REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPITOLO XIX : NORME SUL COLORE, SUI MATERIALI E SUGLI ALTRI ELEMENTI CHE INTERESSANO L’ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI
Art. 173 Criteri di tutela specifici. (modificato con del. C.C. 214/01 e con del. 41/02)
173.2 Ambito di applicazione
173.2.2 Tali misure di
tutela si applicano a qualsiasi intervento sugli elementi di detti edifici
che contribuiscono a formare l’immagine complessiva della città
e del territorio aperto, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria.
173.3 Articolazione delle prescrizioni
173.4.1 Fatta salva l’eccezione di cui al comma precedente, potrà derogarsi da dette prescrizioni solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione, fermo restando in ogni caso il fine di tutela di cui al comma 173.1.
173.4.2 In detti casi particolari dovrà essere avanzata richiesta di autorizzazione o concessione edilizia corredata da un progetto completo dell’intervento, redatto secondo quanto prescritto dall’art. 11, e nel quale siano esaurientemente illustrate le motivazioni dell’intervento difforme e le tecniche che si intendono adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto deve essere obbligatoriamente sottoposto all’esame della Commissione Edilizia che valuterà la compatibilità dell’opera progettata con i caratteri dell’edificio e del contesto in coerenza con i criteri di tutela contenuti nel presente Regolamento.
174.2 In linea generale è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, questa dovrà essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere tradizionale.
174.3 Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni incompatibili con il carattere dell’edificio o del contesto. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell’edificio e del contesto.
174.4 Modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria (quali la formazione di abbaini, lucernari o simili) saranno ammesse solo quando (per dimensione, ubicazione e conformazione) non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell’intervento con il contesto.
174.5 Le eventuali finestre da realizzare sulle coperture inclinate sotto forma di abbaini o lucernari dovranno rispondere, per dimensioni, tipologia e caratteri costruttivi, alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 176.
175.1.2 I manti di copertura
originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati.
175.1.3 Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire :
175.1.4 Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo (tratti di tegole marsigliesi su manti in embrici e coppi o simili) è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui al comma precedente.
175.1.5 Per la realizzazione di sfiati è in genere da evitare l’impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. In tali casi deve privilegiarsi l'impiego di tegole speciali della tradizione, opportunamente sagomate (fraticini). Ove ciò non risulti possibile la tubazione deve essere occultata da un comignolo in muratura con finitura ad intonaco civile.
175.1.7 Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti solo in casi del tutto particolari e sempre che la previsione di progetto sia adeguatamente motivata.
175.2 Altri tipi di manti
175.2.2 I manti degli edifici con copertura piana, quando vengano mantenuti, devono intonarsi cromaticamente con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate.
176.1.2 La costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre a condizione che non contrastino con altre norme del presente Regolamento e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali.
176.1.3 Per i fini del comma precedente si considerano, in linea generale, realizzati con carattere tradizionale gli abbaini del tipo a due falde o ad una falda compluviata, realizzati in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con lo stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono.
176.1.4 Sempre ai fini del comma 176.1.2, si considerano motivati da reali esigenze funzionali gli abbaini necessari per l’aereazione ed illuminazione di locali sottotetto adibiti ad abitazione permanente nonchè quelli da realizzare per consentire l’agevole accesso alla copertura di cui al comma 114.4.1. Nel primo caso la dimensione della finestra deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi di cui all’art. 124.2.2, con una superficie massima assoluta di mq. 1,20 ed una lunghezza massima di ml. 1,50 per ciascun abbaino. Nel secondo caso la superficie della finestra non deve essere superiore a mq. 0,80 con la dimensione minore non inferiore alla metà del lato più lungo.
176.1.6 Lo spostamento di abbaini e lucernari esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo quando questi non presentino autonomo interesse architettonico o storico-artistico e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
176.1.7 Nel caso di abbaini
o lucernari che presentino autonomo interesse architettonico o storico-artistico
(non necessariamente sottoposti a diretta tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99)
sono ammessi i soli interventi di conservazione o, ove ciò non risulti
possibile per l’avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica.
176.2.2 Per quanto attiene i lucernari giacenti sul piano della falda, è prescritto il mantenimento di quelli di carattere tradizionale (tipicamente di grandi dimensioni, fissi e finalizzati all’illuminazione di pozzi scala) mentre potranno essere oggetto di modifiche i lucernari che non presentino caratteri riconducibili a tecniche tradizionali.
177.1.2 Negli edifici riconducibili agli stilemi dell'architettura dei primi del Novecento, sono oggetto di tutela formale gli originali comignoli in laterizio. Nel caso di nuovi posizionamenti dovranno essere impiegati comignoli che sappiano riallacciarsi al messaggio formale e materico-cromatico del tempo.
177.1.3 La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i comignoli in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici del tessuto storico.
177.1.4 Nel caso di più comignoli deve privilegiarsi, ove possibile, il raggruppamento dei medesimi.
177.1.4 Ove, per i caratteri dell’edificio e del contesto, sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto, può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli utilizzando condotte in metallo capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici (rame).
177.1.5 Per i torrini esalatori valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali. E’ in ogni caso vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonchè di torrini con forma ad H di qualsiasi materiale essi siano.
177.2 Canne fumarie
177.2.2 Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all’edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne, addossate alle pareti perimetrali esterne, queste saranno ammesse quando posizionate sulla parete tergale o su pareti laterali non visibili dalla pubblica via.
177.2.3 Nei casi di cui al comma precedente, le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto e l’ubicazione dovrà tener conto dei caratteri architettonici del prospetto, inserendosi nel medesimo arrecando la minor turbativa possibile. A tal fine si intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell’edificio. Le eventuali soluzioni alternative dovranno essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo.
177.2.4 In linea generale la canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.
177.2.4 In alternativa a quanto sopra, nei soli casi di condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l’apposizione esterna in facciata all’interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali e formali dei discendenti pluviali.
177.2.6 E’ in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico.
178.2 Nel caso di aggetti di gronda o gioghetti di rilevante ed autonomo interesse storico-artistico sono ammessi i soli interventi di conservazione o, ove ciò non risulti possibile per l’avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica.
178.3 Ogni qualvolta l’aggetto di gronda od il gioghetto si presenti parzialmente compromesso per l’inserimento di parti incongrue, ne è prescritto il ripristino impiegando forme, materiali, cromie e tecnologie tradizionali.
178.4 La modifica di aggetti di gronda e gioghetti è consentita solo in corrispondenza di sopralevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o, ove ciò non fosse possibile, a conseguire una nuova conformazione più consona ai caratteri architettonici dell’edificio e del contesto.
178.6 E’ in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione fiorentina, quali, ad esempio, travetti in cemento in luogo dei tipici correnti lignei sagomati, scempiati di laterizio forato in luogo dei tradizionali elementi in laterizio pieno (campigiane) trattenuti da seggiola lignea, perlinati in luogo di tavolati e altre simili incongrue sostituzioni.
178.7 E’ vietato intonacare o verniciare a corpo scempiati in cotto o tavolati. E’ altresì vietato realizzare gioghetti di aggetto superiore a mezzo embrice.
178.8 Nel caso di aggetti di gronda che presentino mensole, cornici od altri elementi a rilievo, si applicano le specifiche norme di tutela previste dagli articoli che seguono in funzione del materiale che li costituisce.
179.2 I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o rettangolari.
179.3 Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi.
179.4 In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l’allineamento verticale).
179.5 La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, dovrà essere posizionata sotto traccia per tre metri dalla quota del marciapiede. Quando ciò non fosse possibile (per la presenza di paramenti a faccia vista, decorazioni od altri elementi che non consentano di procedere alla collocazione sotto traccia senza pregiudizio per la facciata) la parte terminale del discendente pluviale dovrà essere realizzata in ghisa per una altezza di almeno cm. 150 da terra.
180.2 Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l’installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari.
180.3 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E’ ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.
180.4 Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole riceventi della radio e della televisione su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.
180.5 Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore al metro, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.
180.7 Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 e pertanto per le medesime, anche quando ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99. La loro installazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. Qualora, avvalendosi della possibilità di cui al comma 180.5, la parabola od antenna sia installata su falde prospicienti la pubblica via, l’attestazione di conformità dovrà contenere anche documentata dimostrazione tecnica dell’impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dal presente Regolamento.
180.8 Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. Alle eventuali istanze in deroga si applicano le prescrizioni di cui ai commi 173.4.1 e 173.4.2. Nel caso in cui l’opera ricada in zona sottoposta a tutela paesaggistica non trova inoltre applicazione quanto disposto dal comma precedente e deve conseguirsi regolare autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 490/99.
180.9 Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione, è prescritta la loro conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la centralizzazione delle medesime) in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di opere di manutenzione ordinaria estese all’intera copertura.
181.2 Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.
181.3 La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile :
181.5 Alle prescrizioni
di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto
particolari e con specifica e puntuale motivazione. Alle eventuali istanze
in deroga si applicano le prescrizioni di cui al comma 173.4.1 e 173.4.2.
181.6 Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento sono subordinate ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e la conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90.
182.1.2 Quando la facciata sia stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.
182.1.3 La formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, la realizzazione di terrazzi e balconi ed ogni altra variazione che interessi la facciata potrà essere ammessa solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della medesima.
182.2 Limitazioni per
gli interventi interni
182.2.2 A tal fine valgono le seguenti prescrizioni :
183.1.2 Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco originario da conservare.
183.1.3 Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.
183.2 Modalità
di esecuzione ed intervento
183.2.2 Quando l’intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto (sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria :
183.2.4 In ogni caso l’esecuzione dei nuovi intonaci dovrà avvenire previa bagnatura della superficie da intonacare sino a rifiuto.
183.2.5 In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista.
183.2.7 Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 187, non essendo mai consentito il mantenimento a vista della superficie parietale intonacata.
183.2.8 Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell’intonaco, costituisca documento dell’evoluzione storica dell’edificio. In occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione delle balze e zoccolature (in pietra, marmo od altro materiale) che fossero state aggiunte in tempi recenti all’edificio e che risultino non pertinenti con l’impianto originale della facciata.
184.1.2 A tal fine è prescritto che detti elementi siano oggetto :
184.1.3 Senza pregiudizio
per l’impiego di nuovi materiali o di tecniche non contemplate dal presente
Regolamento, per tali operazioni valgono i criteri generali di intervento
di cui ai commi seguenti.
184.2 Pulitura del materiale
lapideo
184.2.2 Qualsiasi operazione di pulitura su elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico deve rispondere ai seguenti requisiti :
184.2.3 Quando l’intervento
non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico
abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente,
le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando
le tecniche di pulitura indicate nell’Allegato "A".
184.3.2 L’operazione di consolidamento superficiale degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico deve rispondere ai seguenti requisiti :
184.3.3 Quando l’intervento
non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico
abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente,
le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando
le tecniche di consolidamento superficiale indicate nell’Allegato "A".
184.4.2 Il consolidamento di profondità degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico dovrà garantire la stabilità e la conservazione dell’elemento senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.
184.4.3 Quando l’intervento
non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico
abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente,
le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando
le tecniche di consolidamento di profondità indicate nell’Allegato
"A".
184.5.2 La stuccatura degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico dovrà consentire il ripristino della continuità superficiale del materiale lapideo senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.
184.5.3 Quando l’intervento
non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico
abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente,
le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando
le tecniche di stuccatura indicate nell’Allegato "A".
184.6.2 Il trattamento protettivo degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico sarà finalizzato a ridurre la penetrazione di acqua nella struttura porosa della pietra, riducendo l’entità dei numerosi fenomeni alterativi legati alla presenza di acqua nel materiale lapideo, senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.
184.6.3 Quando l’intervento
non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico
abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente,
le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando
le tecniche di protezione superficiale indicate nell’Allegato "A".
184.7.2 Nel caso in cui la posizione e conformazione dell’elemento in pietra, od il suo stato di conservazione, siano tali da far ragionevolmente ritenere che la semplice regolarizzazione non sia sufficiente a garantire la conservazione del materiale lapideo, è prescritto che la faccia superiore della pietra sia protetta da lamine metalliche appositamente sagomate e lavorate.
184.7.3 Quando l’intervento
non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico
abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti richiesti al comma precedente,
le prescrizioni del presente Regolamento si intendono soddisfatte adottando
le modalità esecutive di cui all’Allegato "A".
184.8.2 E’ inoltre categoricamente vietato procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero.
184.8.3 Reintegrazioni, ripresa di lacune ed anche integrali sostituzioni sono invece ammissibili per elementi lapidei di lavorazione elementare e che non presentino specifico ed autonomo valore storico-artistico.
184.8.4 Le eventuali sostituzioni dovranno essere eseguite impiegando elementi in pietra dello stesso tipo, finitura e lavorazione dell’elemento sostituito.
185.1.2 Ai fini del presente Regolamento si identificano con la generica dizione di "finta pietra" tutti gli elementi architettonici e decorativi, solitamente a rilievo, realizzati mediante riporti di malta opportunamente sagomata e lavorata per riproporre profili, tessiture e finiture proprie degli elementi in pietra naturale nonchè gli altri tipi di intonaco lavorato ad essi assimilabili (bozzati, bugnati, cornici, modanature, cornicioni, fasce marcapiano, lesene, stipiti, capitelli, mensole, zoccolature, intonaci incisi o decorati, ecc.).
185.1.2 Detti elementi sono soggetti alle stesse prescrizioni in materia di manutenzione periodica e, ove necessario, di restauro secondo quanto disposto dal comma 184.1 per gli elementi in pietra naturale.
185.2 Pulitura e consolidamento
di elementi in finta pietra
185.2.3 In caso di distacchi
netti localizzati (derivati da atti vandalici od altri eventi traumatici
che abbiano comportato la rottura di elementi altrimenti integri e ben
conservati) potranno inoltre essere adottate le tecniche di consolidamento
di profondità od incollaggio già descritte per gli elementi
in pietra naturale.
113.3.2 Adottando le tecniche di cui al comma precedente è inoltre consentito procedere a reintegrazioni, ripresa di lacune e ed altri simili interventi parziali.
186.1.2 Detti paramenti sono soggetti alle stesse prescrizioni in materia di manutenzione periodica e, ove necessario, di restauro secondo quanto disposto dal comma 184.1 per gli elementi in pietra naturale.
186.1.3 In occasione dei
prescritti interventi di manutenzione e restauro dei paramenti murari a
vista è fatto obbligo di estendere l’intervento di recupero a tutti
gli elementi decorativi e particolari architettonici che facciano parte
integrante della facciata .
186.3.2 La nuova stuccatura dovrà essere dello stesso tipo, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà introdurre alcuna alterazione cromatica .
186.3.3 Il rifacimento della stuccatura nei paramenti murari a faccia vista tipici del tessuto urbano fiorentino, quando l’intervento non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato, dovrà essere eseguito adottando le tecniche di cui all’Allegato "A".
186.3.4 Nel caso di paramenti
murari che presentino la cosidetta stuccatura "raso sasso" (frequente sulle
murature più povere ed irregolari, specie negli edifici e muri di
confine del territorio aperto, e costituita da un leggero strato di malta
di calce che si spinge oltre i giunti della muratura sin quasi a regolarizzare
la superficie dei singoli conci) dovrà avvenire a sua volta nel
pieno rispetto dei criteri generali prescritti dal presente Regolamento,
impiegando gli stessi materiali e tecniche esecutive della stuccatura originaria.
Non saranno pertanto consentite nè l’eliminazione di dette stuccature
(e cioè la riduzione ad effettiva faccia vista di murature altrimenti
concepite) nè la loro sostituzione con veri e propri intonaci (quandanche
di tipo tradizionale).
186.4.2 La stessa tecnica è prescritta, quale che sia loro stato di conservazione superficiale, per gli interventi di ripristino di paramenti murari interessati da dissesti statici ed in particolare in corrispondenza di lesioni e fratture.
186.4.3 Non sono, in genere, ammesse integrali demolizioni e ricostruzioni dei paramenti murari a faccia vista oggetto delle prescrizioni di tutela di cui al presente articolo. E’ fatta eccezione nei casi di dissesti statici di tale entità e gravità da rendere improponibile qualsiasi ragionevole forma di restauro. In tali casi il paramento potrà essere rimosso e successivamente ricostruito nella esatta forma e tessitura preesistente, impiegando gli stessi materiali rimossi, od altri analoghi, ed adottando i criteri di finitura superficiale già prescritti per altri tipi di lavorazione.
186.4.4 Le reintegrazioni
di ampiezza significativa e le ricostruzioni filologiche, pur rispettando
le prescrizioni generali di cui ai commi precedenti, dovranno in genere
denunciare chiaramente la loro natura mediante idonei accorgimenti che,
pur senza introdurre alterazioni dell’immagine complessiva della facciata,
evidenzino in maniera inequivoca l’epoca di esecuzione successiva al resto
del paramento (ad esempio, ma non necessariamente, realizzandole in leggero
sottosquadro).
187.1.2 La tinteggiatura
dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili
a quelli alla tradizione fiorentina.
187.2.2 Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorchè traspiranti) e gli acrilici in genere nonchè i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l’intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituire con tinteggiature di tipo tradizionale.
187.2.3 In linea generale
il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle ammesse,
dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati. Altrettanto
dicasi per i colori ed i toni della tinteggiatura.
187.3.2 In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere riconducibili alla gamma naturale dell’architettura fiorentina e tali da ben armonizzarsi con il contesto.
187.3.3 Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di edifici accorpati o frazionati, si procederà sulla base dei seguenti criteri:
187.4.2 Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all’uso di simili decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre.
188.1.2 Si considerano tipici della tradizione i seguenti tipi di serramento di oscuramento :
188.1.3 Il materiale
ammesso è esclusivamente il legno, con verniciatura a corpo nei
colori tradizionali per quanto attiene le persiane, con verniciatura a
corpo o trasparente per quanto attiene gli scuretti, con semplice verniciatura
trasparente per quanto attiene gli avvolgibili.
188.1.4 E’ vietato l’impiego di serramenti di oscuramento diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione fiorentina (quali veneziane, sportelloni, persiane in alluminio verniciato, persiane alla viareggina, avvolgibili in pvc od alluminio, ecc.). E’ parimenti vietato sostituire i serramenti di oscuramento originari con altri che, seppur indicati come ammissibili dal presente Regolamento, presentino foggia diversa da quella originaria e risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata (persiane in luogo di scuretti, avvolgibili in luogo di persiane, ecc.)
188.1.6 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà inoltre procedere alla rimozione dei serramenti di oscuramento incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento. Analogo obbligo sussiste anche nel caso in cui i serramenti di oscuramento, seppur di caratteristiche apparentemente conformi alle presenti prescrizioni, risultino diversi da quelli originari ed incongrui con i caratteri della facciata e dell’edificio.
188.1.7 Per tutti i tipi di serramenti di oscuramento la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.
188.1.8 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del verde e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.
188.1.10 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.
188.1.11 In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico o documentario che siano stato originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno.
188.1.12 Le prescrizioni
di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per quanto attiene
la ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette,
maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando
non riutilizzabili, dovranno riprendere la forma e la lavorazione di quelli
tradizionali.
188.2.2 Si considerano tipici della tradizione le finestre in legno, a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch’esse in legno.
188.2.3 Quando la conservazione o riproposizione delle finestre di cui al comma precedente non risulti possibile od opportuna (per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto) saranno ammissibili infissi che seppur non propriamente rispondenti ai criteri della tradizione fiorentina risultino compatibili con la medesima.
188.2.4 Si considerano tali gli infissi in ferro, verniciati in color piombaggine od altro colore scuro che ben si armonizzi con la facciata su cui deve inserirsi.
188.2.5 Sono invece sempre esclusi gli infissi in alluminio, in pvc o in altri materiali plastici. In casi del tutto particolari potrà essere ammesso il ricorso ad infissi in alluminio elettrocolorato di colore scuro.
188.2.6 E’ vietato l’uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all’infisso originario.
188.2.7 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione degli infissi incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
188.2.9 Per tutti i tipi di finestra o porta finestra la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.
188.2.10 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del bianco e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l’infisso potranno essere ammesse quando l’impostazione originaria dell’edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in determinato colore.
188.2.11 In linea generale tutte le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartire al comma 187.3.3 per le tinteggiature.
188.2.12 Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.
188.3.2 Nel caso in cui detti infissi si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
188.3.3 Quando la conservazione o riproposizione delle porte e portoni di cui ai commi precedenti non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con l’impostazione architettonica della facciata.
188.3.4 L’eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l’utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso esclusi vetri a specchio o suddivisioni del tipo inglese.
188.3.5 In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con la facciata medesima, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell’edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
188.3.7 Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste dovrà impiegarsi il colore che, tra quelli tradizionali, meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l’infisso potranno essere ammesse quando l’impostazione originaria dell’edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in un determinato colore.
188.3.8 In linea generale
porte e portoni potranno essere di foggia, materiale e colore diversi rispetto
alle finestre e porte finestre della stessa unità edilizia.
188.4.2 E’ tollerato il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza. In tali casi è sempre obbligatorio sostituirle con altre del tipo ammesso.
188.4.3 Cancelli o cancelletti
di tipo pieghevole potranno essere impiegati in sostituzione delle serrande
quando presentino analogo o migliore livello di compatibilità con
la facciata. Sono in ogni caso esclusi i cancelletti estensibili in lega
leggera con finitura naturale.
188.5.2 Per dette vetrine sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione. In caso di degrado particolarmente accentuato è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
188.5.4 Le nuove vetrine dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 13 e dovranno impiegare materiali e finiture consone all’immagine storica dell’edificio secondo i criteri già prescritti per gli altri tipi di serramenti esterni.
188.5.5 Le prescrizioni di
cui ai commi precedenti si applicano a tutti i tipi di serramento che pur
non essendo propriamente definibili come vetrine sono comunque assimilabili
alle medesime (vetrinette apposte esternamente alla facciata, partiture
vetrate a tutta altezza, ecc.).
188.6.2 Detti elementi (grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere, ecc.) non potranno essere rimossi e sui medesimi sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione. La loro sostituzione è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
188.6.3 Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui ai commi precedenti dovrà essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo con piombaggine.
189.1.2 A tal fine, per i singoli impianti tecnologici, valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.
189.2 Cavi elettrici
e telefonici
189.2.2 In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino del cavi secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente.
189.2.3 In linea generale i cavi debbono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all’esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata o per l’eccessiva onerosità dell’intervento, si considerano rispondenti alle prescrizioni dei commi precedenti i cavi che risultino :
189.2.5 Salvo che per quanto attiene la sistemazione di cui alla lettera "c", i cavi visibili dall’esterno dovranno essere dipinti nello stesso colore della facciata o dell’elemento decorativo che le nasconde.
189.2.6 In ogni caso i cavi
dovranno garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture
murali, decorazioni a graffito e di testimonianze di valore storico-artistico
in genere.
1893.2 Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale, e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata.
189.3.3 Quando sia inevitabile
la installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su
facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in
verticale ad ad una estremità della facciata e convenientemente
dipinte dello stesso colore della facciata stessa. La tubazione deve, quando
possibile, essere installata in una apposita scanalatura.
189.4.2 Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata.
189.4.3 Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile.
189.4.4 In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.
189.4.5 La colorazione e
finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata
durabilità nel tempo.
189.5.2 Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente Regolamento ed in particolare di quelle di cui all’art. 117.7, solo su facciate tergali, chiostrine o cortili completamenti interni all’edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni sono inoltre ammesse su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurne la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati).
189.5.3 Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere ammesso solo quando il macchinario (perchè completamente interno all’edificio o perchè appositamente progettato) non arrechi quindi alcuna turbativa all’equilibrio architettonico della facciata o all’apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente Regolamento per i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse, ecc.).
190.1.2 Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d’ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi. E’ inoltre consentita l’installazione sul portone di ingresso purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.
190.1.3 Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.
190.1.4 La pulsantiera deve essere unica ed in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato. Potranno essere ammesse due pulsantiere solo ne caso di edifici che, pur con un solo ingresso, siano dotati di due pozzi scala. In tal caso le pulsantiere dovranno essere divise per scala ed andranno collocate contrapposte tra loro (negli sguanci del portone o ai lati secondo quanto già disposte al comma 190.1.2) coerentemente con la posizione delle scale interessate.
190.1.5 Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati. Sono consentite coperture lievemente aggettanti a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.
190.2.2 E’ ammessa la formazione di buche per lettere, con restrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.
190.2.3 Quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al comma precedente, può essere ammessa la formazione di buche per lettere direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per la campanelliera. In tali casi sull’esterno dell’edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono. Le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall’interno dell’edificio.
190.2.4 Può, infine,
essere ammessa la installazione di apparecchiature che raggruppino varie
funzioni (citofono, videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere)
purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con
gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.
190.3.2 In linea generale dette targhe dovranno essere realizzate in pietra o ottone e presentare dimensioni uniformi tra loro. Per le targhe medesime valgono inoltre i criteri generali già disposti per campanelli e simili al comma 190.1.
191.2 L’insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell’apertura di facciata, seguendone fedelmente l’andamento, e dovrà inoltre essere arretrata di almeno cm. 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l’apertura medesima.
191.3 Qualora l’apertura interessata dall’insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l’apposizione di insegne sarà ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l’elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.
191.4 Sono escluse insegne apposte sulla facciata, insegne a bandiera, insegne fisse applicate sugli sguanci laterali ed in genere ogni tipo di insegna difforme dalla prescrizioni di cui ai commi precedenti. Eventuali deroghe dovranno essere puntualmente motivate e potranno essere concesse solo previo parere favorevole della Commissione Edilizia.
191.5 L’aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica delle medesime) dovrà in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale devono installarsi, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima.
191.6 Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce costante ed indiretta. E’ categoricamente escluso il ricorso a luci intermittenti o a variazioni di colore.
191.8 Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le insegne sono inoltre sottoposte alle ulteriori disposizioni comunali in materia.
192.2 Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere installate. Esse non dovranno inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali sopraluce e rostre, ecc. Le tende potranno pertanto essere collocate esclusivamente all’interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali.
192.3 L’aggetto delle tende non può superare la profondità del marciapiede con un massimo assoluto di cm. 120 dal filo di facciata. Non sono ammesse tende nei tratti di strada privi di marciapiede.
192.4 Il lembo inferiore della tenda dovrà essere mantenuto ad altezza tale da garantire, in ogni punto, una altezza libera non inferiore a cm. 210 dal piano del marciapiede.
192.5 Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
192.6 La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l’assetto cromatico dell’intera facciata.
192.7 Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l’indicazione del nome e/o dell’attività svolta dall’esercizio titolare della licenza di commercio. L’indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.
193.2 Non è consentita la pavimentazione delle aree scoperte inerbate che rivestano autonomo valore storico, tipologico o documentario, salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque con sistemi drenanti.
193.3 (abrogato con del. C.C. 346/00).
193.4 Le aree scoperte che rivestano valore tipologico o documentario (aie, cortili e simili) non potranno essere frazionate fisicamente, neppure con recinzioni di modesta rilevanza edilizia (quali quella con paletti metallici e rete a maglia sciolta).
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