Atti normativi e Carte dei Servizi


LEGGE 28/2/1985 N.47 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
ART. 10 (OPERE ESEGUITE SENZA AUTORIZZAZIONE). CHIARIMENTI PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Ordinanza del Sindaco n. 1390 del 27 Giugno 1986)

IL SINDACO

Vista la Legge 28/2/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.13 "accertamento di conformità" il quale stabilisce tra l'altro che nel caso di esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione edilizia, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma determinata dal Sindaco e compresa fra lire cinquecentomila e lire due milioni;

Attesa la necessità di impartire precise istruzioni al dipendenti uffici tenuti alla applicazione della norma ed al fine di facilitare e rendere uniforme l'applicazione della stessa;

Ravvisata quindi la opportunità di predeterminare delle fasce entro le quali venga comminata la sanzione pecuniaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 13 nella ipotesi di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ritenendo altresì di correlazione tali fasce o classi diverse di importo delle opere abusivamente eseguite (importo da desumersi o sulla base dei documenti presentati dagli interessati - e dichiarato congruo dall'Ufficio - o sulla base del costo della manodopera e dei materiali da costruzione impiegati come desumibile dal Bollettino degli Ingegneri, relativo al periodo di commissione delle opere abusive);

Su proposta dell'Unità Organica - Ispettorato Urbanistico ed Edilizio, Ufficio Condono e Permessi Industriali del Comune;

Vista l'ordinanza n. 2023 del 12/1/1985 con la quale il Sindaco delega il Sig. Stefano Bassi, Assessore all'Urbanistica ed al Condono, anche alla trattazione delle pratiche relative all'abusivismo edilizio ed alle sanzioni amministrative in materia edilizia;

DISPONE

per i motivi tutti indicati in narrativa:

La sanzione di cui trattasi, al cui pagamento è subordinato il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, sarà comminata, su proposta dell'Unità Organica Ispettorato Urbanistico Edilizio, prendendo a base le seguenti fasce di importi correlazionati all'importo delle opere abusivamente eseguite (importo da desumersi o sulla base della documentazione presentata dagli interessati - e dichiarato congruo dall'Ufficio - o sulla base del costo della manodopera e dei materiali da costruzione presumibilmente impiegati come desumibile dal Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo di realizzazione delle opere).
Classi importo opere abusive
Fasce importo sanzione pecuniaria
da £. zero a £. 20.000.000 £.    500.000
da £. 20.000.001 a £. 40.000.000 £.    800.000
da £. 40.000.001 a £. 60.000.000 £. 1.100.000
da £. 60.000.001 a £. 80.000.000 £. 1.400.000
da £. 80.000.001 a £.100.000.000 £. 1.700.000
oltre £. 100.000.000 £. 2.000.000
Le sanzioni pecuniarie amministrative comminate dall'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto in precedenza indicato devono essere corrisposte: In conformità a quanto esplicitamente stabilito all'art.28 della Legge 47/85, la valutazione del valore venale degli immobili, in relazione alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente provvedimento - nonché nell'ordinanza n. 1673 del 23 luglio 1985, e conseguentemente a parziale modifica di quanto in proposito in essa disposto - come correlate a detto valore venale, dovrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico Erariale, salvo che dall'Ufficio Ispettorato Urbanistico Edilizio, Condono, Permessi Industriali Comunale non sia riconosciuto che le opere eseguite non hanno determinato aumento del valore venale dell'immobile medesimo, o al limite ne hanno causato una diminuizione, nel qual caso la sanzione pecuniaria sarà applicata al suo valore minimo (lire cinquecentomila).