ALLOGGI PROPRIETÀ E GESTIONE
COMUNALE -
MODALITÀ DI RISCOSSIONE
DEI NUOVI CANONI DI LOCAZIONE
(Deliberazione della Giunta Municipale n. 3722/3205
del 28/11/97)
LA GIUNTA
VISTI gli artt.24, 25, 26, 27 e 28 della Legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996 n.96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", con i quali sono stati modificati i criteri di calcolo del canone a carico degli assegnatari, da applicarsi a partire dal gennaio 1997;
PRESO ATTO che, in attesa del ricalcolo dei nuovi canoni ai locatari sono stati inviati bollettini di pagamento recanti importi calcolati secondo le norme previgenti;
ACCERTATO che è stato necessario richiedere ed inserire i dati reddituali di cui circa 800 nuclei familiari, i cui relativi canoni sono assoggettabili alla disciplina di cui alla L.R.T.96/96, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa regionale L.25/89;
CONSIDERATO che per tutti gli altri nuclei sono state utilizzate le dichiarazioni relative ai redditi 1994, già in possesso dell'Ufficio, previa nuova verifica relativa all'immissione dei dati;
PRESO ATTO che, a causa di tali adempimenti e dei problemi tecnici legati alla necessità di adeguare il software in uso ai nuovi parametri, il Servizio Emergenza Casa è stato in grado di far pervenire ai locatari i bollettini con l'importo calcolato ai sensi della nuova legge solo a partire dal mese di ottobre 1997 (pagamento comprensivo del conguaglio dovuto per il mese di settembre);
RITENUTO pertanto che occorre inviare ai locatari una comunicazione di conguaglio fra la somma da loro effettivamente versata nel periodo gennaio - agosto 1997 e l'importo dovuto nello stesso periodo, calcolato secondo i parametri fissati dalla citata L.R.T.96/96
RITENUTO di stabilire che, in caso di conguaglio positivo, l'Amministrazione provvederà al rimborso ai locatari delle somme versate in eccedenza, secondo le modalità attualmente in uso, una volta completate le operazione di contabilizzazione delle entrate e di chiusura dell'esercizio finanziario 1997, comunque non oltre il mese di marzo 1998 - tale rimborso verrà effettuato previa verifica della non sussistenza di eventuale morosità relativa ad oneri accessori;
RITENUTO opportuno stabilire, in caso di conguaglio negativo, forme di facilitazione nel pagamento a favore dei locatari specificate nel dispositivo del presente atto, in quanto il ritardo nell'applicazione e nella comunicazione del nuovo canone è addebitabile sia al fatto che la nuova Legge Regionale è stata pubblicata il 30 dicembre 1996, sia ai tempi tecnici ed amministrativi che sono stati necessari all'Ufficio per procedere all'applicazione dei nuovi canoni;
DATO ATTO che il Servizio Emergenza Casa ha provveduto a dare informazione alle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini delle procedure che saranno adottate per i conguagli, negativi o positivi, relativi al periodo gennaio - agosto 1997
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Emergenza Casa;
DELIBERA