Atti Normativi
ALLOGGI IN AREA DI SERVIZIO -
MODIFICA NORMATIVA
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/37 del
14/02/94)
OMISSIS
IL CONSIGLIO
VISTA la deliberazione n. 2221/1313 del 13.03.1990 con la quale veniva
modificata la normativa inerente la destinazione, l'assegnazione e la gestione
degli alloggi in area di servizio prevista dalla precedente deliberazione
n.247/89 del 10.02.1978 e successive modificazioni
RITENUTO di dover ridisciplinare organicamente la materia degli alloggi
in area di servizio modificando i criteri e le procedure per l'assegnazione
e la gestione di tali alloggi avendo come obiettivo la soddisfazione delle
esigenze dell'Amministrazione e dei singoli dipendenti;
CONSIDERATO che l'assegnazione in via preferenziale degli alloggi ai
dipendenti che prestano servizio nella struttura presso cui è ubicato
l'alloggio, oltre a dar luogo a disparità di trattamento fra i dipendenti
operanti in settori diversi, risulta di difficile applicazione .
RITENUTO, peraltro, di dover mantenere l'assegnazione preferenziale
laddove si riscontrino specifiche e motivato esigenze di servizio della
struttura, in ordine soprattutto a problemi di vigilanza e sicurezza, richieste
e documentate dal responsabile del settore;
VISTA la necessità di stabilire, al momento in cui il singolo
alloggio si rende disponibile , in accordo con i dirigenti dei settori
interessati, quali sono gli alloggi in area di servizio la cui concessione
ala connessa all'attività da compiersi da parte dei dipendenti,
eventualmente anche al di fuori di normale orario di lavoro
VISTA altresì la necessità di individuare, sempre in accordo
con i dirigenti, quali sono i compiti che i dipendenti debbono svolgere
all'interno della struttura, in relazione alla concessione suddetta, nonché
il profilo professionale che gli stessi debbono possedere;
CONSIDERATO che appare opportuno applicare alle concessioni in esame
il canone di cui alla legge regionale toscana 25/89;
RITENUTO di dover provvedere in merito ai sei casi di alloggi di servizio
previsti dalla deliberazione n. 2221/90 e non ancora definiti, abrogando
le tabelle organiche allegate al regolamento del personale nella parte
in cui prevedono per sei dipendenti la possibilità di alloggio di
servizio;
RITENUTO di dover demandare la ristrutturazione degli alloggi in area
di servizio, la cui concessione è connessa all'attività dei
dipendenti, ai rispettivi settori funzionali che hanno in carico l'alloggio,
mentre quella di tutti gli altri al S.F. 38 Patrimonio Abitativo;
Preso atto del parere della Commissione Comunale Alloggi espresso nella
riunione del 24.11.1993;
Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica del provvedimento
nonché alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art.
53 della Legge 8/6/90 n. 142;
DELIBERA
-
di considerare alloggi in area di servizio quelli di cui alla deliberazione
n. 2221/ 90 e successive modificazioni e di abrogare la medesima delibera
in ogni altra sua parte la deliberazione n. 247/89 del 10.02.1978 ed ogni
altra disposizione in contrasto con la presente normativa;
-
di riservarsi la possibilità di inserire nell'elenco contenuto nella
deliberazione n. 2221/90 eventuali altri alloggi attualmente non individuabili
e, viceversa, di escluderne altri, che non avessero più le necessarie
caratteristiche;
-
di stabilire la seguente normativa concernente gli alloggi ubicati in area
di servizio comunale:
-
Agli alloggi di proprietà comunale posti nell'area di servizio potranno
essere assegnati in concessione soltanto ai dipendenti comunali in attività
di servizio seguendo l'ordine della graduatoria che verrà appositamente
formulata dalla Commissione Comunale assegnazione alloggi di cui alla deliberazione
n.2145/1557 del 20.03.1987 salvo la priorità indicata nella parte
narrativa per specifiche e motivate esigenze di servizio;
-
il dirigente del settore interessato indicherà, al momento in cui
si rende libero l'alloggio, se esso necessita di una concessione ad un
dipendente in servizio presso la specifica struttura del settore funzionale
in cui è ubicato l'alloggio specificando quali mansioni debbono
da esso essere svolte, anche al di fuori del normale orario di lavoro,
e quale profilo professionale è richiesto per tali compiti. Tali
alloggi verranno assegnati, a prescindere dalla graduatoria generale, di
cui ai successivi punti, al dipendente della struttura Qualora dovessero
essercene più d'uno si procederà alla formazione di una graduatoria
secondo le modalità di seguito indicate;
-
la graduatoria generale verrà formulata sulla base delle domande
presentate dai dipendenti comunali nel modi e nel termini che saranno stabiliti
con apposito bando di concorso che sarà indetto dall'Amministrazione
Comunale.
-
. la graduatoria speciale, relativa agli alloggi di cui al precedente punto
b), verrà formata assegnando il punteggio ai concorrenti con le
stesse modalità previste per la graduatoria generale.
-
per poter conseguire l'assegnazione di un alloggio in area di servizio,
il dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
essere dipendente del Comune di Firenze in servizio:
-
non essere titolare di diritti di proprietà usufrutto, uso ed abitazione
su immobile adibito ad uso non abitativo o su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando
di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa
quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali
e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
squinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non
inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone,
non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 per
zone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
-
non essere titolare di diritti di cui al precedente punto su immobili ad
uso non abitativo o su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati
in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo,
determinata ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n.392 sia almeno pari
al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore
locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite
dalla citata legge 392 applicando i seguenti parametri:
-
superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi
la superficie convenzionale complessiva, ossia la superficie utile, come
sopra definita, aumentata del 20% degli spazi accessori e dei servizi,
come dal seguente elenco:
| Sup.30mq |
+ 6mq |
= 36 |
per 1 persona |
| Sup.45mq |
+ 9mq |
= 54 |
per 2 persone |
| Sup.55mq |
+11mq |
= 66 |
per 3 persone |
| Sup.65mq |
+13mq |
= 78 |
per 4 persone |
| Sup.75mq |
+15mq |
= 90 |
per 5 persone |
| Sup.95mq |
+19mq |
= 114 |
per 6 persone |
-
tipologia corrispondente alla tipologia catastale A/3 parametro 1,05;
-
classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione
del concorrente. Qualora si tratti di comune con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, si applica Il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe
demografica fino a 10.000 abitanti;
-
coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
-
coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente al parametro 1,00
per tutti i comuni;
-
coefficiente di vetustà corrispondente al parametro 0,85;
-
coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro
1,00;
-
reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore
a £. 40.000.000.= i 40 milioni si intendono reddito convenzionale
ai fini E.R.P. come definito dalla legge 25/89, adeguabile annualmente
secondo l'incremento dell'indice ISTAT del "costo della vita" Il reddito
complessivo convenzionale di riferimento per l'applicazione delle norme
della presente deliberazione è quello imponibile relativo all'ultima
dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari. Ai fini di tale determinazione
sono equiparati ai figli a carico gli altri soggetti che risultino essere
a carico ai sensi del punto 3 del secondo comma, art. 15 del dpr 29.9.1973
n, 597 e successive modificazioni. Nel caso di nuclei familiari non ancora
formatisi alla data della pubblicazione del bando di concorso, il reddito
annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi
imponibili relativi all'ultima, dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte
ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Il
limite di reddito sopra previsto può essere aggiornato in occasione
della pubblicazione dei nuovi bandi;
-
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge,
l'alloggio dato in precedente concessione;
-
non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni
previste dalle disposizioni in materia.
-
per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai
figli legittimi, naturali - riconosciuti ed adottivi e degli affiliati
con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo
grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto
inizio due anni prima della pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata
nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti il nucleo familiare
anche persone non legate da vincoli di parentele o affinità, qualora
la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno
due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica
con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del
concorrente che da parte dei conviventi.
-
tutti i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e degli
altri componenti il nucleo familiare alla data della pubblicazione del
bando nonché al momento della concessione e debbono sempre permanere
in costanza del rapporto.
-
nell'assegnazione degli alloggi si dovrà tenere conto dei seguenti
standards abitativi così definiti
-
fino a 80 mq nuclei fino a 3 persone
-
oltre 80 mq nuclei di più di 3 persone
-
di attribuire ad ogni singolo concorrente ai fini della formazione della
graduatoria da parte della Commissione di cui alla delibera n.2145/1557
del 20.03.1987 il punteggio di seguito riportato:
-
0,20 punti per ogni anno di anzianità di servizio prestato presso
il comune di Firenze o presso altre pubbliche Amministrazioni fino ad un
massimo di 4 punti;
-
2 punti a favore del dipendente in condizione di pendolarità quando
tra il luogo di residenza ed il posto di lavoro intercorra una distanza
non inferiore a 25 km;
-
5 punti a favore del dipendente che abiti in alloggio impropriamente adibito
ad abitazione;
-
2 punti a favore del dipendente che abiti in alloggio procurato a titolo
precario dall'assistenza pubblica da certificare mediante deliberazione
dell'Ente concedente;
-
3 punti a favore del dipendente che abiti in uno stesso alloggio con altro
o più nuclei familiari , ciascun composto da almeno due unità;
-
1 punto a favore del dipendente che abiti in appartamento avente barriere
architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza
di nucleo familiare con componente handicappato grave (non per ragioni
di senilità) non deambulante;
-
a favore del dipendente che versi in una situazione di disagio abitativo
dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili
sotto il profilo igenico sanitario:
-
1 punto per due persone a vano utile,
-
2 punti da due a tre persone a vano utile,
-
3 punti oltre tre persone a vano utile.
Questa condizione non è cumulabile alla precedente relativa alla
coabitazione;
-
a favore del dipendente soggetto a sfratto
2 punti qualora l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale, salvo
casi di dipendenti che risultino da sentenza occupanti senza titolo a seguito
di decesso del conduttore) di verbale di conciliazione giudiziaria o di
ordinanza. di sgombero;
3 punti qualora sia stato notificato preavviso di sfratto a Norma dell'art.606
c.p.c. o sia stata notificata dalla competente autorità la data
di esecuzione di ordinanza di sgombero
1 punto qualora sia stato notificato atto di notorietà al sensi
del punto 3 art.3 Legge 61/89 con cui il proprietario affermi di avere
urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo
proprio, del coniuge, del genitore o dei figli;
-
2 punti a favore del dipendente la cui abitazione sia caratterizzata da
antigienicità assoluta, ritenendosi come tale quella dell'alloggio
sprovvisto di tutti i servizi igienici sanitari o di allacciamento a reti
o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno
o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità
diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi da
certificarsi dall'organo competente della USL;
-
1 punto a favore del dipendente la cui abitazione sia caratterizzata da
antigienicità relativa, ritenendosi tale quella dell'alloggio provvisto
di servizi consistenti in solo wc e lavabo, da certificarsi dall'organo
competente della USL. Tale condizione non è cumulabile con la precedente;
-
2 punti a favore del dipendente conduttore di alloggio il cui canone di
locazione, definito ai sensi di legge, sia superiore al 30% del reddito
percepito dal nucleo familiare;
-
che l'alloggio posto in area di servizio dovrà essere tempestivamente
riconsegnato libero da persone e cose qualora per qualsiasi motivo e in
qualsiasi momento venga a cessare il rapporto di lavoro fra l'assegnatario
e l'Amministrazione Comunale. Tuttavia, qualora si accerti al momento della
cessazione del rapporto di lavoro il possesso da parte dell'assegnatarlo
o del suo nucleo familiare dei requisiti previsti dalla più, volte
citata L.R.T. 25/89 per, l'accesso all'E.R.P., l'Amministrazione Comunale,
su specifica richiesta dell'interessato, è tenuta a procedere all'assegnazione
provvisoria, in base alla disciplina di cui alla deliberazione n.3093/369
del 8.10.93 esecutiva il 15.11.1993, di altro alloggio posto al di fuori
dell'area di servizio,
-
che l'alloggio deve altresì essere riconsegnato, se rientrante tra
quelli di cui al punto 3) b), qualora il dipendente non faccia più
parte, qualsiasi causa, della struttura ove è ubicato l'alloggio
o venga a modificarsi il profilo professionale per cui fu data in concessione
l'abitazione ed in ogni caso quando venga accertato che egli non svolge,
per qualsivoglia ragione, le mansioni presupposto della concessione;
-
viene estesa al rapporto che deriva dall'assegnazione degli alloggi in
area di servizio, compatibilmente con la specificità del rapporto
stesso, sia la disciplina contenuta nel regolamento di assegnazione di
cui alla deliberazione n. 932/472 del 28.02.89, che la disciplina di cui
alla L.R.T. 25/89 e successive modifiche relativa alla definizione del
canone, alla sua applicazione e aggiornamento, con l'esclusione, in quanto
non applicabile di quella di cui all'art 28 lettere a;
-
di confermare che la regolamentazione dell'orario di lavoro, del riposo
settimanale, del congedo ordinario dei dipendenti concessionari di un alloggio
in area di servizio debba uniformarsi alle disposizioni contenute negli
accordi contrattuali di categoria, nonché a quelle previste dalle
leggi in vigore;
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di confermare che le prestazioni di lavoro, oltre l'orario ordinario eventualmente
effettuate dagli occupanti gli alloggi in area di servizio, debbano essere
retribuite nei modi e nei termini previsti per il servizio straordinario.
-
di considerare definitivamente abrogate tutte le precedenti disposizioni
inerenti gli alloggi di servizio, in particolar modo le tabelle organiche
allegate al precedente Regolamento del personale, nella parte in cui prevedono
per 6 dipendenti la possibilità di usufruire di alloggio di servizio.
Tutte le ipotesi in esse previste, tra cui i sei casi rimasti in sospeso
in virtù delle deliberazione n. 247/78 e 2221/90, devono assoggettarsi
alla presente disciplina a decorrere dalla data di esecutività della
presente deliberazione.
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di dare avvio alle procedure di rilascio nel confronti di coloro che, non
risultando dipendenti comunali occupino un alloggio situato in area di
servizio comunale. Qualora i medesimi risultino in possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso all'E.R.P, l'Amministrazione comunale dovrà
provvedere all'assegnazione provvisoria di alloggio, alternativo situato
al di fuori delle aree di servizio comunali, ai sensi della deliberazione
n. 3093/369 del 8.10.93 esecutiva il 15.11.1993.
-
di attribuire ai dirigenti dei settori interessati la competenza ad attivare
le procedure per la ristrutturazione degli alloggi di cui al punto 3) b);
-
di assegnare al dirigente del Settore Funzionale 38 Patrimonio Abitativo
la ristrutturazione di tutti gli altri alloggi in area di servizio.
-
di revocare immediatamente, qualora il concessionario perda i requisiti
previsti dalla presente deliberazione e dalle altre disposizioni, la concessione
suddetta e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per
ottenere emissione di un provvedimento di urgenza per rientrare nel pieno
ed immediato possesso dell'alloggio.