Atti Normativi

CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E COMMISSIONI CONSILIARI - INDENNITA' DI CARICA ANNO 1999
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 224/59 del 15/03/99)
 

IL CONSIGLIO

Visto come con deliberazione n° 1785/342 del 4.4.86 si sia dato applicazione alla legge 27/12/85 n° 816 relativa alle aspettative, permessi ed indennità agli Amministratori locali;

Vista la D.G. n° 1332/100 del 5/5/97 di aggiornamento di dette indennità per il triennio 1997-1998-1999 secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 12/3/1997;

Visto l'art. 173 quater della L. 23.12.1996, n. 662 così come modificato dall'art. 10 comma 4 del D.L. 31/12/1996, n. 669 convertito in legge in data 27/2/1997;

Vista la Legge 632/79 che ha parametrato le indennità di carica dei Presidenti Circoscrizionali agli Assessori dei relativi Comuni;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale dell'1/12/1997 che consente dall'1/1/1998 il raddoppio dell'indennità dovuta ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali nel caso in cui essi svolgano attività lavorativa non dipendente o, quali lavoratori dipendenti siano collocati in aspettativa non retribuita;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 1999 le misure delle indennità e gettoni di presenza previste per legge agli Amministratori ed ai Componenti le Commissioni permanenti secondo quanto stabilito con la citata deliberazione 1332/100 del 5/5/97;

Visti i pareri favorevoli alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 Legge 8/6/90 n° 142;

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 1999 le indennità di carica e di presenza agli Amministratori Comunali come segue:

ORGANI DEL COMUNE

a) Indennità di carica al Sindaco L. 5.856.400.=mensili.
Tale indennità è raddoppiata qualora il Sindaco svolga attività lavorativa non dipendente, o se lavoratore dipendente sia collocato in aspettativa non retribuita;
b) Indennità di carica all'Assessore delegato o Anziano L. 4.392.300.=mensili;

c) Indennità di carica agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale L. 3.806.600.=mensili;

Le indennità di cui ai punti b) e c) sono raddoppiate per gli Assessori e per il Presidente del Consiglio qualora svolgano attività lavorativa non dipendente o se lavoratori dipendenti siano stati collocati in aspettativa non retribuita;

d) Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno L. 87.846.=a seduta;

e) Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti formalmente istituite e convocate L. 87.846.= a seduta;

Le indennità di cui ai punti d) ed e) non sono fra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata e non competono agli Amministratori che percepiscono l'indennità di carica.
Per gli Assessori, l'indennità di carica verrà decurtata dell'importo di L. 100.000.= per ogni assenza ingiustificata dalle sedute della Giunta.
La giustificazione deve essere data per iscritto almeno 24 ore prima delle sedute, salvo eventi impossibili. In tali casi la giustificazione deve, sempre per iscritto, pervenire durante il giorno delle sedute.
ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
a) Indennità di carica ai Presidenti (art. 3 L. 18/12/79 n° 632) L. 3.045.328.= mensili;
Tale indennità è raddoppiata qualora i Presidenti svolgano attività lavorativa non dipendente o se lavoratori dipendenti siano stati collocati in aspettativa non retribuita,

b) Indennità di presenza ai Consiglieri Circoscrizionali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno (art. 2 L. 18/12/79 n° 632) L. 43.923.= a seduta;

2) Per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate, compete agli Amministratori che risiedono fuori Comune, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale. Nel caso di uso del proprio mezzo di trasporto compete l'indennità chilometrica di cui all'art. 15 L. 18/12/73 n° 936 come modificato dall'art. 8 L. 26/7/78 n° 417, in ragione di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. E' rimborsata altresì l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

3) Di confermare per l'anno 1999 in L. 87.846.= le indennità di presenza ai componenti le Commissioni a carattere permanente previste per legge che operano nell'ambito del Comune.

Di prendere atto che tutti gli atti gestionali per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compreso il relativo impegno di spesa di L. 2.350.000.000, saranno adottati successivamente con apposita determinazione dirigenziale, dopo l'approvazione del presente provvedimento sul C.A.P. 950.