COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
XI : ABITABILITÀ ED AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI
Art. 89 Certificazione
di abitabilità o agibilità. (modificato con del. C.C. 346/00)
89.1 Per il combinato disposto
degli art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 e dell’art.11, comma
2 della L.R. 14 ottobre 1999 n. 52, la certificazione di abitabilità
(per le unità immobiliari ad uso residenziale) o di agibilità
(per le unità immobiliari con altra destinazione) é necessaria
per utilizzare :
-
gli edifici o parti di essi
di nuova costruzione;
-
gli edifici o parti di essi
esistenti che siano stati oggetto di interventi di ristruttura zione edilizia
o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici stessi;
-
gli edifici o parti di essi
esistenti che siano stati oggetto di interventi di restauro, di ristrutturazione
edilizia o di ampliamento che abbiano comportato mutamento di destinazione
d'uso.
89.2 E’ fatta eccezione per
gli edifici realizzati precedentemente all’anno 1949 e che non siano stati
successivamente interessati da interventi edilizi di trasformazione di
cui alle lettere "b" e "c" del comma
precedente. Per detti edifici si applicano le disposizioni di cui all’art.
97.
89.3 La certificazione di
abitabilità o agibilità, ai sensi della L.R.52/99, è
attestata dal Direttore dei Lavori o da un professionista abilitato, su
incarico del proprietario dell'immobile o del titolare della concessione
edilizia (o del diverso titolo abilitativo in forza del quale sono stati
eseguiti i lavori).
89.4 Per le opere soggette
alla normativa sulle costruzioni in zone sismiche in cui sia previsto il
collaudo finale dalla normativa vigente, la certificazione è redatta
dal collaudatore. A tal fine egli acquisisce una dichiarazione resa dal
Direttore dei Lavori di conformità dell’opera eseguita con il progetto
approvato e con le norme igienico sanitarie.
89.5 Sono fatte salve le
procedure disciplinate dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 per la semplificazione
dei procedimenti inerenti la localizzazione, realizzazione e trasformazione
degli impianti produttivi di beni e servizi. Il raccordo con le disposizioni
del presente capitolo sarà effettuato con provvedimenti dell’ufficio
comunale competente.
Art. 90 Redazione e deposito
del certificato di abitabilità o agibilità (modificato
con del. C.C. 346/00)
90.1 Il certificato di
abitabilità o agibilità, in carta legale o resa tale, deve
essere redatto dal tecnico abilitato di cui al precedente art. 89.3 secondo
il modello predisposto dall'ufficio e depositato presso la competente unità
organizzativa del Servizio Edilizia Privata.
90.2 La certificazione deve
essere corredata della documentazione obbligatoria di cui al successivo
art. 91 e della attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti.
90.3 La certificazione ha
validità solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta
sotto il profilo formale.
90.4 Al momento della presentazione
della certificazione, l'ufficio preposto all'accettazione rilascia una
ricevuta che attesta l’avvenuto deposito della certificazione stessa e
la correttezza della medesima sotto il profilo formale. Dalla data di tale
ricevuta decorrono l’abitabilità o l’agibilità nonché
i termini di cui all’art. 11, terzo comma, della L.R. 52/99 e i termini
per la richiesta di documentazione integrativa di cui al successivo art.
93.
Art. 91 Documentazione obbligatoria.
(modificato con del. C.C. 346/00)
91.1 La documentazione
da allegare alle certificazioni di abitabilità/agibilità
è costituita da :
-
stampato predisposto dall'ufficio,
sottoscritto dal tecnico dichiarante e compilato in ogni sua parte, indicando
eventualmente con la dicitura "non occorre" la non necessità di
adempimenti o di documentazione;
-
dichiarazione del Direttore
dei Lavori, nei casi di cui al precedente art. 89.4, di conformità
dell’immobile al progetto approvato ed alle norme igienico sanitarie (verificata
come indicato al successivo art. 92), come da modello predisposto dall’ufficio.
-
atto attestante la rispondenza
dell’opera alla normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica
in funzione dell’opera eseguita e più esattamente :
c.1 collaudo statico con
dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica ed attestazione
di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile;
c.2 relazione finale del
Direttore dei lavori con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica
ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile,
nei casi in cui non occorra il collaudo di cui alla precedente lettera
"a";
c.3 copia del certificato
di conformità alla normativa antisismica rilasciata dal Genio Civile,
nei soli casi in cui le opere siano state oggetto di controllo da parte
dell'Ufficio del Genio Civile;
c.4 certificato di idoneità
statica redatto da un tecnico abilitato secondo le indicazioni dell'art.
2 del D.M. 15 maggio 1985 nei casi in cui non sono necessari, per la tipologia
dell'intervento, i documenti ed adempimenti di cui alle precedenti lettere
"a", "b" e "c".
-
dichiarazione congiunta (sottoscritta
dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori, ciascuno per
quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la rispondenza
delle opere eseguite al progetto per il contenimento dei consumi energetici
depositato presso i competenti uffici comunali prima dell'inizio dei lavori
secondo quanto disposto dall’art. 106. Nei casi in cui, per il tipo di
intervento, non sia risultato necessario procedere a detto deposito, la
certificazione di conformità viene sostituita da una dichiarazione
con la quale il direttore dei lavori attesta la non necessità del
progetto per il contenimento dei consumi energetici.
-
certificato prevenzione incendi
o verbale di collaudo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco (obbligatorio, ai fini della certificazione di abitabilità,
per gli edifici residenziali e per gli edifici civili con altezza in gronda
superiore a ml. 24, per gli edifici industriali con ascensore o montacarichi
con corsa sopra il piano terra superiore a ml. 20, per tutti gli immobili
con impianto di produzione di calore con potenzialità superiore
a 100.000 Kcal/h e per le autorimesse con capacità superiore a nove
autoveicoli quando le stesse costituiscono la dotazione minima di spazi
per parcheggi di cui all’art. 69). Qualora il certificato, seppur richiesto,
non sia stato ancora rilasciato potrà essere sostituito da copia
della richiesta con attestazione di presentazione della medesima presso
il locale Comando dei Vigili del Fuoco.
-
collaudo impianti tecnologici,
nei casi previsti da norme specifiche e per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore della L. 46/90 (13 marzo 1990) per i quali non sussistono
gli adempimenti indicati nel punto successivo (in quest'ultimo caso e solo
per gli edifici residenziali é fatta salva la possibilità
di ricorrere all'autocertificazione, come disposto all'art. 6 del regolamento
di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392).
-
copia dell’attestazione di avvenuto
deposito presso l’ufficio comunale competente delle dichiarazioni di conformità
degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della L. 46/90 (per gli impianti
eseguiti dopo il 13 marzo 1990) redatte dagli installatori degli impianti
stessi secondo gli appositi modelli ministeriali e complete degli allegati
obbligatori, relative ai seguenti impianti :
g.1 impianti produzione,
trasporto, distribuzione energia elettrica (se non già compreso
nel collaudo di cui alla precedente lettera "f");
g.2 impianti radiotelevisivi
ed elettrici, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche
(se non già compreso nel collaudo di cui alla precedente lettera
"f");
g.3 impianti di riscaldamento
e di climatizzazione azionati da fluidi (nel caso di interventi edilizi
iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere espressamente
indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91);
g.4 impianti idrosanitari
e di trasporto, trattamento uso, accumulo e consumo di acqua (nel caso
di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione
deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91);
g.5 impianti trasporto e
utilizzazione gas;
g.6 impianti di sollevamento
(ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
g.7 impianti di protezione
antincendio (se già non presentato al Comando dei Vigili del Fuoco
per il certificato di cui alla precedente lettera "e").
-
denuncia di accatastamento con
attestazione di avvenuta presentazione presso l'Ufficio tecnico erariale
o certificato di consultazione per partita attuale.
-
dichiarazione, resa sotto forma
di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato che attesti l'esecuzione
delle opere nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche (detta perizia deve contenere anche gli elaborati tecnici
previsti dall'art. 10 del D.M. 236/89 in tutti i casi in cui il progetto
a suo tempo approvato non sia stato redatto secondo le indicazioni di cui
a detto art. 10 oppure quando in corso d'opera siano state apportate modifiche
comunque suscettibili di limitare l'uso dell'immobile a un portatore di
handicap).
-
estremi delle eventuali convenzioni
o degli atti unilaterali d'obbligo.
-
dichiarazione, da parte dei
soggetti titolari dell'attività, della sussistenza delle condizioni
di poca significatività dell'inquinamento atmosferico (dichiarazione
necessaria solo quando nell'immobile si svolgono le attività elencate
nell'allegato 1 al DPR 25/07/1991).
91.2 La documentazione di cui
al comma precedente, quando non diversamente specificato, deve essere presentata
in originale o copia conforme.
Art. 92 Salubrità
delle costruzioni
92.1 Ai fini della certificazione
di abitabilità/agibilità si considerano salubri gli immobili
in possesso dei requisiti igienico-sanitari e costruttivi previsti dal
presente Regolamento.
Art. 93 Procedura per l’istruttoria
dell’attestazione di abitabilità o agibilità(modificato
con del. C.C. 346/00)
93.1 Entro trenta giorni
dalla data di presentazione, l'ufficio provvede all'istruttoria delle certificazioni
pervenute al fine di verificarne la completezza formale.
93.2 Qualora la attestazione
e la documentazione allegata risultino incomplete o non conformi alle norme
ed alle disposizioni dell’Amm.ne Comunale, entro lo stesso termine il responsabile
del procedimento provvede ad inoltrare motivata richiesta all'interessato
sospendendo l’efficacia della certificazione di abitabilità o agibilità
di cui all’art. 90.4 e la decorrenza dei termini di cui al successivo art.
94. La suddetta richiesta viene inoltrata per conoscenza anche all’ufficio
dell’Azienda Sanitaria cittadina competente in materia. I termini interrotti
da detta richiesta iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione
delle integrazioni documentali richieste.
93.3 I termini di cui ai
commi precedenti possono essere interrotti una ed una sola volta e, per
quanto riguarda la documentazione presentata, esclusivamente nei casi in
cui necessiti integrarla con ulteriori documenti ed atti che non siano
nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e che la medesima
non possa acquisire autonomamente.
Art. 94 Controlli e verifiche
(modificato con del. C.C. 346/00)
94.1 Le ispezioni di cui
all’art. 11, comma 4, della L.R. 52/99 (e cioè quelle tese a verificare
l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata
abitabile) sono effettuate a campione, con le modalità prescritte
dal presente articolo. Le ispezioni sono eseguite dal personale tecnico
dell’ufficio comunale competente coadiuvato da personale dell’Azienda Sanitaria
cittadina.
94.2 Ogni mese sarà sorteggiato
il 10% della richieste presentate, arrotondando eventualmente all'unità
superiore. In ciascuno degli immobili interessati dalla richiesta sorteggiata
verrà effettuata specifico sopralluogo, nel corso del quale saranno
sottoposti a verifiche anche gli impianti secondo quanto disposto dall'art.
14 della L.46/90 e dall'art. 4 del D.P.R. 392/94.
94.3 I sopralluoghi saranno,
di regola, effettuati entro centottanta giorni dalla presentazione delle
attestazioni.
94.4 Nel caso in cui l'esito
degli accertamenti sia positivo, sarà rilasciata una certificazione
di insussistenza di elementi ostativi all'utilizzazione dell'immobile.
In caso contrario sarà comunicato all'interessato quanto emerso
nel corso dei controlli, adottando il dovuto provvedimento.
Art. 95 Domande antecedenti
al 28/12/1994 (modificato con del. C.C. 346/00)
95.1 Per le richieste di
abitabilità presentate prima del 28 dicembre 1994 (e cioè
antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 425/94) gli interessati
potranno attivare la procedura ordinaria di cui agli articoli precedenti
in modo tale da poter usufruire della possibilità di immediata decorrenza
dell’abitabilità ed agibilità ai sensi dell’art. 11 comma
3 della L.R. 52/99.
95.2 Ai fini di cui al comma
precedente è necessario che le domande risultino complete (o comunque
siano completate) per quanto attiene la documentazione e gli adempimenti
previsti dal presente Regolamento, ove applicabili in relazione al periodo
temporale in cui sono stati eseguite le opere. In ogni caso le domande
dovranno essere obbligatoriamente integrate con la attestazione di un tecnico
abilitato di cui al comma 90.1.
95.3 Le domande giacenti,
una volta integrate e completate come prescritto dal presente articolo,
sono soggette alla stessa disciplina prevista per le certificazioni ordinarie,
sia per quanto attiene la possibilità di immediata decorrenza dell’abitabilità/agibilità
che per quanto attiene ispezioni, verifiche e controlli.
Art. 96 Domande per immobili
oggetto di condono edilizio (modificato con del. C.C. 346/00)
96.1 Nel caso di immobili
oggetto di condono edilizio il certificato di abitabilità o agibilità
viene rilasciato a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 della L. 47/85 e ribadito
dal punto 9 della Circolare Ministeriale 30/07/1985, nr. 3357/25.
96.2 In conformità
alle medesime disposizioni, il rilascio del certificato da parte dell’Amministrazione
comunale avviene anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari
sempre che le opere oggetto di condono non contrastino con le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza statica e prevenzione degli incendi e degli
infortuni. Dette disposizioni devono considerarsi inderogabili mentre la
mancata osservanza di altre norme regolamentari (ivi comprese quelle di
cui all’art. 34 della L. 457/78, giusto quanto disposto dal richiamato
art. 9 della Circolare Ministeriale 3357/25) non costituisce ostacolo al
rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
96.3 La rispondenza alle
norme inderogabili di cui al comma precedente deve essere dimostrata da
idonea documentazione allegata all’istanza di condono o comunque successivamente
trasmessa ad integrazione della medesima. Per quanto attiene, in particolare,
le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata
dal certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del terzo comma
dello stesso art. 35.
96.4 In carenza della documentazione
di cui al comma precedente il certificato di abitabilità o agibilità
non può essere rilasciato.
Art. 97 Certificazione per
gli immobili di vecchia costruzione (modificato con del. C.C. 346/00
e con del. C.C. 41/02)
97.1 Per gli edifici, o
loro parti, di vecchia costruzione di cui al comma 89.2, la sussistenza
dei requisiti necessari per l'utilizzazione degli immobili può essere
attestata mediante apposita dichiarazione, resa sotto forma di perizia
giurata, che attesti :
-
che l’edificio (o la parte di
esso oggetto della perizia) non rientra nei casi elencati al comma 89.1
;
-
la conformità urbanistico-edilizia
del bene anche per quanto riguarda la destinazione d'uso;
-
il possesso dei requisiti di
salubrità (intesi come stabilito all’art. 92);
-
il rispetto della normativa
in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici
e di prevenzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico;
-
la regolare iscrizione in catasto
del bene;
-
la regolare numerazione civica
dell’immobile.
97.2 Detta perizia giurata è
resa da un tecnico abilitato, all’uopo incaricato dalla proprietà
o da chi ne abbia interesse; in caso di immobili di proprietà pubblica,
la Perizia Giurata può essere sostituita da una Dichiarazione sottoscritta
da un tecnico abilitato e vistata dal Dirigente o figura allo stesso assimilabile.
97.3 La suddetta perizia è
comunque necessaria per attestare la abitabilità o agibilità
degli immobili di vecchia costruzione di cui sopra ai fini di autorizzazioni,
nulla osta e provvedimenti abilitativi comunque definiti e per i suddetti
immobili ha gli stessi effetti della certificazione di abitabilità
o agibilità.
Art. 97 bis Norme transitorie
(introdotto
con del. C.C. 346/00)
97bis.1 Per gli immobili
in cui gli interventi edilizi sono iniziati, e non terminati, nel periodo
compreso tra il 28 dicembre 1994 (entrata in vigore del D.P.R. 425/94)
ed il 5 febbraio 2000 (entrata in vigore della L.R. 52/99), si applicano,
su istanza degli interessati, le disposizioni previste nel Regolamento
Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 442 del
19 aprile 1999 ed entrato in vigore il 13 maggio successivo.