Atti Normativi

DOTAZIONE PARCO ALLOGGI - INTEGRAZIONE MEDIANTE ALLOGGI DA PREDERE SUL LIBERO MERCATO - MODIFICA ALLA DISCIPLINA VIGENTE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128/11 del 20/01/97 revoca deliberazione n. 4631 del 1995)
 

IL CONSIGLIO

Vista la propria deliberazione 4631/445 del 21 novembre .1995 "Dotazione Parco alloggio - Integrazione mediante alloggi da prendere in locazione sul libero mercato" esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabilisce di prendere in locazione nell'ambito del mercato privato alloggi destinati a civile abitazione da destinare a nuclei sfrattati in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione 3093/369 del 8 ottobre 1993;

Visto in particolare il comma b dell’art. 1 deliberato che prevede che il canone da corrispondente ai proprietari degli immobili debba essere definito secondo i parametri di cui agli artt. da 12 a 22 della legge 392/1978;

Preso atto di come tale canone sia stato considerato non remunerativo dalla proprietà, tanto che ad un anno di distanza dalla approvazione dell'atto, un solo immobile è stato messo a disposizione dell'Amministrazione, da parte della Banca Toscana, con un risultato quindi del tutto insoddisfacente;

Considerato come permanga, e anzi si sia aggravata, la grave crisi del settore abitativo e la conseguente tensione sociale, e come il Comune si trova ad affrontare "l'emergenza casa" nell'impossibilità materiale di avere immediata disponibilità di un numero di abitazioni adeguato alla sistemazione dei nuclei colpiti da sfratto;

Valutata l'impossibilità di dare risposta concreta ai cittadini che necessitano di alloggio, considerato che attualmente gli interventi a disposizione dell'A.C. sono limitati, per la carenza di nuovi alloggi ERP e per il limitato numero di alloggi recuperati o eccessivamente costosi, come i prolungati ricoveri in strutture alberghiere, sia in termini economici che sociali;

Ritenuto, alla luce delle prodotte considerazioni, di introdurre una nuova normativa, che preveda a reperimento di alloggi sul libero mercato ricorrendo anche ai cosiddetti patti in deroga, ai sensi della leggo 8 agosto 1992 n. 359, al fine di assicurare una convenienza ai proprietari di immobili tale da stimolare l'offerta,

Vista la delibera n. 5352/4152 del 26.7.1988 con cui viene stabilito che l'Amministrazione Comunale in caso di stipula di contratti di locazione di alloggi da cedere in subaffitto debba pretendere dai propri inquilini lo stesso canone che essa è tenuta a pagare al proprietario locatore;

Ritenuto di non applicare ai beneficiari degli alloggi locati dall'A.C. ai sensi del presente provvedimento la normativa di cui al punto precedente, in quanto trattasi di soggetti che, in relazione al requisito reddituale richiesto per l'accesso all'ERP sovvenzionata, non sarebbero in grado in quanto economicamente deboli di sopportare lo stesso onere che il Comune è disposto a sostenere per reperimento di alloggi sul libero mercato;

Ritenuto invece di fissare quote di partecipazione diverse ed articolato, a seconda dei redditi familiari definiti secondo i parametri ERP;

Ritenuto, in ragione della natura transitoria delle esigenze dell'A.C., di fissare la durata dei contratti che la medesima stipulerà in forza del presento provvedimento in due anni, prorogabili a quattro, nella convinzione che, alla scadenza contrattuale, potrà onorare l'impegno di restituire gli alloggi locati, avendo reperito a favore dei concessionari dei medesimi, una diversa soluzione abitativa;

Ritenuto di costituire, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del locatore dell'alloggio e consistenti in garanzia delle spese per i consumi di acqua, gas, luce, eventuali danni procurati all'immobile e eventuale aggiunta penale per non tempestiva riconsegna, una fideiussione per un importo complessivo di L. 300.000.000;

Ritenuto di approvare la spesa di L. 141.200.000= che si prevede possa occorrere per far fronte agli oneri derivanti affitto registrazione del contratto, fidejussione, e eventuali spese condominiali dalla stipula dei contratti di locazione privati per l'anno 1997 nonché Lire 141.200.000 per il 1998 e 200.000.000 per il 1999;

Ritenuto altresì di prevedere un'entrata di L. 80.000.000 inerenti ai canoni di concessione che al Comune di Firenze incasserà dagli assegnatari per l'anno 1997, L. 80.000.000 per il 1998 e 80.000.000 per il 1999;

Ritenuto che, per sua natura, tale spesa possa rientrare fra quelle le cui modalità di esecuzione risultano in contrasto con le limitazioni di cui al prima comma dell'art. 6 del D.L.. n. 65 del 2.3.1989 convertito nella legge n. 155 del 26.4.1989 richiamate dal 1° comma art. 5 decreto legislativo 77 del 1996;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del SF 38 nonché dei pareri sulla regolarità contabile del provvedimento e sulla legittimità, ai sensi e per effetti dell'art. 53 della legge 142/1990

DELIBERA


  1. di reperire in locazione sul mercato privato, sia direttamente che tramite le associazioni di categoria della proprietà, alloggi al fine di assicurare una immediata soluzione abitativa anche se transitoria ai nuclei familiari colpiti da sfratto e che hanno i requisiti per concorrere all'accesso di alloggi ERP;
  2. di prendere in locazione alloggi situati nel Comune di Firenze destinati a civile abitazione alle prescrizioni del Codice Civile e alle normative CEE e di categoria catastale compresa tra la A5 e la A2, stabilendo che:
    1. la locazione abbia una durata di due anni, rinnovabili di altri due anni su conforme parere delle parti;
    2. il canone da corrispondere ai proprietari sarà definito ai sensi dell'art 11 della legge 359/1992, con contratto stipulato con l'assistenza e l'adesione, ai sensi e per gli effetti della legge citata, dai sindacati degli inquilini e della proprietà;
    3. Il prezzo di riferimento sarà, in relazione alla superficie di calpestio, pari a lire 14.000 a metro quadro, per alloggi di superficie non superiore a 50 mq, e di lire 10.000 a mq per la superficie eccedente i primi 50 mq, canone soggetto ad un abbattimento fino al 10% in base allo stato di manutenzione con la possibilità di accettazione di canoni diversi su motivato parere degli uffici tecnici dell'ente ed, in contraddittorio con i sindacati degli inquilini e della proprietà;
    4. il contratto di locazione verrà stipulato direttamente fra il proprietario e il Comune di Firenze, così come formulato nel contratto tipo che sotto la denominazione di Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presento atto, e contenente preciso garanzie relativamente alla durata del rapporto locativo e ai termini e modalità della riconsegna nonché garanzie in merito alla manutenzione ed alle modalità uso dell'immobile stesso
    5. nel contratto di locazione sarà prevista per il caso di mancata riconsegna temine pattuito e per il caso di inadempimento di altri obblighi assunti, una penale a carico dell'A.C. pari ai 50% del canone di cui il precedente punto C per i sei mesi, e pari al doppio del canone successivamente;
    6. verrà prestata da parte del Comune adeguata garanzia a mezzo di polizza fideiussoria per eventuali danni per mancato pagamento dei consumi e per non tempestiva riconsegna come da punto precedente;
    7. il canone fissato verrà corrisposto dal Comune anticipatamente per le intere annualità
  3. di destinare gli alloggi presi in locazione in attuazione del presente provvedimento, a nuclei familiari con residenza a Firenze da almeno due anni che, a seguito dell'esecuzione di provvedimenti di sfratto (non dovuti a morosità anche sopravvenuta o anche giustificata da relazione del servizio Sociale) siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla deliberazione 3093/369 dell'8.10.93, e siano utilmente collocati nelle apposite liste di attesa.

  4.  

     

    L'intervento previsto potrà essere destinato anche a famiglie soggette a:

  5. di stipulare con i predetti beneficiari degli alloggi locati ai sensi del presente provvedimento e provvedimento apposito atto di concessione, per la durata di 6 mesi rinnovabili in caso di mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa, e comunque per periodo di tempo non eccedente due anni, con riserva di richiedere la riconsegna dell'alloggio in ogni momento tramite ordinanza, del Sindacato fissa un termine di non oltre 30 giorni dalla sua notifica senza che il concessionario possa far valere alcuna pretesa o titolo. L'atto del sindaco che a qualunque titolo disponga il termine per il rilascio dell'immobile costituirà, ai sensi di legge, titolo esecutivo non soggetto a gradazione proroghe.
  6. di stabilire che il concessionario parteciperà alla spesa sostenuta dal Comune per il pagamento del canone di locazione con un canone di concessione così stabilito:
  7. Ai fini del presente punto, per nucleo familiare si intende quello regolamentale costituito ai sensi dell'art.5 comma 2 della LRT del 25/1989 ovvero a nuovi nuclei costituiti fra parenti entro il 3 grado purché entrambi i nuclei preesistenti in possesso dei requisiti. Non si applica 2 disposta dell'art.5 comma 3.

    Per reddito convenzionale ERP si intende quello imponibile percepito dal nucleo familiare, accertato mediante presentazione di documentazione agli uffici e da questi ritenuta valida e congrua, ad ogni scadenza semestrale della concessione.
    Qualora al reddito complessivo di cui sopra concorrano uno o più redditi derivanti da lavoro autonomo gli stessi, - salvo maggiore reddito risultante dalla dichiarazione e dei redditi presentata a fini fiscali per l'anno precedente alla presentazione della domanda o da altri accertamenti e gli uffici che ci potranno liberamente esperire in contraddittorio col richiedente - dovranno essere rapportati alla retribuzione media del lavoratore -dipendente del corrispondente settore di attività.

    In presenza di obbligati agli alimenti nei confronti di un componente del nucleo beneficiario, il canone di concessione verrà aumentato come segue:

  8. di approvare lo schema, allegato B parte integrante e sostanziale presente atto, relativo al provvedimento di concessione che dovrà essere stipulato fra l'amministrazione comunale e i beneficiari di cui al punto 4
  9. di approvare la bozza di protocolla di intesa da stipularsi tra il Comune e i rappresentanti della proprietà edilizia e dei sindacati degli inquilini (all. C.) e lo schema di polizza fidejussoria a garanzia della proprietà (all. D)
  10. di dare incarico all'ufficio Comune Aperto di pubblicizzare con congrui strumenti informativi del contenuto del presente provvedimento.
  11. di abrogare per i motivi espressi narrativa la propria deliberazione 4631/445 del 21.11.1995 "Dotazione Parco Alloggi - Integrazione mediante alloggi da prendere in dotazione sul libero mercato" - facendo salvi - gli effetti dei provvedimenti adottati in base ad essa e per le cifre sottoelencate.
  12. nonché ricomprendendo agli effetti del presente atto il disposto della delibera del 5.11.1996

    "Integrazione Parco alloggi - locazione di immobile in Via S. Antonino 7"

    Impegno per L. 3.100.000 per l'esercizio 1996
    Impegno per L. 37.200.000 per l'esercizio 1997
    Impegno per L. 39.000.000 per l'esercizio 1998
    Constatata a seguito dell'attestazione del Dirigente del competente settore - la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 - 5° comma - della Legge 8/6/1990 n.142 la spesa di L. 482.400.000 farà carico come segue:
per £. 141.200.000.= al bilancio dell'esercizio 1997 al capitolo corrispondente quello 1996 n. 326 art. n.1, che sarà iscritto nel Bilancio di Previsione 1997 (in corso di formazione), secondo la normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 e cioè al Titolo I° - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 4 - Capitolo n. 22240 "Fitti reali indennità occupazionale, riquisizione derequisione"

 

Per £. 141.200.000 relativa all'anno 1998 e £. 200.000.000 relativa all'anno 1999 farà carico ai capitoli corrispondenti del bilancio 1996 approvato.
Le entrate previste dal presente provvedimento per i canoni di concessione saranno assegnate ai bilanci dei rispettivi esercizi 1997 - 1998 -1999 al capitolo corrispondente a quello 1996 n. 118 art 2 "Entrate derivanti dall'assegnazione degli alloggi sub-affittati", che sarà iscritto nel bilancio di previsione 1997, in corso di formazione, secondo la normativa prevista dal D.L. n. 77 del 25/02/95 e cioè al TIT III, CAT II RISORSA 2450, CAP. 24501 "Fitti reali e concessioni di fabbricati ad usa abitativo per assegnazione residui".
 


ALLEGATO A

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TEMPORANEO IN DEROGA A LEGGE 27 LUGLIO 1979 N.392 STIPULATO AL SENSI DELL'ART. 11 COMMA 2 LEGGE 8 AGOSTO 1992 N.359

Tra le parti: _______________

Sig. _____________________

Locatore

e ___________________________

Il Comune di Firenze in persona di __________________________

Conduttore

si conviene e stipula il contratto di locazione relativa all'unità immobiliare di proprietà del ________ che ne garantisce anche la piena ed immediata disponibilità, in via composta da n. vari oltre a cucina e servizi dotati altresì dei seguenti elementi accessori:

La locazione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni.

  1. La durata, avuto riguarda alla natura delle esigenze dell'Amministrazione Comunale, è fissata in anni due a partire dal __________ e con scadenza al _________.

  2. Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente per uguale periodo, salva facoltà del locatore di negare il rinnovo con lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. Alla successiva scadenza il contratto cesserà senza necessità di disdetta alcuna.
  3. Stante la specifica natura del presento contratto, il canone locazione viene complessivamente stabilito in L. ________ annue da pagasi anticipatamente in unica soluzione. Il canone medesimo sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio del contratto. L'aggiornamento decorrà dal mese successivo a quello in cui ne venga fatta richiesta scritta dal locatore.
  4. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata AR in qualsiasi momento, ove vengano a cessare le ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto, con il preavviso di 1 mese.
  5. L'Amministrazione si obbliga ad usare la cosa locata per i propri fini ed in particolare ad utilizzare l'immobile suindicato

  6. per la sistemazione abitativa transitoria del nucleo familiare prescelto dall'Amministrazione stessa.
    Farà capo all'Amministrazione comunale ogni obbligo di cui all'art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n.59 (legge antiterrorismo), come convalida della L. 18 maggio 1978 n 191, in relazione alla cessione in uso sopra prevista.
  7. L'Amministrazione si impegna a restituire la cosa locata nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e risultante dall'allegato verbale, stesa in contraddittoria tra le parti.
  8. L'Amministrazione per il caso di mancata e tempestiva riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattuale si impegna il pagamento di una penale pari a una volta e mezza il canone per i primi sei mesi pari al doppio del canone base di locazione successivamente così come indicato dall'art 2 del presente contratto, che sarà acquisita al titolo di indennità di occupazione, salva ogni diritto del locatore medesimo di agire davanti all'Autorità giudiziaria ai fini di ottenere il rilascio.
  9. Le spese per i consumi di acqua, gas, luce e condominiali in genere - se esistenti - faranno carico all'assegnatario. Ove lo stesso non provvedo al pagamento entro 30 giorni dalla documentata richiesta relativa, provvederà l'Amministrazione con diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario medesimo.
  10. Le obbligazioni assunte dall'Amministrazione con il presente contratto, ed in particolare il pagamento, dell'eventuale penale, delle spese per consumi e delle spese condominiali in genere, nonché per riparazioni o eventuali danni e penale per non tempestiva restituzione sono garantito a mezzo di fidejussione - come da fac-simile allegato -che verrà stipulata dal Comune di Firenze e che formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto
  11. Le spese relative stipula del presente contratto ivi comprese - in particolare - quelle relative alla sua registrazione, faranno carico alle parti nella misura del 50% ciascuna.
    COMUNICAZIONE EX ART. 8 COMMA 3, D.L. 11.7.1992 N.333 (CONVERTITO CON LEGGE 392/1992)

    Codice Fiscale del locatore _______________________

    Estremi catastali identificativi dell'Unità immobiliare ________________

  1. Il presente contratto viene stipulato con l'assistenza e l'adesione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della legge 392/92, dei sindacati degli inquilini e della proprietà.
  2. Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le norme del Codice Civile in materia di locazioni.
Il consenso su tutte le clausole del contratto (che soddisfa totalmente entrambe le parti sia economicamente che dal punto di vista normativo è stato prestato da ciascuna parte sul presupposto condizione essenziale dell'applicabilità all'art. 12 L. 392/78 della disciplina derogatoria di cui alla 359/92.

Letto, approvato e sottoscritto il ____________________________

Il locatore Il conduttore

A mente dell'art. 1342 secondo comma CC, le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alle Organizzazioni intervenute ed alla validità del contratto nonché patti di cui agli artt. 1, 2, 6, 7, 8.

Il locatore Il conduttore

Sottoscrivono, in segno alla prestata assistenza di legge.


ALLEGATO B

SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE IN USO SUB-LOCAZIONE DA STIPULARE TRA COMUNE E SINGOLI NUCLEI FAMILIARI

L'anno _________ a questo giorno ______ del mese di_________

in Firenze

per il presente atto, cui intervengono il Dr

nato a ___________ il ________________ CF __________________

Dirigente del SF 38, secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 2 della Statuto e dell'art. 15 del regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, che si conservano in atti, il Sig. ______________ nato il __________________ a _______________

residente in Firenze,

CF ________________________

si determina quanto segue:

in nome e per conto del Comune di Firenze ed in esecuzione della deliberazione n.

del ____________

dà in concessione al Sig. _______________

che accetta con il consenso del proprio coniuge sig. ______________

nato il _____________ a _______________ CF __________________

il quartiere posta in _______________________

Firenze, per destinarlo a temporanei dimora di famiglia in attesa di trovare autonomamente un alloggio ovvero, se in possesso dei requisiti ERP, e trazione altra di ottenere da parte dell'Amministrazione altra sistemazione alloggiativa.

La concessione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni:

  1. La presente concessione avrà la durata di mesi sei rinnovabili nel caso di mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa, e non potrà essere rinnovata per un periodo superiore a due anni. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere la riconsegna dell'alloggio in qualunque momento, per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della LRT 25/1989 ovvero per la violazione di una qualunque delle disposizioni di questa convenzione ovvero per sopravvenute necessità dell'Amministrazione stessa, tramite ordinanza sindacale ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale atto; l'alloggio dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose, senza che il con cessionario possa vantare alcuna pretesa o titolo.

  2. L'atto del sindaco che dispone il rilascio dell'immobile costituirà ai sensi del vigente art. 37 LRT n.25/1989, titolo esecutiva non soggetto a graduazioni e proroghe.
  3. Il canone di concessione definito secondo quanto previsto dalla delibera n. _____ del ____ e risultante dal prospetto allegato, viene complessivamente in L. ___________ mensili e sarà pagato entro 25 giorni del mese successivo.

  4. In caso di richiesta di proroga il concessionario è tenuto a presentare agli uffici piena documentazione dei redditi correnti del proprio nucleo familiare e dei nuclei dei tenuti agli alimenti.
  5. L'immobile è concesso esclusivamente per uso di abitazione e non potrà essere destinato, anche parzialmente, a qualsiasi altro uso. E' vietata la sub-concessione sia totale che parziale dell’immobile.
  6. Il concessionario si obbliga a fornire, nel momento della stipula del presente atto, copia della polizza fidejussoria prevista dalla deliberazione e da lui sottoscritta a favore del proprietario dell'alloggio, con il quale si garantisce il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto.
  7. Il concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio entro 5 giorni dalla consegna e di continuare ad abitarlo stabilmente per la durata stessa della concessione.
  8. Dell'immobile sarà compilato lo stato di consistenza in contraddittorio fra le parti. Il concessionario si obbliga a non eseguire i lavori, anche di ordinaria manutenzione, senza previa autorizzazione del Comune di Firenze.
  9. Il Comune avrà diritto di eseguire a mezzo dei suoi funzionari ed agenti in qualunque momento tutto quelle ispezioni e verifiche che riterrà necessario per avvertire lo stato di manutenzione dell'immobile e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
  10. il concessionario sarà in ogni caso responsabile per tutti i danni che potessero derivare all’immobile dall'uso al quale è adibito dovrà rivelare indenne il Comune da ogni o qualsiasi responsabilità por ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza dell'uso dell'immobile.
  11. Oltre al canone di concessione sopra indicato il concessionario è tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica e acqua e gas nonché agli eventuali onori condominiali.
  12. Il concessionario deve servirsi dell'immobile a lui concesso con la diligenza del buon padre di famiglia.
  13. La concessione inoltre subordinata, eccezion fatta per la durata, a tutte le clausole contenute nel regolamento di assegnazione che il concessionario dichiara di conoscere e di approvare in ogni sua parte.
  14. Il concessionario assumerà a suo carico gli oneri danni e pretese risarcitarie che il Comune di Firenze dovesse essere obbligato a pagare al proprietario dell'immobile a seguito del mancato tempestivo rilascio dell'alloggio.
  15. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.


Data di verifica/aggiornamento : febbraio 1999
a cura di MEDIA INFORMATICA SCRL - Via Giano della Bella, 22 - 50124 Firenze - tel 055.2335293
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