COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
VII : DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 64 Interventi di
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale (modificato
con del. C.C. 346/00)
64.1 Gli interventi di
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, soggetti
a concessione edilizia ovvero ad attestazione di conformità, sonodisciplinati
dagli artt. 2-3-4-5 della L.R. 52/99.
Art. 65 Interventi sul patrimonio
edilizio esistente (modificato con del. C.C. 346/00)
65.1 Definizione degli
interventi
65.1.1 Gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente si distinguono in :
-
manutenzione ordinaria
-
manutenzione straordinaria
-
conservazione, restauro e risanamento
conservativo
-
ristrutturazione edilizia
-
ristrutturazione urbanistica
65.1.2 Gli interventi di cui
al comma precedente sono definiti dall’art. 31 della L. 457/78 (lettere
da "a" ad "e") nonchè, in attesa di specifica variante di P.R.G.
in adeguamento alle definizioni di cui all'art. 4 della L.R. 52/99, dagli
articoli 4-5-6-7-9 delle N.T.A. del P.R.G.
65.2 Opere assimilate a specifiche
categorie di intervento
65.2.1 Ai sensi dell’art.
26 della L. 10/91, i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al ripristino
ed all’uso razionale dell’energia, in edifici ed impianti industriali,
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.
65.2.2 Ai sensi dell’art.
7, secondo comma, della L. 13/89, le opere finalizzate al superamento delle
barriere architettoniche che consistano in rampe ed ascensori esterni ovvero
i manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono parimenti assimilate
alla manutenzione straordinaria.
65.3 Ammissibilità di
alcune categorie di intervento
65.3.1 L’ammissibilità
di una categoria di intervento comporta l’ammissibilità delle categorie
che la precedono nella elencazione di cui al comma 65.1, anche quando ciò
non sia esplicitamente espresso nella norma urbanistica di riferimento,
ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 52/99.
65.3.2 (abrogato con del.
C.C. 346/00)
65.4 Interventi ammissibili
in attesa della formazione di P.U.E.
65.4.1 Nelle zone in cui
lo strumento urbanistico subordini gli interventi alla formazione di strumenti
urbanistici attuativi (P.U.E.) resta fermo quanto disposto dalla legislazione
vigente in materia di interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente
in attesa della formazione degli strumenti attuativi medesimi.
Art. 66 Interventi di nuova
edificazione (modificato con del. C.C. 346/00)
66.1 Gli interventi di
nuova edificazione si distinguono in :
-
nuova costruzione, e cioè
nella realizzazione di edifici ex-novo in aree già urbanizzate o
comunque nelle quali lo strumento urbanistico ammette l’intervento edilizio
diretto;
-
nuovo impianto, e cioè
nel complesso delle opere necessarie alla realizzazione di nuove costruzioni
in aree da urbanizzare o comunque nelle quali lo strumento urbanistico
prescrive la preventiva formazione di uno strumento urbanistico attuativo.
66.2 (abrogato con del. C.C.
346/00)
66.3 Nuova costruzione
66.3.1 L’intervento di
nuova costruzione consiste nella edificazione di qualsiasi manufatto entro
e fuori terra, realizzato in muratura o con l’impiego di altro materiale,
che indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione
al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile.
66.3.2 Il tipo di intervento
comprende anche gli ampliamenti e le soprelevazioni, ad eccezione di quelli
rientranti nei limiti degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
di cui al precedente articolo 65.
66.4 Nuovo impianto
66.4.1 L’intervento di
nuovo impianto comprende il complesso di tutte le opere necessarie per
la formazione di nuove aree urbane secondo la destinazione prevista dal
P.R.G.
66.4.2 L’intervento di nuovo
impianto è sempre soggetto all’approvazione preventiva di un P.U.E.
66.4.3 In tali interventi,
compatibilmente con le soluzioni tecniche possibili, dovrà essere
attentamente studiata la viabilità carrabile e pedociclabile ed
è obbligatoria la presentazione di un progetto complessivo di sistemazione
delle aree scoperte esteso all’intero ambito.
Art. 67 Sistemazione delle
aree scoperte (modificato con del. C.C.41/02)
67.1 L’intervento di sistemazione
delle aree scoperte comprende le opere da eseguirsi per l’attrezzatura
e la sistemazione di aree scoperte, di pertinenza o meno di edifici esistenti,
quando l’intervento non sia conseguente o correlato ad uno degli interventi
di cui agli articoli precedenti.
67.2 Ferme restando le limitazioni
previste per le singole zone dalle N.T.A. del P.R.G. nonché le ulteriori
limitazioni previste dal presente Regolamento, il tipo di intervento comprende
fra l’altro:
-
la formazione o modifica di
aree pavimentate scoperte, lastrici solari, piazzali e simili;
-
l’arredo fisso e l’attrezzatura,
per gli usi consentiti dallo strumento urbanistico, degli spazi scoperti
di cui sopra;
-
la realizzazione di piscine,
campi da tennis ed altre attrezzature sportive;
-
la costruzione e la modifica
dei piccoli manufatti che non si configurano come nuova costruzione come
definita all’art. 66.3; e che non superino la superficie di mq. 6 ed altezza
inferiore a mt. 1,80;
-
le modificazioni dell’andamento
del terreno, anche con costruzione, modifica o demolizione di muri di sostegno
o di recinzione;
-
le opere già indicate
come di manutenzione straordinaria quando eseguite su aree scoperte o sugli
elementi che ne fanno parte;
-
le altre opere o modificazioni
di natura e consistenza analoghe a quelle di cui sopra o comunque ad esse
riconducibili.
Art. 68 Demolizione.
68.1 Gli interventi di
demolizione possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici
o parte di essi.
68.2 Possono essere
interessati da interventi di demolizione solo gli immobili che non siano
sottoposti a particolare regime di tutela da parte delle N.T.A. del P.R.G.
o di specifica legislazione. In particolare detti interventi sono vietati
sugli edifici di classe 0, 1, 3, 4 e 8, fatti salvi i casi in cui l’opera
di demolizione riguardi superfetazioni o comunque sia riconducibile nell’ambito
degli interventi espressamente ammessi dal P.R.G.