COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPITOLO
XII : REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
Art. 98 Ambito di applicazione
98.1 Le prescrizioni generali
di cui al presente Titolo si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione
o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, qualsiasi sia
la loro ubicazione, consistenza e destinazione d’uso.
98.2 Le stesse prescrizioni
si applicano agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente solo
quando ciò sia espressamente previsto dal presente Regolamento.
98.3 Sono fatte salve le
diverse prescrizioni del presente Regolamento per destinazioni particolari
o discendenti dall’applicazione di normative specifiche.
Art. 99 Salubrità
del terreno
99.1 E’ vietato realizzare
nuovi edifici su terreni già adibiti a discariche o a sedi di attività
che abbiano inquinato il suolo, fino a quando gli stessi non siano stati
sottoposti a bonifica secondo le norme vigenti in materia.
Art. 100 Materiali da costruzione
100.1 In tutti gli interventi
in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento devono essere
impiegati materiali sani e non suscettibili di indurre effetti dannosi
per le persone o per l’ambiente.
100.2 Per i fini di cui al
comma precedente è consigliato l’uso di materiali sani secondo le
norme UNiBioedilizia.
Art. 101 Requisiti relativi
all’impermeabilità e secchezza
101.1 Qualsiasi edificio
di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall’umidità
del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono
risultare intrinsecamente asciutti.
101.2 Tutti gli elementi
costitutivi dell’edificio devono poter cedere le eventuali acque di condensazione
e permanere asciutti.
101.3 Le prescrizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio
edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento progetto.
Art. 102 Misure contro la
penetrazione negli edifici di animali in genere.
102.1 In tutti gli edifici,
siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati specifici
accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili
e di animali in genere.
102.2 Tutte le aperture di
aereazione, sia prospettanti all’esterno che su intercapedini (scannafossi
e simili), quando siano prive di infisso a normale tenuta devono essere
protette (senza pregiudicare l’aereazione del locale) da griglie, reti
od altro dispositivo atto ad impedire la penetrazione di animali della
dimensione di un ratto. Lo stesso accorgimento deve essere adottato per
le aperture di ventilazione dei vespai e delle intercapedini aereate sottostanti
i solai.
102.3 Nel caso in cui l’aereazione
sia conseguita mediante condotti che conducono all’esterno (sia nel caso
di ventilazione naturale che forzata), analoghe protezioni devono essere
predisposte all’estremità del condotto, la quale deve inoltre essere
facilmente accessibile per i necessari controlli.
102.4 Il sistema delle condutture
di scarico e delle fognature, così come quello delle relative ventilazioni,
deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discontinuità.
I punti nei quali le condutture attraversano murature devono essere ben
sigillati e non presentare interstizi.
Art. 103 Riscaldamento degli
edifici
103.1 Obbligatorietà
dell’impianto di riscaldamento
103.1.1 Gli edifici di
nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza
di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento.
103.2 Edifici esistenti privi
di impianto di riscaldamento
103.2.1 Gli edifici esistenti
che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in occasione di
qualsiasi intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.
103.2.2 Ogni unità
immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla permanenza continuativa
di persone, anche quando non trovi applicazione la prescrizione di cui
al comma precedente, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento
idoneo a garantire sufficienti livelli di confort abitativo (si considera
tale una temperatura interna di 18° nella stagione invernale).
103.3 Norme tecniche ed adempimenti
relativi agli impianti di riscaldamento
103.3.1 Gli impianti di
riscaldamento devono essere realizzati in conformità alla legge
9 gennaio 1991 n. 10 ed alle relative norme tecniche di cui al D.P.R. 26
agosto 1993 nr. 412.
103.3.2 Il progetto dell’impianto
di riscaldamento, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, deve essere depositato
presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori relativi
all’impianto medesimo.
103.3.3 Entro 30 giorni dall’ultimazione
dei lavori deve essere inoltre depositata presso i competenti Uffici Comunali
la dichiarazione di conformità corredata degli elaborati e documenti
di cui all’art. 9 comma 5 della L. 46/90.
Art. 104 Camini e canne fumarie
104.1 Sbocco dei condotti
di evacuazione dei prodotti di combustione
104.1.1 In linea generale
lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve
avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità
alle prescrizioni di cui all’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93.
104.1.2 Dette prescrizioni
non si applicano nel caso di :
-
mera sostituzione di generatori
di calore individuali;
-
singole ristrutturazioni di
impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari
che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione sopra il tetto dell’edificio.
104.2 Impianti alimentati a
combustibile liquido o solido
104.2.1 Le canne fumarie
ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido
devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze
da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità
alle prescrizioni di cui alla Legge 615/66 nonchè delle Norme UNI-CIG
7129/92.
104.3 Impianti alimentati a
combustibile gassoso
104.3.1 Le canne fumarie
ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono
essere realizzate in conformità alle Norme UNI-CIG 7129/92. In particolare
per quanto attiene l’altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota
di sbocco sulla copertura, si applicano le disposizioni di cui al punto
4.3.3 delle citate Norme UNI-CIG 7129/92.
104.3.2 La distanza del camino
dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso
dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini.
A tal fine il cono di deflusso si determina come segue :
-
il vertice è ubicato
al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
-
in corrispondenza di pareti
prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di
15° rispetto all’asse;
-
in corrispondenza di pareti
finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono
si assume inclinato di 45° rispetto all’asse.
104.3.3 Nei casi in cui la legislazione
vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo
deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 4.3.4 delle Norme
UNI-CIG 7129/92.
104.4 Altri condotti di evacuazione
104.4.1 I condotti di evacuazione
diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti,
quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti
per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione
dei fumi di cucina o di caminetti, ecc.), dovranno anch’essi avere sbocco
al di sopra della copertura dell’edificio.
104.4.2 Sarà ammesso
che detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che
siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili
non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti
della combustione con scarico orizzontale a parete.
104.5 Applicabilità agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente
104.5.1 Le prescrizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio
edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento progetto.
Art. 105 Apparecchi a fiamma
libera
105.1 In tutti gli edifici,
siano essi esistenti che di nuova costruzione, i locali dove vengano installate
apparecchiature a fiamma libera (generatori di calore, boiler, piani di
cottura e simili) devono essere dotati, oltre che delle aperture di ventilazione
naturale prescritte dal presente Regolamento, di ulteriori aperture prospettanti
direttamente all’esterno in conformità al punto 3 e seguenti delle
Norme UNI-CIG 7129/92.
Art. 106 Isolamento termico
degli edifici
106.1 Tutti gli edifici
di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica
devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di
contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alla L.
10/91 ed al D.P.R. 412/93. Il Progetto Energetico delle Strutture deve
essere depositato presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio
dei lavori ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91.
106.2 Gli interventi sugli
edifici esistenti che interessino strutture a contatto diretto con l’esterno
sono sottoposti all’obbligo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 1052/77,
di procedere all’isolamento termico delle medesime secondo i parametri
tecnici di cui alla Tabella A della L. 10/91. La relativa relazione tecnica
deve essere depositata presso i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio
dei lavori.
Art. 107 Isolamento acustico
degli edifici
107.1 Gli edifici di nuova
costruzione devono rispettare le prescrizioni della Legge 26 ottobre 1995
nr. 447 e dei relativi Regolamenti di attuazione (con particolare riferimento
al D.P.C.M. 5 dicembre 1997) nonchè le altre norme eventualmente
vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività.
107.2 Anche in assenza di
specifica normativa di riferimento, gli edifici di nuova costruzione devono
essere progettati e costruiti adottando tecniche e materiali atti a garantire
sufficienti livelli di isolamento acustico. La stessa prescrizione si applica
agli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, limitatamente
all’intervento progettato.
107.3 Nei casi di cui al
comma precedente i materiali e le tecniche da impiegare devono garantire
un'adeguata protezione acustica degIi ambienti per quanto concerne :
— i rumori di calpestio,
di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
— i rumori e suoni aerei
provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;
— i rumori provenienti dalle
coperture, anche nel caso di pioggia o grandine;
— i rumori provenienti da
attività lavorative.
Art. 108 Energia elettrica
108.1 Ogni edificio deve
essere allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica,
fatti salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto
mediante l’uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate.
108.2 Solo in casi del tutto
eccezionali e di comprovata impossibilità potrà essere autorizzata
l’utilizzazione di fonti di energia elettrica diverse da quelle di cui
al comma precedente. L'autorizzazione decade con il cessare della condizione
che aveva determinato l’impossibilità della fornitura.
Art. 109 Impianti elettrici
109.1 In tutti i casi in
cui un impianto elettrico, per potenzialità, tipologia o dimensione
degli ambienti, sia soggetto all’obbligo della progettazione ai sensi della
legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 447/93,
la documentazione tecnica prevista dalla legge deve essere depositata presso
i competenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori relativi agli
impianti interessati.
109.2 Sia nei casi di cui
al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti all’obbligo della
progettazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori deve essere
depositata presso i competenti Uffici Comunali la relativa dichiarazione
di conformità, corredata degli elaborati e documenti di cui all’art.
9 comma 5 della L. 46/90.
Art. 110 Prevenzione incendi
110.1 Ai fini della prevenzione
degli incendi, tutti gli interventi (siano essi di nuova costruzione che
sul patrimonio edilizio esistente) devono essere progettati e realizzati
in conformità alle specifiche disposizioni vigenti in materia, a
seconda delle caratteristiche dell'edificio e dell’uso cui il medesimo
deve essere adibito.
110.2 Ogni qualvolta un progetto,
per la specifica attività o destinazione d’uso prevista, sia soggetto
al parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il relativo
nulla osta deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori e trasmesso
ai competenti uffici comunali come quanto disposto dal comma 74.2.
110.3 Il conseguimento di
detto nulla osta costituisce condizione per il rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia solo nel caso di cui al comma 72.2.
110.4 La conformità alle
norme vigenti in materia di prevenzione incendi è richiesta per
tutti i progetti che risultino in qualsiasi misura soggetti alle medesime,
anche quando per la natura o dimensione dell’attività non sia richiesto
il parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
Art. 111 Centrali termiche
111.1 Le centrali termiche
devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme specifiche
che regolano la materia, con riferimento alle potenzialità delle
centrali stesse ed al tipo di combustibile da impiegare.
Art. 112 Rifornimento idrico
112.1 Ogni fabbricato,
di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile
distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così
da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.
112.2 Gli impianti per la
distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere
costruiti a regola d'arte.
112.3 Qualora gli edifici
abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere
garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature
per il sollevamento dell'acqua.
112.4 Il locale destinato
ad accogliere l’impianto di sollevamento dell’acqua deve avere altezza
non inferiore a ml. 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia
di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture
ed al tubo di troppo pieno, serbatoio di materiale idoneo a venire in contatto
con alimenti e con copertura sigillata.
Art. 113 Requisiti relativi
alla riservatezza. (modificato con del. C.C. 346/00)
113.1 Nel caso di alloggi
direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune, siano essi
destinati alla circolazione o alla sosta di persone o veicoli, il parapetto
delle finestre ivi prospettanti deve presentare una altezza non inferiore
a ml. 1,80 rispetto alla quota di calpestio degli spazi esterni medesimi.
Potranno essere ammesse soluzioni alternative che in ogni evitino l’introspezione
e garantiscano un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi.
131.2 (abrogato
con del. C.C. 346/00)
131.3 (abrogato con del.
C.C. 346/00)
113.4 (abrogato con del.
C.C. 346/00)
Art. 114 Requisiti relativi
alla sicurezza e protezione dell’utenza.
114.1 Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro, di sicurezza antincendio, di superamento delle barriere architettoniche
ed in genere ogni altra normativa diretta a tutelare specifici aspetti
delle costruzioni, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza,
si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.
114.2 Requisiti dei parapetti
e delle finestre
114.2.1 Le finestre con
parapetto pieno dovranno presentare il davanzale ad un'altezza di almeno
ml. 0,90 dalla quota del pavimento interno e comunque la somma tra l'altezza
e la profondità dei davanzali non dovrà mai risultare inferiore
a ml. 1,10.
114.2.2 Le finestre a tutt'altezza
e quelle con parapetto pieno di altezza inferiore a quella prescritta al
comma precedente dovranno essere dotate di parapetti, in metallo od altro
idoneo materiale, di un'altezza non inferiore a ml. 1,00.
114.2.3 I parapetti dei balconi
e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, devono essere dimensionati
in maniera tale da resistere agli urti accidentali.
114.2.4 Le finestre, ad eccezione
di quelle poste ad altezze inferiori a ml. 1,50 dal calpestio esterno,
dovranno presentare vetri agevolmente sostituibili e lavabili dall'interno
del locale.
114.3 Requisiti degli spazi
comuni di collegamento
114.3.1 Nessuna delle parti
che delimitano uno spazio destinato alla permanenza od al transito di persone
dovrà presentare sporgenze pericolose per l’incolumità delle
medesime.
114.3.2 In tutti i casi in
cui siano prescritte, dal presente Regolamento a da altre norme, larghezze
minime per i collegamenti pedonali comuni (orizzontali, inclinati o verticali
che essi siano), le eventuali porte, sportelli e simili che si aprano sul
collegamento non dovranno mai comportare riduzione della larghezza minima
prescritta. Nel caso di serramenti che si aprano sul collegamento la larghezza
di quest’ultimo dovrà essere pari almeno a quella minima prescritta
con una maggiorazione pari al massimo ingombro del serramento aperto. Ove
non sia possibile conseguire detta maggiore larghezza i serramenti dovranno
aprirsi verso l’interno dei vani latistanti il collegamento oppure essere
del tipo scorrevole.
114.3.3 Le porte collocate
in corrispondenza di un cambiamento di livello del collegamento pedonale
comune dovranno avere il senso di apertura verso l’interno del livello
superiore.
114.3.4 Gli spazi di collegamento
destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono
essere dotati di opportuna segnaletica.
114.3.5 Gli spazi privati di
uso comune, in condizioni meteorologiche normali, non devono presentare
superfici di calpestio sdrucciolevoli.
114.4 Altri requisiti
114.4.1 Ogni edificio deve
essere munito di almeno un agevole e sicuro accesso alla copertura. Quando
la conformazione di quest’ultima sia tale da non consentirne la completa
ispezione da un unico punto, dovrà essere previsto un numero di
accessi sufficiente a garantire un’agevole ispezione di tutta la copertura.
114.4.2 La manutenzione dei
vari elementi costitutivi degli edifici, ivi comprese le coperture, deve
poter essere effettuata agevolmente ed in condizioni di sicurezza. Tutti
gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati degli accorgimenti
tecnici necessari a garantire tali condizioni.
114.4.3 Gli arredi devono,
di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso
le normali vie d’accesso.
114.4.4 Gli impianti, i sistemi
e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici
serviti o nelle loro parti, in condizioni di normale funzionamento, esalazioni,
fumi o vibrazioni.
114.4.5 Gli impianti installati
negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro
funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone
e per le cose.
114.5 Applicabilità agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente
114.5.1 Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento
progettato.
Art. 115 Impianti igienici
115.1 I locali destinati
a servizi igienici debbono avere le dimensioni minime prescritte dal presente
Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata
l’unità immobiliare.
115.2 Non è consentito
accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all’uso di
cucina o dagli spazi di cottura nonchè dai locali destinati alla
produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande. In tali
casi l’accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno
(antibagno) in cui possono essere collocati apparecchi sanitari diversi
dal vaso wc e dal bidet.
115.3 Il pavimento dei servizi
igienici deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
Le pareti devono essere rivestite con analogo materiale fino all'altezza
di almeno ml. 2,00.
115.4 Ogni apparecchio sanitario
deve essere di materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile.
115.5 I vasi wc devono essere
forniti di apparecchi per cacciata d'acqua di portata non inferiore a litri
sei. E’ ammessa I'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli
orinatoi.
115.6 Tutti gli apparecchi
sanitari devono essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni
moleste.
115.7 La camera del sifone
di ciascun apparecchio deve essere ventilata mediante una conduttura di
aerazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura
verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto.
115.8 Le disposizioni del
presente articolo, salvo quella di cui al comma precedente, si applicano
anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente
allo specifico intervento progettato.
Art. 116 Scale (modificato
con del. C.C. 346/00)
116.1 Tutti gli edifici
multipiano di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica, debbono essere dotati di almeno una scala di dimensioni e
caratteristiche regolamentari.
116.2 Quando la superficie
coperta di un piano sia superiore a mq. 400, le scale devono essere in
numero tale che ciascuna di esse non serva superfici superiori a mq. 400.
116.3 Nel caso di edifici
per abitazione il limite di cui al comma precedente può essere elevato
a mq. 600 limitatamente ai primi due piani fuori terra (piani terreno e
primo).
116.4 Le unità immobiliari
di edifici per abitazione con più di due piani fuori terra, fatta
eccezione per gli alloggi duplex, devono avere almeno un accesso da una
scala del tipo chiuso.
116.5 In tutti i tipi di
intervento, compresi quelli sul patrimonio edilizio esistente, si applicano
inoltre le ulteriori norme di cui ai commi seguenti.
116.6 Le scale che costituiscono
parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare le seguenti
caratteristiche :
— larghezza non inferiore
a ml. 1,20;
— andamento regolare, con
rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne
disagevole l’uso;
— gradini regolari, di norma
di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo
della scala;
— pedata non inferiore a
cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata
sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;
— pianerottoli intermedi
di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli
di arrivo mai inferiori a ml. 1,30;
— parapetti di altezza non
inferiore a ml. 1,00 (misurata al centro della pedata) e di conformazione
tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm. 10;
— corrimano su almeno un
lato della scala, nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su
ambedue i lati per rampe di larghezza superiore.
Può essere fatta eccezioni
alle prescrizioni di cui sopra solo nel caso di scale in esubero rispetto
alla dotazione minima comunque prescritta. In tutti i casi in cui l’intervento
sia soggetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche, le scale dovranno inoltre rispettare le ulteriori prescrizioni
impartite dalle relative norme tecniche.
116.7 Le scale comuni di tipo
chiuso devono, in genere, essere dotate di aereazione naturale diretta.
Esse possono esserne prive solo nei casi in cui ciò sia ammesso
dalla normativa vigente in funzione del tipo o della dimensione dell’edificio,
nonchè della sua destinazione.
116.8 Non è mai ammesso
conseguire i livelli di aereazione ed illuminazione prescritti dal presente
Regolamento per i vari tipi di locali mediante aperture realizzate su pozzi
scale comuni di tipo chiuso, anche quando questo risultino aereati ed illuminati
direttamente.
116.9 Le scale interne a
singole unità immobiliari devono presentare le seguenti caratteristiche
:
— larghezza non inferiore
a ml. 0,80;
— gradini regolari, con
pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;
— pedata non inferiore a
cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata
sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;
— pianerottoli intermedi
e di arrivo di profondità non inferiore alla larghezza della rampa;
— parapetti di altezza
non inferiore a ml. 0,90 (misurata al centro della pedata).
Le prescrizioni del presente
comma non si applicano alle scale per l’accesso a vani tecnici o a locali
non abitabili come definiti al successivo art. 121.3.
Art. 117 Cortili (modificato
con del. C.C. 41/02)
117.1 Definizione
117.1.1 Ai fini del presente
Regolamento si definisce come cortile lo spazio scoperto delimitato su
almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono
essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati
alla presenza continuativa di persone.
117.2 Dimensionamento
dei cortili
117.2.1 Negli edifici di
nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica,
i cortili dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
-
la distanza tra una parete finestrata
e quella opposta non dovrà essere inferiore a ml. 10,00;
-
la distanza minima di cui alla
precedente lettera "b" potrà essere ridotta a ml. 8,00 quando sia
la parete finestrata che quella opposta presentino altezza non superiore
a ml. 10,00 ed il cortile sia previsto da un progetto unitario che riguardi
l'edificio nella sua interezza (è pertanto vietato avvalersi di
detta distanza ridotta nel caso di cortili che vengano a formarsi nel tempo
per successive edificazioni contigue o contrapposte).
117.2.2 Nel caso di interventi
sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione
urbanistica, la realizzazione o la modifica di cortili è soggetta
alle seguenti prescrizioni :
-
la distanza tra una parete finestrata
e quella opposta non dovrà essere inferiore alla più bassa
tra le due pareti, con un minimo assoluto di ml. 6,00; quando la parete
più bassa ecceda i 10 ml si applicano i disposti di cui al precedente
comma 117.2.1
-
ai cortili di edifici esistenti
che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per i cortili
degli edifici di nuova costruzione, si applicano le norme di cui al precedente
comma 117.2.1.
117.2.3 Nel caso di cortili
di forma irregolare le norme di cui ai commi precedenti si applicano limitamente
ai tratti di pareti da considerarsi finestrate secondo i criteri di cui
al comma 54.2.2 i cui valori, per gli interventi di cui al comma 117.2.2,
sono ridotti alla metà.
117.2.4 Gli interventi
su cortili esistenti che presentino condizioni di contrasto con il presente
Regolamento dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri
dimensionali di cui ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti
possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile
irregolare saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della
situazione igienico sanitaria in atto. Ai fini del presente comma si precisa
come (ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento in materia
di rapporti aeroilluminanti) si consideri peggioramento il passaggio da
un uso che non prevede la presenza continuativa di persone ad altro uso
che invece preveda detta presenza continuativa, risultando invece sempre
ammesso sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già
prevedano presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente,
ambienti di lavoro, ambienti di ufficio, ecc.).
117.3 Spazi scoperti
classificabili solo in parte come cortili.
117.3.1 Quando il cortile
abbia andamento verticale irregolare con incremento dell’area progredendo
dal basso verso l’alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno
verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso
sono considerate cortile - e pertanto suscettibili di consentire l’apertura
di finestre di vani abitabili - le sole porzioni sovrastanti la quota dalla
quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo.
117.3.2 Analogo procedimento
di verifica è ammesso nel caso di cortili che soddisfino i requisiti
richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l’intero loro
sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali spazi
scoperti come cortili limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla
quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo.
117.7 Apertura di finestre ed
immissioni di aria nei dei cortili.
117.7.1 Nei cortili su
cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprite finestre
o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitare attività che
possono essere causa di insalubrità.
117.7.2 L’espulsione nei
cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento
o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettate tutte
le seguenti condizioni :
-
vi sia una distanza, misurata
in orizzontale, non inferiore a ml. 4 tra la bocca di espulsione e la parete
direttamente antistante;
-
vi sia una distanza, misurata
in orizzontale, non inferiore a ml. 6 tra la bocca di espulsione ed il
centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante;
-
vi sia una distanza, misurata
in verticale, non inferiore a ml. 2 tra la sommità dalla bocca di
espulsione ed il davanzale delle finestra direttamente soprastante.
-
la velocità dell’aria
espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia
superiore a ml./sec. 0,20.
Art. 118 Chiostrine (modificato
con del. 41/02)
118.1 Definizione
118.1.1 Ai fini del presente
Regolamento si definisce come chiostrina lo spazio scoperto delimitato
su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche
dimensionali rispondano alle prescrizioni del presente articolo ma siano
insufficienti a qualificarlo come cortile.
118.3 Dimensionamento delle
chiostrine
118.3.1 Negli edifici di
nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica,
le chiostrine dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
-
la superficie della chiostrina
non dovrà mai essere inferiore a mq. 12,00
-
il lato minore della chiostrina
non dovrà mai essere inferiore a ml. 3,00
118.3.3 Nel caso di interventi
sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione
urbanistica, la realizzazione o la modifica di chiostrine è soggetta
alle seguenti prescrizioni :
-
la superficie della chiostrina
non dovrà mai essere inferiore a mq. 10,50
-
il lato minore della chiostrina
non dovrà mai essere inferiore a ml. 3,00
-
le norme di cui alle precedenti
lettere "a" e "b" non si applicano alle chiostrine di edifici esistenti
che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per le chiostrine
degli edifici di nuova costruzione, per le quali si applicano le norme
di cui al precedente comma 118.3.1.
118.3.4 Gli interventi su chiostrine
esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente
Regolamento, dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri
dimensionali di cui ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti
possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sulla
chiostrina irregolare saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento
della situazione igienico sanitaria in atto. Ai fini del presente comma
si precisa come (ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento
in materia di rapporti aeroilluminanti) si consideri peggioramento il passaggio
da un uso che prevede la presenza saltuaria di persone ad altro uso che
invece ne preveda la presenza continuativa, risultando invece sempre ammesso
sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già prevedano
presenza saltuaria di persone (locali di abitazione non permanente, ambienti
di supporto, ambienti di servizio, ecc.).
118.4 Spazi scoperti classificabili
solo in parte come chiostrine.
118.4.1 Quando la chiostrina
abbia andamento verticale irregolare con incremento dell’area progredendo
dal basso verso l’alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno
verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso
sono considerate chiostrina - e pertanto suscettibili di consentire l’apertura
di finestre di vani di abitazione non permanente - le sole porzioni sovrastanti
la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni
del presente articolo.
118.4.2 Analogo procedimento
di verifica è ammesso nel caso di chiostrine che soddisfino i requisiti
richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l’intero loro
sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali spazi
scoperti come chiostrine limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla
quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo.
118.5 Apertura di finestre ed
immissioni di aria nelle chiostrine.
118.5.1 Sulle chiostrine
possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o
di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali
di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura
(prospettante su spazio aperto o su cortile regolamentare) di dimensioni
tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta
dal presente Regolamento.
118.5.2 Per quanto finestre
o bocche d’aria di locali che ospitano attività che possono essere
causa di insalubrità nonchè per l’espulsione di aria calda
o viziata, si applicano le stesse norme già dettate per i cortili
al comma 117.7.
Art. 119 Cavedi
119.1 Ai fini del
presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto delimitato
su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche
dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina.
119.2 I cavedi sono di regola
riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti tecnologici
o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani
inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili.
119.3 Qualora su cavedi esistenti
già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche
non continuativa, di persone, l’utilizzo del cavedio per i fini di cui
al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio
per i locali che vi si affacciano.
119.4 Il piano di fondo dei
cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente accessibile
per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso
dovrà inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato
e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque
piovane.