Atti Normativi


ALLOGGI IN AREA DI SERVIZIO - MODIFICA NORMATIVA - ELEMENTI INTEGRATIVI AL CO.RE.CO.
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1528/133 del 16/04/94 integra deliberazione n.130 del 1994)

OMISSIS
 
 

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/37 del 14.02.94 avente ad oggetto "Alloggi in area di servizio - Modifica normativa";

Vista la decisione del comitato Regionale di controllo n. 167 del 14.03.94, trasmessa al comune di Firenze in data 16.03.94 con prot. 2046, nella quale si chiedevano i seguenti elementi integrativi alla deliberazione sopra citata:

"Premesso che il rapporto dell'Ente con i dipendenti e' regolato da apposito accordo di lavoro caratterizzato dalla onnicomprensività, degli stessi, occorre precisare quanto segue:

  1. per quali motivi e, disposta la concessione di alloggi riservati ai dipendenti (p. 3 del dispositivo) ed ancor più, in particolare, come può l'Ente impegnarsi all'assegnazione di altro alloggio alla cessazione del rapporto di lavoro (p. 5, seconda parte del dispositivo);
  2. I criteri di determinazione del canone (p. 7 del dispositivo) che devono adeguarsi alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, della Legge 24.12.93 n° 537;
  3. motivi della introduzione di regole (p.8 e 9 del dispositivo) che riguardano specificatamente problemi da inserire nel R.O.;
  4. per quanto concerne l'avvio delle procedure nei confronti dei non aventi diritto (p. 11 del dispositivo), previo richiamo di quanto detto al punto 1 del presente provvedimento circa l'impegno ad assegnare comunque un alloggio, occorre precisare se in tale inadempienza vi sia stato danno per l'Ente ed inoltre se è stato provveduto o è stata avviata la procedura per l'accertamento di eventuali responsabilità nel ritardo dichiarato."
RITENUTO pertanto opportuno fornire gli elementi integrativi dettagliatamente riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

VISTA la L.R.T. 07.07.1992 n. 31, così come modificata dalla L.R.T. 11.08.1993 n. 56;

VISTI i pareri relativi alla regolarità, tecnica del provvedimento nonché, alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142 dell'8.6.90;

DELIBERA

di fornire, in relazione alle osservazioni espresse dal CO.RE.CO. con decisione n. 167 del 14.03.1994, i seguenti elementi integrativi alla deliberazione del consiglio comunale 130/37 del 14.2.94.

  1. In relazione al primo punto si fa presente che la concessione riservata ai soli dipendenti comunali di alloggi in area di servizio è giustificata dalla insistenza degli stessi all'interno di strutture e/o aree non abitative, di proprietà comunale, adibite a servizi pubblici, quali ad es. scuole, giardini, musei ,etc., in relazione alle quali non risulta opportuno, per motivi di sicurezza, consentire l'accesso a chiunque. In ogni caso la deliberazione n. 130/37 del 14.02.1994 metta a punto una disciplina contenuta in deliberazioni già esistenti ed approvate in tempi diversi, rendendola più organica, più sistematica e di più facile applicazione.

  2. Sempre con riferimento alla prima osservazione, si precisa che l'assegnazione di altro alloggio alla cessazione del rapporto di lavoro è da considerarsi connessa con l'emergenza abitativa, in virtù della quale è stata approvata la deliberazione n. 3093/369 del 8.10.1993 (parco alloggi).La cessazione del rapporto di lavoro e la conseguente procedura di rilascio dà luogo, ai sensi della citata deliberazione, ad una ipotesi di c.d. sfratto amministrativo per il quale l'amministrazione comunale è impegnata comunque ad intervenire fornendo, se del caso, una soluzione abitativa, come del resto per la generalità dei cittadini che versano in una analoga situazione.
    L'assegnazione, inoltre, è prevista solo nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T. 25189 ed, in ogni caso, trattasi di assegnazione provvisoria per il tempo necessario al reperimento di altro alloggio idoneo.

  3. Riguardo al secondo punto, si chiarisce che la determinazione del canone viene adeguata alla vigente normativa (Legge 537 del 24.12.1993) emanata successivamente alla predisposizione della bozza di deliberazione da parte degli uffici preposti, per cui il punto 7 della parte narrativa della deliberazione in oggetto viene così sostituito: "Alle concessioni in esame è applicato, ai sensi della legge 537 del 24.12.1993, l'equo canone, così come determinato dalla legge 392/78" ed il punto 7 della parte deliberativa viene così sostituito: "Viene estesa al rapporto che deriva dalla concessione degli alloggi in area di servizio, compatibilmente con la specificità del rapporto stesso, sia la disciplina contenuta nel regolamento di assegnazione di cui alla deliberazione n. 932/472 del 28.02.1989, che la disciplina di cui alla L.R.T. 25/89 e successive modificazioni, con esclusione di quanto previsto per il canone. Il canone applicato è quello determinato ai sensi della legge 392/78".
  4. In relazione al punto terzo delle osservazioni del Co.Re.Co. giustamente rilevato dall'organo di controllo, i punti 8 e 9 della parte diapositiva della deliberazione in esame riguardano problemi da inserire nel R.O. Infatti tale materia verrà disciplinata nell'ambito della revisione generale da attuarsi in sede di recepimento del disposto di cui al Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni. L'inclusione dei suddetti punti nel corpo della deliberazione aveva il solo scopo di rafforzare il concetto che la concessione in esame non è a titolo gratuito non può essere considerata come una parte dello stipendio e conseguentemente gli alloggi "de quibus" non possono ritenersi alloggi di servizio, ma solo in area di servizio. Accogliendo quindi i suggerimenti del Co.Re.Co. i punti 8 e 9 del dispositivo vengono interamente soppressi.
  5. La formula "dare avvio alle procedure di rilascio" è stata impropriamente usata in quanto, in effetti, le stesse sono state iniziate mediante l'invio di lettere di disdetta a quanti non avevano più diritto all'alloggio in area di servizio e mediante l'automatico e consequenziale addebito agli stessi dell'indennità di occupazione. In ogni caso tale formula serviva a ribadire l'impegno dell'Amministrazione Comunale a portare a termine le procedure di cui sopra. Accogliendo il rilievo del Co.Re.Co., il punto 11 della parte deliberativa viene così sostituito: "di proseguire nelle procedure di rilascio nei confronti di coloro che, non risultando dipendenti comunali, occupino un alloggio situato in area di servizio comunale. Qualora i medesimi risultino in possesso dei requisiti di accesso all'E.R.P., l'Amministrazione comunale potrà provvedere all'assegnazione provvisoria di alloggio situato al di fuori delle aree di servizio comunali, ai sensi della deliberazione n. 3093/369 del 08.10.1993".

  6. Per quanto sopra evidenziato, non avendo rilevato nei confronti dell'Amministrazione comunale alcun danno, non si è reso necessario attivare la procedura per l'accertamento di eventuali responsabilità.