COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPITOLO
XVIII : NORME DI SPECIALE TUTELA
Art. 169 Speciale tutela
della zona omogenea "A" e delle zone agricole di valore ambientale.
169.1 Nell’ambito della
zona omogenea "A" e nelle zone agricole di particolare valore ambientale
(sottozone "E1" ed "E2" del vigente P.R.G.) è prescritta la conservazione
ed il mantenimenti dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari
dell’esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.
169.2 La prescrizione di
cui al comma precedente trova attuazione mediante l’integrale rispetto
delle disposizioni impartite per tali zone dalle N.T.A. del P.R.G. e dal
presente Regolamento.
Art. 170 Criteri generali
di tutela per la zona omogenea "A". (modificato con del C.C. 346/00,
con del. C.C. 214/01 e con del. C.C. 41/02)
170.1 Limitazioni alle
variazioni di destinazione d’uso
170.1.1 Nell’ambito della
zona omogenea "A", in accordo con le indicazioni di cui all’art. 8 delle
N.T.A. del P.R.G., è favorito il mantenimento e/o il recupero della
funzione residenziale e delle attività tradizionali, migliorando
il livello qualitativo della funzione abitativa e la dotazione di servizi
pubblici e sociali.
170.1.2 A tal fine, in attesa
di specifica ed organica disciplina delle funzioni ordinarie ai sensi degli
artt. 5-6 della L.R. 39/94, si distinguono i seguenti raggruppamenti di
funzioni :
-
"funzioni privilegiate", come
specificate al successivo comma 170.1.3
-
"funzioni vietate", come specificate
al successivo comma 170.1.4
-
"funzioni tollerate", come specificate
al successivo comma 170.1.5
170.1.3 Si definiscono
come "funzioni privilegiate" il complesso della funzione residenziale,
delle attività tradizionali e dei servizi primari alla residenza,
precisandosi come si intenda :
-
per funzione residenziale :
le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate
in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell’unità sia
adibita ad uso abitativo;
-
per attività tradizionali
: le funzione diverse dalla residenza che presentano un elevato livello
di compatibilità con la medesima e che sono caratteristiche del
centro urbano fiorentino (artigianato artistico o di servizio, attività
turistico-ricettive nei limiti previsti dallo specifico Piano di Settore,
attività direzionali pubbliche, le attività culturali e le
attività didattiche e scientifiche pubbliche o di pubblico interesse,ecc.)
-
per servizi primari alla residenza:
le attività che si pongono in stretta correlazione con la funzione
residenziale, da un lato fornendo i servizi necessari al permanere della
medesima e dall’altro trovando nella natura residenziale dell’insediamento
il presupposto stesso della propria esistenza (piccole e medie attività
commerciali, servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, circoli ricreativi,
studi professionali ed uffici privati in genere, ecc.).
170.1.4 Si definiscono
come "funzioni vietate" le destinazioni d’uso incompatibili con la funzione
residenziale, quali :
-
attività commerciali
di grande distribuzione ed attività commerciali all’ingrosso;
-
attività industriali
ed attività artigianali di superficie complessiva superiore a mq.
250 per ogni unità, compresi i magazzini e depositi;
-
ospedali, caserme, istituti
di pena e simili;
-
attività nocive, dannose
o comunque non ammesse da norme vigenti nelle zone residenziali,
-
depositi, anche a cielo aperto,
di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti,
-
allevamenti di animali, impianti
sportivi ed ogni attività rumorosa;
-
ogni altra funzione comunque
incompatibile con la residenza.
170.1.5 Si definiscono come
"funzioni tollerate" le destinazioni d’uso diverse da quelle privilegiate
e da quelle vietate.
170.1.6 Per conseguire i
fini di tutela di cui al comma 170.1.1, nella zona omogenea "A" valgono
le seguenti disposizioni in materia di variazione di destinazione d"uso
:
-
sono ammessi i mutamenti di
destinazione d’uso da una funzione vietata verso una funzione tollerata
o una funzione prilegiata;
-
sono vietati i mutamenti di
destinazione d'uso verso una funzione vietata e ciò anche quando
la destinazione in atto già rientri tra quelle vietate; nel caso
di interventi che prevedano il semplice mantenimento di funzioni vietate
in atto si applicano le disposizioni di cui all’art. 199.
-
sono ammessi i mutamenti di
destinazione d’uso da una funzione tollerata verso un'altra funzione tollerata
o una funzione prilegiata;
-
sono ammessi i mutamenti di
destinazione d’uso tra l'una e l'altra delle funzioni prilegiate; non è
invece mai ammesso sostituire una funzione privilegiata con funzioni tollerate
o vietate.
170.1.7 Le limitazioni
di cui al comma precedente, previo parere obbligatorio della Commissione
Edilizia, possono non applicarsi nel caso di edifici di rilevante valore
storico-architettonico (classi "0" ed "1") che, seppur già adibiti
ad una delle funzioni tutelate, per le loro peculiari caratteristiche architettoniche
o decorative si rivelino incompatibili con la funzione in atto, ritenendosi
in tal caso prevalente l’esplicita prescrizione di cui agli artt. 17.3
e 18.3 delle N.T.A.
170.1.8 Le limitazioni di cui
al presente articolo non si applicano inoltre agli edifici costituenti
l'ambito organico A5 (nuclei ed edifici storici diffusi sul territorio).
170.2 Prescrizioni di carattere
edilizio
170.2.1 Nel caso di demolizioni
e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni, la pendenza delle falde del
tetto non potrà superare il 30%, salvo il caso di maggiori pendenze
preesistenti.
170.2.2 Non è consentita
la sostituzione di coperture a falda con coperture piane, se non nel caso
di corpi edilizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati
a quota nettamente inferiore rispetto a quella della gronda dell’edificio
principale e sempre che non prospettino sulla pubblica via.
170.2.3 Nel caso di realizzazione
di volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi sia la
categoria di intervento prevista per l’edificio, i progetti dovranno prevedere
posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle
coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi
quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole
o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico
del contesto in cui dovrebbero inserirsi.
170.2.4 E’ sempre ammessa
la sostituzione delle coperture piane o semipiane con coperture a falde
inclinate, di pendenza contenuta nei limiti prescritti dal presente articolo.
In tali casi la sostituzione si ritiene ininfluente ai fini della determinazione
della sagoma dell’edificio.
170.2.5 L’utilizzazione dei
sottotetti è ammessa con le limitazioni previste dalle N.T.A. del
P.R.G. per le singole classi di intervento. Gli eventuali locali sottotetto
così ricavati potranno essere adibiti ad abitazione solo quando
rispettino le prescrizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel
presente Regolamento.
170.2.6 Fatte salve le maggiori
restrizioni per edifici di interesse storico-architettonico, tipologico
e documentario, qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente
suscettibile di modificare l’aspetto esteriore degli edifici dovrà
prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili
con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione fiorentina
in genere.
170.2.7 Nel caso di nuove
edificazioni, di interventi di ristrutturazione urbanistica o, in genere,
di interventi su edifici di recente costruzione, la compatibilità
di cui al comma precedente non è necessariamente conseguita mediante
il ricorso a materiali, colori o tecniche tradizionali ma può essere
assicurata anche mediante un progettazione particolarmente accurata che,
pur ricorrendo a tecniche e materiali contemporanei, assicuri comunque
il corretto inserimento, nel contesto sottoposto a tutela, di edifici che
possono anche qualificarsi apertamente come prodotti dell’architettura
contemporanea.
Art. 171 Ulteriori criteri di tutela
per il Centro Storico entro le mura ed i Centri Storici minori
(modificato con del C.C. 346/00 , con del. C.C. 214/01, con del. C.C. 41/02 e con
del. C.C. 66/05)
171.1 Nell’ambito del Centro Storico
entro le Mura (ambito A2) e dei Centri Storici Minori (ambito A4), si applicano inoltre
gli ulteriori criteri di tutela di cui ai commi seguenti.
171.2 Nei Centri Storici Minori non sono
ammesse attività commerciali di media distribuzione.
171.3 Sia nel Centro Storico entro le Mura
che nei Centri Storici Minori gli eventuali mutamenti tra le funzioni privilegiate di cui
al comma 170.1.3, sono ammessi quando rispettino le seguenti ulteriori prescrizioni:
-
non comportino complessivo decremento delle superfici
destinate alla funzione residenziale (ammettendosi lo spostamento di detta funzione da una parte
all'altra dello stesso edificio), salvo che non si tratti di interventi relativi ad attività
direzionali o culturali pubbliche o di pubblico interesse o che siano espressamente previsti dal
Piano Turistico Cittadino.
-
la nuova funzione sia compatibile con i caratteri
propri dell'edificio, in relazione sia alla classificazione prevista dal P.R.G. che alle ulteriori
norme di tutela dettate dal presente Regolamento.
Non sono inoltre ammessi cambi di destinazione d’uso
dalle strutture ricettive extra – alberghiere di cui al Capo II° della L.R. 42/2000 a quelle ricettive
alberghiere di cui al Capo I° della stessa Legge, fatte salve le specifiche prescrizioni del Piano
Turistico Cittadino.
171.4 Le limitazioni di cui ai commi precedenti, previo
parere obbligatorio della Commissione Edilizia, possono non applicarsi nel caso di edifici di rilevante
valore storico-architettonico (classi "0" ed "1") come già stabilito al comma 170.1.7
171.5 Qualsiasi intervento su unità immobiliari ad uso
residenziale, quale che sia la classe di intervento prevista dal P.R.G. per l’edificio, non potrà
comportare frazionamenti dai quali risultino alloggi di superficie inferiore a mq. 40,00 di superficie
utile, così come definita dal D.M. 5/7/1977. La stessa limitazione si applica agli interventi finalizzati
a conseguire la destinazione residenziale di unità destinate ad altri usi e che comportino il frazionamento
delle medesime.
171.6 La limitazione di cui al comma precedente non si applica
nel caso di mutamento di destinazione di unità immobiliari che, all’entrata in vigore del presente
Regolamento, già presentino dimensioni inferiori a quella prescritta. Detta limitazione non opera inoltre
nei confronti degli interventi da eseguirsi a seguito di P.U.E., per i quali valgono le eventuali
limitazioni previste dalla convenzione.
171.7 I cambi di destinazione d’uso di unità immobiliari con
destinazione produttiva o commerciale poste sul fronte strada al piano terreno dei fabbricati, finalizzati
a conseguire la destinazione residenziale, sono ammissibili soltanto per la realizzazione di unità
immobiliari con superficie maggiori di 50 mq. di superficie utile così come definita dal D.M. 5/7/1977.
171.8 Nei casi di cui al comma precedente devono
inoltre essere conservate aperture ed infissi caratteristici della originaria destinazione, che non
possono peraltro essere computate per la verifica dei rapporti aeroilluminanti previsti dal Cap. XIII.;
fanno eccezione a tale disposizione i soli interventi di restauro finalizzati al recupero di assetti
tipologici preesistenti.
171.9 Tutti gli alloggi,anche, del tipo monolocale destinati
ad una sola persona dovranno prevedere una superficie utile minima destinata soggiorno con angolo cottura
e camera singola pari a mq. 24,5; tale superficie è elevata a mq. 29,5 nel caso di alloggi monolocale
destinati a due persone.
Art. 172 Criteri generali
di tutela per le zone agricole di particolare valore ambientale (modificato
con del C.C. 346/00)
172.1 Nelle zone
agricole di particolare valore ambientale si applicano, quali norme generali
di tutela, le prescrizioni di carattere edilizio già previste per
la zona omogenea "A" e di cui ai precedenti commi da 170.2.1 a 170.2.7
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