Atti Normativi


EMERGENZA CASA - APPROVAZIONE NORMATIVA PER RICOVERO IN STRUTTURE ALBERGHIERE DI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ALLOGGIATIVO E DEFINIZIONE RELATIVA QUOTA A CARICO
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1647/370 del 8/10/93)
 

OMISSIS
 

IL CONSIGLIO

Considerato che la situazione d'emergenza abitativa derivante dalle numerose esecuzioni di sfratto o da altre situazioni di grave disagio abitativo non accenna a diminuire;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale, nonostante le iniziative promosse in merito, non è attualmente in grado di assicurare ai propri cittadini il diritto alla casa, così come previsto dall'art. 8 dello statuto in vigore, in relazione anche al notevole e crescente bisogno abitativo e che pertanto si prevede un forte incremento d'interventi alternativi che vanno verso il soggiorno in strutture alberghiere;

Rilevato inoltre come, con l'attuale normativa, il rapporto inizialmente esistente tra la quota a carico dell'assistito e il contributo a carico del comune si sia andato, col tempo, alterando in seguito al continuo aumento dei prezzi delle attività alberghiere non perfettamente correlato con l'aumento dei redditi delle famiglie;

Rilevato che le percentuali del 15%, 20% e 30% di cui all'art. 8 della deliberazione n. 5258/4143 del 26.08.83, stabilite per la definizione della quota spesa a carico delle famiglie soggiornanti in pensione in relazione alle proprie capacità economiche, producono in qualche occasione, risultati incongruenti tali che una famiglia con n. 2 componenti a carico è tenuta a pagare, a parità di situazione reddituale, una quota superiore a quella con i componente a carico e anche superiore a quella con 3, come si può rilevare dai prospetti allegati;

Ritenuto di stabilire, per la determinazione del contributo economico di cui trattasi, nuovi criteri, tali da evitare le distorsioni di cui si è fatto cenno precedentemente e che consentano, nel contempo, a carica di mezzi finanziari, l'assistenza ad un maggior numero di famiglie bisognose;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 8/06/ 90 n.142;
 
 

DELIBERA

  1. . la revoca, per le motivazioni sopra riportate, delle delibere n.5258/4143, n.3144/2423, n.7519/6734, rispettivamente del 26.08.83, del 08.05.84, del 27.02.84, e l'approvazione della normativa di seguito riportata, da seguire, sia per il ricovero in strutture alberghiere o affittacamere regolarmente autorizzati di nuclei familiari con situazioni di grave disagio alloggiativo sia per la definizione della relativa quota spesa a carico;

  2. Art. 1

    I cittadini, residenti in Firenze da almeno 2 anni o svolgentivi attività lavorativa da altrettanto tempo, che essendo colpiti da provvedimento siano stati assoggettati ad esecuzione forzata dello stesso, oppure versino in condizioni di estremo disagio abitativo, possono chiedere il concorso dell'Amministrazione Comunale al fine del pagamento della spesa relativa, qualora soggiornino temporaneamente in pensione o possono essere temporaneamente ricoverati in pensione con contributo a carico dell'Amministrazione Comunale qualora non vi sia possibilità di reperire una diversa soluzione alloggiativa;

    Art.2

    Fino ad emanazione di apposita normativa che disciplini organicamente gli interventi di emergenza abitativa posti in essere dall'Amministrazione Comunale, sono riconosciute condizioni di estremo disagio abitativo gli effetti dell'art.1 salva la valutazione da parte dell’assessore di altri casi da parte casi integranti anch’essi l'ipotesi di estrema gravita;

    1. prolungata in alloggio improprio;
    2. abbandono dell'alloggio a seguito di ordinanza sgombero emessa dalla competente autorità per pericolosità;
    3. inabitalità dell'alloggio, per motivi igienici dichiarata dalla competente autorità.


    Art. 3

    Relativamente agli sfrattati, l'Amministrazione Comunale, ove ricorrano condizioni obbiettive o soggettive di particolare bisogno, può disporre direttamente la collocazione del nucleo in pensione, ferme rimanendo le modalità economiche dell'intervento dell'Amministrazione Comunale stabilite ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9.

    Art. 4

    L'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale si attua tramite corresponsione al gestore della pensione su presentazione intestata al Comune, della somma o frazione interessato, in base a quanto disposto nei successivi artt. 5, 6, 7, 8, 9;

    Art. 5

    Il contributo e' assegnato dall'Assessore alla casa sentito il parere della Commissione Comunale Assegnazione Alloggi di cui alla Deliberazione n. 2145/1517 del 20/03/87, subordinatamente alla dimostrazione, da parte dell'interessato di non aver potuto conseguire assegnazione di alloggi pubblici pur avendo partecipato ai concorsi indetti dall'Amministrazioni competenti non aver potuto partecipare per mancanza del requisito reddituale eccezion fatta per i casi di imprevedibile necessità abitativa.
    La durata del contributo stabilita in mesi 3.
    Eccezionalmente, per i casi di comprovata necessita' il contributo potrà essere propagato di 3 mesi in 3 mesi;

    Art. 6

    Il contributo non è concesso qualora la spesa per la pensione incida sul reddito familiare mensile in misura inferiore o pari al 30% di tale reddito.
    Per reddito mensile è inteso quello corrispondente al reddito imponibile complessivo da calcolare secondo le sottoindicate per modalità e successivamente conteggiato sulla base di 1/12:


    Art. 7

    Nei confronti di coloro i quali abbiano dichiarato di non avere svolto alcuna attività lavorativa nell'anno precedente o di colore che, pur avendo svolto attività lavorativa nell'anno precedente, dimostrino di essere disoccupati al momento del ricovero in pensione o durante il ricovero stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva, di Ufficio o su richiesta dell'interessato, di determinare o di aggiornare il contributo di cui alla presente normativa sulla base dei redditi effettivamente percepiti al momento o durante il ricovero e risultante da idonee documentazioni.

    Art. 8

    Il contributo non è concesso, qualora si soggiorni in strutture classificate con categoria superiore alle due stelle, salvo casi eccezionali di irreperibilità di posti disponibili in altre strutture alberghiere e qualora le tariffe giornaliere, fatti salvi gli aumenti annuali disposti dall'E.P.T., eccedano i seguenti massimali, definiti per l'anno 1991 e annualmente aggiornati in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati:

    Numero Persone
    Camere
    Tariffe
    1
    Singola
    34.500
    2
    Doppia
    48.000
    3
    doppia + 1 letto
    67.000
    4
    doppia + 2 letti
    80.500
    5
    2 doppie + 1 letto
    112.000
    6
    2 doppie + 2 letti
    129.000

    Art. 9

    L'importo dei contributi erogati secondo le modalità già indicate e pari alla spesa mensile o per frazione e di mese sostenuta per il soggiorno in strutture alberghiere autorizzate, diminuita della quota a carico dell'assistito corrispondente al 30% del reddito mensile calcolato a norma del art.6 per i redditi mensili fino ad un milione tale percentuale è ridotta al 15% convenzionalmente equiparata al canone di locazione che la famiglia dovrebbe corrispondere. In ogni caso la quota carico del nucleo familiare assistito non potrà essere inferiore al 10% della complessiva, richiesta per il soggiorno in dette strutture;

    Art. 10

    L'erogazione del contributo, che avviene a titolo di concorso spesa da parte dell'Amministrazione Comunale, presuppone il pagamento da parte dell'interessato della quota di spesa a suo carico, di modo che l'eventuale mancata corresponsione di tale quota facendo venir meno le finalità del contributo, determinerà la cessazione dello stesso.

  3. Di stabilire che ai soggetti attualmente ospitati in pensione a norma della deliberazione n. 5258/4143 del 26/8/83, pur figurando gli stessi ancora a carico dell'Amministrazione Comunale sia applicato il regime contributivo approvato con il presente provvedimento deliberativo con decorrenza dal mese successivo a quello della sua esecutività.