COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
VI : NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 51 Edifici esistenti
ed edifici di nuova costruzione.
51.1 Per tutti i fini del
presente Regolamento si considerano come "edifici esistenti" quelli che
alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo risultino esistenti,
in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione
edilizia. Non sono considerati edifici esistenti quelli la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata dopo il 26/02/1998, i quali debbono essere
considerati a tutti gli effetti edifici di nuova costruzione.
51.2 Gli edifici di nuova
costruzione (e cioè tutti gli edifici realizzati in forza di concessione
edilizia rilasciata posteriormente al 26/02/1998) mantengono detta loro
qualificazione anche quando ultimati da tempo, continuando a valere per
i medesimi le norme che il presente Regolamento e le N.T.A. del P.R.G.
prescrivono per le nuove edificazioni. A tali edifici non si applicano
le eccezioni, deroghe e soluzioni alternative che il presente Regolamento
ammette sugli edifici esistenti ed inoltre gli interventi sui medesimi
sono sottoposti alle limitazioni di cui al successivo comma 52.2.2.
Art. 52 Applicazione degli
indici e capacità edificatoria (modificato con del. C.C. 346/00)
52.1 Criteri generali per
l’applicazione degli indici
52.1.1 La capacità
edificatoria delle zone in cui l’attuazione del P.R.G. è subordinata
alla formazione di Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) è determinata
dall’indice di utilizzazione territoriale (U.T.), in base al quale viene
determinata la massima quantità di S.U.L. edificabile. Gli altri
indici e parametri urbanistici eventualmente prescritti dal P.R.G. (indice
di fabbricabilità territoriale I.T., numero dei piani, altezza massima
degli edifici, distanza minima dai confini, ecc.) costituiscono ulteriori
vincoli finalizzati ad orientare la progettazione secondo i criteri stabiliti
dal P.R.G. e limitano pertanto le possibili soluzioni progettuali con le
quali può conseguirsi l’integrale sfruttamento della capacità
edificatoria ammessa. Il rispetto sia dell’indice di utilizzazione territoriale
che degli ulteriori indici e parametri stabiliti dal P.R.G. (fatte salve
le possibilità di deroga previste dalle N.T.A. del P.R.G. e dal
presente Regolamento) è in ogni caso condizione essenziale per la
conformità dell’intervento alle previsioni del P.R.G. medesimo.
52.1.2 La capacità edificatoria
dei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di P.U.E. approvati che nel
caso di edificazione in zone in cui è previsto l’intervento edilizio
diretto, è determinata dall’indice di utilizzazione fondiaria (U.F.),
in base al quale viene determinata la massima quantità di S.U.L.
edificabile sul lotto. Gli altri indici e parametri urbanistici eventualmente
prescritti dal P.R.G. (indice di fabbricabilità fondiaria I.F.,
numero dei piani, altezza massima degli edifici, distanza minima dai confini,
ecc.) costituiscono ulteriori vincoli finalizzati ad orientare la progettazione
secondo i criteri stabiliti dal P.R.G. e limitano pertanto le possibili
soluzioni progettuali con le quali può conseguirsi l’integrale sfruttamento
della capacità edificatoria ammessa sul lotto. Il rispetto sia dell’indice
di utilizzazione fondiaria che degli ulteriori indici e parametri stabiliti
dal P.R.G., fatte salve le possibilità di deroga previste dalle
N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento, è in ogni caso condizione
essenziale per la conformità dell’intervento alle previsioni del
P.R.G. medesimo.
52.1.3 Nel caso di edificazione
successiva a P.U.E., il totale delle superfici utili lorde costruibili
sui singoli lotti non può superare quello indicato dal P.R.G. o
calcolato applicando alla superficie territoriale l’indice di utilizzazione
territoriale.
52.1.4 Nell’applicazione
degli indici di zona la capacità edificatoria del terreno deve essere
calcolata al netto della S.U.L. degli edifici esistenti, calcolata come
prescritto all’art. 36. Qualora la quantità di S.U.L esistente sia
superiore a quella risultante dall’applicazione dell’indice U.F. (lotto
saturo) la capacità edificatoria si determina secondo quanto prescritto
per gli edifici esistenti al successivo comma 52.3.
52.2 Edifici di nuova costruzione
ed interventi sui medesimi
52.2.1 Gli edifici di nuova
costruzione, siano essi realizzati a seguito di P.U.E. che su lotti nei
quali è ammesso l’intervento edilizio diretto, devono rispettare
integralmente gli indici e parametri urbanistici previsti dal P.R.G., calcolati
come indicato nel Capitolo V ed applicati come prescritto al precedente
comma 52.1.
52.2.2 Sugli edifici di nuova
costruzione, una volta ultimati, sono ammessi tutti gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente che non siano espressamente preclusi dalle
N.T.A. del P.R.G. Detti interventi non potranno comportare, in alcun caso,
incremento degli indici e parametri urbanistici (calcolati come prescritto
al comma precedente) oltre i limiti ammessi dallo strumento urbanistico
in caso di nuova costruzione.
52.3 Interventi sugli edifici
esistenti
52.3.1 Gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente potranno comportare variazione degli indici
e valori urbanistici in dipendenza del tipo di intervento ammesso dalle
N.T.A. del P.R.G. e ferma restando la massima capacità edificatoria
attribuita all’edificio.
52.3.2 La capacità
edificatoria relativa ad ogni singolo edificio è pari alla S.U.L.
esistente, calcolata come indicato all’art. 36 e, se del caso, rettificata
come prescritto nei commi che seguono.
52.3.3 Negli edifici e zone
nelle quali il P.R.G. ammetta un incremento percentuale della S.U.L. esistente,
la capacità edificatoria si determina applicando a quest’ultima,
una ed una sola volta, l’incremento ammesso dalle N.T.A. del P.R.G.
52.3.4 Nel caso di edifici
esistenti che presentino locali di altezza interpiano superiore alla altezza
virtuale stabilita dall’art. 43 per la specifica destinazione d’uso, la
capacità edificatoria si determina applicando al valore della S.U.L.
(se del caso già maggiorato come indicato al comma precedente) un
coefficiente pari al rapporto tra l’altezza interpiano esistente e l’altezza
virtuale ricorrente. Per l’ultimo piano considerato ai fini della S.U.L
(o nel caso di edifici monopiano), in luogo dell’altezza interpiano si
assume l’altezza che intercorre tra il piano di calpestio dei locali e
la quota di riferimento di cui alla lettera "a" del comma 39.1. In caso
di altezza non costante sull'intero perimetro, si assume la media ponderale
delle pareti perimetrali. Qualora l’altezza così determinata risulti
inferiore all’altezza virtuale ricorrente non si applica alcun coefficiente
correttivo.
52.3.5 Ai fini della applicazione
del meccanismo perequativo di cui al comma precedente, la destinazione
d'uso da considerare sarà quella risultante dall'ultimo atto abilitante
(licenza o concessione o autorizzazione edilizia) rilasciato dal Comune
prima del 26/02/1998 oppure da concessione o autorizzazione in sanatoria
ai sensi della L. 47/85 o L. 724/94. In assenza di specifico atto probante
si farà riferimento alle caratteristiche tipologiche dei febbricati.
Gli eventuali mutamenti di destinazione eseguiti senza opere (e quindi
senza apposito atto abilitante) sono del tutto irrilevanti per i fini di
cui trattasi e pertanto si prescinde dai medesimi.
52.3.6 Ai fini delle determinazione
della capacità edificatoria degli edifici esistenti non si computano
le superfici dei locali o manufatti , o delle porzioni dei medesimi, che
abbiano altezza inferiore a ml. 1,80. Quanto precede anche qualora le superfici
medesime si debbano valutare ai fini della determinazione della S.U.L.
esistente secondo quanto prescritto dall’art. 36.
52.3.7 Ogni qualvolta un intervento
comporti incremento di S.U.L. il parametro da assumere come principale
riferimento per verificarne la conformità alle previsioni del P.R.G.
è rappresentato dalla capacità edificatoria dell’immobile,
fermo restando che, anche nel caso degli edifici esistenti, l’eventuale
sussistenza di diversi indici o parametri urbanistici presuppone necessariamente
anche il rispetto dei medesimi.
52.3.8 La verifica della
S.U.L. deve essere condotta utilizzando, sia per lo stato precedente che
per quello posteriore l’intervento, i criteri di calcolo di cui all’art.
36, previa determinazione della capacità edificatoria secondo quanto
prescritto dai commi che precedono.
52.3.9(abrogato con del.
C.C. 346/00).
52.3.10(abrogato con
del. C.C. 346/00)
Art. 53 Interventi sulle
logge e sui porticati (modificato con del. C.C. 346/00)
53.1 Gli interventi di
ristrutturazione edilizia ed urbanistica che interessino logge o porticati
non potranno comportare la formazione di manufatti o ampliamenti pregiudizievoli
per l’igiene dei locali retrostanti o non coerenti con i caratteri dell’edificio,
quali verande, strutture precarie e simili. Ciò anche quando detti
interventi non prevedano incremento degli indici e valori urbanistici ovvero
quando detto incremento rientri nei limiti della capacità edificatoria
attribuibile all’edificio, ammettendosi invece, nei limiti di detta capacità
edificatoria e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni delle N.T.A. del
P.R.G. e del presente Regolamento, gli interventi che prevedano l’organico
riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo
con l’edificio nel suo insieme.
53.2 Nel caso di interventi
che prevedano il riutilizzo parziale o totale di logge e porticati relativi
a singole unità immobiliari o comunque a porzioni di edificio, la
verifica di cui al comma 52.3.7 deve essere operata con riferimento alla
consistenza dell’intero edificio cosicchè sia sempre assicurato
il rispetto della capacità edificatoria complessiva dell’immobile.
Ove da detta verifica risulti possibile procedere ad incrementi di S.U.L.
l’incremento relativo ad ogni unità immobiliare, salvo diversi accordi
tra i singoli proprietari interessati, dovrà essere proporzionato
alla consistenza delle logge o porticati di pertinenza rispetto a quelle
complessivamente esistenti nell’edificio.
Art. 54 Distanze minime tra
edifici (modificato con del. C.C. 346/00)
54.1 Distanza tra edifici
54.1.1 Quando due edifici
non siano costruiti in aderenza l’uno all’altro, essi devono essere mantenuti
ad una distanza tra loro non inferiore a quella prescritta dal presente
Regolamento.
54.1.2 Per distanza tra edifici
si intende il minimo segmento congiungente le pareti frontistanti di due
fabbricati quando tali pareti siano rilevanti ai fini delle determinazione
di detta distanza, in funzione della loro finestratura e/o della lunghezza
per cui si fronteggiano, secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 1444/68
e dal presente Regolamento.
54.2 Pareti finestrate e non
finestrate
54.2.1 Fatte salve le eccezioni
e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate
tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque
abitabili.
54.2.2 Non costituiscono
invece pareti finestrate :
-
le pareti che presentino solo
porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i quali non
è richiesta la ventilazione naturale diretta e che potrebbero pertanto
essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna
forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti
in materia;
-
le pareti che presentino porte
o finestre di locali abitabili quando dette aperture siano irrilevanti
ai fini di garantire i requisiti minimi di illuminazione e ventilazione
naturale diretta prescritti per tali locali e che pertanto potrebbero essere
rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma
di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia;
-
i tratti di parete privi di
finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere
"a" e "b") posti ad una distanza, misurata in orizzontale, superiore a
ml. 4,00 dalla finestra più prossima;
-
i tratti di parete privi di
finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere
"a" e "b") sottostanti finestre, a partire da ml. 1,20 dal davanzale delle
finestre medesime;
-
le pareti prive di aperture.
54.3 Minima distanza tra edifici
54.3.1 In tutti i casi
di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica U2 è prescritta
una distanza minima di ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti. Nelle zone omogenee "B", "C", "D" ed "E" detta distanza minima
si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Non si considerano
ai fini della determinazione della distanza tra edifici, in quanto assimilabili
ai muri di cinta di cui all'art. 886 C.C, i manufatti, comunque legittimati,
di altezza inferiore a ml. 3,00 ed adibiti a funzioni accessorie o che
comunque non presuppongano la presenza permanente di persone.
54.3.2 Nel caso di interventi
di ristrutturazione urbanistica U1 potrà essere ammesso il mantenimento
delle distanze preesistenti, anche se inferiori a quelle minime, semprechè
l'intervento non comporti peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie
dell'area. Resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze
fino al minimo ammesso quando superiori.
54.3.3 In tutto il territorio
comunale la distanza minima di cui al comma 54.3.1 non trova applicazione
nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni ed altre trasformazioni che non
comportino riduzione della distanza preesistente, fermo restando il rispetto
delle disposizioni in materia di cortili di cui all'art. 117, con particolare
riferimento ai rapporti che devono comunque intercorrere tra la superficie
delle facciate prospettanti sull'area libera e l'estensione di quest'ultima.
54.3.4 Sono fatte salve,
in ogni caso, le maggiori distanze minime eventualmente prescritte dalle
norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica nonchè quelle
di cui all'art. 9, comma 1, numero 3, del D.M. 1444/68 per gli edifici
ricadenti in zona omogenea "C".
54.4 Modalità di misurazione
della distanza tra edifici
54.4.1 La distanza tra
edifici si misura lungo una linea tracciata ortogonalmente alla parete
finestrata fino ad intersecare la parete dell’edificio frontistante, senza
tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge,
aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio
come definita al precedente art. 47 o che comunque non siano qualificabili
come pareti finestrate (pozzi scala, ascensori, ecc.).
54.4.2 La distanza minima
prescritta si intende quindi soddisfatta quando costruendo sulla base della
parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima
non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate)
dell’edificio frontistante. Ai fini del rispetto della distanza minima
tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra
spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle
pareti.
54.5 raccordo con le norme in
materia di cortili e simili
54.5.1 La distanza tra
due pareti, anche quando le medesime non siano da considerarsi ai fini
delle distanze minime di cui al presente articolo, dovrà in ogni
caso essere conforme alle prescrizioni in materia di cortili, chiostrine
e cavedi di cui agli artt. 117 ,118 e 119.
Art. 55 Distanze minime dai
confini (modificato con del. C.C. 346/00)
55.1 Distanza dai confini
55.1.1 Per distanza minima
di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente
la parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà
antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali
terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della
sagoma dell’edificio come definita al precedente art. 47.
55.1.2 Finalità ultima
delle prescrizioni in materia di distanza dai confini è quella di
garantire un assetto edilizio tale da consentire l’attuale e futuro rispetto
delle norme in materia di distanza tra gli edifici, ripartendone equamente
l’onere tra i due proprietari confinanti.
55.1.3 Ai fini della distanza
minima in questione si considerano pertanto i soli confini tra due proprietà
contigue, non rilevando eventuali diverse delimitazioni (limiti di zona
omogenea e simili) nè le strade (in relazione ai quali si applicano
le specifiche prescrizioni di cui all’art. 56). Le eventuali prescrizioni
di P.R.G. in relazione a distanze minime da tenersi dai limiti di zona
si applicano pertanto nei soli casi in cui la zona contigua sia di uso
pubblico o preordinata all'esproprio.
55.2 Minima distanza dai confini
55.2.1 I valori della distanza
minima degli edifici dai confini sono precisati, per le singole zone o
sottozone, dalle N.T.A. del P.R.G.
55.2.2 In assenza di specifica
prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., la distanza dai confini di proprietà
dovrà essere comunque non inferiore alla metà della distanza
minima tra edifici di cui al precedente art. 54.
55.3 Modalità di misurazione
della distanza dai confini
55.3.1 La distanza minima
dai confini si intende soddisfatta quando in nessun punto dell’edificio
il rettangolo costruito sulla base di ciascuna parete e di altezza pari
alla distanza minima prescritta intersechi il confine di proprietà.
55.3.2 Nel rispetto della
finalità ultima di cui al comma 55.1.2 può essere ammessa,
in caso di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione
di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta,
a condizione che l’altro proprietario di impegni ad arretrare il proprio
edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima
prescritta tra gli edifici. In tal caso l’accordo tra i due confinanti
sarà condizione essenziale per l’approvazione del progetto e dovrà
risultare o da specifica convenzione o da un apposito elaborato sottoscritto
da entrambi i proprietari ed allegato al progetto a farne parte integrante.
55.3.3 Le prescrizioni in
materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente
interrate degli edifici e quindi a condizione che le medesime non fuoriescano
dalla quota dell’area circostante l’edificio a sistemazione avvenuta.
55.4 Costruzioni in aderenza
al confine
55.4.1 Non è richiesto
il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni che
debbano erigersi in aderenza al confine medesimo previo accordo tra i proprietari
confinanti.
55.4.2 Ai fini del presente
Regolamento e delle N.T.A. del P.R.G., detto accordo si intende sempre
sussistente, anche in assenza di atti formali tra le parti, nel caso :
-
di costruzioni da realizzarsi
a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà
(con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell’art. 874 C.C. e con edificazione
in aderenza al medesimo ai sensi dell’art. 877 C.C.);
-
di costruzioni da realizzarsi
sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta
del primo edificante (principio della prevenzione) quando ciò non
comporti alcuna limitazione alla possibilità edificatoria del lotto
contiguo.
In ogni altro caso l’accordo
tra i confinanti deve risultare da apposito atto allegato al progetto secondo
quanto già prescritto al comma 55.3.2.
Art. 56 Distanze minime dalle
strade
56.1 Distanza dalle strade
56.1.1 Per distanza di
un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente
l’elemento più sporgente del fabbricato (eccettuati i soli aggetti
di gronda) e la linea che delimita il confine tra la proprietà privata
e la strada.
56.2 Minima distanza dalle strade
56.2.1 I valori della distanza
minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o
sottozone, dalle N.T.A. del P.R.G.
56.2.2 Anche in assenza di
specifica prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., la distanza degli edifici
dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
56.2.3 Ogni qualvolta il
P.R.G. preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati
stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata
con riferimento sia all’attuale stato dei luoghi che a quello derivante
dall’attuazione delle previsioni di P.R.G.
Art. 57 Rispetto dei diritti
di terzi
57.1 In ogni parte del
presente Regolamento, qualsiasi sia l’argomento trattato, le prescrizioni
delle medesime sono da intendersi sempre e comunque fatti salvi i diritti
di terzi.
Art. 58 Edifici crollati
o resi inagibili da eventi calamitosi
58.1 Gli eventuali interventi
finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili a seguito
di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza
maggiore sono sempre ammissibili in qualsiasi zona del territorio comunale.
58.2 Qualora la richiesta
di concessione preveda una ricostruzione sostanzialmente fedele e venga
presentata entro 20 anni dall’evento calamitoso si procede per intervento
edilizio diretto e la concessione edilizia viene rilasciata a titolo gratuito.
58.3 Decorso tale termine
e comunque non oltre 30 anni dall’evento calamitoso, oppure nel caso in
cui non sia possibile una ricostruzione sostanzialmente fedele, l’intervento
è ammissibile previa approvazione di apposito Piano di Recupero
e l’eventuale concessione edilizia viene rilasciata a titolo oneroso.
58.4 Le prescrizioni di cui
al presente articolo non si applicano in caso di ricostruzioni filologiche
riconducibili nei limiti dell’intervento di restauro così come definito
dall’art. 6.2 delle N.T.A. del P.R.G.
Art. 59 Tutela del verde
e delle alberature (modificato con del. C.C. 346/00)
59.1 In tutte le aree in
cui il presente Regolamento, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale od altre norme prescrivono la salvaguardia della esistente
dotazione di alberature di alto e medio fusto e delle sistemazioni a verde,
qualsiasi intervento dovrà prevedere la conservazione e perpetuazione,
anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti.
59.2 I progetti relativi
ad interventi edilizi od urbanistici dovranno espressamente dare atto della
esistenza o meno di alberature, precisandone eventualmente l'essenza e
la dimensione nonchè la compatibilità con l'intervento edilizio
proposto. Nel caso l'intervento comporti la necessità di abbattere
una o più alberature di alto fusto l'autorizzazione di cui all'art.
9 del "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo
della città" (1) e del conseguente art. 8 del Disciplinare Attuativo
(2) è assorbita nell'autorizzazione o concessione edilizia, e quindi
è soggetta alla sola valutazione del Servizio Edilizia Privata,
il quale provvede in merito acquisendo il parere delle commissioni consultive
di cui all'art. 14 come previsto dal presente Regolamento.
Art. 60 Rischio idraulico
60.1 Le prescrizioni ed
i vincoli regionali in materia di rischio idraulico e di prevenzione dei
danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno, di cui alla Delibera
del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230, trovano applicazione negli
ambiti indicati all’art. 2 dello stesso provvedimento.
60.2 Dette prescrizioni e
vincoli operano nei confronti di tutti gli interventi, sia pubblici che
privati, i quali comportino :
-
la realizzazione di nuove volumetrie,
con l’esclusione delle sopraelevazioni e degli interventi che comunque
non comportino incremento dell’ingombro a terra della costruzione;
-
la realizzazione di manufatti
di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle acque anche
in caso di inondazioni quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura,
serre, tettoie, piattaforme e simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura
da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
-
trasformazioni morfologiche
di aree pubbliche e private (e cioè modifiche del territorio che
costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di inondazione).
60.3 Le prescrizioni ed i vincoli
di cui al primo comma si applicano anche ai provvedimenti in sanatoria
previsti dagli artt. 10 e 13 della L. 47/85 e dall’art. 4 comma 13 della
L. 493/93 così come sostituito dall’art. 2 comma 60 della L. 662/96.
Dette prescrizioni e vincoli non si applicano alle istanze di condono edilizio
ai sensi del Capo IV della L. 47/85 e della L. 724/94.
Art. 61 Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale (modificato
con del. C.C. 346/00)
61.1 Tutti gli interventi
di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica nonchè la
realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale
e meccanizzata, rilevati e simili sono soggetti alle disposizioni in materia
di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui all’art. 4 comma
10 della Delibera del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230.
61.2 Le disposizioni di cui
al citato art. 4 comma 10, si applicano anche nel caso di interventi di
nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che interessino aree
od edifici che già presentino superficie permeabile inferiore a
quella prescritta. In tali casi la superficie permeabile dovrà essere
incrementata sino al raggiungimento di detta misura minima.
61.3 In caso di interventi
di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, ove sia necessario o opportuno
realizzare superfici a parcheggio impermeabili ai fini di evitare la percolazione
in falda degli olii dispersi dalle autovetture, sarà possibile verificare
il rispetto dei parametri relativi alla superficie drenante mediante sistemi
di subirrigazione che, pur in presenza di manti superficiali impermeabili,
garantiscano, attraverso un adeguato sistema di raccolta e depurazione
delle acque pluviali, una reirrigazione diffusa del substrato in misura
non inferiore a quella richiesta dalla D.C.R. 230/94.
Art. 62 Immobili notificati
ai sensi del D.Lgs. 490/99 (modificato con del. C.C. 346/00)
62.1 Per gli immobili soggetti
al vincolo diretto di tutela di cui al D.Lgs. 490/99, ferma restando la
disciplina di carattere generale di cui allo stesso D.Lgs. 490/99, le prescrizioni
delle N.T.A. del P.R.G. e del presente Regolamento operano come di seguito
specificato.
62.2 Qualora il vincolo riguardi
solo una parte dell’immobile o singoli elementi del medesimo, la restrizione
degli interventi ammissibili di cui al precedente comma avrà valore
solo per dette parti od elementi, ferma restando la disciplina prevista
dalle N.T.A. del P.R.G. per le parti dell’immobile non soggette a vincolo
diretto.
62.3 Le restrizioni di cui
ai commi precedenti trovano applicazione anche in caso di vincoli imposti
e notificati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento
e decorrono dalla data di notifica del vincolo. Analogamente dette restrizioni
cessano di sussistere nel caso in cui i vincoli vengano revocati, anche
in questo caso con decorrenza dalla data di notifica della revoca del vincolo.
Art. 63 Tolleranze di costruzione
63.1 Nella esecuzione di
opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente imposto da
leggi o normative specifiche, sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione
rispetto alle misure nominali contenute nel progetto :
• per lunghezze fino a
ml. 2,00 : ± 2%
• per lunghezze oltre a
ml. 2,00 e fino a ml. 6,00 : ± 1%
• per lunghezze oltre a
ml. 6,00 : ± 0,5%
• per altezze fino a ml.
5,00 : ± 1%
• per altezze oltre a ml.
5,00 : ± 0,5%
63.2 E’ fatta eccezione per
le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da
norme di carattere igienico-sanitario, per le quali è stabilita
la tolleranza di ± cm. 2, qualsiasi sia l’altezza prescritta.
63.3 Per le parti che risultassero
prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia
possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa
una tolleranza di ± cm. 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto
cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della
congruenza del disegno.
63.4 (abrogato con del.
C.C. 346/00)
(1) approvato
con delibera n. 380/342 del 1991
(2) approvato
con delibere n. 5615/1898 del 1991 e n. 4919 del 1992