REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPITOLO XIII : REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE
Art. 120 Alloggi inabitabili.
120.2 Un alloggio dichiarato
inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà
essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi
di adeguamento.
121.2 Locali abitabili
121.3 Locali non abitabili
121.4 Non costituiscono
locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonchè
gli spazi, ancorchè accessibili, adibiti a funzioni di protezione
dell’edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione
degli impianti (quali cavedi e simili).
122.2 Sono locali fuori terra quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta.
122.3 Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta.
122.4 Sono locali seminterrati tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti.
123.2 Possono essere adibiti ad abitazione permanente o temporanea i locali seminterrati che soddisfino a tutte le seguenti condizioni :
123.3 I locali interrati possono essere adibiti ad abitazione temporanea quando rispettino le prescrizioni di cui alle lettere "a", "b" e "d" del comma precedente. E’ sempre vietato adibire i locali interrati ad abitazione permanente.
123.4 Nel caso di interventi su edifici esistenti le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione qualora sia dimostrata l’impossibilità di adottare le soluzioni tecniche prescritte ai commi precedenti in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e secchezza degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso comportare peggioramento igienico rispetto alla situazione in atto.
124.1.2 Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’illuminazione dei singoli locali deve essere adeguata agli impegni visivi richiesti per l’uso previsto.
124.2 Illuminazione dei
locali di abitazione permanente
124.2.2 Ciascun vano di abitazione permanente deve avere superfici finestrate, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate, in misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui illuminazione sia conseguita tramite finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda).
124.2.3 Nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata di una quota pari ad 1/10 della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità. Non sono ammessi locali di abitazione permanente che presentino profondità oltre 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra. Le norme di cui al presente comma si applicano ai locali d’angolo ed ai locali con finestre contrapposte soltanto quando l’eccesso di profondità si riscontri nei confronti di tutte le finestre presenti.
124.2.4 Le finestrature dei locali di abitazione permanente devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano la schermatura e/o l’oscuramento.
124.3 Illuminazione dei
locali di abitazione non permanente
124.4.2 E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico e documentario di cui all’art. 173, per i quali l’adeguamento non è richiesto ogni qualvolta ciò risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, fermo restando che anche in tali edifici gli interventi non possono comunque comportare peggioramento igienico sanitario.
125.1.2 Anche in assenza di specifica normativa di riferimento, l’aereazione dei singoli locali deve essere adeguata all’uso previsto, in modo che l’aria viziata sia evacuata e non possa costituite pregiudizio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi.
125.1.3 Ciascun alloggio dovrà essere areato mediante aperture ubicate in modo tale da garantire la ventilazione trasversale (e cioè mediante aperture ubicate su due fronti contrapposti) o la ventilazione d’angolo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti ortogonali o comunque inclinati non meno di 45° l’uno rispetto all’altro). Il requisito si considera soddisfatto anche la ventilazione è conseguita mediante aperture prospettanti su cortili o su chiostrine.
125.1.4 Le prescrizioni di
cui al comma precedente non si applicano in caso di alloggi di superficie
inferiore a mq. 40, i quali potranno pertanto essere aereati anche mediante
aperture ubicate su un solo fronte dell’edificio.
125.2.2 Le finestre di detti locali debbono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di dimensioni regolamentari.
125.2.3 Le superfici finestrate apribili, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, devono risultare non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento. Detto rapporto potrà essere ridotto ad 1/12 per i locali sottotetto la cui aereazione sia garantita da finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda)
125.2.4 Nel caso in cui le
caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentano di fruire di aereazione
naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo, l’aereazione
dovrà essere garantita da un adeguato impianto che provveda sia
all’immissione che all’estrazione di aria. Anche in tale caso dovrà
comunque essere assicurata ventilazione naturale diretta in misura non
inferiore alla metà di quella prescritta al comma precedente.
125.3.2 Nel caso di aereazione esclusivamente naturale diretta, le superfici finestrate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento.
125.3.3 Nel caso in cui il locale presenti finestrature insufficienti o ne sia del tutto privo, il locale deve essere dotato di adeguato impianto di aereazione meccanica che provveda sia all’immissione che all’estrazione dell’aria, assicurandone un ricambio :
125.4.2 E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico e documentario di cui all’art. 173, per i quali l’adeguamento delle superfici aeroilluminanti non è richiesto ogni qualvolta risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, sempre che l’intervento non comporti peggioramento della situazione preesistente.
125.4.3 E’ inoltre fatta eccezione per le modalità di ventilazione artificiale, non essendo richiesto che i condotti di aereazione sfocino sulla copertura ma essendo invece sufficiente che i medesimi conducano all’esterno, su spazi liberi o su cortili e chiostrine di dimensioni regolamentari.
125.4.4 Nel caso di interventi
sul patrimonio edilizio esistente che, a seguito di frazionamenti o mutamenti
di destinazione d’uso, comportino la formazione di nuovi alloggi, la superficie
minima di cui al comma 125.1.4 è elevata a mq. 50.
126.2.2 Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 1,80.
126.2.3 Nel caso di soffitti
piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra
del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non
deve essere inferiore a ml. 2,40. L’altezza non può essere comunque
inferiore a ml. 2,70 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale
del vano.
126.3.2 Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 1,80.
126.3.3 Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml. 2,20. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,40 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.
126.3.4 Sono fatte salve
le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i soppalchi adibiti
a locali di abitazione non permanente.
126.4.1 Negli stessi interventi è inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella prescritta al comma 126.3.1 ogni qualvolta l’unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. In ogni caso l’altezza minima dell’ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a ml. 1,80 e quella media non inferiore a ml. 2,20.
127.2 Dimensionamento
degli alloggi
127.2.2 I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti. E’ però necessario che i medesimi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
127.2.3 A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi.
127.2.4 E’ fatta eccezione per gli alloggi per una sola persona, che dovranno avere superficie non inferiore a mq. 28, e per quelli per due persone, che dovranno avere superficie non inferiore a mq. 38. Detti alloggi potranno essere anche del tipo monostanza, senza obbligo di dimostrarne la possibile suddivisione secondo quanto prescritto dal precedente comma 127.2.2.
127.2.5 In tutti i tipi di
alloggio devono, in ogni caso, essere delimitati da pareti i vani da adibire
ai servizi igienici.
127.3.2 La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non dovrà avere superficie inferiore a mq. 9 ed essere dotata di propria finestratura. Quando la cucina non raggiunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, esse dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un vano privo di infissi di superficie non inferiore a mq. 4,00. In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aereo-illuminanti prescritti dal presente Regolamento in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.
127.3.3 Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cottura ricavato nel soggiorno (e non sia quindi autonoma e distinta dal medesimo) non è richiesto il rispetto di alcun specifico parametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno. Quando lo spazio di cottura sia posizionato in nicchie di profondità limitata a quella strettamente necessaria al collocamento degli apparecchi ed arredi di cucina è consentito che la nicchia abbia altezza inferiore a quella prescritta per i locali abitabili, con un minimo assoluto di ml. 2,00.
127.3.4 E' inoltre ammesso realizzare spazi di cottura ubicati in locale autonomo, separato e distinto dal soggiorno, quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni :
127.4.2 Detta dotazione minima può essere soddisfatta tramite uno o più locali, sempre che essi siano riservati esclusivamente ai servizi igienici.
127.4.3 I servizi igienici non possono avere accesso direttamente dalla cucina o dallo spazio di cottura. L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie inferiore a mq. 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti.
127.4.4 I locali adibiti a servizio igienico non possono avere superficie inferiore a mq. 2,50 e larghezza inferiore a ml. 1,20. Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale mentre per gli altri servizi i valori minimi di superficie e larghezza sono ridotti rispettivamente a mq. 1,20 ed a ml. 0,80.
127.4.5 (abrogato con del.
C.C.346/00).
128.2 La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità prescritte dal presente Regolamento.
128.3 I soppalchi che siano destinati ad abitazione permanente debbono rispondere alle caratteristiche prescritte dal presente Regolamento per tale tipo di locali. In tal caso la verifica dei requisiti di aereazione ed illuminazione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia.
128.4 I soppalchi che siano destinati ad abitazione non permanente e debbono avere altezza minima non inferiore a ml. 1,70 ed altezza media non inferiore a ml. 2,20.
128.5 Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml. 2,40.
128.6 I soppalchi devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a ml. 0,90.
128.7 Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di soppalchi con caratteristiche diverse a quelle prescritte nei commi precedenti, a condizione che l’intervento non ne preveda l’ampliamento e che comunque non comporti peggioramento della situazione preesistente.
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