COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO XVIII : NORME DI SPECIALE TUTELA



Art. 169 Speciale tutela della zona omogenea "A" e delle zone agricole di valore ambientale.

169.1 Nell’ambito della zona omogenea "A" e nelle zone agricole di particolare valore ambientale (sottozone "E1" ed "E2" del vigente P.R.G.) è prescritta la conservazione ed il mantenimenti dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari dell’esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.

169.2 La prescrizione di cui al comma precedente trova attuazione mediante l’integrale rispetto delle disposizioni impartite per tali zone dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento.

 
Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea "A". (modificato con del C.C. 346/00, con del. C.C. 214/01 e con del. C.C. 41/02) 170.1 Limitazioni alle variazioni di destinazione d’uso 170.1.1 Nell’ambito della zona omogenea "A", in accordo con le indicazioni di cui all’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G., è favorito il mantenimento e/o il recupero della funzione residenziale e delle attività tradizionali, migliorando il livello qualitativo della funzione abitativa e la dotazione di servizi pubblici e sociali.

170.1.2 A tal fine, in attesa di specifica ed organica disciplina delle funzioni ordinarie ai sensi degli artt. 5-6 della L.R. 39/94, si distinguono i seguenti raggruppamenti di funzioni :

170.1.3 Si definiscono come "funzioni privilegiate" il complesso della funzione residenziale, delle attività tradizionali e dei servizi primari alla residenza, precisandosi come si intenda : 170.1.4 Si definiscono come "funzioni vietate" le destinazioni d’uso incompatibili con la funzione residenziale, quali : 170.1.5 Si definiscono come "funzioni tollerate" le destinazioni d’uso diverse da quelle privilegiate e da quelle vietate.

170.1.6 Per conseguire i fini di tutela di cui al comma 170.1.1, nella zona omogenea "A" valgono le seguenti disposizioni in materia di variazione di destinazione d"uso :

170.1.7 Le limitazioni di cui al comma precedente, previo parere obbligatorio della Commissione Edilizia, possono non applicarsi nel caso di edifici di rilevante valore storico-architettonico (classi "0" ed "1") che, seppur già adibiti ad una delle funzioni tutelate, per le loro peculiari caratteristiche architettoniche o decorative si rivelino incompatibili con la funzione in atto, ritenendosi in tal caso prevalente l’esplicita prescrizione di cui agli artt. 17.3 e 18.3 delle N.T.A.   170.1.8 Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano inoltre agli edifici costituenti l'ambito organico A5 (nuclei ed edifici storici diffusi sul territorio).
 
170.2 Prescrizioni di carattere edilizio 170.2.1 Nel caso di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni, la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 30%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti.

170.2.2 Non è consentita la sostituzione di coperture a falda con coperture piane, se non nel caso di corpi edilizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiore rispetto a quella della gronda dell’edificio principale e sempre che non prospettino sulla pubblica via.

170.2.3 Nel caso di realizzazione di volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi sia la categoria di intervento prevista per l’edificio, i progetti dovranno prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico del contesto in cui dovrebbero inserirsi.

170.2.4 E’ sempre ammessa la sostituzione delle coperture piane o semipiane con coperture a falde inclinate, di pendenza contenuta nei limiti prescritti dal presente articolo. In tali casi la sostituzione si ritiene ininfluente ai fini della determinazione della sagoma dell’edificio.

170.2.5 L’utilizzazione dei sottotetti è ammessa con le limitazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole classi di intervento. Gli eventuali locali sottotetto così ricavati potranno essere adibiti ad abitazione solo quando rispettino le prescrizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel presente Regolamento.

  170.2.6 Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario, qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente suscettibile di modificare l’aspetto esteriore degli edifici dovrà prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione fiorentina in genere.

170.2.7 Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione urbanistica o, in genere, di interventi su edifici di recente costruzione, la compatibilità di cui al comma precedente non è necessariamente conseguita mediante il ricorso a materiali, colori o tecniche tradizionali ma può essere assicurata anche mediante un progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a tecniche e materiali contemporanei, assicuri comunque il corretto inserimento, nel contesto sottoposto a tutela, di edifici che possono anche qualificarsi apertamente come prodotti dell’architettura contemporanea.
 

Art. 171 Ulteriori criteri di tutela per il Centro Storico entro le mura ed i Centri Storici minori (modificato con del C.C. 346/00 , con del. C.C. 214/01, con del. C.C. 41/02 e con del. C.C. 66/05) 171.1 Nell’ambito del Centro Storico entro le Mura (ambito A2) e dei Centri Storici Minori (ambito A4), si applicano inoltre gli ulteriori criteri di tutela di cui ai commi seguenti.

171.2 Nei Centri Storici Minori non sono ammesse attività commerciali di media distribuzione.

171.3 Sia nel Centro Storico entro le Mura che nei Centri Storici Minori gli eventuali mutamenti tra le funzioni privilegiate di cui al comma 170.1.3, sono ammessi quando rispettino le seguenti ulteriori prescrizioni:

Non sono inoltre ammessi cambi di destinazione d’uso dalle strutture ricettive extra – alberghiere di cui al Capo II° della L.R. 42/2000 a quelle ricettive alberghiere di cui al Capo I° della stessa Legge, fatte salve le specifiche prescrizioni del Piano Turistico Cittadino.

171.4 Le limitazioni di cui ai commi precedenti, previo parere obbligatorio della Commissione Edilizia, possono non applicarsi nel caso di edifici di rilevante valore storico-architettonico (classi "0" ed "1") come già stabilito al comma 170.1.7

171.5 Qualsiasi intervento su unità immobiliari ad uso residenziale, quale che sia la classe di intervento prevista dal P.R.G. per l’edificio, non potrà comportare frazionamenti dai quali risultino alloggi di superficie inferiore a mq. 40,00 di superficie utile, così come definita dal D.M. 5/7/1977. La stessa limitazione si applica agli interventi finalizzati a conseguire la destinazione residenziale di unità destinate ad altri usi e che comportino il frazionamento delle medesime.

171.6 La limitazione di cui al comma precedente non si applica nel caso di mutamento di destinazione di unità immobiliari che, all’entrata in vigore del presente Regolamento, già presentino dimensioni inferiori a quella prescritta. Detta limitazione non opera inoltre nei confronti degli interventi da eseguirsi a seguito di P.U.E., per i quali valgono le eventuali limitazioni previste dalla convenzione.

171.7 I cambi di destinazione d’uso di unità immobiliari con destinazione produttiva o commerciale poste sul fronte strada al piano terreno dei fabbricati, finalizzati a conseguire la destinazione residenziale, sono ammissibili soltanto per la realizzazione di unità immobiliari con superficie maggiori di 50 mq. di superficie utile così come definita dal D.M. 5/7/1977.

171.8 Nei casi di cui al comma precedente devono inoltre essere conservate aperture ed infissi caratteristici della originaria destinazione, che non possono peraltro essere computate per la verifica dei rapporti aeroilluminanti previsti dal Cap. XIII.; fanno eccezione a tale disposizione i soli interventi di restauro finalizzati al recupero di assetti tipologici preesistenti.

171.9 Tutti gli alloggi,anche, del tipo monolocale destinati ad una sola persona dovranno prevedere una superficie utile minima destinata soggiorno con angolo cottura e camera singola pari a mq. 24,5; tale superficie è elevata a mq. 29,5 nel caso di alloggi monolocale destinati a due persone.

 
Art. 172 Criteri generali di tutela per le zone agricole di particolare valore ambientale (modificato con del C.C. 346/00)
172.1 Nelle zone agricole di particolare valore ambientale si applicano, quali norme generali di tutela, le prescrizioni di carattere edilizio già previste per la zona omogenea "A" e di cui ai precedenti commi da 170.2.1 a 170.2.7 .