COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO XX : NORME FINALI E TRANSITORIE



194 Disciplina transitoria delle destinazione d’uso e definizione delle Funzioni Ordinarie (modificato con del. C.C. 214/01 e con del. 41/02)

194.1 DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO
194.1.1 Ferma restando la disciplina dettata dal vigente Regolamento e dalla relative N.T.A. in merito alle destinazioni d’uso ammissibili , e le definizioni in merito alle destinazioni d’uso contenute nella L.R.39/94, fino all’approvazione della apposita disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 23 maggio 1994, n. 39 nonché della disciplina da emanarsi in attuazione di quanto disposto dall’art. 25 della L. 47/85 come modificato dall’art. 2 comma 60 della L. 662/96, sull’intero territorio comunale la disciplina delle destinazioni d’uso, a prescindere dalla qualificazione del tipo di intervento che ne comporti il mutamento, sono regolati dalle seguenti ulteriori disposizioni : 194.2 Funzioni Ordinarie  
194.2.1 Sono Funzioni Ordinarie, sottoposte alla disciplina prevista dalle N.T.A. e dal presente Regolamento, tutte le destinazioni d'uso che non sono considerate Strategiche secondo quanto precisato al comma precedente o che ricadono in ambiti esterni a quelli previsti dal Piano adottato con Delibera C.C. nr. 45 del 15/03/99.

194.2.2 Le Funzioni Ordinarie, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 39/94, si distinguono nelle seguenti categorie:

• Residenziale
rientrano nella categoria residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo (ad esempio : abitazione/studio professionale o abitazione-affittacamere) quando che la prevalente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo.

• Industriale e artigianale
rientrano nella categoria industriale/artigianale : industrie e laboratori artigiani, corrieri ed aziende di autotrasporto, magazzini di imprese edili, laboratori di riparazione e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell’azienda.

• Commerciale
rientrano nella categoria commerciale : le attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture), le attività commerciali di grande distribuzione (grandi strutture), le attività commerciali all’ingrosso, i pubblici esercizi e le altre attività di servizio alla residenza anche quando esercitate in forma artigianale.

• Turistico-ricettive
rientrano nella categoria turistico-ricettiva : le attività ricettive propriamente dette di cui al Capo I della L.R. 42/00 (alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi ed aree di sosta, come rispettivamente definite agli artt. 3, 4, 6, 8 di detta legge) nonchè le altre attività che, seppur escluse dall’ambito di applicazione della L.R. 83/97, siano comunque adibite ad usi di carattere essenzialmente ricettivo quali affittacemere, ostelli e le altre attività turistico-ricettive extra alberghiere di cui al Capo II della L.R. 42/00;

• Direzionale
rientrano nella categoria direzionale : banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione di enti e società fornitrici di servizi, uffici privati e studi professionali in genere (anche quando utilizzati in modo promiscuo se occupano la prevalente superficie dell’unità immobiliare).

• Pubbliche o di interesse pubblico
rientrano nella categoria pubblica o di interesse pubblico : i servizi e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrezzature private che rivestano interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature ricreative e per il tempo libero.

• Agricola
rientrano nella categoria agricola gli edifici o parti di essi adibiti a funzioni direttamente connesse con la produzione agricola od alle attività direttamente connesse, ivi comprese quelle agrituristiche o di acquacoltura.

• Parcheggio
rientrano nella categoria parcheggi : le autorimesse singole e collettive, i posti auto scoperti o schermati ed in genere qualsiasi spazio privato destinato alla sosta di veicoli , con esclusione dei parcheggi pertinenziali, che assumono la funzione della strutture di cui sono pertinenza

• Verde privato
rientrano nella categoria verde privato : le aree scoperte di uso privato, sistemate o meno a verde, che non siano espressamente adibite ad altra destinazione d’uso (agricola, commerciale, di interesse pubblico, ecc.) ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti.

194.2.3 Si considera mutamento della funzione il passaggio tra l’una e l’altra delle categorie di cui al comma precedente.

194.2.4 L'ammissibilità di ciascuna di dette categorie è stabilita, per le varie zone delle territorio comunale, dal Piano Regolatore Generale, ferme restando le ulteriori limitazioni eventualmente prescritte in via transitoria dal presente Regolamento in attesa della organica e complessiva disciplina di di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 23 maggio 1994, n. 39.

194.2.5 Non costituisce mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione del P.R.G. e del presente Regolamento, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori a dodici mesi. L'autorizzazione per il temporaneo utilizzo viene rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 su conforme indicazione della Giunta Comunale e sentito il parere obbligatorio della Commissione Edilizia. Periodi temporali superiori potranno essere autorizzati solo in casi del tutto eccezionali che a giudizio della Giunta Comunale rivestano particolare e specifica rilevanza pubblica. La temporanea utilizzazione non comporta alcuna variazione della originaria destinazione d'uso dell'immobile.
 

194.3 Prescrizioni specifiche per le strutture turistico-ricettive  
194.3.1 A seguito dell'approvazione dello specifico Piano di Settore, per le strutture turistico ricettive indicate al comma 43.1 delle N.T.A. non trovano più applicazione le limitazioni previste dallo stesso art. 43. Dette strutture sono peraltro soggette alle diverse limitazioni introdotte dal Piano di Settore e sono ammissibili solo ove non in contrasto con il P.R.G. e conformi al Piano di Settore medesimo. E' fatta eccezione per le sottozone D4 ove la realizzazione di nuove strutture turistico-ricettive è espressamente ammessa dal P.R.G.

194.3.2 Non sono soggette alle limitazioni di cui al comma precedente le attività turistico-ricettive extra-alberghiere di cui alla L.R. 1/87 e le altre attività ricettive che non rientrino tra quelle di cui al comma 43.1 delle N.T.A. o espressamente disciplinate dal Piano di Settore.
 

194.4 Mutamento di destinazione d'uso e della funzione  
194.4.1 Fino all’approvazione della disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 39/94, il mutamento di destinazione d'uso è definito dall' art. 4 della stessa legge e pertanto si applicano le seguenti disposizioni:
194.5 Mutamenti di destinazione d'uso o di funzione senza opere  
194.5.1 In attesa di compiuta disciplina ai sensi degli artt. 5-6 della L.R. 39/94, il mutamento di destinazione o di funzione non accompagnato da opere non è soggetto ad alcuno specifico atto abilitante.

194.5.2 Il mutamento di destinazione d'uso o di funzione non può considerarsi eseguito senza opere quando siano state eseguite nei dieci anni precedenti opere edilizie e/o impiantistiche che possano considerarsi comunque preordinate e funzionali al mutamento stesso (quali ad esempio l'inserimento o l'eliminazione di una cucina o di un punto cottura).

194.5.3 Anche in caso di mutamenti di destinazione o di funzione senza opere dovrà sempre essere verificata la conformità alle previsioni del P.R.G. ed alle norme del presente Regolamento, nonché alla normativa in materia igienico- sanitaria, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di superamento delle barriere architettoniche e comunque a tutte le disposizioni che comunque interessino l'attività o l'uso che si intende insediare.
 

194.6 Mutamenti di destinazione d'uso o di funzione differiti nel tempo
      194.6.1 I mutamenti di destinazione d'uso, accompagnati o meno da opere, sono comunque soggetti alla disciplina di cui all'art. 10, ultimo comma, della L. 10/77. In tali casi , prima della variazione di destinazione o contestualmente alla medesima, deve essere inviata apposita comunicazione al soggetto di cui al comma 5.1, specificando sia la vecchia che la nuova destinazione d’uso nonchè tutti gli elementi necessari per la determinazione del conguaglio dovuto. Sono esclusi dalla procedura di cui sopra i casi in cui il cambio di destinazione d’uso, sommato alla precedente esecuzione di opere finalizzate allo stesso , non sia consentito attraverso la procedura della D.I.A.; in tal caso dovrà essere attivata la procedura abilitante prevista dalle vigenti leggi per la realizzazione dell’intervento valutato nel suo complesso .


Art. 195 Criteri interpretativi di altre norme in materia edilizia e urbanistica

195.1 Al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione di alcune norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica che siano risultate di difficile o controversa applicazione, valgono i criteri interpretativi ed applicativi di cui all’Allegato "C".

195.2 A detti criteri si atterranno i singoli responsabili del procedimento, i Dirigenti della Direzione Urbanistica, la Commissione Edilizia ed ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga nel procedimento.

195.3 Quanto precede al fine di conseguire un quadro normativo quanto più certo possibile ed offrire la massima trasparenza ed unifornità di valutazione nell’istruttoria e nella valutazione delle singole pratiche edilizie.

 
Art. 196 Risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e corretto impiego dell’energia (modificato con del C.C. 346/00) 196.1 Prescrizioni generali 196.1.1 In attesa della approvazione dello specifico piano comunale di cui all’art. 5, quinto comma, della L. 10/91, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il risparmio energetico ed il corretto impiego dell’energia nella sua varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al presente articolo. 196.2 Linee guida per la progettazione 196.1.2 La progettazione degli edifici nelle aree di nuovo impianto, come definite al comma 66.4, dovrà tener conto delle linee guida e raccomandazioni di cui all’Allegato "D", uniformandosi alle medesime ove possibile ed opportuno.   196.1.3 Per quanto non specificato in detto allegato od in altre parti del presente Regolamento, trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nonchè (fino alla emanazione degli altri decreti di cui agli artt. 4, 30 e 32 della L. 10/91) quelle di cui al Titolo III del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, quando compatibili con la L. 10/91. 196.3 Incentivi per gli interventi sperimentali 196.3.1 Agli interventi edilizi che prevedano, dal punto di vista energetico, una elevata qualità costruttiva associata ad interventi di riqualificazione puntuale, si applicano gli incentivi di cui ai commi che seguono.

196.3.2 Incentivi di carattere economico
Sono previsti incentivi di carattere economico mediante una riduzione percentuale del contributo di concessione di cui all’art. 3 della L. 10/77. Detto contributo sarà ridotto :

  1. di una percentuale pari ad 1/3 della riduzione percentuale del "fabbisogno normalizzato per la climatizzazione invernale", calcolato come indicato nell’art. 8 del D.P.R. 412/93, per l’edificio progettato e quello limite di legge previsto dal comma 7 dello stesso art. 8 (FENlegge-FENcalcolato)/FENlegge;)
  2. di una percentuale pari alla metà della riduzione percentuale della temperatura operante interna estiva rispetto alla massima esterna (tale riduzione potrà non essere concessa nel caso in cui la temperatura operante interna estiva sia maggiore del valore calcolato);
  3. di una percentuale pari a quella coperta dalla produzione in loco di energia elettrica di origine fotovoltaica rispetto al fabbisogno totale;
  4. di una percentuale pari alla metà di quella coperta dalla produzione in loco di energia elettrica da fonti assimilate a quelle rinnovabili rispetto al fabbisogno totale.
  5.  
196.3.3 Incentivi di carattere edilizio-urbanistico
Sono inoltre previsti incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante applicazione di coefficienti correttivi della S.U.L. che tengano conto del maggior ingombro planimetrico, a parità di carico urbanistico, degli edifici che siano progettati in conformità alle linee guida fornite dal presente Regolamento per quanto attiene il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il corretto impiego dell’energia. Detti incentivi consistono :


196.4 Interventi ammessi agli incentivi

196.4.1 Gli incentivi di cui al comma precedente si applicano agli interventi di nuovo impianto, come definiti all’art. 66.4, quando siano i medesimi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato "D".

196.4.2 La completa rispondenza a dette linee guida è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi di carattere edilizio-urbanistico di cui al comma 196.3.3.

196.4.3 Gli incentivi di cui al comma 196.3 si applicano inoltre agli edifici di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica ed alle estese ristrutturazioni edilizie (si ritengono tali quelle che interessano una S.U.L. non inferiore a mq. 1200), quando detti interventi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato "D" limitatamente ai punti 3, 4.2.4 e seguenti, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.

196.4.4 La completa rispondenza alle linee guida di cui a detti punti dell’Allegato è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi previsti dal presente articolo.


196.5 Serre solari

196.5.1 Si definiscono come serre solari gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui al comma seguente.

196.5.2 Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le seguenti condizioni :

  1. La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.).
  2. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato:
Qo – Q _ 25%
  Qo
    Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349.
  1. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.
  2. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo.
  3. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.U.L. dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata.
  4.  
196.5.3 Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse dal computo della S.U.L.) ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma precedente.
     
196.5.4 La realizzazione di serre solari - in quanto volumi tecnici - è ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le norme di P.R.G. in relazione alla classificazione dei singoli edifici.
     
Art. 197 Costruzioni temporanee (modificato con del C.C. 346/00) 197.1 Sono costruzioni temporanee quelle destinate ad un uso determinato nel tempo e che non presentano il carattere della continuità.

197.2 Non comportando alcuna effettiva trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, dette costruzioni non sono soggette al rilascio di concessione edilizia.

197.3 Per quanto attiene le varie tipologie di costruzioni temporanee, la loro ammissibilità, le procedure da seguire per la richiesta ed il rilascio delle relative autorizzazioni ed ogni altro aspetto pertinente le costruzioni medesime, si rimanda allo specifico regolamento riportato in appendice e che disciplina compiutamente le materia (vedi allegato "B").

 
Art. 198 Normativa transitoria in materia di manufatti oggetto di condono edilizio (modificato con del C.C. 346/00 e con del. C.C. 214/01)
    198.1 Fino all'entrata in vigore del Piano Strutturale di cui alla L.R. 5/95 o di specifico Piano di recupero degli insediamenti abusivi di cui all'art. 29 della L. 47/85, gli interventi sui manufatti oggetto di condono edilizio costruiti totalmente in assenza di concessione o licenza edilizia sono soggetti alle restrizioni di cui all'art. 66 delle N.T.A.

    198.2 Le restrizioni medesime non operano nei confronti degli immobili interessati da interventi sul patrimonio edilizio esistente o da interventi di nuova costruzione parziale (ampliamenti, sopraelevazioni, costruzione di manufatti accessori o pertinenziali, ecc.) nonchè, per il disposto dell’ultimo periodo dello stesso art. 66, nei confronti degli immobili che, seppur totalmente abusivi, risultassero ammissibili secondo la disciplina urbanistica vigente al momento della loro costruzione.

    198.3 Dette restrizioni non si applicano inoltre agli edifici condonati che, seppur costruiti totalmente in assenza di concessione o licenza edilizia, siano graficizzati esplicitamente nella cartografia di P.R.G. e per i quali lo stesso P.R.G. prescriva una determinata classe di intervento (ferme restande la disciplina prevista dalle N.T.A. per la classe ricorrente) o comunque una disciplina edilizio-urbanistica che consenta in maniera inequivoca la riutilizzazione delle volumetrie esistenti (zone B). In tutte le altre zone (ed in particolare nelle zone E) l'eventuale graficizzazione dell'immobile è irrilevante e le restrizioni di cui all'art. 66 operano pienamente, con le sole eccezioni di cui al comma 198.2.

    198.4 Sugli immobili oggetto di condono edilizio, ovunque ubicati, sono sempre ammessi gli interventi necessari a conseguire l'adeguamento statico di cui all'art. 35 della L. 47/85, anche mediante la fedele demolizione e ricostruzione di cui all'art. 7.1.2 lettera "d".

    198.5 Nel caso di manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con la sola eccezione della ristrutturazione urbanistica, senza che sia necessaria la preventiva definizione della pratica. In ogni caso il rilascio dell'atto abilitante richiesto non costituisce ratifica o presa d'atto dello stato di fatto nè garanzia dell'effettivo rilascio della concessione in santoria. L'eventuale diniego del condono comporta l'applicazione delle sanzioni di legge anche sulle parti eventualmente interessate da opere eseguite in forza del successivo atto abilitante. Di ciò deve darsi espressamente atto nella concessione o autorizzazione edilizia.

    198.6 Ogni qualvolta un progetto interessi manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, è facoltà dell'interessato chiederne la definizione con procedura di urgenza. In tali casi l'Ufficio Speciale Condono Edilizio procede in via prioritaria alla definizione della pratica nei termini del procedimento per il rilascio della concessione.

198.7 Nel caso che i manufatti oggetto di condono , assoggettati al regime di cui al D.lgs 490/99 , vengano valutati negativamente dagli organismi competenti ,per motivi non sostanziali e comunque modificabili senza alterazioni sostanziali della struttura oggetto di condono, il Soggetto competente al rilascio dell'atto di sanatoria , potrà aprire una fase di partecipazione al procedimento a i sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 , in modo da consentire agli interessati di proporre , entro termini determinati , eventuali interventi di adeguamento , finalizzati a rimuovere i motivi ostativi individuati dai competenti organi, in analogia con il procedimento di adeguamento statico previsto dall' art 35 5° comma della L.47/85.Gli eventuali interventi proposti saranno valutati dai medesimi organismi che hanno espresso il precedente parere, e la realizzazione degli interventi di adeguamento sarà condizione indispensabile per il rilascio della Sanatoria.
Una volta trascorso infruttuosamente il termine assegnato per gli eventuali adeguamenti si procederà comunque al diniego della istanza  
 
Art. 199 Edifici esistenti adibiti a funzioni non più ammissibili. 199.1 Gli edifici adibiti a funzioni in contrasto con quelle ammesse dal Piano Regolatore Generale non potranno essere oggetto di interventi finalizzati all’ampliamento o al potenziamento delle funzioni in contrasto. Per detti immobili, qualora sia previsto il mantenimento dell’attività in contrasto, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.   Art. 200 Manutenzione degli edifici 200.1 Ciascun proprietario è tenuto a mantenere il proprio edificio, sia nel suo insieme che in ogni sua parte, in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quanto concerne il decoro, I'estetica e l'igiene.

200.2 Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte interne al centro edificato, siano esse di pertinenza degli edifici esistenti o meno.

200.3 Per i fini di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Qualora il proprietario non vi provveda spontaneamente e lo stato di conservazione dell’edificio di deteriori al punto di non garantire normali condizioni di sicurezza o di decoro od igieniche, il Sindaco potrà ordinare i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino che reputerà necessari.

200.4 In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo.

200.5 Sono soggette agli obblighi di cui ai commi precedenti tutte le parti dell’edificio e gli impianti a servizio del medesimo, anche quando non risultino visibili ma siano comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all’igiene dell’edificio, di quelli circostanti e degli spazi pubblici. Quanto precede con particolare riferimento alle tubazioni del sistema di raccolta e smaltimento delle acque (siano esse pluviali che reflue), la cui manutenzione è a carico del proprietario sino al punto in cui le medesime si allacciano alla pubblica fognatura e che dovranno essere sempre mantenute integre ed a perfetta tenuta.

 
Art. 201 Deroghe 201.1 La facoltà di deroga è esercitata dal Sindaco e si può applicare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle dei vigenti strumenti urbanistici, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e nei limiti consentiti dall'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n.1357.

201.2 L'autorizzazione alla deroga è accordata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

201.3 E' fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dall'art. 38 della L. 142/90 nelle materie oggetto di ordinanze contingibili e urgenti.

201.4 Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal presente Regolamento in relazione a singoli aspetti dell’attività edilizia non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per l’applicazione delle medesime non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia ove prescritto.

 
Art. 202 Interventi ammissibili nelle aree preordinate all'esproprio (modificato con del C.C. 346/00 e con del. C.C. 214/01) 202.1 La realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G. nelle zone "F" e "G" e nelle altre aree preordinate all'esproprio è riservata in linea generale al Comune ed agli Enti istituzionalmente competenti.

202.2 E’ ammessa , in relazione ai termini di validità del vincolo , l' attuazione anticipata delle previsioni di P.R.G. da parte di soggetti diversi previa valutazione dell'interesse pubblico di procedere alla realizzazione dell'opera ed approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'intervento e di apposita convenzione con la quale il soggetto attuatore , si impegni almeno:

202.3 -In tutte le zone preordinate all'esproprio, con la sola eccezione delle zone "F" destinate a parchi esterne ai centri abitati e ferma restando la primaria tutela dei valori ambientali presenti , sono consentite fino all'avvio della procedura espropriativa, le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali , che non comportino trasformazione permanente del suolo (art. 4, lettera "e" L.R.52/99), con esclusione della attività di vendita "in loco". È consentita la installazione di un unico manufatto , di presidio alla attività espositiva , purchè lo stesso abbia le dimensioni strettamente necessarie all' attività di controllo e le caratteristiche di manufatto provvisorio , e non preveda la presenza continuativa di addetti. Detta possibilità è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale che eventualmente autorizzerà la stipula di apposita convenzione con la quale gli interessati.
  • si obbligano a rinunciare, in caso di esproprio, all'eventuale plusvalore determinato dalle opere o dall'uso;
  • si obbligano, sempre in caso di esproprio ed ove il soggetto espropriante lo ritenga opportuno, a procedere a semplice richiesta al ripristino dell'area nello stato precedente all'intervento;
  • si obbligano a mettere in atto tutte le misure atte ad evitare inquinamento del suolo e del sottosuolo;
  • presta idonee garanzie fidejussorie a garanzia degli impegni di cui sopra.

  •  
    Art. 203 Norme transitorie (introdotto con del C.C. 346/00 e modificato con del C.C. 214/01 e con del. 41/02)


    ART. 204 Sanzioni (modificato con del C.C. 346/00 rispetto all’ex art. 202 e modificato con del. C.C. 214/01)

      204.1 Quando le infrazioni al presente regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali e/o regionali, si applicherà una sanzione amministrative pecuniaria da un minimo di €. 50 ad un massimo di €. 500. Con apposita ordinanza il Sindaco determinerà gli importi relativi alle singole fattispecie con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all’art. 16 della L. 689/81, nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.
    Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Dirigente del Servizio intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alla prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l’applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria.