Atti normativi e Carte dei
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LEGGE 28/2/1985 N.47 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
ART. 10 (OPERE ESEGUITE SENZA
AUTORIZZAZIONE). CHIARIMENTI PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Ordinanza del Sindaco n. 1390 del 27 Giugno 1986)
IL SINDACO
Vista la Legge 28/2/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l'art.13 "accertamento di conformità" il quale
stabilisce tra l'altro che nel caso di esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione
edilizia, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
al pagamento di una somma determinata dal Sindaco e compresa fra lire cinquecentomila
e lire due milioni;
Attesa la necessità di impartire precise istruzioni al dipendenti
uffici tenuti alla applicazione della norma ed al fine di facilitare e
rendere uniforme l'applicazione della stessa;
Ravvisata quindi la opportunità di predeterminare delle fasce
entro le quali venga comminata la sanzione pecuniaria prevista dall'ultimo
comma dell'art. 13 nella ipotesi di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria
ritenendo altresì di correlazione tali fasce o classi diverse di
importo delle opere abusivamente eseguite (importo da desumersi o sulla
base dei documenti presentati dagli interessati - e dichiarato congruo
dall'Ufficio - o sulla base del costo della manodopera e dei materiali
da costruzione impiegati come desumibile dal Bollettino degli Ingegneri,
relativo al periodo di commissione delle opere abusive);
Su proposta dell'Unità Organica - Ispettorato Urbanistico ed
Edilizio, Ufficio Condono e Permessi Industriali del Comune;
Vista l'ordinanza n. 2023 del 12/1/1985 con la quale il Sindaco delega
il Sig. Stefano Bassi, Assessore all'Urbanistica ed al Condono, anche alla
trattazione delle pratiche relative all'abusivismo edilizio ed alle sanzioni
amministrative in materia edilizia;
DISPONE
per i motivi tutti indicati in narrativa:
-
Determinazione della sanzione pecuniaria prevista al 5° comma dell'art.13
per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.
La sanzione di cui trattasi, al cui pagamento è subordinato il rilascio
dell'autorizzazione in sanatoria, sarà comminata, su proposta dell'Unità
Organica Ispettorato Urbanistico Edilizio, prendendo a base le seguenti
fasce di importi correlazionati all'importo delle opere abusivamente eseguite
(importo da desumersi o sulla base della documentazione presentata dagli
interessati - e dichiarato congruo dall'Ufficio - o sulla base del costo
della manodopera e dei materiali da costruzione presumibilmente impiegati
come desumibile dal Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo di realizzazione
delle opere).
|
Classi importo opere abusive
|
Fasce importo sanzione pecuniaria |
| da £. zero a £. 20.000.000 |
£. 500.000 |
| da £. 20.000.001 a £. 40.000.000 |
£. 800.000 |
| da £. 40.000.001 a £. 60.000.000 |
£. 1.100.000 |
| da £. 60.000.001 a £. 80.000.000 |
£. 1.400.000 |
| da £. 80.000.001 a £.100.000.000 |
£. 1.700.000 |
| oltre £. 100.000.000 |
£. 2.000.000 |
-
Modalità per la comminazione e la riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie; possibilità di pagamento rateizzato.
Le sanzioni pecuniarie amministrative comminate dall'Amministrazione Comunale
ai sensi di quanto in precedenza indicato devono essere corrisposte:
-
entro il termine di tempo indicato nell'atto di sanzionamento notificato
all'interessato;
-
direttamente alla Cassa della Tesoreria Comunale in Palazzo Vecchio, o
mediante versamento sul c/c postale intestato alla suddetta Tesoreria Comunale
con l'indicazione nella causale che il versamento è relativo alla
"sanzione amministrativa disposta con provvedimento del Sindaco di Firenze
n° ____ del _______ per interventi abusivi realizzati nell'immobile
posto in Firenze, Via/P.za ____________________________ di proprietà
____________________________.
-
Valutazione del valore venale degli immobili al fine di determinare
gli importi delle sanzioni pecuniarie.
In conformità a quanto esplicitamente stabilito all'art.28 della
Legge 47/85, la valutazione del valore venale degli immobili, in relazione
alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente provvedimento - nonché nell'ordinanza n. 1673 del 23 luglio
1985, e conseguentemente a parziale modifica di quanto in proposito in
essa disposto - come correlate a detto valore venale, dovrà essere
richiesta all'Ufficio Tecnico Erariale, salvo che dall'Ufficio Ispettorato
Urbanistico Edilizio, Condono, Permessi Industriali Comunale non sia riconosciuto
che le opere eseguite non hanno determinato aumento del valore venale dell'immobile
medesimo, o al limite ne hanno causato una diminuizione, nel qual caso
la sanzione pecuniaria sarà applicata al suo valore minimo (lire
cinquecentomila).