(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1190/163 del 28/07/98)
REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI E INABILI
PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE GESTITE DA TERZI
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento disciplina le norme per l'ammissione di
cittadini residenti in Strutture Residenziali sia pubbliche che private
per le quali sia stata stipulata apposita Convenzione fra l'Amministrazione
Comunale di Firenze, l'Azienda Sanitaria di Firenze e il Legale Rappresentante
della Struttura.
Art. 2 - Individuazione dei cittadini assistibili.
L'intervento oggetto del presente regolamento può essere stabilito nei confronti di cittadini residenti nel Comune di Firenze che, in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone.
Per tali soggetti, quando il mantenimento presso la propria abitazione
non sia possibile neanche con il supporto dell'Assistenza Domiciliare,
dei Centri Diurni, della Tele-Assistenza o di sussidi economici, può
essere disposta l'ammissione nelle Strutture Residenziali per Anziani e
Disabili, dopo aver espletato gli adempimenti previsti dal Regolamento
per gli interventi di Assistenza Sociale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 108/94.
Art. 3 - Definizione della Retta
L’importo della retta giornaliera relativa alla prestazione erogata è stabilito con atto deliberativo degli organi competenti dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda Sanitaria di Firenze, ciascuno per la parte di propria competenza. Tale importo, composto dalla Quota Sociale, nonché dalla Quota Sanitaria per i non autosufficienti, sarà diversificato in base alle diverse tipologie dell’utenza (autosufficienti e non autosufficienti) e ai servizi garantiti da ciascun Istituto, così come rilevati da apposita indagine a cura della Direzione Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica del Comune di Firenze e dell’Azienda Sanitaria di Firenze.
Per le Strutture Residenziali ubicate all’esterno del territorio comunale,
l’Amministrazione Comunale farà riferimento alla retta stabilita
dal Comune o dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente; nel caso
che non esistano indicazioni riguardo alla retta da parte degli enti suddetti,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di raggiungere
un accordo per proprio conto con la Direzione degli Istituti in questione
per quanto attiene alla Quota Sociale giornaliera.
Art. 4 - Natura e finalità dell’intervento economico integrativo comunale.
Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizio assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, l’Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che, ospitati in una delle Strutture Residenziali di cui all’art. 1, non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera nel rispetto dei principi fissati dall’art. 433 e seguenti del codice civile.
Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della Quota Sociale giornaliera, si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 109/98, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva degli utenti e dei relativi nuclei familiari.
L’intervento economico è versato dall’Amministrazione Comunale
direttamente a favore della Struttura Residenziale ospitante in deduzione
della Quota Sociale giornaliera a carico dell’assistito.
Art. 5 - Criteri generali per la determinazione dell’intervento economico integrativo comunale
L’intervento economico integrativo concesso dall’Amministrazione Comunale agli utenti, al fine della copertura della Quota Sociale della retta giornaliera di ospitalità, è determinato sulla base dei seguenti principi:
a) gradualità dell’intervento secondo criteri di equità e solidarietà, nello spirito dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile, in relazione alla situazione economica effettiva dell’utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché quelli collegati, cui appartengono parenti ed affini;
b) adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti;
c) definizione di procedure semplici per la richiesta dell’intervento da parte dei cittadini, che si avvalgono della facoltà di autocertificazione e del supporto operativo dell’Amministrazione Comunale, attraverso un sistema informatico per la gestione dei dati e delle procedure.
L’Amministrazione Comunale concede l’intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell’utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari convenzionali collegati, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura integrale della Quota Sociale giornaliera a carico dell’assistito; tale intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Le modalità di valutazione della situazione economica e di determinazione
dell’intervento economico integrativo sono definite dall’Allegato al presente
Regolamento.
Art. 6 - La definizione di nucleo familiare convenzionale ristretto e di nuclei familiari convenzionali collegati
Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva situazione economica degli utenti, nel rispetto della normativa del Codice Civile e ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109/98, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari convenzionali collegati.
Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal coniuge o, in sua assenza dai genitori, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell’utente ai fini Irpef. Il coniuge dell’utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio.
I nuclei familiari convenzionali collegati, considerati ai fini della
quantificazione dell’eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui
fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore, e i nipoti e i relativi
familiari a carico ai fini Irpef. Solo nel caso in cui l’utente non abbia
avuto figli, tra i nuclei familiari convenzionali collegati rientrano quelli
di cui fanno parte i fratelli e le sorelle.
Art. 7 - Indicatore della situazione economica
L’indicatore della situazione economica dell’utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari convenzionali collegati è definito sulla base dei criteri unificati previsti dal decreto legislativo n. 109/98, nonché con modalità integrative di valutazione fissate dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto medesimo, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari, alla deduzione dell’Irpef netta ed alla considerazione di alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini Irpef.
La specifica definizione delle componenti e delle modalità di
calcolo dell’indicatore della situazione economica è contenuta nell’Allegato
del presente Regolamento.
Art. 8 - Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale
La misura dell’intervento economico integrativo, concesso dall’Amministrazione Comunale, è stabilita in base alla differenza esistente tra il valore della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.
In assenza di coniuge, genitori o persone a carico dell’utente la capacità dello stesso di provvedere alla copertura della Quota Sociale è pari al valore aggregato del reddito e del patrimonio valutabili, così come quantificati nell’allegato: Nel caso in cui l’utente sia coniugato o abbia soggetti a carico, il suo reddito e il suo patrimonio vengono valutati congiuntamente a quelli del nucleo familiare ristretto.
La capacità di provvedere alla copertura della Quota Sociale da parte del nucleo ristretto e dei nuclei collegati è pari alla sommatoria di quanto ottenuto moltiplicando l’indicatore della loro situazione economica per il coefficiente contributivo, annualmente determinato dall’Amministrazione Comunale.
Il nucleo ristretto viene coinvolto nel calcolo delle capacità solo per la parte eventualmente residuale della Quota Sociale non coperta dall’utente. Tutti i nuclei collegati, formati dai figli e dalle persone a carico, sono coinvolti nel caso in cui il calcolo effettuato per l’utente e il nucleo convenzionale ristretto non evidenzi la possibilità di garantire l’integrale copertura della Quota Sociale e solo per la parte che residua della stessa. Tutti i nuclei collegati, integrati da generi e nuore e dalle persone a carico, sono coinvolti nel caso in cui l’utente, nucleo ristretto e nuclei collegati, riferiti ai figli, non garantiscono l’integrale copertura della Quota Sociale e solo per la parte che residua della stessa.
Nel caso di donazioni e in aderenza ai principi contenuti nell’art. 437 del Codice Civile, il calcolo della capacità di copertura per l’utente ed i nuclei ristretto e collegati è effettuato per la parte che residua dopo aver considerato l’importo delle donazioni stesse: A tal fine, l’utente è tenuto a dichiarare, relativamente all’ultimo quinquennio, le donazioni effettuate. Sono in ogni caso escluse le donazioni in favore del coniuge. L’importo di tali donazioni concorre in prima istanza per la definizione dell’Indicatore della situazione economica di cui all’art. 5 del regolamento.
Il limite massimo dell’intervento economico integrativo concesso dall’Amministrazione Comunale è costituito dall’ammontare della Quota Sociale della retta di ospitalità giornaliera, definita all’art. 3 del presente Regolamento.
In situazioni di particolare disagio socio-economico segnalate dal Servizio Sociale territorialmente competente, che non trovano piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell’intervento economico integrativo comunale, potrà essere concesso un incremento di tale intervento, nei limiti di un budget complessivo annualmente definito con determinazione del Dirigente responsabile del servizio. Su tale istanza si esprime un’apposita Commissione, così composta:
Art. 9 - Ulteriori modalità di concessione dell’intervento economico integrativo
Qualora un soggetto assistito, il cui nucleo familiare convenzionale ristretto sia privo di altri componenti, presenti un Indicatore della situazione economica incompatibile con la fruizione dell’intervento economico integrativo comunale, o che consenta solo una sua parziale erogazione, in ragione della proprietà di uno o più immobili, può richiedere e ottenere la concessione di tale intervento a condizione che tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili in favore dell’Amministrazione Comunale.
Tali immobili possono essere gestiti e utilizzati dall’Amministrazione
Comunale in forma diretta o attraverso specifiche convenzioni con enti
pubblici e privati, al fine di garantire la copertura parziale e totale
dell’intervento economico integrativo.
Art. 10 - Procedure applicative
La richiesta di fruizione dell’intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall’assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un membro dei nuclei familiari convenzionali ristretto o collegato, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68 e successive integrazioni e modificazioni: In caso di accertata incapacità dell’assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell’intervento economico integrativo comunale sarà curata dall’assistente sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina del tutore.
L’autocertificazione dei dati e delle informazioni relative al calcolo dell’Indicatore della situazione economica del nucleo familiare convenzionale ristretto può essere presentata da uno dei suoi membri in nome e per conto degli altri. Per i nuclei familiari convenzionali ristretti composti dal solo assistito la suddetta autocertificazione può essere presentata dai soggetti di riferimento dei loro nuclei familiari convenzionali collegati.
Nel caso dei nuclei familiari convenzionali collegati l’autocertificazione deve essere invece presentata da ciascuno dei suoi componenti per sè e per il proprio nucleo familiare. E’ possibile che tale autocertificazione sia presentata anche e per conto di membri di altri nuclei familiari collegati sulla base di una specifica delega. Nei casi in cui i membri del nucleo familiare convenzionale collegato risiedano in comuni situati al di fuori della provincia di Firenze, è consentito, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 109/98, che l’autocertificazione venga sottoscritta presso i comuni di residenza e inviata al Centro sociale territorialmente competente.
La mancata presentazione anche di una sola delle autocertificazioni previste dai commi precedenti comporta l’esclusione dell’assistito dall’erogazione dell’intervento economico integrativo comunale.
Il richiedente ed i membri del nucleo familiare ristretto e dei nuclei
familiari collegati nella presentazione dell’autocertificazione dichiarano
altresì di avere conoscenza che nel caso di corresponsione dell’intervento
integrativo possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo successivo
e dell’art. 4 comma 8 del decreto legislativo n. 109/98, controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando
a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
il patrimonio mobiliare.
Art. 11 - Controlli
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Entrate, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98, effettua controlli anche a campione che interessano annualmente almeno il 20% dei beneficiari dell’intervento economico integrativo comunale e comunque un numero di utenti non inferiore a 200, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, si utilizza la convenzione esistente tra l’Amministrazione Comunale e il Ministero delle Finanze. Tale convenzione è finalizzata a consentire l’accesso alle informazioni dell’Anagrafe Tributaria.
La Direzione Entrate comunica alla Direzione Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica i nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere. In tali casi l’Amministrazione Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria. Inoltra la rideterminazione dell’entità dell’intervento economico integrativo e al recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all’applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il recupero delle somme e le sanzioni amministrative sono poste a carico dei membri dei nuclei familiari convenzionali ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.
La Direzione Entrate presenta annualmente all’Amministrazione Comunale una relazione complessiva sugli esiti dei controlli.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del decreto legislativo n. 109/98, l’Amministrazione
Comunale comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari
dell’intervento economico integrativo e dei membri dei relativi nuclei
familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di
Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione
avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze
nella direttiva annuale per la programmazione dell’attività di accertamento.
Art. 12 - Norma transitoria.
Le nuove modalità di determinazione dell’intervento economico
integrativo comunale entreranno in vigore con l’esecutività del
relativo provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 13 - Formazione della Lista di Attesa
L’ammissione all’intervento, dietro richiesta dell’interessato o di un suo familiare, è proposta dal Servizio Sociale Professionale con relazione motivata:
L’organo decisionale di cui al Regolamento per gli interventi di Assistenza Sociale, valutata la proposta, assume le decisioni opportune e invia, su apposita modulistica, tali decisioni alla Direzione 18 "Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica".
L’Assistente Sociale che segue il caso specifico può segnalare tre Residenze, secondo l’ordine preferenziale espresso dall’assistito e dai familiari.
La modulistica come sopra predisposta sarà esaminata da una specifica commissione composta da un rappresentante della Direzione 18 "Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica" che funge da coordinatore, un rappresentante nominato da ciascun Servizio Territoriale, nell’ambito del personale avente qualifica di "Istruttore Direttivo Assistente Sociale".
La commissione determinerà il punteggio riferito a ciascun futuro utente.
Sulla base di detto punteggio l’Ufficio incaricato dalla Direzione 18 "Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica" provvederà a stilare una lista di attesa distinta fra Autosufficienti e Non Autosufficienti.
Nel caso in cui più utenti, sulla base dei criteri stabiliti, abbiano ottenuto lo stesso punteggio, si provvederà al loro inserimento in graduatoria tenendo esclusivamente conto della data di presentazione della domanda di ricovero.
Per i casi di particolari urgenza si potrà addivenire all’ammissione di utenti, da parte della Direzione 18 "Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica", sulla base di segnalazione motivata del Servizio Sociale Professionale, indipendentemente dalla graduatoria in atto, salvo ratifica da parte della commissione alla prima riunione successiva all’inserimento.
La commissione si riunirà periodicamente per l’aggiornamento della lista e comunque tutte le volte che si renderà necessario in relazione all’approssimarsi dell’esaurimento della medesima.
La graduatoria sarà consultabile dagli aventi diritto durante
l’orario di apertura degli Uffici.
Art. 14 - Comunicazione della disponibilità di posti letto.
L’ufficio incaricato, nel momento in cui la Direzione di una Struttura darà notizia della disponibilità di uno o più posti convenzionati, avrà cura di darne comunicazione all’interessato il cui nominativo compare al primo posto della lista di attesa o ai suoi familiari, attraverso i recapiti telefonici da questi indicati al momento della presentazione della domanda; in caso di risposta negativa da parte dell’interessato o di un suo familiare, che dovrà formulare per iscritto, l’Ufficio provvederà a interpellare il nominativo che occupa la posizione immediatamente successiva.
A seguito delle prime due risposte negative, l’interessato manterrà la medesima posizione in lista di attesa; in caso di risposta negativa alla terza offerta, il nominativo verrà collocato d’Ufficio in fondo alla medesima.
L’Ufficio, sulla base della graduatoria così rideterminata, provvederà
a riattivare la procedura d’inserimento come sopra evidenziato. Nel caso
in cui gli utenti, che avevano già espresso tre risposte negative,
persistano per altre tre volte in tale rifiuto, questi ultimi saranno considerati
decaduti dal diritto precedentemente acquisito e la relativa pratica sarà
restituita al Centro Sociale di competenza.
Art. 15 - Ammissione nella struttura.
In caso di risposta affermativa da parte dell'interessato o di un suo familiare alla proposta di inserimento, la Direzione 18 "Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica" ne dà immediata comunicazione alla Struttura interessata, che potrà così consentire l'accoglienza dell'assistito nel minor tempo possibile.
Nel giorno dell'avvenuta ammissione, la Direzione della Struttura ne dà notizia all'Ufficio competente della Direzione 18 "Sicurezza Sociale e Igiene Pubblica", che emette conseguentemente "impegnativa nominativa", che conterrà la data dell'ammissione e la ripartizione degli oneri fra il Comune, l'assistito e i familiari tenuti per legge al mantenimento.
Dell'avvenuta ammissione viene informato il Servizio Sociale Professionale.
ALLEGATO
DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Art. 1
(La definizione del reddito)
Il reddito dei componenti i nuclei familiari convenzionali ristretto e dei nuclei familiari convenzionali collegati è valutato con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale.
Alla sua formazione concorrono quindi le seguenti fonti di entrata:
* Reddito complessivo ai fini Irpef
Si prende in considerazione quanto risulta in sede di dichiarazione dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
* Redditi delle attività finanziarie
Sono determinati applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (definito secondo i criteri indicati all'art. 2 del presente allegato). Per il 1997 tale rendimento è stato determinato in misura pari al 4,5%.
* Altre entrate
Concorrono alla formazione della situazione economica anche categorie di entrate diverse da quelle considerate, anche se non imponibili Irpef, quali rendite, indennità (fra cui quella di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento, ivi compresi gli emolumenti arretrati.
* Redditi disponibili all'estero
I redditi percepiti all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi del decreto legge n. 167/90, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge n. 227/90. Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.
Il reddito valutabile dell'utente è ottenuto sommando le diverse entrate e detraendo:
Tab. 1 - La scala di equivalenza
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Per ogni componente in più +0,35
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi
i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Art. 2
(La definizione del patrimonio)
Il patrimonio dell'utente, dei membri del nucleo familiare convenzionale
ristretto e di quelli dei nuclei familiari convenzionali collegati è
costituito dalla componente immobiliare e mobiliare ed è valutato
con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di presentazione della richiesta dell'intervento economico integrativo
comunale.
Non sono prese in considerazione le componenti patrimoniali che sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale, di lavoro autonomo e di impresa agricola o di allevamento.
Alla formazione del patrimonio concorrono quindi le seguenti grandezze:
* Patrimonio immobiliare
* Patrimonio mobiliare
La valutazione del patrimonio comprende anche l'importo complessivo dei depositi bancari, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie.
a) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati
Si prende in considerazione il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
b) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV
Si prende in considerazione la consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa Valori di Milano dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
c) partecipazioni in società di capitale
Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda secondo l’ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.
d) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell’impresa familiare)
Si prendono in considerazione solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.
* Patrimoni disponibili all'estero
I patrimoni disponibili all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati
ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale
di 1 milione a metro quadro.
Il patrimonio valutabile dell’utente è costituito dalla somma delle grandezze precedentemente indicate, al netto di una franchigia di 5 milioni, ponderata in base alla sua età, secondo le quote desunte dal DPR 26 aprile 1986 n. 131 e riportate nella tab. 2.
Tab. 2 - Quota annua di concorso del patrimonio dell'assistito alla determinazione della situazione economica del nucleo familiare convenzionale ristretto
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Per il nucleo familiare convenzionale ristretto, il patrimonio valutabile ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione economica è quantificato secondo le seguenti modalità: dalla somma dei valori del patrimonio di ciascuno dei componenti diversi dall’utente si detrae una franchigia complessiva di 30 milioni di lire. Il patrimonio concorre nella misura del 30% sino ai primi 30 milioni oltre la franchigia e nella misura del 80% per gli importi successivi.
Relativamente al nucleo familiare convenzionale collegato, per ogni componente considerato si somma al suo patrimonio quello dei soggetti a carico. Il valore così ottenuto viene abbattuto di una franchigia di 50 milioni di lire e concorre alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica nella misura del 20% sino ai primi 30 milioni oltre la franchigia e nella misura del 60% per gli importi successivi. Nel caso in cui il nucleo non risieda in una abitazione di proprietà, la franchigia è elevata a 100 milioni di lire.
Art. 3
(L'Indicatore della situazione economica)
L'Indicatore della situazione economica viene formulato raffrontando congiuntamente la situazione della famiglia con il reddito e il patrimonio, così come definiti all'art. 1 e 2.
Per una data consistenza del nucleo familiare, la contribuzione è dovuta quando il reddito o il patrimonio valutabili della famiglia, presi singolarmente, sono pari o superano i valori di reddito garantito riportati rispettivamente nelle tabb. 3 e 4 per il nucleo familiare convenzionale ristretto e nelle tabb. 5 e 6 per i nuclei familiari convenzionali collegati.
Per il nucleo ristretto il reddito garantito corrisponde a:
· una quota annua, necessaria per il mantenimento dei componenti il nucleo diversi dall'utente, pari al parametro di base, annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale, moltiplicato per il valore della scala di equivalenza (definita dalla tab. 1 ai sensi del decreto legislativo n. 109/98) corrispondente alle caratteristiche del nucleo stesso, senza considerare l'utente.
L’ammontare eccedente il reddito garantito serve per la copertura della Quota Sociale. Per il nucleo ristretto l’intero importo oltre il reddito garantito deve coprire la Quota Sociale.
Tab. 3 - Nucleo ristretto - utente autosufficiente: valori limite
di riferimento per il reddito con patrimonio inferiore alla franchigia.
Quota Sociale annua = 36.500.000
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Componenti del nucleo familiare |
Scala di equivalenza |
(reddito garantito) - Nucleo ristretto - |
- Nucleo ristretto - |
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2.400.000
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38.900.000
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10.000.000+2.400.000
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48.900.000
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15.700.000+2.400.000
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54.600.000
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20.400.000+2.400.000
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59.300.000
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24.600.000+2.400.000
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63.500.000
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28.500.000+2.400.000
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67.400.000
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Tab. 4 - Nucleo ristretto: valori limite di riferimento per il patrimonio totale in assenza di reddito e utente autosufficiente con un’età di 65 anni (50% di 4.800.000)
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Componenti del nucleo familiare
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(corrispondente al reddito garantito) - Nucleo ristretto - |
- Nucleo ristretto - |
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9.800.000
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82.800.000
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71.050.000
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114.875.000
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78.175.000
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122.000.000
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84.050.000
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127.875.000
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89.300.000
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133.125.000
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94.175.000
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138.000.000
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Per i nuclei collegati il reddito garantito corrisponde a:
· una quota annua, necessaria per il mantenimento dei componenti il nucleo, pari a 1,5 volte il parametro di base, annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale, moltiplicato per il valore della scala di equivalenza (definita dalla tab. 1 ai sensi del decreto legislativo n. 109/98) corrispondente alla numerosità e alle caratteristiche del nucleo stesso.
Tab. 5 - Nucleo collegato: valori limite di riferimento per il reddito con patrimonio inferiore alla franchigia. Quota sociale annua = 36.500.000, il cui importo deve essere coperto nella misura massima dell’80% del reddito eccedente il reddito garantito
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Componenti del nucleo familiare |
Scala di equivalenza |
(reddito garantito) - Nucleo collegato - |
- Nucleo collegato - |
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15.000.000
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60.625.000
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23.550.000
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69.175.000
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30.600.000
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76.225.000
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36.900.000
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82.525.000
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42.750.000
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88.375.000
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Tab. 6 - Nucleo collegato: valori limite di riferimento per il patrimonio totale in assenza di reddito
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Componenti del nucleo familiare
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(corrispondente al reddito garantito) - Nucleo collegato - |
- Nucleo collegato - |
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95.000.000
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171.040.000
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109.250.000
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185.290.000
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121.000.000
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197.040.000
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131.500.000
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207.540.000
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141.250.000
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217.290.000
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I valori di reddito riferiti alle diverse consistenze del nucleo familiare sono stati calcolati in base alla scala di equivalenza di cui alla tab. 1. Per ogni componente oltre il quinto si applicano 0,35 punti in più
I livelli minimi di patrimonio totale sono definiti nelle tabb. 4 e 6 sulla base dei criteri riportati all’art. 2 del presente Regolamento e il loro valore equivale a quello dei livelli di reddito riportati nelle tabb. 3 e 5 per le diverse consistenze del nucleo familiare.
Se il reddito e il patrimonio, presi singolarmente, sono superiori ai minimi indicati nelle tabb. 3 e 4 per il nucleo ristretto e nelle tabb. 5 e 6 per il nucleo collegato, il giudizio sulla condizione economica è definito come combinazione dei valori normalizzati dei loro rispettivi importi valutabili. La combinazione è effettuata secondo la formula della disgiunzione logica riferita a due grandezze tra loro non predittive. Tale formula garantisce la coerenza con l'affermazione secondo cui, anche nel senso comune, sono il reddito o il patrimonio che definiscono la condizione economica.
Per i nuclei collegati l’aliquota contributiva, di cui all’art. 8 varia
in forma progressiva all’interno dell’intervallo tra i valori di reddito
garantito e i limiti indicati nelle tabelle. Essa è costituita da
una interpolazione quadratica tra il reddito garantito (aliquota=0) e il
reddito limite (aliquota=100%). La non-linearità garantisce che
per redditi bassi la partecipazione alla Quota Sociale cresce in modo minore
che per redditi vicino al limite. La differenza tra crescita costante (linearità)
e crescita progressiva viene visualizzata con la figura 1.