COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
X : ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 82 Opere soggette
alla prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
(modificato con del. C.C. 346/00)
82.1 Tutti gli edifici
pubblici o privati in cui ci sia frequenza o permanenza di persone, qualunque
sia la loro destinazione d'uso, devono essere costruiti o modificati in
modo da permettere la loro utilizzazione anche a persone affette da minorazioni
fisiche o psichiche o sensoriali, anche temporanee.
82.2 Analoga modalità
deve essere adottata per gli spazi di pertinenza degli edifici stessi,
i parcheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli impianti tecnologici
sia ad uso collettivo che a servizio di singole unità immobiliari,
con esclusione dei locali tecnici il cui accesso è riservato ai
soli addetti specializzati.
82.3 Tutte le nuove attività,
sia pubbliche che private, aperte al pubblico devono essere svolte in immobili
che permettano la loro fruizione anche a persone affette da minorazioni
fisiche o psichiche o sensoriali, anche temporanee, secondo le norme e
prescrizioni elencate nel successivo art. 83. Detta disposizione si applica
anche in assenza di opere edilizie quando vi sia comunque mutamento di
destinazione d’uso.
Art. 83 Norme di riferimento
e prescrizioni tecniche (modificato con del. C.C. 346/00)
83.1 Per le finalità
di cui all’articolo precedente, nell'esecuzione di opere edilizie ed impianti
tecnologici devono essere osservate le prescrizioni delle norme vigenti
in materia di superamento delle barriere architettoniche e più in
particolare :
-
per gli edifici, gli spazi e
servizi pubblici : D.P.R. nr. 503 del 24.07.1996.
-
per gli edifici privati residenziali
e non, anche aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata e agevolata, i relativi spazi di pertinenza ed
impianti: Legge 9 gennaio 1989 nr. 13 e successive modificazioni e Regolamento
di attuazione emanato con D.M. 14.06.1989 nr. 236 con gli eventuali aggiornamenti
e modifiche così come previsto dall'art. 12 del decreto stesso.
-
impianti e attrezzature per
l'esercizio di attività motorio/ricreative: L.R. 08.10.1992 nr.49
e Del. C.R. 03.11.1993 nr. 417:
-
per tutti gli edifici: L.R.
09.09.1991 nr. 47 e le norme tecniche che saranno emanate dal Consiglio
Regionale secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge.
-
per gli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico: art. 24 della L. 05.02.1992 nr. 104.
-
per gli edifici sedi di attività
ricettive e di pubblici esercizi le disposizioni applicative riportate
nell’allegato F del presente Regolamento
83.2 Le norme sopra elencate
prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle prescrizioni del regolamento
edilizio che risultassero incompatibili con le medesime.
83.3 Il presente Regolamento
fornisce inoltre ulteriori indicazioni e prescrizioni, direttamente discendenti
da quelle generali soprarichiamate ed integrative delle medesime, al fine
di agevolarne ed uniformarne l’applicazione
Art. 84 Interventi soggetti
(modificato con del. C.C. 346/00)
84.1 Le norme indicate
al precedente art. 83 trovano integrale applicazione in ogni intervento
di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica mentre, per quanto
riguarda i restanti interventi sul patrimonio edilizio esistente, si applicano
:
-
negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico, negli spazi esterni e nelle parti comuni dell'immobile
indistintamente per ogni opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione
dell'ambiente ai portatori di handicap;
-
negli altri edifici solo in
caso di intervento di ristrutturazione edilizia, anche quando parziale
e limitatamente allo specifico intervento progettato;
-
per tutte le opere finalizzate
esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui
realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure particolari, le
deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla L. 13/89.
E’ fatto salvo quanto disposto
nei precedenti art. 82.3 ed 83.1 f).
Art. 85 Documentazione ed
elaborati tecnici
85.1 Per dimostrare la
conformità dei progetti presentati alla normativa vigente nn materia
di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, gli elaborati
tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti
tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in
materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità
dei locali.
85.2 In particolare, per
quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti
tecnici atti a garantirne il soddisfacimento, devono essere descritti tramite
specifici elaborati grafici.
85.3 Al fine di consentire
una più chiara valutazione di merito, gli elaborati grafici devono
essere accompagnati da una relazione contenente la descrizione delle soluzioni
progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche,
degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici nonchè dei
materiali di cui si prevede l’impiego, del grado di accessibilità
delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.
Art. 86 Soluzioni tecniche
alternative
86.1 Ogni qualvolta il
progetto preveda il ricorso ad una o più delle soluzioni tecniche
alternative di cui all’art. 7.2 del D.M. 236/89, ciò deve essere
chiaramente evidenziato nella relazione di cui al precedente comma 110.3.
86.2 Dette soluzioni tecniche
alternative sono ammesse quando rispondano ai criteri di progettazione
sottintesi dalla normativa applicabile al caso specifico e garantiscano
esiti equivalenti o migliori rispetto a quelli conseguibili mediante l’applicazione
delle soluzioni tecniche indicate dalla norma di riferimento.
Art. 87 Dichiarazione di
conformità
87.1 La conformità
del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche deve essere certificata dal progettista, nella sua qualità
di professionista abilitato, mediante la dichiarazione di cui all’art.
1 comma 4 della L. 13/89.
87.2 Ogni qualvolta siano
previste una o più delle soluzioni tecniche alternative di cui all’art.
86, l’idoneità delle medesime deve essere esplicitamente certificata
dal progettista nella dichiarazione di cui al comma precedente. Detta dichiarazione
deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata dagli elaborati
grafici necessari, con la quale viene illustrata l’alternativa proposta
e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
Art. 88 Prescrizioni e deroghe
88.1 Le autorizzazioni
e le concessioni edilizie non possono essere rilasciate in mancanza della
prescritta conformità, limitatamente allo specifico intervento progettato,
alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
88.2 Ove necessario, ai sensi
dell’art. 5 comma 4 della L.R. 47/91, in sede di rilascio delle autorizzazioni
o concessioni edilizie, il soggetto di cui al comma 4.2 impartisce le prescrizioni
tecniche eventualmente necessarie a conseguire detta conformità.
88.3 Per gli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alla L. 1089/39,
quando l’adeguamento alle norme in materia di superamento delle barriere
architettoniche non sia possibile nel rispetto dei valori storico-architettonici
tutelati dal vincolo, la conformità alle norme medesime (per il
disposto dell’art. 24 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) può
essere conseguita mediante opere provvisionali, come definite dall’art.
7 del D.P.R. 5 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità
suggerita dal vincolo ricorrente. Analoga possibilità è ammessa
per gli edifici notificati ai sensi della L. 1497/39 nonchè per
gli immobili sottoposti alle classi di intervento 0, 1 e 2 del P.R.G. vigente.
88.4 Le prescrizioni delle
norme di cui all’art. 83 sono derogabili solo per gli edifici o loro parti
che, nel rispetto di normative specifiche, non sono realizzabili senza
barriere architettoniche nonchè per i locali tecnici il cui accesso
è riservato ai soli addetti specializzati.
88.5 Per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica,
fermo restando quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della L. 13/89, sono
inoltre ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
88.6 Le deroghe di cui ai
commi precedenti sono concesse dal soggetto di cui al comma 4.2 in sede
di rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia, previo parere favorevole
del Responsabile del procedimento.