Atti Normativi
ALLOGGI IN AREA DI SERVIZIO -
MODIFICA NORMATIVA - ELEMENTI INTEGRATIVI AL CO.RE.CO.
(Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 1528/133 del 16/04/94 integra deliberazione n.130 del 1994)
OMISSIS
IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/37 del 14.02.94
avente ad oggetto "Alloggi in area di servizio - Modifica normativa";
Vista la decisione del comitato Regionale di controllo n. 167 del 14.03.94,
trasmessa al comune di Firenze in data 16.03.94 con prot. 2046, nella quale
si chiedevano i seguenti elementi integrativi alla deliberazione sopra
citata:
"Premesso che il rapporto dell'Ente con i dipendenti e' regolato da
apposito accordo di lavoro caratterizzato dalla onnicomprensività,
degli stessi, occorre precisare quanto segue:
-
per quali motivi e, disposta la concessione di alloggi riservati ai dipendenti
(p. 3 del dispositivo) ed ancor più, in particolare, come può
l'Ente impegnarsi all'assegnazione di altro alloggio alla cessazione del
rapporto di lavoro (p. 5, seconda parte del dispositivo);
-
I criteri di determinazione del canone (p. 7 del dispositivo) che devono
adeguarsi alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, della Legge 24.12.93
n° 537;
-
motivi della introduzione di regole (p.8 e 9 del dispositivo) che riguardano
specificatamente problemi da inserire nel R.O.;
-
per quanto concerne l'avvio delle procedure nei confronti dei non aventi
diritto (p. 11 del dispositivo), previo richiamo di quanto detto al punto
1 del presente provvedimento circa l'impegno ad assegnare comunque un alloggio,
occorre precisare se in tale inadempienza vi sia stato danno per l'Ente
ed inoltre se è stato provveduto o è stata avviata la procedura
per l'accertamento di eventuali responsabilità nel ritardo dichiarato."
RITENUTO pertanto opportuno fornire gli elementi integrativi dettagliatamente
riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
VISTA la L.R.T. 07.07.1992 n. 31, così come modificata dalla
L.R.T. 11.08.1993 n. 56;
VISTI i pareri relativi alla regolarità, tecnica del provvedimento
nonché, alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art.
53 della Legge 142 dell'8.6.90;
DELIBERA
di fornire, in relazione alle osservazioni espresse dal CO.RE.CO. con
decisione n. 167 del 14.03.1994, i seguenti elementi integrativi alla deliberazione
del consiglio comunale 130/37 del 14.2.94.
-
In relazione al primo punto si fa presente che la concessione riservata
ai soli dipendenti comunali di alloggi in area di servizio è giustificata
dalla insistenza degli stessi all'interno di strutture e/o aree non abitative,
di proprietà comunale, adibite a servizi pubblici, quali ad es.
scuole, giardini, musei ,etc., in relazione alle quali non risulta opportuno,
per motivi di sicurezza, consentire l'accesso a chiunque. In ogni caso
la deliberazione n. 130/37 del 14.02.1994 metta a punto una disciplina
contenuta in deliberazioni già esistenti ed approvate in tempi diversi,
rendendola più organica, più sistematica e di più
facile applicazione.
Sempre con riferimento alla prima osservazione, si precisa che l'assegnazione
di altro alloggio alla cessazione del rapporto di lavoro è da considerarsi
connessa con l'emergenza abitativa, in virtù della quale è
stata approvata la deliberazione n. 3093/369 del 8.10.1993 (parco alloggi).La
cessazione del rapporto di lavoro e la conseguente procedura di rilascio
dà luogo, ai sensi della citata deliberazione, ad una ipotesi di
c.d. sfratto amministrativo per il quale l'amministrazione comunale è
impegnata comunque ad intervenire fornendo, se del caso, una soluzione
abitativa, come del resto per la generalità dei cittadini che versano
in una analoga situazione.
L'assegnazione, inoltre, è prevista solo nei confronti dei soggetti
in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T. 25189 ed, in ogni caso,
trattasi di assegnazione provvisoria per il tempo necessario al reperimento
di altro alloggio idoneo.
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Riguardo al secondo punto, si chiarisce che la determinazione del canone
viene adeguata alla vigente normativa (Legge 537 del 24.12.1993) emanata
successivamente alla predisposizione della bozza di deliberazione da parte
degli uffici preposti, per cui il punto 7 della parte narrativa della deliberazione
in oggetto viene così sostituito: "Alle concessioni in esame è
applicato, ai sensi della legge 537 del 24.12.1993, l'equo canone, così
come determinato dalla legge 392/78" ed il punto 7 della parte deliberativa
viene così sostituito: "Viene estesa al rapporto che deriva dalla
concessione degli alloggi in area di servizio, compatibilmente con la specificità
del rapporto stesso, sia la disciplina contenuta nel regolamento di assegnazione
di cui alla deliberazione n. 932/472 del 28.02.1989, che la disciplina
di cui alla L.R.T. 25/89 e successive modificazioni, con esclusione di
quanto previsto per il canone. Il canone applicato è quello determinato
ai sensi della legge 392/78".
-
In relazione al punto terzo delle osservazioni del Co.Re.Co. giustamente
rilevato dall'organo di controllo, i punti 8 e 9 della parte diapositiva
della deliberazione in esame riguardano problemi da inserire nel R.O. Infatti
tale materia verrà disciplinata nell'ambito della revisione generale
da attuarsi in sede di recepimento del disposto di cui al Decreto Legislativo
03.02.1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni. L'inclusione dei
suddetti punti nel corpo della deliberazione aveva il solo scopo di rafforzare
il concetto che la concessione in esame non è a titolo gratuito
non può essere considerata come una parte dello stipendio e conseguentemente
gli alloggi "de quibus" non possono ritenersi alloggi di servizio, ma solo
in area di servizio. Accogliendo quindi i suggerimenti del Co.Re.Co. i
punti 8 e 9 del dispositivo vengono interamente soppressi.
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La formula "dare avvio alle procedure di rilascio" è stata impropriamente
usata in quanto, in effetti, le stesse sono state iniziate mediante l'invio
di lettere di disdetta a quanti non avevano più diritto all'alloggio
in area di servizio e mediante l'automatico e consequenziale addebito agli
stessi dell'indennità di occupazione. In ogni caso tale formula
serviva a ribadire l'impegno dell'Amministrazione Comunale a portare a
termine le procedure di cui sopra. Accogliendo il rilievo del Co.Re.Co.,
il punto 11 della parte deliberativa viene così sostituito: "di
proseguire nelle procedure di rilascio nei confronti di coloro che, non
risultando dipendenti comunali, occupino un alloggio situato in area di
servizio comunale. Qualora i medesimi risultino in possesso dei requisiti
di accesso all'E.R.P., l'Amministrazione comunale potrà provvedere
all'assegnazione provvisoria di alloggio situato al di fuori delle aree
di servizio comunali, ai sensi della deliberazione n. 3093/369 del 08.10.1993".
Per quanto sopra evidenziato, non avendo rilevato nei confronti dell'Amministrazione
comunale alcun danno, non si è reso necessario attivare la procedura
per l'accertamento di eventuali responsabilità.