IL CONSIGLIO Preso atto che con deliberazione n. 609/58 del. 28.2.94 è stato approvato, nell'ambito
e nel rispetto della Legge 118/71, del D.P.R. 384/78, del D.L. 285/92 del D.P.R., un
apposito Regolamento che disciplina l'applicazione, nel territorio comunale, delle
disposizioni in favore di invalidi, riguardo alla concessione di spazi di sosta
"personalizzati"; Letto come l'art. 2 del Regolamento citato, avente per oggetto
"Concessionari", reciti: "Coloro che presentino una grave infermità agli
arti inferiori che impedisca notevolmente la deambulazione autonoma"; Letto come invece il 5° comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92 (regolamento di
attuazione del nuovo codice della Strada), che disciplina la sosta e la circolazione dei
veicoli al servizio delle persone invalide, preveda che: "Nei casi in cui ricorrono particolari
condizioni di invalidità, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo
gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la
targa del veicolo autorizzato ad usufruirne", senza cioè fare esplicita menzione ad
invalidità degli arti inferiori; Visto il verbale della seduta del 27.9.94 della speciale Commissione Consultiva
invalidi, nominata a norma dell'art. 3 del citato Regolamento con delibera di Giunta
Municipale n. 1450/977 del 7.4.94 approvato dall'Assessore al Traffico e Trasporti, nel
quale, per rendere più conforme il Regolamento Comunale alle Norme, viene proposta la
modifica del citato art. 2 del Regolamento come di seguito: "Coloro che presentino
una grave infermità agli arti inferiori o altra patologia che impedisca la
deambulazione autonoma"; Valutata ben motivata l'indicazione dell'apposita Commissione Consultiva Invalidi, di
provvedere alla modifica del Regolamento, al fine di poter estendere le concessioni del
posto auto "personalizzato" a tutti i portatori di handicap che effettivamente
abbiano gravi difficoltà di deambulazione, indipendentemente dal tipo di malattia
invalidante che ne determina la causa; Ritenuto di dar corso quanto prima alla modifica del Regolamento in questione, in
relazione all'esigenza di dar riscontro alle numerose richieste dei cittadini invalidi; Preso atto che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è stato richiesto il parere dei
Consigli di Quartiere; Considerato che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono
espressi nel seguente modo: - C.D.Q. nn. 1,3 e 5 hanno espresso parere favorevole; - C.D.Q. nn. 2 e 4 hanno espresso parere favorevole formulando delle
osservazioni; Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica, nonché
alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 142/90; Visto l'art. 32 della legge 8.6.90 n. 142; DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente modifica
dell'art. 2 del Regolamento relativo al rilascio della concessione di spazi di sosta per
invalidi sul territorio comunale fiorentino, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 609/58 del 28.2.94, che viene soppresso e sostituito integralmente col seguente: ART. 2 Coloro che presentino una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia, che
impedisca la deambulazione autonoma.
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