Atti Normativi
DOTAZIONE PARCO ALLOGGI - INTEGRAZIONE
MEDIANTE ALLOGGI DA PREDERE SUL LIBERO MERCATO - MODIFICA ALLA DISCIPLINA
VIGENTE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128/11 del
20/01/97 revoca deliberazione n. 4631 del 1995)
IL CONSIGLIO
Vista la propria deliberazione 4631/445 del 21 novembre .1995 "Dotazione
Parco alloggio - Integrazione mediante alloggi da prendere in locazione
sul libero mercato" esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabilisce
di prendere in locazione nell'ambito del mercato privato alloggi destinati
a civile abitazione da destinare a nuclei sfrattati in possesso dei requisiti
previsti dalla deliberazione 3093/369 del 8 ottobre 1993;
Visto in particolare il comma b dell’art. 1 deliberato che prevede che
il canone da corrispondente ai proprietari degli immobili debba essere
definito secondo i parametri di cui agli artt. da 12 a 22 della legge 392/1978;
Preso atto di come tale canone sia stato considerato non remunerativo
dalla proprietà, tanto che ad un anno di distanza dalla approvazione
dell'atto, un solo immobile è stato messo a disposizione dell'Amministrazione,
da parte della Banca Toscana, con un risultato quindi del tutto insoddisfacente;
Considerato come permanga, e anzi si sia aggravata, la grave crisi del
settore abitativo e la conseguente tensione sociale, e come il Comune si
trova ad affrontare "l'emergenza casa" nell'impossibilità materiale
di avere immediata disponibilità di un numero di abitazioni adeguato
alla sistemazione dei nuclei colpiti da sfratto;
Valutata l'impossibilità di dare risposta concreta ai cittadini
che necessitano di alloggio, considerato che attualmente gli interventi
a disposizione dell'A.C. sono limitati, per la carenza di nuovi alloggi
ERP e per il limitato numero di alloggi recuperati o eccessivamente costosi,
come i prolungati ricoveri in strutture alberghiere, sia in termini economici
che sociali;
Ritenuto, alla luce delle prodotte considerazioni, di introdurre una
nuova normativa, che preveda a reperimento di alloggi sul libero mercato
ricorrendo anche ai cosiddetti patti in deroga, ai sensi della leggo 8
agosto 1992 n. 359, al fine di assicurare una convenienza ai proprietari
di immobili tale da stimolare l'offerta,
Vista la delibera n. 5352/4152 del 26.7.1988 con cui viene stabilito
che l'Amministrazione Comunale in caso di stipula di contratti di locazione
di alloggi da cedere in subaffitto debba pretendere dai propri inquilini
lo stesso canone che essa è tenuta a pagare al proprietario locatore;
Ritenuto di non applicare ai beneficiari degli alloggi locati dall'A.C.
ai sensi del presente provvedimento la normativa di cui al punto precedente,
in quanto trattasi di soggetti che, in relazione al requisito reddituale
richiesto per l'accesso all'ERP sovvenzionata, non sarebbero in grado in
quanto economicamente deboli di sopportare lo stesso onere che il Comune
è disposto a sostenere per reperimento di alloggi sul libero mercato;
Ritenuto invece di fissare quote di partecipazione diverse ed articolato,
a seconda dei redditi familiari definiti secondo i parametri ERP;
Ritenuto, in ragione della natura transitoria delle esigenze dell'A.C.,
di fissare la durata dei contratti che la medesima stipulerà in
forza del presento provvedimento in due anni, prorogabili a quattro, nella
convinzione che, alla scadenza contrattuale, potrà onorare l'impegno
di restituire gli alloggi locati, avendo reperito a favore dei concessionari
dei medesimi, una diversa soluzione abitativa;
Ritenuto di costituire, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti
del locatore dell'alloggio e consistenti in garanzia delle spese per i
consumi di acqua, gas, luce, eventuali danni procurati all'immobile e eventuale
aggiunta penale per non tempestiva riconsegna, una fideiussione per un
importo complessivo di L. 300.000.000;
Ritenuto di approvare la spesa di L. 141.200.000= che si prevede possa
occorrere per far fronte agli oneri derivanti affitto registrazione del
contratto, fidejussione, e eventuali spese condominiali dalla stipula dei
contratti di locazione privati per l'anno 1997 nonché Lire 141.200.000
per il 1998 e 200.000.000 per il 1999;
Ritenuto altresì di prevedere un'entrata di L. 80.000.000 inerenti
ai canoni di concessione che al Comune di Firenze incasserà dagli
assegnatari per l'anno 1997, L. 80.000.000 per il 1998 e 80.000.000 per
il 1999;
Ritenuto che, per sua natura, tale spesa possa rientrare fra quelle
le cui modalità di esecuzione risultano in contrasto con le limitazioni
di cui al prima comma dell'art. 6 del D.L.. n. 65 del 2.3.1989 convertito
nella legge n. 155 del 26.4.1989 richiamate dal 1° comma art. 5 decreto
legislativo 77 del 1996;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del SF 38
nonché dei pareri sulla regolarità contabile del provvedimento
e sulla legittimità, ai sensi e per effetti dell'art. 53 della legge
142/1990
DELIBERA
-
di reperire in locazione sul mercato privato, sia direttamente che tramite
le associazioni di categoria della proprietà, alloggi al fine di
assicurare una immediata soluzione abitativa anche se transitoria ai nuclei
familiari colpiti da sfratto e che hanno i requisiti per concorrere all'accesso
di alloggi ERP;
-
di prendere in locazione alloggi situati nel Comune di Firenze destinati
a civile abitazione alle prescrizioni del Codice Civile e alle normative
CEE e di categoria catastale compresa tra la A5 e la A2, stabilendo che:
-
la locazione abbia una durata di due anni, rinnovabili di altri due anni
su conforme parere delle parti;
-
il canone da corrispondere ai proprietari sarà definito ai sensi
dell'art 11 della legge 359/1992, con contratto stipulato con l'assistenza
e l'adesione, ai sensi e per gli effetti della legge citata, dai sindacati
degli inquilini e della proprietà;
-
Il prezzo di riferimento sarà, in relazione alla superficie di calpestio,
pari a lire 14.000 a metro quadro, per alloggi di superficie non superiore
a 50 mq, e di lire 10.000 a mq per la superficie eccedente i primi 50 mq,
canone soggetto ad un abbattimento fino al 10% in base allo stato di manutenzione
con la possibilità di accettazione di canoni diversi su motivato
parere degli uffici tecnici dell'ente ed, in contraddittorio con i sindacati
degli inquilini e della proprietà;
-
il contratto di locazione verrà stipulato direttamente fra il proprietario
e il Comune di Firenze, così come formulato nel contratto tipo che
sotto la denominazione di Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale
del presento atto, e contenente preciso garanzie relativamente alla durata
del rapporto locativo e ai termini e modalità della riconsegna nonché
garanzie in merito alla manutenzione ed alle modalità uso dell'immobile
stesso
-
nel contratto di locazione sarà prevista per il caso di mancata
riconsegna temine pattuito e per il caso di inadempimento di altri obblighi
assunti, una penale a carico dell'A.C. pari ai 50% del canone di cui il
precedente punto C per i sei mesi, e pari al doppio del canone successivamente;
-
verrà prestata da parte del Comune adeguata garanzia a mezzo di
polizza fideiussoria per eventuali danni per mancato pagamento dei consumi
e per non tempestiva riconsegna come da punto precedente;
-
il canone fissato verrà corrisposto dal Comune anticipatamente per
le intere annualità
-
di destinare gli alloggi presi in locazione in attuazione del presente
provvedimento, a nuclei familiari con residenza a Firenze da almeno due
anni che, a seguito dell'esecuzione di provvedimenti di sfratto (non dovuti
a morosità anche sopravvenuta o anche giustificata da relazione
del servizio Sociale) siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
deliberazione 3093/369 dell'8.10.93, e siano utilmente collocati nelle
apposite liste di attesa.
L'intervento previsto potrà essere destinato anche a famiglie
soggette a:
-
sgomberi di alloggio la cui pericolosità sia stata accertata per
mezzo di ordinanza di pubblica autorità
-
sgomberi di unità abitative di proprietà pubblica non motivato
da occupazione abusive o senza titolo
-
assegnatari di alloggio pubblico soggetto a intervento di recupero che
non consenta la permanenza nell'alloggio per la durata dei lavori medesimi.
-
di stipulare con i predetti beneficiari degli alloggi locati ai sensi del
presente provvedimento e provvedimento apposito atto di concessione, per
la durata di 6 mesi rinnovabili in caso di mancato reperimento di una diversa
soluzione alloggiativa, e comunque per periodo di tempo non eccedente due
anni, con riserva di richiedere la riconsegna dell'alloggio in ogni momento
tramite ordinanza, del Sindacato fissa un termine di non oltre 30 giorni
dalla sua notifica senza che il concessionario possa far valere alcuna
pretesa o titolo. L'atto del sindaco che a qualunque titolo disponga il
termine per il rilascio dell'immobile costituirà, ai sensi di legge,
titolo esecutivo non soggetto a gradazione proroghe.
-
di stabilire che il concessionario parteciperà alla spesa sostenuta
dal Comune per il pagamento del canone di locazione con un canone di concessione
così stabilito:
-
per i nuclei in possesso di redditi entro i limiti ERP per l'accesso all'edilizia
sovvenzionata pari al 30% di tale reddito e comunque non inferiore al 30%
del canone che l'AC dovrà corrispondere al privato locatore.
-
nel caso di sgomberi di alloggio la cui pericolosità sia stata avvertita
per mezzo di ordinanza di pubblica autorità, per i nuclei in possesso
di redditi entro i limiti ERP per l'accesso all'edilizia agevolata pari
all'equo canone per tale alloggio ai sensi della legge 392/1978, o se superiore,
pari al 40% di tale reddito, e comunque non inferiore al 40% del canone
che l'AC dovrà corrispondente al privato locatore
-
per i nuclei già assegnatari di alloggio soggetto a recupero, una
somma pari al canone pagato nell'alloggio precedente, temporaneamente inagibile.
Ai fini del presente punto, per nucleo familiare si intende quello regolamentale
costituito ai sensi dell'art.5 comma 2 della LRT del 25/1989 ovvero a nuovi
nuclei costituiti fra parenti entro il 3 grado purché entrambi i
nuclei preesistenti in possesso dei requisiti. Non si applica 2 disposta
dell'art.5 comma 3.
Per reddito convenzionale ERP si intende quello imponibile percepito
dal nucleo familiare, accertato mediante presentazione di documentazione
agli uffici e da questi ritenuta valida e congrua, ad ogni scadenza semestrale
della concessione.
Qualora al reddito complessivo di cui sopra concorrano uno o più
redditi derivanti da lavoro autonomo gli stessi, - salvo maggiore reddito
risultante dalla dichiarazione e dei redditi presentata a fini fiscali
per l'anno precedente alla presentazione della domanda o da altri accertamenti
e gli uffici che ci potranno liberamente esperire in contraddittorio col
richiedente - dovranno essere rapportati alla retribuzione media del lavoratore
-dipendente del corrispondente settore di attività.
In presenza di obbligati agli alimenti nei confronti di un componente
del nucleo beneficiario, il canone di concessione verrà aumentato
come segue:
-
del 10% del canone di locazione effettivo per ogni nucleo di obblighi agli
alimenti con reddito ERP, calcolato al netto dell'affitto o del mutuo immobiliare
per la prima casa, superiore al reddito ERP per edilizia sovvenzionata
-
del 20% del canone di locazione effettivo per ogni nucleo di obbligati
agli alimenti con reddito ERP, calcolato al netto dell'affitto o del mutua
immobiliare per la prima casa, superiore al reddito ERP per edilizia agevolata.
-
di approvare lo schema, allegato B parte integrante e sostanziale presente
atto, relativo al provvedimento di concessione che dovrà essere
stipulato fra l'amministrazione comunale e i beneficiari di cui al punto
4
-
di approvare la bozza di protocolla di intesa da stipularsi tra il Comune
e i rappresentanti della proprietà edilizia e dei sindacati degli
inquilini (all. C.) e lo schema di polizza fidejussoria a garanzia della
proprietà (all. D)
-
di dare incarico all'ufficio Comune Aperto di pubblicizzare con congrui
strumenti informativi del contenuto del presente provvedimento.
-
di abrogare per i motivi espressi narrativa la propria deliberazione 4631/445
del 21.11.1995 "Dotazione Parco Alloggi - Integrazione mediante alloggi
da prendere in dotazione sul libero mercato" - facendo salvi - gli effetti
dei provvedimenti adottati in base ad essa e per le cifre sottoelencate.
-
delibera 561/535 del 13.3.1996 "Locazione di appartamenti di proprietà
della Banca Toscana Via Bechi 12"
-
subimpegno 96 00917 001Lire 18.000.000
-
Impegno L. 21.600.000 per l'esercizio 1997
-
Impegno L. 19.800.000 per l'esercizio 1998
nonché ricomprendendo agli effetti del presente atto il disposto
della delibera del 5.11.1996
"Integrazione Parco alloggi - locazione di immobile in Via S. Antonino
7"
Impegno per L. 3.100.000 per l'esercizio 1996
Impegno per L. 37.200.000 per l'esercizio 1997
Impegno per L. 39.000.000 per l'esercizio 1998
Constatata a seguito dell'attestazione del Dirigente del competente settore
- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 - 5°
comma - della Legge 8/6/1990 n.142 la spesa di L. 482.400.000 farà
carico come segue:
| per £. 141.200.000.= |
al bilancio dell'esercizio 1997 al capitolo
corrispondente quello 1996 n. 326 art. n.1, che sarà iscritto nel
Bilancio di Previsione 1997 (in corso di formazione), secondo la normativa
prevista dal Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 e cioè
al Titolo I° - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 4 - Capitolo n.
22240 "Fitti reali indennità occupazionale, riquisizione derequisione"
|
| Per £. 141.200.000 |
relativa all'anno 1998 e £. 200.000.000
relativa all'anno 1999 farà carico ai capitoli corrispondenti del
bilancio 1996 approvato. |
Le entrate previste dal presente provvedimento per i canoni di concessione
saranno assegnate ai bilanci dei rispettivi esercizi 1997 - 1998 -1999
al capitolo corrispondente a quello 1996 n. 118 art 2 "Entrate derivanti
dall'assegnazione degli alloggi sub-affittati", che sarà iscritto
nel bilancio di previsione 1997, in corso di formazione, secondo la normativa
prevista dal D.L. n. 77 del 25/02/95 e cioè al TIT III, CAT II RISORSA
2450, CAP. 24501 "Fitti reali e concessioni di fabbricati ad usa abitativo
per assegnazione residui".
ALLEGATO A
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TEMPORANEO IN DEROGA A LEGGE
27 LUGLIO 1979 N.392 STIPULATO AL SENSI DELL'ART. 11 COMMA 2 LEGGE 8 AGOSTO
1992 N.359
Tra le parti: _______________
Sig. _____________________
Locatore
e ___________________________
Il Comune di Firenze in persona di __________________________
Conduttore
si conviene e stipula il contratto di locazione relativa all'unità
immobiliare di proprietà del ________ che ne garantisce anche la
piena ed immediata disponibilità, in via composta da n. vari oltre
a cucina e servizi dotati altresì dei seguenti elementi accessori:
La locazione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni.
-
La durata, avuto riguarda alla natura delle esigenze dell'Amministrazione
Comunale, è fissata in anni due a partire dal __________ e con scadenza
al _________.
Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente per
uguale periodo, salva facoltà del locatore di negare il rinnovo
con lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. Alla successiva scadenza
il contratto cesserà senza necessità di disdetta alcuna.
-
Stante la specifica natura del presento contratto, il canone locazione
viene complessivamente stabilito in L. ________ annue da pagasi anticipatamente
in unica soluzione. Il canone medesimo sarà aggiornato ogni anno
nella misura del 75% della variazione ISTAT verificatasi rispetto al mese
precedente a quello di inizio del contratto. L'aggiornamento decorrà
dal mese successivo a quello in cui ne venga fatta richiesta scritta dal
locatore.
-
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto a mezzo
lettera raccomandata AR in qualsiasi momento, ove vengano a cessare le
ragioni che hanno portato alla stipula del presente contratto, con il preavviso
di 1 mese.
-
L'Amministrazione si obbliga ad usare la cosa locata per i propri fini
ed in particolare ad utilizzare l'immobile suindicato
per la sistemazione abitativa transitoria del nucleo familiare prescelto
dall'Amministrazione stessa.
Farà capo all'Amministrazione comunale ogni obbligo di cui all'art.
12 D.L. 21 marzo 1978 n.59 (legge antiterrorismo), come convalida della
L. 18 maggio 1978 n 191, in relazione alla cessione in uso sopra prevista.
-
L'Amministrazione si impegna a restituire la cosa locata nelle condizioni
in cui si trova al momento della consegna e risultante dall'allegato verbale,
stesa in contraddittoria tra le parti.
-
L'Amministrazione per il caso di mancata e tempestiva riconsegna dell'immobile
alla scadenza contrattuale si impegna il pagamento di una penale pari a
una volta e mezza il canone per i primi sei mesi pari al doppio del canone
base di locazione successivamente così come indicato dall'art 2
del presente contratto, che sarà acquisita al titolo di indennità
di occupazione, salva ogni diritto del locatore medesimo di agire davanti
all'Autorità giudiziaria ai fini di ottenere il rilascio.
-
Le spese per i consumi di acqua, gas, luce e condominiali in genere - se
esistenti - faranno carico all'assegnatario. Ove lo stesso non provvedo
al pagamento entro 30 giorni dalla documentata richiesta relativa, provvederà
l'Amministrazione con diritto di rivalsa nei confronti dell'assegnatario
medesimo.
-
Le obbligazioni assunte dall'Amministrazione con il presente contratto,
ed in particolare il pagamento, dell'eventuale penale, delle spese per
consumi e delle spese condominiali in genere, nonché per riparazioni
o eventuali danni e penale per non tempestiva restituzione sono garantito
a mezzo di fidejussione - come da fac-simile allegato -che verrà
stipulata dal Comune di Firenze e che formerà parte integrante e
sostanziale del presente contratto
-
Le spese relative stipula del presente contratto ivi comprese - in particolare
- quelle relative alla sua registrazione, faranno carico alle parti nella
misura del 50% ciascuna.
COMUNICAZIONE EX ART. 8 COMMA 3, D.L. 11.7.1992 N.333 (CONVERTITO
CON LEGGE 392/1992)
Codice Fiscale del locatore _______________________
Estremi catastali identificativi dell'Unità immobiliare ________________
-
Il presente contratto viene stipulato con l'assistenza e l'adesione, anche
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della legge 392/92, dei sindacati
degli inquilini e della proprietà.
-
Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le norme del
Codice Civile in materia di locazioni.
Il consenso su tutte le clausole del contratto (che soddisfa totalmente
entrambe le parti sia economicamente che dal punto di vista normativo è
stato prestato da ciascuna parte sul presupposto condizione essenziale
dell'applicabilità all'art. 12 L. 392/78 della disciplina derogatoria
di cui alla 359/92.
Letto, approvato e sottoscritto il ____________________________
Il locatore Il conduttore
A mente dell'art. 1342 secondo comma CC, le parti specificatamente approvano
quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alle Organizzazioni intervenute
ed alla validità del contratto nonché patti di cui agli artt.
1, 2, 6, 7, 8.
Il locatore Il conduttore
Sottoscrivono, in segno alla prestata assistenza di legge.
ALLEGATO B
SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE IN USO SUB-LOCAZIONE DA STIPULARE
TRA COMUNE E SINGOLI NUCLEI FAMILIARI
L'anno _________ a questo giorno ______ del mese di_________
in Firenze
per il presente atto, cui intervengono il Dr
nato a ___________ il ________________ CF __________________
Dirigente del SF 38, secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 2 della
Statuto e dell'art. 15 del regolamento Generale per l'attività contrattuale
del Comune di Firenze, che si conservano in atti, il Sig. ______________
nato il __________________ a _______________
residente in Firenze,
CF ________________________
si determina quanto segue:
in nome e per conto del Comune di Firenze ed in esecuzione della deliberazione
n.
del ____________
dà in concessione al Sig. _______________
che accetta con il consenso del proprio coniuge sig. ______________
nato il _____________ a _______________ CF __________________
il quartiere posta in _______________________
Firenze, per destinarlo a temporanei dimora di famiglia in attesa di
trovare autonomamente un alloggio ovvero, se in possesso dei requisiti
ERP, e trazione altra di ottenere da parte dell'Amministrazione altra sistemazione
alloggiativa.
La concessione sarà regolata dai seguenti patti e condizioni:
-
La presente concessione avrà la durata di mesi sei rinnovabili nel
caso di mancato reperimento di una diversa soluzione alloggiativa, e non
potrà essere rinnovata per un periodo superiore a due anni. L'Amministrazione
Comunale si riserva la possibilità di richiedere la riconsegna dell'alloggio
in qualunque momento, per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della
LRT 25/1989 ovvero per la violazione di una qualunque delle disposizioni
di questa convenzione ovvero per sopravvenute necessità dell'Amministrazione
stessa, tramite ordinanza sindacale ed entro 30 giorni dal ricevimento
di tale atto; l'alloggio dovrà essere riconsegnato libero da persone
e cose, senza che il con cessionario possa vantare alcuna pretesa o titolo.
L'atto del sindaco che dispone il rilascio dell'immobile costituirà
ai sensi del vigente art. 37 LRT n.25/1989, titolo esecutiva non soggetto
a graduazioni e proroghe.
-
Il canone di concessione definito secondo quanto previsto dalla delibera
n. _____ del ____ e risultante dal prospetto allegato, viene complessivamente
in L. ___________ mensili e sarà pagato entro 25 giorni del mese
successivo.
In caso di richiesta di proroga il concessionario è tenuto a
presentare agli uffici piena documentazione dei redditi correnti del proprio
nucleo familiare e dei nuclei dei tenuti agli alimenti.
-
L'immobile è concesso esclusivamente per uso di abitazione e non
potrà essere destinato, anche parzialmente, a qualsiasi altro uso.
E' vietata la sub-concessione sia totale che parziale dell’immobile.
-
Il concessionario si obbliga a fornire, nel momento della stipula del presente
atto, copia della polizza fidejussoria prevista dalla deliberazione e da
lui sottoscritta a favore del proprietario dell'alloggio, con il quale
si garantisce il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dal presente
atto.
-
Il concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio entro
5 giorni dalla consegna e di continuare ad abitarlo stabilmente per la
durata stessa della concessione.
-
Dell'immobile sarà compilato lo stato di consistenza in contraddittorio
fra le parti. Il concessionario si obbliga a non eseguire i lavori, anche
di ordinaria manutenzione, senza previa autorizzazione del Comune di Firenze.
-
Il Comune avrà diritto di eseguire a mezzo dei suoi funzionari ed
agenti in qualunque momento tutto quelle ispezioni e verifiche che riterrà
necessario per avvertire lo stato di manutenzione dell'immobile e l'adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali.
-
il concessionario sarà in ogni caso responsabile per tutti i danni
che potessero derivare all’immobile dall'uso al quale è adibito
dovrà rivelare indenne il Comune da ogni o qualsiasi responsabilità
por ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza dell'uso dell'immobile.
-
Oltre al canone di concessione sopra indicato il concessionario è
tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica
e acqua e gas nonché agli eventuali onori condominiali.
-
Il concessionario deve servirsi dell'immobile a lui concesso con la diligenza
del buon padre di famiglia.
-
La concessione inoltre subordinata, eccezion fatta per la durata, a tutte
le clausole contenute nel regolamento di assegnazione che il concessionario
dichiara di conoscere e di approvare in ogni sua parte.
-
Il concessionario assumerà a suo carico gli oneri danni e pretese
risarcitarie che il Comune di Firenze dovesse essere obbligato a pagare
al proprietario dell'immobile a seguito del mancato tempestivo rilascio
dell'alloggio.
-
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
Data di verifica/aggiornamento : febbraio 1999
a cura di MEDIA INFORMATICA SCRL - Via Giano della
Bella, 22 - 50124 Firenze - tel 055.2335293
http://www.amig.it/media
E.Mail: giano@amig.it