ATTI NORMATIVI


MODIFICA DELL'ART. 2 "CONCESSIONARI" DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI AGLI INVALIDI
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/189 del 7/03/95)


IL CONSIGLIO

Preso atto che con deliberazione n. 609/58 del. 28.2.94 è stato approvato, nell'ambito e nel rispetto della Legge 118/71, del D.P.R. 384/78, del D.L. 285/92 del D.P.R., un apposito Regolamento che disciplina l'applicazione, nel territorio comunale, delle disposizioni in favore di invalidi, riguardo alla concessione di spazi di sosta "personalizzati";

Letto come l'art. 2 del Regolamento citato, avente per oggetto "Concessionari", reciti: "Coloro che presentino una grave infermità agli arti inferiori che impedisca notevolmente la deambulazione autonoma";

Letto come invece il 5° comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada), che disciplina la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide, preveda che: "Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne", senza cioè fare esplicita menzione ad invalidità degli arti inferiori;

Visto il verbale della seduta del 27.9.94 della speciale Commissione Consultiva invalidi, nominata a norma dell'art. 3 del citato Regolamento con delibera di Giunta Municipale n. 1450/977 del 7.4.94 approvato dall'Assessore al Traffico e Trasporti, nel quale, per rendere più conforme il Regolamento Comunale alle Norme, viene proposta la modifica del citato art. 2 del Regolamento come di seguito: "Coloro che presentino una grave infermità agli arti inferiori o altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma";

Valutata ben motivata l'indicazione dell'apposita Commissione Consultiva Invalidi, di provvedere alla modifica del Regolamento, al fine di poter estendere le concessioni del posto auto "personalizzato" a tutti i portatori di handicap che effettivamente abbiano gravi difficoltà di deambulazione, indipendentemente dal tipo di malattia invalidante che ne determina la causa;

Ritenuto di dar corso quanto prima alla modifica del Regolamento in questione, in relazione all'esigenza di dar riscontro alle numerose richieste dei cittadini invalidi;

Preso atto che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è stato richiesto il parere dei Consigli di Quartiere;

Considerato che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono espressi nel seguente modo:

    - C.D.Q. nn. 1,3 e 5 hanno espresso parere favorevole;

    - C.D.Q. nn. 2 e 4 hanno espresso parere favorevole formulando delle osservazioni;

Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica, nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 142/90;

Visto l'art. 32 della legge 8.6.90 n. 142;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente modifica dell'art. 2 del Regolamento relativo al rilascio della concessione di spazi di sosta per invalidi sul territorio comunale fiorentino, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 609/58 del 28.2.94, che viene soppresso e sostituito integralmente col seguente:

ART. 2
Concessionari

Coloro che presentino una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia, che impedisca la deambulazione autonoma.