REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPITOLO XIV : REQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 129 Classificazione dei luoghi di lavoro
129.2 Ambienti di lavoro
Sono ambienti di lavoro
i locali chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative proprie
del processo produttivo di una azienda, indipendentemente dalla natura
e dal numero di dipendenti della medesima.
129.3 Ambienti di vendita
Sono ambienti di vendita
i locali chiusi in cui vengono svolte le attività di commercializzazione
di prodotti o servizi, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda
e dal luogo di produzione dei beni commercializzati.
129.4 Ambienti di ufficio
Sono ambienti di ufficio
i locali chiusi in cui vengono svolte attività di carattere amministrativo,
direzionale o libero professionale, siano esse svolte autonomamente che
a servizio di prevalenti attività produttive o commerciali, quali
:
129.5 Ambienti di supporto
Sono ambienti di supporto
i locali chiusi adibiti a funzioni non direttamente connesse con l’attività
dell’azienda ma necessari a garantirne il buon funzionamento con particolare
riferimento alle esigenze degli addetti, quali :
130.1.2 Di norma le aperture di aereazione devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne e comunque in modo tale da evitare sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi per la circolazione dell’aria interna sia i ricambi naturali, se del caso medianti appositi dispositivi quali gli evacuatori statici.
130.1.3 La superficie minima di aereazione richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività.
130.1.4 Ai fini della verifica
della superficie di aereazione sono computate anche i portoni e le porte
prospettanti direttamente all’esterno. Tali aperture non possono in ogni
caso rappresentare l’unico sistema di aereazione e la loro incidenza non
può essere computata oltre il 75% della superficie minima prescritta.
130.2.2 I flussi di aereazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.
130.2.3 L’aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata e, prima di essere immessa nel locale, deve essere tratta idoneamente in modo tale da non arrecare pregiudizio al comfort degli addetti, se del caso previa umidificazione e riscaldamento.
130.2.4 Di norma l’impianto di aereazione forzata non può essere utilizzato per la rimozione degli agenti inquinanti provenienti dalle lavorazioni. In tali casi dovrà essere previsto un impianto di aspirazione localizzato coordinato con l’impianto di aereazione del locale.
131.1.2 La superficie illuminante minima richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività.
131.1.3 Ai fini della verifica della superficie illuminate sono computate tutte le parti trasparenti, ivi compresi porte e portoni (ad eccezione delle parti poste ad altezza inferiore a cm. 80 da terra), finestrature a sheed, lucernari, lanterne e simili.
131.1.4 Di norma le superfici illuminati deve essere distribuite in modo tale da garantire una illuminazione uniforme e congruente con la capacità illuminate di ogni singola apertura.
131.1.5 In assenza di specifica progettazione illuminotecnica, la capacità illuminante delle finestre e delle altre fonti di illuminazione naturale si assume limitata come di seguito descritto :
131.2.2 L’impianto di illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare caratteristiche (per intensità e qualità della luce nonchè per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) tali da garantire un comfort visivo adeguato alle operazioni che vi si svolgono.
131.2.3 La collocazione dei corpi illuminanti deve essere tale da evitare abbagliamenti diretto e/o riflessi nonchè la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo.
131.2.4 Il presente Regolamento
prescrive per quale tipo di locali deve inoltre essere prevista una illuminazione
d’emergenza che intervenga in assenza di tensione di rete, dimensionato
e distribuito in modo tale da garantire un sicuro movimento nell’ambiente
lavorativo e l’eventuale esodo dal medesimo.
132.2 I luoghi di lavoro
devono inoltre essere dotati degli ulteriori servizi igienico-assistenziali
(quali docce, spogliatoi, ambulatori o camere di medicazione, refettori
e locali di riposo) che risultino necessari per il disposto dalla vigente
normativa in materia di igiene del lavoro. Per il dimensionamento e le
caratteristiche di tali spazi valgono le disposizioni della normativa che
li prescrive nonchè, per quanto non in contrasto con la medesima,
le ulteriori prescrizioni di cui al presente Regolamento.
133.2 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, possono trovare applicazione le deroghe, le eccezioni e le soluzione alternative previste caso per caso dal presente Regolamento.
133.3 Qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente deve in ogni caso tendere a conseguire i minimi prescritti e la deroga potrà essere concessa solo quando (per le caratteristiche dell’edificio o per la vigenza di specifiche norme di tutela disposte dal presente Regolamento o dalle N.T.A. del P.R.G. o per altri documentati motivi) detto conseguimento non sia possibile. In ogni caso non sono ammesse deroghe per interventi che comportino peggioramento igienico rispetto alla situazione preesistente.
134.1.2 Gli ambienti di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione del citato art. 6 del D.P.R. 303/56 devono avere altezza libera non inferiore a ml. 2,70. Per ogni lavoratore devono inoltre essere assicurate una cubatura non inferiore a mc. 10 ed una superficie non inferiore a mq. 2.
134.1.3 La superficie di
ciascun ambiente di lavoro non dovrà comunque essere inferiore a
mq. 9, fatti i salvi i casi in cui la minore superficie sia necessaria
per speciali esigenze di lavorazione.
134.2.2 Si considerano equiparati a quelli fuori terra, i locali che presentino un interramento medio non superiore a ml. 1,20. Per interramento medio si intende la media aritmetica del dislivello tra il piano di calpestio del locale e la quota del terreno in corrispondenza di ogni parete che delimita il locale. Per la determinazione dell’interramento medio valgono i seguenti criteri :
134.2.3 I locali equiparati
a quelli fuori terra devono in ogni caso avere le parti contro terra protette
da scannafosso aereato ispezionabile ed il piano di calpestio isolato dal
terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati.
134.2.4 Negli edifici di
nuova costruzione ed in quelli risultanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica è vietato adibire ad ambienti di lavoro locali interrati
e locali seminterrati che non siano equiparabili a quelli fuori terra secondo
quanto disposto al comma precedente. Negli interventi sul patrimonio edilizio
esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, l’utilizzo
dei medesimi locali quali ambienti di lavoro potrà essere ammesso
solo quando sia stata preventivamente conseguita la deroga di cui all’art.
8 del D.P.R. 303/56.
134.3.2 Gli infissi che garantiscono l’areazione ad un ambiente di lavoro devono essere dotati di comandi ad altezza d’uomo e presentare superficie non inferiore a :
134.3.4 Nel caso di interventi
sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica,
l’intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri soprariportati.
Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni adeguatamente
illustrate nel progetto, i valori minimi di cui al comma 134.3.2 possono
essere ridotti a 2/3, e pertanto rispettivamente a 1/12, 1/24 ed 1/36.
134.3.5 E’ ammessa deroga
alle presenti prescrizioni nel caso di lavorazioni speciali che, per loro
natura, richiedano particolari condizioni ambientali. In tali casi la peculiarità
della lavorazione dovrà essere adeguatamente documentata nel progetto
e l’idoneità del locale sarà limitata alla speciale attività
dichiarata.
134.4 Illuminazione degli ambienti
di lavoro
134.4.2 Nel caso di edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica le superfici illuminanti devono risultare non inferiori a :
134.4.3 Almeno il 50%
delle superfici illuminanti di ogni singolo locale deve provenire da aperture
prospettanti su spazi esterni.
134.4.4 Nel caso di illuminazione proveniente da più elementi costitutivi dell’edificio (pareti e copertura) le superfici illuminanti collocate a parete devono risultare :
134.4.5 Nei casi in cui
l’attività che viene svolta e/o la protezione dei lavoratori dall’irraggiamento
solare lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi che
ne consentano l’oscuramento totale o parziale.
134.4.6 Parametri diversi da quelli prescritti ai commi precedenti potranno essere ammessi esclusivamente ove ricorrano particolari esigenze tecniche, le quali dovranno essere adeguatamente illustrate e documentate nel progetto. In tali casi l’idoneità del locale quale ambiente di lavoro sarà limitata all’attività lavorativa dichiarata.
134.5.2 Non è
ammessa, nei soppalchi e negli ambienti su cui essi prospettano, la contemporanea
presenza di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre lavorazioni.
134.5.3 I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di lavoro.
134.5.4 Sui soppalchi dovranno essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg./mq.), così come questo risulta dal progetto strutturale. La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre rispondente alle ipotesi assunte ne progetto strutturale.
135.1.2 Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di vendita deve essere non inferiore a :
135.3.2 Nel caso di aereazione naturale diretta, le aperture di aereazione devono presentare superficie non inferiore a quella già prescritta per gli ambienti di lavoro al comma 134.3.
135.3.3 Nel caso di aereazione
forzata dovrà essere installato un impianto di ventilazione forzata
o di condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità
alla norma UNI 10339.
135.4.2 Anche quando usufruiscano
di illuminazione naturale, gli ambienti di vendita devono comunque essere
dotati di adeguati impianti di illuminazione artificiale, idonei per intensità
e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento (norma
UNI 10380).
135.5.2 I parapetti,
le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno
essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali
ambienti di vendita.
136.3 Aereazione ed illuminazione
degli ambienti di ufficio
136.3.2 In assenza di detti requisiti, per gli ambienti di ufficio sono ammessi :
136.3.3 Anche quando
integrate dagli impianti di aereazione e/o illuminazione di cui sopra,
l’areazione ed illuminazione naturali devono in ogni caso essere assicurate
nei seguenti limiti :
136.4 Soppalchi adibiti
ad ambienti di ufficio
137.1.2 Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di supporto è stabilita in ml. 2,70.
137.1.3 Le camere di medicazione, ambulatori e simili devono avere superficie non inferiore a mq. 12.
137.1.4 I refettori, le mense aziendali ed i locali di riposo, devono avere superficie non inferiore a mq. 9 e comunque tale da assicurare una superficie di almeno mq. 1 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale.
137.2 Posizione degli
ambienti di supporto rispetto al terreno circostante
137.2.2 Potranno inoltre essere adibiti ad ambienti di supporto i locali seminterrati che soddisfino tutte le caratteristiche richieste dal presente Regolamento per i locali di abitazione non permanente.
137.3 Aereazione ed illuminazione
degli ambienti di supporto
137.3.2 Quando l’illuminazione e/o l’aereazione naturali non raggiungano i minimi di cui al comma precedente, per gli ambienti di supporto sono ammesse l’areazione forzata e l’illuminazione artificiale secondo quanto già indicato al comma 136.3 per gli ambienti di ufficio, con i valori minimi di aereazione ed illuminazione naturali ivi prescritti.
137.4 Soppalchi adibiti
ad ambienti di supporto
138.1.2 Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di servizio è stabilita in ml. 2,40.
138.1.3 La superficie degli spogliatoi non deve essere inferiore a mq. 1,20 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale.
138.1.4 I locali adibiti ad uso doccia o wc devono rispondere ai seguenti requisiti :
138.2 Posizione degli
ambienti di servizio rispetto al terreno circostante
138.3 Aereazione ed illuminazione
degli ambienti di servizio
138.3.2 I servizi igienici, nel caso di aereazione naturale e diretta, devono avere finestrature non inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo assoluto di mq. 0,40. Quando i servizi igienici siano privi di finestrature o le medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, l’aereazione deve essere assicurata in uno dei seguenti modi :
138.3.3 Gli spogliati,
sia che siano dotati di aperture di aereazione naturale che di impianto
di ventilazione forzata, devono comunque garantire un ricambio d’aria sufficiente
in relazione allo specifico utilizzo ed alla massimo numero di persone
presenti contemporaneamente;
138.3.4 In tutti altri locali di servizio (disimpegni, depositi, archivi senza permanenza di persone, ecc.), anche quando privi di proprio sistema di ventilazione, devono essere garantiti la circolazione dell’aria e l’evacuazione dei fumi in caso di incendio.
138.4 Soppalchi adibiti
ad ambienti di servizio
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