COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
VIII : SPAZI PER PARCHEGGI PRIVATI
Art. 69 Parcheggi privati
: norme generali (modificato con del. C.C. 346/00)
69.1 Si considerano parcheggi
privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e
la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione
e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti
auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati,
ecc.).
69.2 Gli spazi da destinare
a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti
da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie
non inferiore a quella prescritta dall’art. 41-sexies della L. 1150/42
come sostituito dal 2° comma dell’art. 2 della L. 122/89 (un metro
quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui
normative specifiche prescrivano superfici superiori.
69.3 Il presente Regolamento
e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prescrivono
in quali casi detta dotazione minima debba essere conseguita anche per
interventi diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione urbanistica.
69.4 Gli spazi per parcheggi
privati costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art.
9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Detti spazi
non sono pertanto soggetti al versamento del contributo di cui all'art.
18 della L.R. 52/99 e, quando da realizzarsi contestualmente ad altre opere
soggette al contributo medesimo, la loro incidenza non viene considerata
neppure ai fini delle eventuali maggiorazioni da calcolarsi con riferimento
ai rapporti tra superfici di diversa natura.
Art. 70 Modalità di
calcolo della superficie per parcheggi (modificato con del. C.C. 346/00)
70.1 Il volume da considerarsi
per la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è
quello definito all’art. 43 del presente Regolamento.
70.2 Nel computo della superficie
destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente
destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione,
le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra
e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio.
Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio,
le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni
altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio,
anche quando indispensabile per accedere al medesimo.
70.3 Quando le superfici
a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a verde (e cioè su
aree inerbate predisposte in modo tale - prato armato o tecniche similari
- da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici
medesime, su scelta del progettista da indicarsi in maniera espressa nel
progetto, potranno essere computate in maniera ordinaria (e cioè
considerando separatamente gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi,
quale che sia la loro pavimentazione permeabile), oppure :
-
- per il 60% come verde interstiziale
e per il 40% come parcheggi, quando l’area sia, oltre che sistemata a verde,
alberata in misura non inferiore ad una pianta di alto fusto ogni 80 mq.;
-
- per il 50% come verde interstiziale
e per il 50% come parcheggi, quando l'area non sia alberata nella misura
prescritta al punto precedente.
Art. 71 Categorie di parcheggi
privati
71.1 I parcheggi privati
si distinguono nelle categorie di cui all’art. 62 delle N.T.A. del P.R.G.
che regolamenta l’ammissibilità delle medesime nelle varie parti
del territorio comunale, nonché le procedure da seguire per il rilascio
delle relative autorizzazioni.
Art. 72 Parcheggi privati
da realizzarsi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.122/89
72.1 Chiunque intenda avvalersi
della deroga di cui all’art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto
a fornire dimostrazione della rispondenza dell’opera alle normative vigenti
in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione
incendi.
72.2 I relativi progetti
dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante
la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell’opera,
questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF.,
prima del rilascio della concessione edilizia (o dell’atto sostitutivo
della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.
Art. 73 Schermatura di posti
auto all’aperto
73.1 In corrispondenza
dei posti auto all’aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura
dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili.
73.2 Dette opere sono ammesse
in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della
S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi quando rispettino
integralmente le seguenti condizioni :
-
non possono essere adibite ad
altra funzione che il mero riparo degli automezzi;
-
debbono essere progettate e
realizzate in modo tale da limitare l’impatto visivo degli autoveicoli
in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche
costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;
-
non devono essere delimitate
da murature (o da altre strutture idonee ad individuare un vano suscettibile
di altri usi) per l’intero loro perimetro;
-
almeno un lato di dimensione
non inferiore a ml. 2,50 deve essere completamente aperto e privo di infissi
e di schermature;
-
la profondità della schermatura
sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli,
con un massimo assoluto di ml. 6,00;
-
non comportino riduzione delle
aree permeabili oltre il limite di cui all’art. 61.
-
la superficie complessiva della
schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai :
-
un quarto della superficie del
terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel caso di parcheggi su
aree inedificate che non siano di pertinenza di alcun edificio;
-
la metà della superficie
dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio, nel caso di parcheggi ricavati
nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti;
73.3 Con riferimento alla prescrizione
di cui alla precedente lettera "b", i progetti delle opere di schermatura
dei posti auto dovranno essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare
il corretto inserimento nel contesto. Detta documentazione deve essere
costituita almeno da una documentazione fotografica d’insieme e di dettaglio
e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto
attiene le problematiche di carattere ambientale che per quanto riguarda
materiali e tecniche da adottare.