REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPITOLO XX : NORME FINALI E TRANSITORIE
194 Disciplina transitoria delle destinazione d’uso e definizione delle Funzioni Ordinarie (modificato con del. C.C. 214/01 e con del. 41/02)
194.1 DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO
194.2.2 Le Funzioni Ordinarie, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 39/94, si distinguono nelle seguenti categorie:
• Residenziale
rientrano nella categoria
residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle
utilizzate in modo promiscuo (ad esempio : abitazione/studio professionale
o abitazione-affittacamere) quando che la prevalente superficie dell’unità
sia adibita ad uso abitativo.
• Industriale e artigianale
rientrano nella categoria
industriale/artigianale : industrie e laboratori artigiani, corrieri ed
aziende di autotrasporto, magazzini di imprese edili, laboratori di riparazione
e simili, officine e carrozzerie ed in genere ogni attività finalizzata
alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione
di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità
spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell’azienda.
• Commerciale
rientrano nella categoria
commerciale : le attività commerciali al dettaglio (esercizi di
vicinato e medie strutture), le attività commerciali di grande distribuzione
(grandi strutture), le attività commerciali all’ingrosso, i pubblici
esercizi e le altre attività di servizio alla residenza anche quando
esercitate in forma artigianale.
• Turistico-ricettive
rientrano nella categoria
turistico-ricettiva : le attività ricettive propriamente dette di
cui al Capo I della L.R. 42/00 (alberghi, residenze turistico alberghiere,
campeggi ed aree di sosta, come rispettivamente definite agli artt. 3,
4, 6, 8 di detta legge) nonchè le altre attività che, seppur
escluse dall’ambito di applicazione della L.R. 83/97, siano comunque adibite
ad usi di carattere essenzialmente ricettivo quali affittacemere, ostelli
e le altre attività turistico-ricettive extra alberghiere di cui
al Capo II della L.R. 42/00;
• Direzionale
rientrano nella categoria
direzionale : banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione ed organizzazione
di enti e società fornitrici di servizi, uffici privati e studi
professionali in genere (anche quando utilizzati in modo promiscuo se occupano
la prevalente superficie dell’unità immobiliare).
• Pubbliche o di interesse
pubblico
rientrano nella categoria
pubblica o di interesse pubblico : i servizi e le attrezzature pubbliche
di qualsiasi tipo e natura, i servizi e le attrezzature private che rivestano
interesse pubblico, ivi comprese le attrezzature ricreative e per il tempo
libero.
• Agricola
rientrano nella categoria
agricola gli edifici o parti di essi adibiti a funzioni direttamente connesse
con la produzione agricola od alle attività direttamente connesse,
ivi comprese quelle agrituristiche o di acquacoltura.
• Parcheggio
rientrano nella categoria
parcheggi : le autorimesse singole e collettive, i posti auto scoperti
o schermati ed in genere qualsiasi spazio privato destinato alla sosta
di veicoli , con esclusione dei parcheggi pertinenziali, che assumono la
funzione della strutture di cui sono pertinenza
• Verde privato
rientrano nella categoria
verde privato : le aree scoperte di uso privato, sistemate o meno a verde,
che non siano espressamente adibite ad altra destinazione d’uso (agricola,
commerciale, di interesse pubblico, ecc.) ivi comprese le aree di pertinenza
degli edifici esistenti.
194.2.3 Si considera mutamento della funzione il passaggio tra l’una e l’altra delle categorie di cui al comma precedente.
194.2.4 L'ammissibilità di ciascuna di dette categorie è stabilita, per le varie zone delle territorio comunale, dal Piano Regolatore Generale, ferme restando le ulteriori limitazioni eventualmente prescritte in via transitoria dal presente Regolamento in attesa della organica e complessiva disciplina di di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 23 maggio 1994, n. 39.
194.2.5 Non costituisce mutamento
di destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione del P.R.G. e del
presente Regolamento, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni
pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non
superiori a dodici mesi. L'autorizzazione per il temporaneo utilizzo viene
rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 su conforme indicazione della
Giunta Comunale e sentito il parere obbligatorio della Commissione Edilizia.
Periodi temporali superiori potranno essere autorizzati solo in casi del
tutto eccezionali che a giudizio della Giunta Comunale rivestano particolare
e specifica rilevanza pubblica. La temporanea utilizzazione non comporta
alcuna variazione della originaria destinazione d'uso dell'immobile.
194.3.2 Non sono soggette
alle limitazioni di cui al comma precedente le attività turistico-ricettive
extra-alberghiere di cui alla L.R. 1/87 e le altre attività ricettive
che non rientrino tra quelle di cui al comma 43.1 delle N.T.A. o espressamente
disciplinate dal Piano di Settore.
194.5.2 Il mutamento di destinazione d'uso o di funzione non può considerarsi eseguito senza opere quando siano state eseguite nei dieci anni precedenti opere edilizie e/o impiantistiche che possano considerarsi comunque preordinate e funzionali al mutamento stesso (quali ad esempio l'inserimento o l'eliminazione di una cucina o di un punto cottura).
194.5.3 Anche in caso di
mutamenti di destinazione o di funzione senza opere dovrà sempre
essere verificata la conformità alle previsioni del P.R.G. ed alle
norme del presente Regolamento, nonché alla normativa in materia
igienico- sanitaria, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli
incendi, di superamento delle barriere architettoniche e comunque a tutte
le disposizioni che comunque interessino l'attività o l'uso che
si intende insediare.
Art. 195 Criteri interpretativi
di altre norme in materia edilizia e urbanistica
195.2 A detti criteri si atterranno i singoli responsabili del procedimento, i Dirigenti della Direzione Urbanistica, la Commissione Edilizia ed ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga nel procedimento.
195.3 Quanto precede al fine di conseguire un quadro normativo quanto più certo possibile ed offrire la massima trasparenza ed unifornità di valutazione nell’istruttoria e nella valutazione delle singole pratiche edilizie.
196.3.2 Incentivi di carattere
economico
Sono previsti incentivi
di carattere economico mediante una riduzione percentuale del contributo
di concessione di cui all’art. 3 della L. 10/77. Detto contributo sarà
ridotto :
196.4 Interventi ammessi
agli incentivi
196.4.2 La completa rispondenza a dette linee guida è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi di carattere edilizio-urbanistico di cui al comma 196.3.3.
196.4.3 Gli incentivi di cui al comma 196.3 si applicano inoltre agli edifici di nuova costruzione, agli interventi di ristrutturazione urbanistica ed alle estese ristrutturazioni edilizie (si ritengono tali quelle che interessano una S.U.L. non inferiore a mq. 1200), quando detti interventi siano conformi alle linee guida di cui all’Allegato "D" limitatamente ai punti 3, 4.2.4 e seguenti, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2.
196.4.4 La completa rispondenza alle linee guida di cui a detti punti dell’Allegato è condizione indispensabile per l’ammissione degli interventi agli incentivi previsti dal presente articolo.
196.5 Serre solari
196.5.2 Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le seguenti condizioni :
197.2 Non comportando alcuna effettiva trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, dette costruzioni non sono soggette al rilascio di concessione edilizia.
197.3 Per quanto attiene le varie tipologie di costruzioni temporanee, la loro ammissibilità, le procedure da seguire per la richiesta ed il rilascio delle relative autorizzazioni ed ogni altro aspetto pertinente le costruzioni medesime, si rimanda allo specifico regolamento riportato in appendice e che disciplina compiutamente le materia (vedi allegato "B").
198.2 Le restrizioni medesime non operano nei confronti degli immobili interessati da interventi sul patrimonio edilizio esistente o da interventi di nuova costruzione parziale (ampliamenti, sopraelevazioni, costruzione di manufatti accessori o pertinenziali, ecc.) nonchè, per il disposto dell’ultimo periodo dello stesso art. 66, nei confronti degli immobili che, seppur totalmente abusivi, risultassero ammissibili secondo la disciplina urbanistica vigente al momento della loro costruzione.
198.3 Dette restrizioni non si applicano inoltre agli edifici condonati che, seppur costruiti totalmente in assenza di concessione o licenza edilizia, siano graficizzati esplicitamente nella cartografia di P.R.G. e per i quali lo stesso P.R.G. prescriva una determinata classe di intervento (ferme restande la disciplina prevista dalle N.T.A. per la classe ricorrente) o comunque una disciplina edilizio-urbanistica che consenta in maniera inequivoca la riutilizzazione delle volumetrie esistenti (zone B). In tutte le altre zone (ed in particolare nelle zone E) l'eventuale graficizzazione dell'immobile è irrilevante e le restrizioni di cui all'art. 66 operano pienamente, con le sole eccezioni di cui al comma 198.2.
198.4 Sugli immobili oggetto di condono edilizio, ovunque ubicati, sono sempre ammessi gli interventi necessari a conseguire l'adeguamento statico di cui all'art. 35 della L. 47/85, anche mediante la fedele demolizione e ricostruzione di cui all'art. 7.1.2 lettera "d".
198.5 Nel caso di manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con la sola eccezione della ristrutturazione urbanistica, senza che sia necessaria la preventiva definizione della pratica. In ogni caso il rilascio dell'atto abilitante richiesto non costituisce ratifica o presa d'atto dello stato di fatto nè garanzia dell'effettivo rilascio della concessione in santoria. L'eventuale diniego del condono comporta l'applicazione delle sanzioni di legge anche sulle parti eventualmente interessate da opere eseguite in forza del successivo atto abilitante. Di ciò deve darsi espressamente atto nella concessione o autorizzazione edilizia.
198.6 Ogni qualvolta un progetto interessi manufatti oggetto di istanza di condono edilizio non ancora definita, è facoltà dell'interessato chiederne la definizione con procedura di urgenza. In tali casi l'Ufficio Speciale Condono Edilizio procede in via prioritaria alla definizione della pratica nei termini del procedimento per il rilascio della concessione.
200.2 Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte interne al centro edificato, siano esse di pertinenza degli edifici esistenti o meno.
200.3 Per i fini di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Qualora il proprietario non vi provveda spontaneamente e lo stato di conservazione dell’edificio di deteriori al punto di non garantire normali condizioni di sicurezza o di decoro od igieniche, il Sindaco potrà ordinare i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino che reputerà necessari.
200.4 In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo.
200.5 Sono soggette agli obblighi di cui ai commi precedenti tutte le parti dell’edificio e gli impianti a servizio del medesimo, anche quando non risultino visibili ma siano comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all’igiene dell’edificio, di quelli circostanti e degli spazi pubblici. Quanto precede con particolare riferimento alle tubazioni del sistema di raccolta e smaltimento delle acque (siano esse pluviali che reflue), la cui manutenzione è a carico del proprietario sino al punto in cui le medesime si allacciano alla pubblica fognatura e che dovranno essere sempre mantenute integre ed a perfetta tenuta.
201.2 L'autorizzazione alla deroga è accordata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.
201.3 E' fatta salva la facoltà di deroga da parte del Sindaco quando esercita i poteri conferitigli dall'art. 38 della L. 142/90 nelle materie oggetto di ordinanze contingibili e urgenti.
201.4 Le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal presente Regolamento in relazione a singoli aspetti dell’attività edilizia non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti e per l’applicazione delle medesime non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia ove prescritto.
202.2 E’ ammessa , in relazione ai termini di validità del vincolo , l' attuazione anticipata delle previsioni di P.R.G. da parte di soggetti diversi previa valutazione dell'interesse pubblico di procedere alla realizzazione dell'opera ed approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'intervento e di apposita convenzione con la quale il soggetto attuatore , si impegni almeno:
203.2 I tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale di cui all’art. 21.1 in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento permangono nella carica fino ad avvenuta nomina di nuovi membri esperti..
ART. 204 Sanzioni
(modificato con del C.C. 346/00 rispetto all’ex art. 202 e modificato con
del. C.C. 214/01)
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