ARTICOLI N. 189 E N. 190 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE
ABROGAZIONE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1094/301
del 14/07/95)
IL CONSIGLIO
ESAMINATO il provvedimento previsto dall'articolo 189 del Regolamento
comunale d'igiene, secondo il quale il Sindaco può "permettere,
caso per caso ed in via assolutamente eccezionale," l'impianto di un laboratorio
o stabilimento industriale anche fuori delle zone destinate a quartiere
industriale, "quando si tratti di industrie tali da non recare assolutamente
inconvenienti o disturbo di alcun genere e semprechè l'impianto
venga fatto in località eccentriche in guisa da non intralciare
lo sviluppo edilizio della città e da non recare danno o pregiudizio
dal lato artistico ed estetico, al paesaggio e ai prossimi monumenti".
"Il permesso di cui al secondo comma del presente articolo non potrà
essere rilasciato quando gli stabilimenti vengano a trovarsi a distanza
minore di metri cento in linea retta da ospedali, case di cura, scuole,
biblioteche, chiese e pubblici uffici.";
CONSIDERATO che l'articolo 190 del Regolamento comunale d'igiene prevede
che "i locali destinati ad uso di laboratorio, di stabilimento industriale,
di magazzini di materie prime, o prodotti industriali di qualsiasi specie,
oltre a essere rispondenti a tutte le norme sancite nel presente regolamento
e in quello edilizio, in quanto non venga ad essere derogato con le disposizioni
seguenti, devono in ogni parte rispondere all'uso cui sono destinati e
presentare condizioni igieniche e di ubicazione tali da non essere di danno
ai lavoratori e alle persone che vi sono comunque addette, nè di
danno o molestia al vicinato.
Nelle industrie insalubri devono essere
attuati tutti i migliori mezzi tecnici atti a prevenire i danni agli operai
ed al vicinato e a rimuovere, per quanto è possibile, i danni derivanti
dalle industrie stesse.";
VALUTATA l'inesistenza di norme statali a carattere generale che contemplino il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui agli articoli summenzionati;
CONSIDERATA altresì la presenza di previsioni specifiche di settore che contemplano in via autonoma la tutela dei singoli interessi sottostanti al provvedimento autorizzativo in esame;
RITENUTA sufficiente, per una completa disciplina della materia, la normativa attualmente vigente a livello nazionale in materia di tutela ambientale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia urbanistica;
VISTA l'esistenza di un progetto articolato di riforma, comportante modifiche agli artt. 188 e ss. R.C.I., proposto unitariamente dalle ex UU.SS.LL. cittadine;
SOTTOLINEATA l'esigenza di provvedere ad una rapida definizione della questione, stante il numero sempre maggiore di pratiche in attesa di evasione, a causa sia delle difficoltà interpretative, sia dell'inadeguatezza del personale assegnato alla U.O. competente al rilascio di tali autorizzazioni;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana del 30 agosto 1991, n. 7490, che tra l'altro introduce l'obbligo, per chi intende iniziare una nuova attività lavorativa ricadente nella definizione di NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi) o modificare significativamente il ciclo tecnologico di una lavorazione, di ottenere il nulla osta dal Sindaco, che lo rilascerà su richiesta dell'interessato e dietro parere favorevole della U.S.L.;
CONSIDERATA l'immediata necessità di provvedere e ritenuto opportuno dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali);
VISTA la legge regionale 17 Ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);
VISTA la legge 28 febbraio 1995, n. 47 (norme in materia dì controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
VISTA la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della l. 28.2.1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili);
VISTO l'art. 1 della legge 241/90 che, dopo aver evidenziato come il procedimento amministrativo debba essere improntato a criteri di economicità ed efficacia, dispone al comma 2 l'esplicito divieto di aggravare il procedimento tranne che nei casi di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, è stato richiesto il parere dei Consigli di Quartiere;
CONSIDERATO che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si sono espressi nel seguente modo:
- C.D.Q. nn. 1, 2, 3, e 5 non hanno fatto pervenire pareri;VISTI i pareri favorevoli acquisiti ex art. 53 l. 142/90
- C.D.Q. n. 4 ha espresso parere favorevole;
- del responsabile del servizio in linea tecnica;AI SENSI dell'art. 32 della L. 142/90;
- del responsabile di ragioneria in linea contabile;
- del Segretario Generale per la legittimità;
DELIBERA
- l'abrogazione degli articoli 189 e 190 del Regolamento Comunale d'Igiene, approvato con deliberazioni del Podestà il 24 maggio 1938 e il 22 dicembre 1939 e della Giunta Provinciale Amministrativa il 20 marzo 1940.