REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO EX ONIG "PRINCIPE SIMONE ABAMELEK LAZAREW"
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.
2333/414 del 12/12/94)
IL CONSIGLIO
Vista la delibera n.3239 del 27.7.79 con la quale il Comune di Firenze stabiliva di assumere la gestione della Casa di Riposo ex ONIG "Principe Simone Abamelek Lazarew" a seguito del trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, Ente disciolto ai sensi della L.20.10.78 n.641 e della conseguente assegnazione da parte della Regione Toscana al Comune della Struttura Residenziale prima richiamata;
Osservato che con successivo atto, deliberazione C.C. n.2064 del 23.3.80, sono state approvate le Norme Provvisorie per la gestione della Casa di Riposo in argomento;
Constatato come tali norme regolamentari risultano ormai poco rispondenti alle necessità della gestione della Struttura per cui si rende necessario l'approvazione di un nuovo Regolamento di gestione più aggiornato rispetto alle problematiche della gestione della struttura e più aderente alle odierne esigenze dell'utenza, in armonia con le vigenti disposizioni in materia;
Considerato che il Comitato di Gestione provvisorio costituito con ordinanza n.3883 del 6.12.91 ha formulato una proposta di nuovo Regolamento di Gestione proposta dall'Ufficio di Direzione della USL 10/B;
Tenuto conto dell'elaborato predisposto dal S.F. competente in stretta intesa con la Direzione della Struttura e sulla base della proposta avanzata dal Comitato di Gestione di cui in precedenza;
Ritenuto opportuno pertanto approvare il nuovo Regolamento per la Gestione della Casa di Riposo ex ONIG "Principe Abamelek Lazarew" del Galluzzo come da documento di cui all'Allegato "A";
Rilevato infine che la retta per la struttura in argomento risulta al momento fissata in L. 53.000 giornaliere come da provvedimento deliberativo G.M. n.5933 del 24.11.92 concernente "Residenze per Anziani in gestione diretta alle UU.SS.LL. Determinazioni rette 1993";
Considerato opportuno confermare con il presente provvedimento la procedura fino ad oggi seguita per l'aggiornamento periodico della retta nel senso che con apposito provvedimento della Giunta si procederà di volta in volta a fissare la nuova misura della retta presso la Struttura Residenziale in questione contestualmente a quelle per le altre Strutture Residenzialicomunali;
Visto l'art.32 della L. 142/90;
Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento, nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L. 142/90;
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento di gestione della Struttura residenziale Casa di Riposo ex ONIG "Principe Simone Abamelek Lazarew" di cui all'allegato "A";2) di rinviare ad apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale per quanto riguarda la periodica fissazione della retta giornaliera relativa alla Struttura in argomento e di confermare pertanto il provvedimento deliberativo G.M. n.5933 del 24.11.92 mediante il quale è stata stabilita la misura della retta per le Strutture Residenziali comunali fintanto che non verrà provveduto con un nuovo atto deliberato;
3) di partecipare il presente provvedimento alla USL 10/B alla quale è ancora affidata la gestione della Struttura Residenziale in parola ai sensi della delib. C.C. n.5167 del 17.12.80.
REGOLAMENTO DI GESTIONE
DELLA CASA DI RIPOSO PRINCIPE
SIMONE ABAMELEK LAZAREW
(EX O.N.I.G.)
FINALITA' DELLA STRUTTURA
ART.1
La Casa di Riposo, Principe Simone Abamelek Lazarew, sita in località Galluzzo, donata dalla Principessa M.Demidoff all'Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra ed assegnata alla Regione Toscana con il decreto di soppressione del medesimo Ente, datato 31.3.1979 nonché dalla Regione messa a disposizione del Comune di Firenze per assicurare la continuità dei servizi ha il fine di:
a) accogliere Anziani Mutilati e Invalidi di Guerra e loro equiparati, in favore dei quali fu donata a suo tempo la casa;
b) accogliere anziani in stato di bisogno, di accudimento e di appoggio anche se solo parzialmente autosufficienti;
c) offrire una confortevole ospitalità e un ambiente affettivo che consenta a tutti gli assistiti di trascorrere una vita serena e soddisfacente nel rispetto della loro autonomia;
La Casa di Riposo persegue il fine di cui sopra anche tramite l'integrazione nel contesto socio-ambientale in cui è inserita, e il raccordo con le altre strutture sociali e sanitarie del territorio e del quartiere.
In questo rapporto può essere prevista, nell'organizzazione della Casa, la istituzione di servizi sociali (Centro Diurno) aperti alla popolazione.
La Casa favorisce altresì il mantenimento di contatti dell'ospite
con l'ambiente di provenienza.
SOGGETTI ASSISTIBILI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE
ART.3
Oltre ad assicurare la continuità delle prestazioni, a favore degli attuali ospiti già assistiti dall'O.N.I.G., le nuove ammissioni nella Casa di Riposo possono riguardare fino ad una capienza massima di 58 posti e sono rivolte a:
a) Invalidi di guerra, nonchè vittime civili di guerra di Mutilati ed Invalidi per servizio , di ambo i sessi e loro coniugi anziani, provenienti dal territorio nazionale, con riserva fino a 50 posti.
Qualora non si riesca ad utilizzare, da parte delle categorie suddette, appieno tale riserva, è inteso che i posti rimasti vacanti, salvo 2 possono essere utilizzati temporaneamente per assistiti come sub b)
b) altri cittadini del Comune di Firenze, portatori delle necessità di cui all'art.1 b) per i rimanenti posti disponibili fino alla concorrenza dei 58 disponibili e compatibilmente con la riserva di cui al punto a), qualora per mancanza di familiari in grado di assisterli, abbiano necessità di ammissione in Residenza Assistenziale.
E' previsto che, qualora siano ammessi nella Casa coppie, a queste debba
essere riservato camera comune. I Servizi del Comune gestore della Casa
e quelli del Comune di residenza degli ammittendi valuteranno congiuntamente
la opportunità di ammissione di tali coppie.
AMMISSIONE E PAGAMENTO RETTA
ART.5
Per essere ammessi è indispensabile:
Per gli Invalidi di Guerra, Vittime Civili di Guerra ed Invalidi per servizio:
a) che il Comune di loro residenza, o se cittadini del Comune di Firenze, l'organo a cui questi ha decentrato i servizi sociali, proponga la loro ammissione e si impegni finanziariamente a tale scopo. Ugualmente per l'ammissione del coniuge.Per i non facenti parte delle precedenti categorie:
b) che siano in possesso della documentazione che attesta l'appartenenza alle suddette categorie.
a) che siano cittadini del comune di Firenze.
b) che l'organo decentrato per i servizi sociali avanzi proposta di ammissione motivata secondo il Regolamento Vigente per tale prestazione assistenziale.
La domanda per essere ospitati nella Casa di Riposo deve essere inoltrata dai Servizi del Comune di residenza alla Direzione della struttura, la quale assieme al Comitato di gestione sociale predisporrà una graduatoria mensile da sottoporre alla approvazione del competente organo decisionale dell'A.C.
Al momento dell'ammissione ciascun ammittendo deve essere esente da malattia contagiosa in atto, in grado di vivere in comunità ed in condizioni di autonomia personale compatibile con il tipo di servizi assicurati dalla Residenza Assistita.
ART.7
Nel caso che gli ammittendi provengano da Comuni diversi, l'amministrazione di questi si impegna ad accertare la disponibilità del posto ed a concordare la data d'ingresso con la Direzione ai fini della decorrenza della retta.
ART.8
L’onere del pagamento della retta fa carico al Comune che chiede l'ammissione e che pertanto munirà l'ospite al suo ingresso nella Casa di apposita lettera di impegno, con la quale si stabilisce l'eventuale ripartizione della quota di retta a carico del ricoverato, di enti terzi e del Comune tenuto.
ART.9
L'importo della retta che verrà comunicato dal Comune di Firenze ad inizio di ogni anno finanziario, verrà corrisposto dal Comune di residenza sulla base della contabilità inviata annualmente dal Comune Gestore.
ART.10
A norma dell'art.21 D.P.R. 915/78 il Comune di Firenze comunicherà all'ufficio provinciale del Tesoro competente i periodi di presenza degli Invalidi di guerra e categorie equiparate, che percepiscono assegno di accompagnamento, per l'effettuazione della prevista trattenuta dei 4/5 su questo, e riversamento della stessa al Comune di Firenze.
ART.11
Qualora il Comune di residenza dell'ospite intenda rivalersi, oltre la suddetta quota, di legge, concorderà direttamente con l'utente che chiede l'ammissione sulla scorta dei criteri in uso e delle disposizioni di Legge a riguardo delle pensioni di guerra, gli eventuali contributi ed il modo di corresponsione degli stessi, è escluso che questi contributi possano essere ritirati direttamente dalla Direzione della Struttura.
L'ospite deve in ogni caso disporre di una somma compatibile alle proprie esigenze, in modo parificato a quanto avviene per altre categorie assistite.
ART.12
Il concorso nel pagamento della retta da parte di parenti obbligati per Legge ha il carattere del rimborso della spesa assistenziale per il Comune che ha l'onere della retta.
ART.13
L'obbligo della corresponsione della retta persiste nei periodi di ricovero ospedaliero. Per i periodi di assenza dalla struttura autorizzati dalla Direzione come all'art.21, l'ospite non è tenuto al pagamento della retta.
ART.14
L'ospite, all'atto dell'ammissione, indica in una scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Casa deve rivolgersi in caso di necessità.
L'ospite della Casa di Riposo deve essere munito di corredo personale sufficiente. La dotazione e l'integrazione di indumenti personali, ove l'ospite non possa provvedere con i propri mezzi o con l'aiuto dei congiunti, fanno carico al Comune affidante.
ART.15
L'ospitalità della Casa di riposo ha natura di continuità
semprechè perdurino le condizioni che ne hanno giustificata l'ammissione.
DIMISSIONE E ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE
ART.16
Ogni ritardo nell'ingresso superiore ai 15 gg. non motivato da certificazione socio-sanitaria crea la decadenza del posto.
ART.17
L'ospite può disdettare il posto con comunicazione scritta alla Direzione e inviata per conoscenza al comune che ha assunto l'impegnativa per l'ammissione.
ART.18
L'ospite può essere dimesso per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della retta a suo carico per un periodo superiore a tre mesiLa dimissione, su proposta della Direzione e del Comitato di Gestione viene disposta e comunicata all'ospite, tramite lettera raccomandata, dall'Assessore alla Sicurezza Sociale o suo delegato.
- sopravvenuta non autosufficienza a norma della L.R. 20/80
- per condotta incompatibile con le regole comunitarie ed in particolare se:- commetta gravi infrazioni al Regolamento Interno
- si allontana dalla struttura senza preavviso per più di 48 ore
- si assenta senza autorizzazione per un periodo superiore ai 45 gg. annuali
SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO E REGOLE CONUNITARIE
ART.19
La Casa di Riposo assicura, in base a modalità fissate dal Comitato di Gestione e con la frequenza concordata con la rappresentanza degli ospiti, i seguenti servizi:
a) l'uso di una camera singola con o senza servizio, o di una camera a due o più letti
b) il vitto
c) biancheria da camera o da sala di uso comune
d) lavatura e stiratura della biancheria personale, secondo modalità stabilite dalla Direzione della Casa
e) uso dei servizi, apparecchi, locali comuni in relazione alla loro particolare destinazione
f) servizio di assistenza personale a favore di soggetti temporaneamente impediti
g) servizio di barberia, su richiesta
h) servizio di parrucchiere per donna, su richiesta
i) servizio religioso, su richiesta
l) servizio di animazione dei tempo libero
m) servizio di segretariato sociale
Tutte le norme riguardanti la vita degli ospiti all'interno della Casa saranno oggetto di apposito regolamento interno da emanarsi a cura del Comitato di Gestione.
Dette norme saranno ispirate al principio di consentire agli ospiti una vita il più possibile autonoma, confortevole e personalizzata, rispetto alle esigenze della vita comunitaria.
ART.21
Il Direttore ha la facoltà di concedere permessi la cui durata non potrà eccedere i 30 gg. consecutivi.
Le assenze dalla Casa di Riposo non potranno comunque superare i 45 gg. nell'anno.
ART. 22
Gli ospiti della Casa di Riposo fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal servizio sanitario nazionale e dalla convenzione unica con i medici.
Ciascun ospite fa scelta del proprio medico.
Presso la Residenza è istituito un ambulatorio medico a disposizione dei medici di famiglia ed eventualmente per il servizio infermieristico fornito dal SSN.
Le prestazioni sanitarie seguono la normativa vigente per le prestazioni domiciliari.
ART. 23
Atteso che il ricovero in ospedale viene effettuato per un particolare stato di salute dell'anziano su ordine del medico personale o di altro sanitario che si sia trovato nella necessità di visitarlo, vengono fissati alcuni criteri di massima per effettuare il trasporto all'ospedale.
Questo avviene per mezzo di autoambulanza pubblica o con automezzo della struttura.
In ogni caso l'anziano sarà accompagnato da un operatore.
Durante la permanenza in ospedale la Casa deve assicurare un contatto periodico con il ricoverato, allo scopo di realizzare la continuità del rapporto affettivo instaurato con la Casa stessa ed anche di fargli recapitare i capi di biancheria puliti e ritirare quelli sporchi.
ART.24
In caso di decesso dell'ospite, i parenti dovranno mettere la Casa nelle
condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quanto altro di proprietà
del defunto agli aventi diritto.
DIREZIONE e PERSONALE
ART.25
La Casa di Riposo è gestita dal Comune. Questo affida ad un proprio funzionario la Direzione della Casa, con il compito di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e del personale, e di curare il collegamento di tipo tecnico con altre realtà territoriali.
In caso di assenza è sostituito dall'impiegato che svolge mansioni amministrative e comunque da un'altra figura individuata dall'A.C..
ART.26
Il personale deve essere adeguato al numero degli ospiti in maniera da consentire il buon funzionamento della Casa, e comunque non inferiore al minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative.
ART. 27
I compiti e le mansioni dei singoli componenti il personale sono quelli previsti dalla loro qualifica in seno all'Ente Locale a cui appartengono sempre e comunque, con riguardo all'obbligo della collaborazione per il buon funzionamento della Casa, alla rispondenza del servizio e alle necessità che vi si manifestano.
ART.28
I rapporti fra il personale della Casa e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
ART.29
E' vietata qualunque diversità di trattamento fra gli. ospiti e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti e dei loro congiunti.
Eventuali reclami inerenti ai servizi od al personale addetto devono
essere presentati direttamente alla Direzione.
RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI e COMITATO DI GESTIONE DELLA CASA
ART.30
E’ costituita la rappresentanza degli ospiti con lo scopo di:
- realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione dei serviziEssa si compone di tre membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea degli ospiti.
- fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi
- collaborare con la Direzione, con gli ospiti, con il personale al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione.
ART.31
Per la gestione sociale della casa il Comune dì Firenze si avvale, a realizzazione del presente Regolamento, di un apposito Comitato di gestione composto da:
- 3 rappresentanti delle Associazioni A.N.M.I.G., U.N.M.S., A.N.V.C.G.
- 3 rappresentanti degli ospiti
- 1 rappresentante del personale
- il Direttore
Il Comitato di Gestione elegge fra i propri componenti, un Presidente. La figura del segretario è sempre designata dal Direttore, nell’ambito del personale amministrativo della Residenza.
ART.33
Il Comitato di Gestione ha i seguenti compiti:
- emanare regolamenti interni
- svolgere attività promozionale
- esaminare problemi inerenti l'applicazione del presente regolamento all'interno della Casa.
- esaminare le proposte di ammissione di ospiti e decidere al riguardo proponendo una graduatoria
- dare mandato al Direttore per l'adozione di provvedimenti relativi ai punti di cui sopra
- dare parere sulla gestione contabile ed economica della R.A.
- esprimere parere consultivo sulle proposte di dimissione formulate dalla Direzione.
Il Direttore della Casa è sentito per tutti gli argomenti che formano oggetto dell'attività del Comitato di Gestione, a sua volta ha l'obbligo di riferire su tutto ciò che riguarda il funzionamento della Casa al Comitato medesimo. Entro 60 gg. dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comitato di Gestione si riunisce per concordare il Regolamento interno della Casa, per darsi un ordinamento procedurale e per fissare la frequenza delle proprie sedute.
ART.35
Il Comitato di Gestione, sentito il parere della rappresentanza degli ospiti ed avvisati gli organi assistenziali del Comune di provenienza può adottare richiami o diffide nei confronti dell'ospite che:
a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria
b) commetta gravi infrazioni al Regolamento interno.
Il Comitato di Gestione ha durata di tre anni, al termine dei quali
le associazioni e gli ospiti devono designare i loro rappresentanti.
NORME TRANSITORIE
ART. 37
E' consentita l'utilizzazione di personale esterno (v. militari inviati dal Distretto Militare) per l'assistenza degli invalidi all'interno della Casa.
ART.38
In via transitoria sono riservati 20 p.letto presso la R.A. per il servizio Riabilitativo dell'U.S.L. 10/B. Gli utenti di tale servizio sono comunque tenuti a rispettare i regolamenti interni emanati dalla Direzione della struttura.
ART. 39
In via transitoria è consentita l'utilizzazione di 2 p.letto per alloggiamento temporaneo non superiore ai 3 gg. per parenti degli ospiti provenienti da fuori regione, con pagamento dell'intera retta giornaliera a loro carico.