione economica annua derivante dalla suddivisione secondo
le percentuali di cui all'art. 2 non potrà superare:
-
a) per il Coordinatore: l'80% del trattamento tabellare della dirigenza,
comprensivo della indennità integrativa e tredicesima mensilità;
-
b) per il responsabile del procedimento, per i progettisti e per i collaboratori
il 60% del trattamento economico tabellare proprio della qualifica attribuita,
comprensivo della indennità integrativa e tredicesima mensilità.
-
6.2 Nel caso in cui il progettista iscritto all'albo abbia una qualifica
inferiore alla VI il tetto da riconoscergli è comunque quello della
VI qualifica.
Art. 7
(Utilizzazione eccedenze)
-
7.1 Le eventuali eccedenze non attribuite ai Dirigenti rispetto ai limiti
massimi di suddivisione individuale saranno destinate nel modi sottoindicati:
-
a) il 25% ai Dirigenti di quel nuclei i cui progetti o atti di pianificazione
per motivi non imputabili ai componenti del Nucleo (quali, ad esempio:
mancanza di finanziamento o cause di forza maggiore) non vengano approvati
o appaltati;
-
b) il 10% alla formazione professionale dei Dirigenti Tecnici;
-
c) il 65% e l'eventuale residuo di cui alle lettere a) e b) confluirà
nella retribuzione di risultato dei Dirigenti.
-
7.2 Le eventuali eccedenze non attribuite al restante personale saranno
destinate nel modi sottoindicati:
-
a) il 25% al componenti di quel Nuclei i cui progetti o atti di pianificazione
per motivi non imputabili al componenti del Nucleo (quali, ad esempio:
mancanza di finanziamento o cause di forza maggiore) non vengano approvati
o appaltati;
-
b) il 10% alla formazione professionale dei tecnici;
-
c) il 65% e l'eventuale residuo di cui alle lettere a) e b) confluirà
nel Fondo per la produttività collettiva per incentivare i piani
di lavoro.
Art. 8
(Penale)
-
8.1 Nel caso di ritardata elaborazione o consegna dei progetti o degli
atti di pianificazione, la Giunta potrà applicare una penale riducendo
le percentuali di spettanza in relazione alla gravità del ritardo.
-
8.2 Gli abbattimenti percentuali conseguenti all'applicazione delle penali
di cui al comma precedente andranno ad incrementare rispettivamente le
percentuali destinate alla formazione professionale di cui alla lettera
b) di cui all'art. 7, commi primo e secondo.
Art. 9
(Responsabile di procedimento)
-
9.1 Al Responsabile del procedimento compete, per ogni singolo progetto
o atto di pianificazione, il coordinamento del Nucleo di progettazione
o pianificazione, la cura del rispetto dei tempi e l'organizzazione del
lavoro dei progettisti e degli operatori inseriti nel Nuclei di progettazione
o di pianificazione.
-
9.2 Lo stesso si raccorda con il Coordinatore unico per ciò che
concerne lo sviluppo dei progetti o, per gli atti di pianificazione, con
il Direttore della Direzione Urbanistica.
Art 10
(Norma transitoria)
-
10. 1 Il presente Regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1998.
-
10.2 Per gli anni 1996 e 1997 i fondi dell'incentivazione in questione
non potranno superare gli stanziamenti attualmente previsti in bilancio,
rispettivamente di lire 600.000.000 ed in lire 2.000.000.000.
-
10.3 L'attribuzione per gli anni 1996 e 1997, fermo restando i limiti di
suddivisione percentuale nonché i limiti individuali per il cumulo
ed i principi di cui all'art. 7, avverrà secondo i seguenti criteri:
-
a) i Direttori della Direzione Nuove Infrastrutture e della Direzione Urbanistica,
sulla base delle proposte dei Dirigenti dei Servizi Tecnici, attesteranno
la redazione rispettivamente della progettazione dei lavori pubblici e
degli atti di pianificazione che hanno titolo all’incentivazione di legge
che comunque devono essere stati approvati con delibera e fermo restando
che non si terrà conto degli atti di pianificazione redatti precedentemente
all'entrata in vigore della legge 127/'97;
-
b) i predetti Direttori dovranno altresì indicare il personale,
ivi compresi i collaboratori tecnici ed amministrativi a cui dovranno essere
assegnate le percentuali spettanti;
-
c) nel caso in cui l'applicazione dei criteri di cui sopra comportasse
il superamento dei limiti di stanziamento di cui al secondo comma, saranno
proporzionalmente ridotte le percentuali assegnate.
Data di verifica/aggiornamento : gennaio -98
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