Atti Normativi


DOTAZIONE PARCO ALLOGGI - INTEGRAZIONE MEDIANTE ALLOGGI DA PRENDERE SUL LIBERO MERCATO
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 410/255 del 6/03/98)
 

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione C.C. n.128/11 del 20.01.1997 "Dotazione parco alloggi - Integrazione mediante alloggi da prendere sul libero mercato - Modifica alla disciplina vigente" con la quale si stabilisce di reperire alloggi in locazione -sul mercato privato, da sub-locare a nuclei familiari colpiti da sfratto, che hanno i requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTA inoltre la deliberazione n. 250 del 10.02.1998, con la quale è stata integrata la deliberazione n. 128/97, precedendo la possibilità di concedere gli alloggi presi in locazione sul mercato privato anche a nuclei familiari con problematiche sociali, ricoverati in affittacamere o in strutture di accoglienza temporanea a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che con deliberazione n. 128/97, sono stati approvati quale parti integranti della stessa, lo schema del contratto di locazione da stipulare con i proprietari degli immobili (allegato A) e lo schema di contratto di concessione in uso da stipulare con i nuclei familiari assegnatari (allegato B) e che in questi è previsto, tra l'altro:

CONSIDERATO che per errore materiale con la richiamata deliberazione n. 128/97 erano state previste due polizze fidejussorie, una da parte del Comune di Firenze ed una da parte dell'inquilino concessionario per garantire il proprietario dell'immobile per lo stesso rischio;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Firenze non ha necessità di stipulare alcuna polizza fidejussoria per garantire il proprietario di un alloggio per i rischi sopra richiamati e che comunque lo stesso proprietario è già garantito dall'impegno che viene assunto con il contratto di locazione (vedasi schema allegato A - deliberazione n. 128/97) nel quale è previsto, in caso di mancata e tempestiva riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattuale e per il caso di inadempimento di altri obblighi contrattualmente assunti, una penale a carico dell'Amministrazione Comunale pari al 50% del canone di locazione per i primi sei mesi, e pari al doppio del canone successivamente;

PRESO ATTO che, in virtù di quanto sopra, l'atto di fidejussione del Comune di Firenze a favore del proprietario risulta essere superfluo in quanto la garanzia di cui al precedente punto assolve la stessa funzione della fidjussione;

CONSIDERATO che i beneficiari degli alloggi in questione sono nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e che questi difficilmente avrebbero la possibilità di costituire una fidejussione a garanzia del proprietario o del Comune di Firenze, in quanto gli stessi non hanno le condizioni per fornire agli Istituti di Credito o Assicurativi, preposti a rilasciare tali fidejussioni, le garanzie mobiliari o immobiliari richieste.

RITENUTO pertanto, per i motivi su esposti, di abrogare le disposizioni contenute nella deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997 che prevedono la stipula delle polizze fidejussorie sopra richiamate;

RILEVATO che nello schema (allegato B - deliberazione n. 128/97) è previsto che gli appartamenti presi in locazione sul mercato privato, siano concessi in sub-locazione, ai beneficiari per un periodo di sei mesi rinnovabili e che tale periodo appare limitato in considerazione della durata del contratto stipulato tra il Comune di Firenze e il proprietario (due anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta) e delle spese che il sub-locatario deve affrontare per trasloco e allacciamenti utenze;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che la suddetta concessione abbia la durata di un anno anziché di sei mesi, per evitare ai beneficiari di detti alloggi, inutili disagi;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Emergenza Casa;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile:
 
 

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

  1. di abrogare le disposizioni contenute nella deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997 che prevedono la stipula di polizze di fidejussione a favore del proprietario degli alloggi presi in locazione sul mercato privato, a garanzie degli obblighi contrattuali.
  2. di modificare il punto quattro della deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997, prevedendo che la durata della concessione in uso degli alloggi ai nuclei familiari individuati dall'Amministrazione Comunale abbia la durata di un anno anziché di mesi sei.
  3. di modificare gli schemi di contratto (allegato A e B della deliberazione n. 128/97) adeguando gli stessi alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, nonché alle disposizioni normative intervenute successivamente all'approvazione della predetta deliberazione.
  4. di approvare pertanto il nuovo schema di contratto di locazione ad uso abitativo temporaneo (da stipularsi tra il Comune di Firenze ed i proprietari degli alloggi) e il nuovo schema di contratto di concessione in uso (da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e i nuclei familiari beneficiari), allegati A e B - parti integranti del presente provvedimento.
  5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI

ALLEGATO A
CONTRATTO DI LOCAZIONE - AD USO ABITATIVO TEMPORANEO.

Nell'anno _____________ a questo giorno ___________del mese di __________ in Firenze e precisamente nei locali ___________

tra le parti:

Sig. ______________________ C.F. ____________________________ locatore, e

il Comune di Firenze, in persona di ________________________ non in proprio, ma quale

Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, conduttore:

si conviene e si stipula il seguente contratto di locazione relativo all'unità immobiliare di proprietà del Sig.

________________________________ che ne garantisce anche la piena ed immediata disponibilità, posta in Via

_______________________ rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio di Mappa n. __________

particella _________ subalterno ___________ composta da n. __________vani, oltre a cucina e servizi, e meglio risultante

dalla planimetria allegata - (allegato A)

La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

  1. La durata avuto riguardo alla natura delle esigenze dell'Amministrazione Comunale, è fissata in anni due a partire dal _______________e con scadenza al _____________. Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente per eguale periodo, salva facoltà del locatore di negare il rinnovo con lettera raccomandata con preavviso di novanta giorni. Alla successiva scadenza il contratto cesserà senza necessità di disdetta alcuna.
  2. Stante la specifica natura del presente contratto, il canone di locazione viene complessivamente stabilito in £. __________________annue, e sarà pagato in un'unica soluzione entro il primo, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne venga fatta richiesta scritta dal locatore.
  3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata AR in qualsiasi momento, ove vengano a cessare le ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto, con il preavviso di un mese.
  4. L'amministrazione Comunale si obbliga ad usare la cosa locata per i propri fini ed in particolare ad utilizzare l'unità immobiliare locata per la sistemazione abitativa temporanea di un nucleo familiare prescelto dall'Amministrazione stessa, le cui generalità saranno comunicate al locatore entro la data di consegna in uso dell'alloggio.
  5. L'Amministrazione Comunale si impegna a restituire la cosa locata nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e risultante dall'allegato verbale, steso in contraddittorio tra le parti.
  6. L'Amministrazione Comunale per il caso di mancata e tempestiva riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattuale si impegna al pagamento di un'indennità di occupazione, in sostituzione del canone pari a una volta e mezza il canone di locazione per i primi sei mesi pari al doppio del canone base di locazione per il periodo successivo.
  7. Le spese per i servizi condominiali - se esistenti - faranno carico all'assegnatario. Ove lo stesso non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla documentata richiesta, provvederà l'Amministrazione Comunale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario medesimo.
  8. Le spese relative alla stipula del presente contratto ivi comprese - in particolare quelle relative alla sua registrazione, faranno carico alle parti nella misura del 50% ciascuna.
  9. Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le norme del Codice Civile in materia di locazioni.
Il consenso su tutte le clausole del presente contratto è stato prestato da ciascuna parte sul presupposto - condizione essenziale - dell'applicabilità all'art. 12 L. 392/78 e della disciplina derogatoria di cui alla L. 359/92

Letto, approvato e sottoscritto il_________________

Il locatore _____________________ e il conduttore _____________ai sensi dell'art.1342 secondo comma, C.C., specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto nonché i patti di cui agli artt. 1 - 2 - 6 - 7

IL LOCATORE

______________

IL CONDUTTORE

__________________


ALLEGATO B
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO - (Sub - Locazione) da stipulare tra il Comune di Firenze e i singoli nuclei familiari.

Nell'anno_________ a questo giorno _____________del mese di __________ in Firenze, e più precisamente nei locali

____________________ per il presente atto intervengono:

il ___________________________________ non in proprio, ma quale Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare,

secondo quanto previsto dall'art.56 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 15 del Regolamento Generale per l'attività

contrattuale del Comune di Firenze, che si conservano in atti, ed il Sig. _______________________ nato il

___________________________ a ____________________

C.F. ________________________ residente in Firenze, Via _______________________ e convengono quanto segue:

Il Dr. ___________________ in nome e per conto del Comune di Firenze ed in esecuzione della deliberazione n. 128/11 del

20.01.1997, e successive modificazioni, dà in concessione al Sig. ____________________________ che accetta con il

consenso del proprio coniuge Sig. _________________________ nato il ______________ a _________________

C.F. ____________________________ l'unità immobiliare posta in Firenze, Via ________________ per destinarlo a temporanea dimora della famiglia, in attesa di trovare autonomamente un alloggio, ovvero, se in possesso dei requisiti E.R.P. di ottenere da parte dell'Amministrazione Comunale altra sistemazione alloggiativa.

La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

  1. La presente concessione avrà la durata di anni uno, rinnovabile per una sola volta, nel caso di mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere la riconsegna dell'alloggio in qualunque momento, per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R.T.96/96, ovvero per violazione di una qualunque delle disposizioni di questa concessione ovvero per sopravvenute necessità dell'Amministrazione stessa, tramite ordinanza del Sindaco ed entro trenta giorni dal ricevimento di tale atto, l'alloggio dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o titolo.

  2. L'atto del Sindaco che dispone il rilascio dell'immobile costituirà ai sensi dei vigente art.34 della L.R.T. 96/96, titolo esecutivo non soggetto a graduazioni e proroghe.
  3. Il canone di concessione definito, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997 e successive modificazioni, risultante dal prospetto allegato, viene stabilito complessivamente in £. _______________ mensili e sarà pagato entro la scadenza indicata nel bollettino che sarà inviato dall'ATER.
  4. L'unità immobiliare è concessa esclusivamente per uso di abitazione e non potrà essere destinata, anche parzialmente, a qualsiasi altro uso. E' vietata la sublocazione sia totale che parziale dell'alloggio.
  5. Il Concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio entro cinque giorni dalla consegna e di continuare ad abitarlo stabilmente per la durata della concessione.
  6. Dell'unità immobiliare è compilato lo stato di consistenza in contraddittorio fra le parti. Il concessionario si obbliga a non eseguire lavori, anche se di ordinaria manutenzione, senza apposita autorizzazione del Comune di Firenze.
  7. Il Comune di Firenze ha il diritto di eseguire, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che riterrà necessarie per accertare lo stato di manutenzione dell'unità immobiliare e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
  8. Il Concessionario è in ogni caso responsabile di tutti i danni che potessero derivare all'unità immobiliare dall'uso al quale è adibita e dovrà rilevare indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza dell'uso dell'unità immobiliare.
  9. Oltre al canone di concessione sopra indicato il Concessionario è tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua, di gas nonché delle eventuali spese condominiali.
  10. Il Concessionario deve servirsi dell'unità immobiliare a lui concessa con la diligenza del buon padre di famiglia.
  11. Il Concessionario assumerà a suo carico gli oneri, danni e pretese risarcitorie che il Comune di Firenze dovesse essere obbligato a pagare al proprietario dell'unità immobiliare a seguito del mancato tempestivo rilascio dell'alloggio.
  12. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
IL CONCEDENTE

________________

IL CONCESSIONARIO

_______________________


ALLEGATO C
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TEMPORANEO.

Nell'anno ___________ a, questo giorno ____________ del mese di ____________ in Firenze e precisamente nei locali

________________________________

tra le parti:

Sig. ____________________ C.F. ___________________________locatore, e,

il Comune di Firenze, in persona di _________________ non in proprio, ma quale Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, conduttore:

si conviene e si stipula il seguente contratto di locazione relativo all'unità immobiliare di proprietà del Sig.

__________________ che ne garantisce anche la piena ed immediata disponibilità, posta in Via _____________________

rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio di Mappa n _______ particella ___________ subalterno

__________ composta da n ___ vani, oltre a cucina e servizi, e meglio risultante dalla planimetria allegata (allegato A).

La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

  1. La durata, avuto riguardo alla natura delle esigenze dell'Amministrazione Comunale è fissata in anni due a partire dal _________________e. con scadenza al _________ periodo, salva facoltà del locatore di negare il rinnovo con lettera raccomandata con preavviso di novanta giorni. Alla successiva scadenza il contratto cesserà senza necessità di disdetta alcuna.
  2. Stante la specifica natura del presente contratto, il canone di locazione viene complessivamente stabilito in £. _______________ annue, e sarà pagato in un'unica soluzione entro il primo mese dell'anno contrattuale. Il canone medesimo sarà aggiornato. ogni anno, successivo al primo, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne venga fatta richiesta scritta dal locatore.
  3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata AR in qualsiasi momento, ove vengano a cessare le ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto, con il preavviso di un mese.
  4. L'Amministrazione Comunale si obbliga ad usare la cosa locata per i propri fini ed in particolare ad utilizzare l'unità immobiliare locata per la sistemazione abitativa temporanea di un nucleo familiare prescelto dall'Amministrazione stessa, le cui generalità saranno comunicate al locatore entro la data di consegna in uso dell'alloggio.
  5. L'Amministrazione Comunale si impegna a restituire la cosa locata nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e risultante dall'allegato verbale, steso in contraddittorio tra le parti.
  6. L'Amministrazione Comunale per il caso di mancata e tempestiva riconsegna dell'immobile - alla scadenza contrattuale si impegna al pagamento di un'indennità di occupazione, in sostituzione del canone, pari a una volta e mezza il canone di locazione per i primi sei mesi, pari al doppio del canone base di locazione per il periodo successivo.
  7. Le spese per i servizi condominiali - se esistenti - faranno carico all'assegnatario. Ove lo stesso non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla documentata richiesta, provvederà l'Amministrazione Comunale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario medesimo.
  8. Le spese relative alla stipula del presente contratto ivi comprese - in particolare quelle relative alla sua registrazione, faranno carico alle parti nella misura del 50% ciascuna.
  9. Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le norme del Codice Civile in materia di locazioni.
Il consenso su tutte le clausole del presente contratto è stato prestato da ciascuna parte sul presupposto - condizione essenziale - dell'applicabilità all'art. 12 L. 392/78 e della disciplina derogatoria di cui alla L. 359/92.

Letto, approvato e sottoscritto il _______________________

Il locatore ______________________ e il conduttore ________________ ai sensi dell'art.1342 secondo comma, C.C., specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto nonché i patti di cui agli artt. 1 - 2 - 6 - 7

IL LOCATORE

_______________

IL CONDUTTORE

_____________________



 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO - (Sub-Locazione) da stipulare tra il Comune di Firenze e i singoli nuclei familiari.

Nell'anno ____________ a questo giorno _________ del mese di __________ in Firenze, e più precisamente nei locali

________________________ per il presente atto intervengono:

il ______________________ non in proprio, ma quale Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, secondo quanto previsto dall'art.56 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 15 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del

Comune di Firenze, che si conservano in atti, ed il Sig. ____________ nato il _____________ a ____________

C.F. ___________________ residente in Firenze, Via ________________________ e convengono quanto segue:

Il Dr. ___________________ in nome e per conto del Comune di Firenze ed in esecuzione della deliberazione n. 128/11 del

20.01.1997, e successive modificazioni, dà in concessione al Sig. ________________ che accetta con il consenso del proprio

coniuge Sig. ________________ nato il ________ a._____________________

C.F. __________________________ l'unità immobiliare posta in Firenze, Via _____________ per destinarlo a temporanea

dimora della famiglia in attesa di trovare autonomamente un alloggio, ovvero, se in possesso dei requisiti da parte dell'Amministratore Comunale altra sistemazione alloggiativa.

La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:

  1. La presente con cessione avrà la durata di anni uno, rinnovabile per una sola volta, nel caso di mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere la riconsegna dell'alloggio in qualunque momento, per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R.T.96/96, ovvero per violazione di una qualunque delle disposizioni di questa concessione ovvero per sopravvenute necessità dell'Amministrazione stessa, tramite ordinanza del Sindaco ed entro trenta giorni dal ricevimento di tale atto, l'alloggio dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o titolo.

  2. L'atto del Sindaco che dispone il rilascio dell'immobile costituirà ai sensi del vigente art.34 della L.R.T. 96/96, titolo esecutivo non soggetto a graduazioni e proroghe.
  3. Il canone di concessione definito, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 128/11 del 20.01.1997 e successive modificazioni, risultante dal prospetto allegato, viene stabilito complessivamente in £ ____________ mensili e sarà pagato entro la scadenza indicata nel bollettino che sarà inviato dall'ATER.
  4. L'unità immobiliare è concessa esclusivamente per uso di abitazione e non potrà essere destinata, anche parzialmente, a qualsiasi altro uso. E' vietata la sublocazione sia totale che parziale dell'alloggio.
  5. Il Concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio entro cinque giorni dalla consegna e di continuare ad abitarlo stabilmente per la durata della concessione.
  6. Dell'unità immobiliare è compilato lo stato di consistenza in contraddittorio fra le parti. Il concessionario si obbliga a non eseguire lavori, anche se di ordinaria manutenzione, senza apposita autorizzazione del Comune di Firenze.
  7. Il Comune di Firenze ha il diritto di eseguire, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che riterrà necessarie per accertare lo stato di manutenzione dell'unità immobiliare e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
  8. Il Concessionario è in ogni caso responsabile di tutti i danni che potessero derivare all'unità immobiliare dall'uso al quale è adibita e dovrà rilevare indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza dell'uso dell'unità immobiliare.
  9. Oltre al canone di concessione sopra indicato il Concessionario è tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua, di gas nonché delle eventuali spese condominiali.
  10. Il Concessionario deve servirsi dell'unità immobiliare a lui concessa con la diligenza del buon padre di famiglia.
  11. Il Concessionario assumerà a suo carico gli oneri, danni e pretese risarcitorie che il Comune di Firenze dovesse essere obbligato a pagare al proprietario dell'unità immobiliare a seguito del mancato tempestivo rilascio dell'alloggio.
  12. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
IL CONCEDENTE

__________________

IL CONCESSIONARIO

______________________