N
O R M A T I V A
DI
STATO GIURIDICO APPLICABILE AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
REGOLAMENTO
INTERNO
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1218/1053
del 6 Aprile 1989)
CORSI SERALI
Titolo I
FUNZIONE DOCENTE E DIRETTIVA
Art. 1 - Libertà d'insegnamento
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.
Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
Art. 2 - Funzione docente
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
I docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didatica e della partecipazione al governo della comunità.
In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi previsti dal Regolamento interno di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dai competenti organi.
Art. 3 - Funzione direttiva
Il Preside assolve alle funzioni di promozione e di coordinamento delle attività dei Corsi Serali, a tal fine presiede alla gestione unitaria di detta istituzione, assicura l'esecutività delle deliberazioni degli Organi collegiali previsti dal Regolamento interno.
In particolare, il Preside:
dei singoli docenti e alla formulazione dell'orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, fatte salve la prerogative dell'Amministrazione in materia di indirizzi generali dei Corsi;
Al Preside viene attribuito il trattamento economico previsto per le corrispondenti funzioni direttive dello Stato.
Art. 4 - Docenti collaboratori del Preside
I Collaboratori del Preside vengono eletti all'inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti con l'osservanza delle proporzioni numeriche stabilite dall'art. 4, lettera g) del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416; uno degli eletti, a scelta del Preside, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Allo scopo di garantire una corretta funzionalità dei corsi, i collaboratori di cui al precedente comma, potranno essere parzialmente esonerati, tenute presenti sia le disposizioni impartite dalla vigente normativa statale sia la specificità dell'istituzione e la presenza di eventuali sezioni staccate.
Il docente con funzioni vicarie, usufruisce del totale esonero dalle lezioni per i periodi di effettiva sostituzione del titolare.
Titolo II
RECLUTAMENTO
Art. 5 - Accesso ai ruoli
L'accesso ai ruoli del personale direttivo e docente avverrà secondo le norme vigenti all'atto del concorso per le scuole dello Stato di pari ordine e grado. Sono fatte salve modalità particolari di accesso adottate dall 'Amministrazione statale per il personale già in servizio.
Art. 6 - Nomina in prova e decorrenza della nomina
Il personale docente corsi serali comunali è nominato in prova. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
Art. 7- Assegnazione del posto e decadenza dalla nomina
L'assegnazione del posto, fatte salve le richieste di spostamento espresse dai docenti in servizio, è disposta secondo l'ordine di graduatorie dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.
Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione in servizio.
Decade parimenti della nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
Art. 8 - Prova
La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni dell'anno scolastico.
Il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello cattedra.
Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra per la quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di Corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'Amministrazione Comunale e dall'Amministrazione scolastica statale e per i quali i docenti abbiano avuto autorizzazione a parteciparvi.
Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con deliberazione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto degli elementi forniti dal Preside.
Qualora nell 'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'Organo competente per la conferma in ruolo.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 9 - Esito sfavorevole della prova
In caso di esito sfavorevole della prova, l'Amministrazione Comunale provvede:
Art. 10 - Utilizzazione docenti in soprannumero
I docenti di ruolo che risultassero in soprannumero all'inizio di ogni anno scolastico saranno utilizzati preferenzialmente presso l'ITI - IPIA "Leonardo da Vinci" in relazione al titolo di studio posseduto per posti di fatto disponibili entro il 31 Dicembre di ogni anno e per almeno cinque mesi.
Qualora il titolare riprendi servizio prima del 30 Aprile, il docente in soprannumero rimarrà a disposizione dell'ITI -IPIA "Leonardo da Vinci" per essere impiegato in compiti attinenti la propria qualifica.
Qualora invece non ricorrano le condizioni di cui sopra, i docenti in soprannumero verranno utilizzati nell'ambito delle attività educative e formative svolte dall'Ammistrazione Comunale e che comportano funzioni di docenza.
L'individuazione del docente in soprannumero avverrà avuto riguardo ad eventuali richieste ovvero alla minore anzianità di servizio nel ruolo.
Titolo III
DIRITTI E DOVERI
Art. 11- Il Libertà sindacali
Le libertà sindacali del personale dei Corsi Serali Comunali sono disciplinate dalla normativa per i dipendenti degli Enti Locali.
Art. 12 - Congedo ordinario
Il Preside e il personale docente hanno diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il predetto diritto è irrinunciabile.
Il Congedo ordinario deve essere fruito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente, l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia, possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio, nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.
Il personale di cui alla presente Normativa ha diritto altresì al recupero delle festività soppresse di cui alla Legge 23 Dicembre 1977 n° 937 e secondo la disciplina prevista per il personale della scuola di ogni ordine e grado.
Art. 13 - Congedi straordinari e aspettative
Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 10 Gennaio 1957 n° 3 e 3 Maggio 1957 n° 686, secondo quanto previsto dall'art. 62 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 417.
Il periodo massimo di due mesi stabilito per il congedo straordinario dall'art. 37 del citato Testo Unico del 10 Gennaio 1957 n° 3, è computato per anno scolastico.
Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio di insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenza o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero o di sostegno.
Art. 14 - Organi competenti a disporre congedi e aspettative
I congedi straordinari e le aspettative a qualunque titolo sono concessi dall'Amministrazione Comunale.
Art. 15 - Proroga eccezionale dell'aspettativa
L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità; una proroga senza assegni di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'art. 70 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957 n° 3.
Il periodo di proroga eccezionale non è valido nè ai fini della carriera nè ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 16 - Incarichi e borse distudio.
Congedi per attività artistiche e sportive
Il personale di cui alla presente Normativa, purchè abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dalla Giunta,, compatibilmente con le esigenze di servizio e per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità di insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso Amministrazioni Statali, Enti Pubblici, Stati o Enti stranieri, Organismi ed Enti internazionali.
Il Preside ed il personale docente possono essere autorizzati dal Sindaco a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale docente e direttivo.
E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri paesi e, in particolare, con quelli della Comunità Europea.
Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato con provvedimento deliberativo dai normali obblighi di servizio.
Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere stati confermati oltre l'anno scolastico successivo.
Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
Le stesse disposizioni trovano applicazione allorchè il personale di cui copra risulti assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni Statali, di Enti pubblici, di Stati e Enti stranieri di Organismi o Enti internazionali.
Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso Amministrazioni Statali, di Enti pubblici, Stati o Enti stranieri, Organismi ed Enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'Amministrazione o dell'Ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari, per la durata di trenta giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del CONI, per particolari esigenze di attività tecnico-sportive. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a trenta giorni. Essi sono comulabili con congedi straordinari di cui all'art. 13 della presente normativa.
Art. 17 - Passaggi di cattedra all'interno dei Corsi Serali
Possono essere disposti nel confronti dei docenti di ruolo dei corsi serali comunali, in possesso dei requisiti prescritti (laurea ed abilitazione all'insegnamento ove richiesta), passaggi di cattedra per il primo di ogni cinque posti che si renderanno disponibili nel tempo in ogni classe di concorso.
I passaggi predetti sono effettuati dall'Amministrazione sulla base di una graduatoria comunale per ogni classe di concorso stilata secondo i criteri stabiliti dalla Ordinanza relativa alla nomina di insegnanti non di ruolo e di supplenti dei Corsi Serali.
Art. 18 - Passaggi di cattedra per situazioni particolari
Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie e o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate e raggruppate sono assegnati secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 417/1974 e successive modificazioni.
Qualora non si verifichi disponibilità di posti di ruolo, i docenti saranno collocati in un ruolo soprannumerario in attesa di riassorbimento.
Su proposta del Preside sentito il Collegio dei Docenti, l'Amministrazione Comunale può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.
Art. 19 - Passaggi di cattedra da un ruolo dei Corsi Serali
ad un ruolo dell'I.T.I. "L. da Vinci"
Possono essere disposti, nei confronti dei docenti di ruolo dei corsi serali comunali in possesso dei requisiti prescritti (Laurea ed abilitazione all'insegnamento ove richiesta), passaggi di cattedra da un ruolo dei corsi serali ad un ruolo dell'I.T.I. "L. da Vinci" per il primo di ogni cinque posti che si renderanno disponibili nel tempo in ogni classe di concorso.
I passaggi di cui al presente articolo sono effettuati dall'Amministrazione sulla base di una graduatoria comunale per ogni classe di concorso stilata secondo i criteri stabiliti dall'Ordinanza relativa alla nomina di insegnanti non di ruolo e di supplenti, dell'I.T.I. - I.P.I.A "L. da Vinci" hanno comunque precedenza su passaggi di ruolo di cui all'art.19 della Normativa I.T.I.
Art. 20 - Passaggi di ruolo
Possono, altresì, essere disposti, nei confronti del personale docente di ruolo del Comune di Firenze, passaggi da un ruolo ad altro di scuola di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella "A", purché il personale docente interessato sia in possesso di una anzianità di servizio effettuato nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque, anni, nonchè dei requisiti prescritti (laurea ed abilitazione all'insegnamento ove richiesta).
I passaggi di ruolo di cui al comma precedente possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore.
I passaggi predetti sono effettuati dall'Amministrazione Comunale sulla base di una graduatoria annuale per ogni classe di concorso stilata secondo i criteri stabiliti dall'Ordinanza relativa alla nomina di insegnanti non di ruolo e di supplenti dei corsi serali comunali.
I passaggi medesimi sono disposti, dopo i passaggi di cattedra, per il primo di ogni cinque posti che si renderanno disponibili nel tempo in ogni classe di concorso.
Art.21 - Organi competenti a disporre i passaggi
di cattedra e di ruolo
I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli artt. 17, 19 e 20 sono disposti dall'Amministrazione Comunale.
Art. 22 - Comandi
L'Amministrazione Comunale può disporre comandi annuali del personale di cui alla presente Normativa presso altre Amministrazioni pubbliche o Enti o Associazioni aventi personalità giuridica secondo le disposizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. 31/05/1974 n° 417 e succesive modificazioni.
Art. 23 - Collocamento fuori ruolo
I collocamenti fuori ruolo del personale di cui alla presente Normativa restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.
Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 24 - Trattamento economico nei casi di passaggi
di cattedra o di ruolo
Nel caso di passaggi di cattedra o di ruolo di cui agli artt. 17, 18 e 20 della presente Normativa o di passaggio da un ruolo docente o direttivo ad un ruolo amministrativo e viceversa, al personale inquadrato nelle nuove qualifiche viene attribuito il nuovo trattamento economico secondo le disposizioni e procedure previste per il personale direttivo e docente della scuola statale.
Art. 25 - Riconoscimento del servizio militare
Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonchè 1'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla Legge 8 Novembre 1966 n° 1033 e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art. 26 - Periodi di servizi utili al riconoscimento
Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
I periodi di congedi e di aspettative retribuite e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art. 27 - Cumulo di riconoscimento e decorrenza dei benefici
Il riconoscimento dei servizi di cui alla presente Normativa non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizi di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dalla presente Normativa e relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della Legge 30/07/1973 n° 477, le nuove misure per il riconoscimento dei servizi previste dagli artt. 81 e 82 hanno effetto da data non anteriore al 1° Luglio 1975.
Art. 28 - Orario di servizio del Preside
Il Preside dei corsi serali è tenuto ad un orario di servizio
di 36, ore
settimanali.
Quando per esigenze della scuola lo richiedono il predetto è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso stabilito dalle norme vigenti.
Art. 29 - Orario di servizio dei docenti
La funzione docente si articola in attività di insegnamento ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.
Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali.
Le attività connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della libertà di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, e la partecipazione agli organi di gestione della scuola.
Per quanto riguarda il piano annuale delle attività specificamente con le attività didattiche, dovranno essere osservate le modalità previste dall'art. 14, comma 5°, del D.P.R. 23 Agosto 1988 n° 399.
L'attività di insegnamento è di 18 ore settimanali, salvo il diritto di opzione per il regime di orario di servizio a tempo parziale, di cui all'art. 15 del D. P. R. n° 399/1988.
Per il funzionamento e la partecipazione agli Organi Collegiali sono previste di norma 80 ore annue, mentre per le attività di aggiornamento viene riservato un impegno fino a 40 ore annue.
I docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola.
Il Preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima disciplina tenendo conto della esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
I docenti di ruolo il cui orario cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza di queste, rimanendo a disposizione della scuola in attività parascolastiche e interscolastiche.
I docenti possono prestare, a domanda, servizio di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a. 24 ore settimanali. Tali ore saranno concesse e retribuite in base alla Normativa statale vigente al momento.
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attività non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n° 399/1988. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del Preside.
Art. 30 - Lezioni Private
Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni dei corsi serali.
Il personale docente, ove assuma lezioni private è tenuto ad informare il Preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Preside può vietare l'assunzione di lezioni private e interdirne la continuazione.
Avverso il provvedimento del Preside è ammesso ricorso al Sindaco che decide in via definitiva.
Art. 31 - Divieto di lezioni private per il Preside
Al Preside è fatto divieto di impartire lezioni private.
Art. 32 - Divieto di cumulo di impieghi
L'Ufficio di Preside e di Docente previsto dalla presente Normativa non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediatamente notizia all'Amministrazione.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
Art. 33 - Altre incompatibilità. Decadenza
Il personale di cui alla presente Normativa non può esercitare attività commerciali, industriali e professionali, nè può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o Enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione dall'Aministrazione Comunale.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica nei casi di società cooperative tra i dipendenti dei Comuni o di società cooperative per la costruzione della prima casa.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dall'Amministrazione Comunale a cessare dalla situazione di incompatibilità.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
Al personale docente è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Art. 34 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Normativa in materia di diritti e di obblighi del Preside e del personale docente, si rinvia nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957 n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo IV
DISCIPLINA
Art. 35 - Sanzioni
Al Preside e al personale docente dei corsi serali, nel caso di violazione dei propri doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) La censuraPer il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo alla osservanza dei propri doveri.
b) La sospensione dall' insegnamento o dall'Ufficio fino ad un mese
c) La sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio da oltre un mese a sei mesi
d) La destituzione
Art. 36 - Censura
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione di docente e i doveri d'Ufficio
Art. 37 - Sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio
fino ad un mese
La sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio consiste nel divieto
di esercitare la funzione direttiva e la funzione docente con la perdita
del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo
art. 42.
La sospensione dall'Insegnamento o dall'Ufficio fino ad un mese viene
inflitta:
a) per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerente alla funzione o per gravi negligenze in servizio;b) per violazione del segreto d'ufficio inerenti atti o attività non soggette a pubblicità;
c) per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
La sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
b) per atti di violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi;
d) per abuso di autorità.
La sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio di cui al precedente art. 37 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio
La sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio di cui al precedente art. 38, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico di stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
Per un biennio dalla data in cui viene irrogata la sospensione da un anno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il Preside e il personale docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorso per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente il ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
Art. 40 - Destituzione
La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto di impiego è inflitta:
a) per atti che siano, in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;Il Preside e il personale docente incorrono nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957 n° 3.b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative ottenute in deposito o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alle funzioni, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni o per concorso negli stessi;
e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 41- Recidiva
In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.
In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 35, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per l'infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata già erogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata fino ad un terzo.
Art. 42 - Assegno alimentare
Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 43 - Riabilitazione
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui è inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, su parere del Responsabile amministrativo della Pubblica Istruzione, sentito il Preside abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere al Sindaco che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
Art. 44 - Censura e avvertimento
La censura è inflitta dal Sindaco.
L'avvertimento scritto è inflitto al personale docente dal Preside.
Art. 45 - Sospensione dall'insegnamento o dall Ufficio e destituzione
Le sanzioni di cui all'art. 35 lettere b), c), d) sono irrogate con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale in conformità al parere espresso dalla commissione di disciplina costituita ai sensi dell'art. 230 della Legge Comunale e Provinciale Testo Unico n° 383/1934, salvo che l'Amministrazione non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.
Art. 46 - Provvedimenti di riabilitazione
Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 43 è adottato con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
Art. 47 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
I provvedimenti di sospensione cautelare previsti dall'art. 91 all'art. 99 del D. P. R. 10 Gennaio 1957 n° 3 sono disposti dal Sindaco.
I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere disposti dal Responsabile amministrativo del Settore Funzionale n° 22 - Servizi Scolastici ove ricorrano ragioni di particolare urgenza, salvo convalida da parte del Sindaco.
Art. 48 - Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Normativa in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957 n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo V
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO
UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI - RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
Art. - 49 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda
Per quanto riguarda il collocamento a riposo del personale docente, si applica il combinato disposto dall' art. 15 della Legge 30 Luglio 1973 n° 477 e dall'art. 109 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 417.
Art. 50 - Dimissioni dall'impiego
Il personale può dimettersi dall'inpiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono state presentate.
Il personale è tenuto a presentare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando siano in corso procedimenti disciplinari a carico del personale.
Art. 51 - Decadenza dall'impiego
Al personale si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957 n° 3 e, successive modificazioni.
I provvedimenti di decadenza sono adottati dall'Amministrazione Comunale.
Art. 52 - Dispensa dal servizio
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o insufficiente rendimento.
I provvedimenti per dispensa per inidoneità fisica sono adottati dall'Amministrazione Comunale, previo parere della Commissione Sanitaria.
In caso di incapacità o persistente insufficiente rendimento, la dispensa, sentito il parere del Preside e sempre deliberata dall'Amministrazione Comunale, sarà preceduta da formale contestazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'adozione del suddetto provvedimento.
Art. 53 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.
L'utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dall'Ammistrazione previo parere della Commissione Sanitaria, dandosi luogo alla utilizzazione del dipendente in mansioni amministrative del livello amministrativo assimilabile, fermo restando il trattamento economico in godimento.
Art. 54 - Restituzione ai ruoli di provenienza
Il personale di cui alla presente Normativa, se già appartenente ad altro ruolo del personale docente, può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza.
La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Il provvedimento di restituzione è adottato dall'Amministrazione Comunale.
Il Preside con deliberazione dell'Amministrazione Comunale, può essere restituito all'insegnamento nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva.
Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 55 - Riammissione in servizio
Al Preside e al personale docente si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957 n° 3.
La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può avere luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione alle disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupa all'atto della cessazione del rapporto di servizio.
Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dall'Amministrazione Comunale.
La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.56 - Applicabilità
Le disposizioni della presente Normativa si applicano al Preside e al personale docente di ruolo dei Corsi Serali; si applicano altresì in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 57 - Accesso al ruolo di Preside in prima applicazione
In prima applicazione al ruolo di Preside si accede tramite concorso per titoli ed esami aperto esclusivamente ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche comunali, titolari di cattedre per il cui insegnamento è previsto il Diploma di Laurea e tutti i requisiti previsti per le scuole statali.
Art. 58 - Norme finali di rinvio
La presente Normativa, che costituisce il Testo Unico delle norme formulate a seguito dell'estenzione al personale docente dei corsi serali comunali, con deliberazione consiliare n° 136/6 del 14 Gennaio 1985, esecutiva a norma di legge, delle norme sullo stato giuridico ed economico del corrispondente personale statale contenute nel D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 417, sarà adattata alle successive modificazioni ed integrazioni che nel tempo interverranno nell'Ordinamento statale se ed in quanto compatibili con la diversa organizzazione amministrativa del Comune di Firenze.
Per quanto non previsto si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato e, per quanto non previsto dalle stesse, si applicano le norme vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.
TABELLA "A"
TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
| Ruolo e cattedre da cui è ammesso il passaggio di ruolo | Ruolo e cattedre a cui è ammesso il passaggio di ruolo | Condizioni |
| Insegnante di:
"SCUOLA MATERNA" "SCUOLA ELEMENTARE" |
|
|
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1 - ORGANI INTERNI
Gli organi interni previsti dal presente Regolamento sono i seguenti:
- CONSIGLIO DI CLASSE
- ASSEMBLEE STUDENTESCHE
- COLLEGIO DEI DOCENTI
- CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le riunioni sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 2 - CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe si compone dei docenti di ogni singola classe.
Fanno parte altresì del Consiglio di Classe tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
Il Consiglio di Classe è aperto alla partecipazione degli studenti della classe stessa che nelle singole adunanze hanno diritto di intervento.
Il Consiglio di Classe è convocato in via ordinaria con frequenza mensile in orario tale da favorire la presenza degli studenti.
Sono ammesse convocazioni straordinarie su richiesta di almeno metà degli studenti e/o degli insegnanti della classe.
E' ammessa la convocazione (su richiesta del preside o dei Consigli delle singole classi) dei Consigli di classi parallele con le stesse competenze dei punti a), b), c) e d) del Consiglio di Classe.
Il Preside fissa il calendario annuale delle aduananze che, direttamente o tramite un suo delegato, presiede nominando di volta in volta il Segretario.
Il Consiglio di Classe ha competenze relative:
a) alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari;b) alla valutazione del livello di apprendimento della classe e del livello di avanzamento del programma;
c) alla formulazione al Collegio dei Docenti di proposte didattiche e di iniziative di
sperimentazione;d) alla valutazione della effettiva partecipazione dei singoli studenti al lavoro collettivo della classe, sulla cui base è decisa la loro presentazione agli esami.
Sono previste assemblee studentesche di corso e di classe le cui competenze e la cui regolamentazione sono ordinate in analogia alle norme previste per gli Istituti di Istruzione secondaria superiore statali.
Art. 4 - COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nei corsi serali ed è presieduto dal Preside.
Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità oppure, per questioni di particolare importanza, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
La prima seduta ha luogo almeno otto giorni prima dell'inizio delle lezioni scolastiche.
Il Collegio dei Docenti:
b) formule proposte al Consiglio di Istituto per l'acquisto delle dotazioni libraie e dei sussidi didattici;
c) esprime pareri al Preside per la formazione delle classi e delle cattedre, per la formulazione dell'orario delle lezioni, per le iniziative promozionali le iniziative collaterali tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 1'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) formula al Preside proposte in materia di organizzazione/rioganizzazione dei corsi, iniziative di sperimentazione iniziative extracurricolari, aggiornamento culturale e professionale;
f) elegge ogni anno scolastico nella sua prima seduta, i Collaboratori del Preside a norma dell'art 4 della Normativa, nonché i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
Art. 5 - CONSIGLIO DI ISTITUTO
a) Consistenza numerica
Il Consiglio d'Itituto è costituito dai seguenti membri:
- Il Presideb) Attribuzioni del Consiglio d'Istituto
- n° 6 rappresentanti del personale insegnante
- n° 6 rappresentanti degli studenti
- n° 2 rappresentanti del personale non insegnante
Il consiglio d'istituto fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio nelle seguenti materie:
- Sulle modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali;Il Consiglio d'Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali al coodinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto- Acquisto/rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie; acquisto di materiale di consumo;
- Adattamento del calendario scolastico alle esigenze specifiche dei corsi;
- Cristeri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche, corsi di recupero e di sostegno, visite guidate;
- Promozione di contatti con le altre scuole, istituzioni o Enti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione.