COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
V : DEFINIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE
Art. 32 Definizioni edilizie
ed urbanistiche. (modificato con del. C.C. 346/00)
31.1 Ai fini dell’applicazione
del presente Regolamento, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale e delle altre norme che regolano l’attività
edilizia, valgono le definizioni di cui ai successivi articoli da 33 a
50.
32.2 Si considerano parametri
urbanistici quelli espressamente prescritti come tali dalle N.T.A. ai fini
dell'attuazione delle previsioni del P.R.G. vigente, cioè :
-
- Superficie territoriale (S.T.)
-
- Superficie fondiaria (S.F.)
-
- Superficie destinata a servizi
pubblici (S.P.)
-
- Indice di utilizzazione territoriale
(U.T.)
-
- Indice di utilizzazione fondiaria
(U.F.)
-
- Superficie utile lorda (S.U.L.)
-
- Altezza massima del fabbricato
(H.M.)
Ogni qualvolta le N.T.A. del
P.R.G. prescrivano oltre all'indice U.F. anche l'indice I.F., dovranno
essere verificati entrambi i parametri adottando i criteri di calcolo prescritti
dal presente Regolamento.
Art. 33 Superficie territoriale
(S.T.)
33.1 E’ la superficie delle
aree perimetrate sulle planimetrie di P.R.G. nelle quali lo stesso P.R.G.
si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), comprendente le
aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e nella ubicazione indicata,
caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e/o nelle relative Norme Tecniche
di Attuazione.
Art. 34 Superficie destinata
a servizi pubblici (S.P.)
34.1 E’ la superficie delle
aree da cedere al Comune e destinate alla viabilità, al verde e
in genere ai servizi pubblici. Essa è di norma indicata per le aree
di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica e, ove prevista, risulta
dalle tabelle e schede che fanno parte integrante delle N.T.A. del P.R.G.
Art. 35 Superficie fondiaria
(S.F.)
35.1 E’ la superficie dell’area
compresa in zone a destinazione omogenea, utilizzabile a fini edificatori,
misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito
e/o in generale al pubblico uso.
Art. 36 Superficie utile
lorda (S.U.L.) (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. <C.C.
41/02 )
36.1 E’ la somma delle
superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli
elementi verticali (murature, locali di servizio, scale esterne a servizio
di piani oltre al primo) con esclusione :
-
dei porticati a piano terreno
asserviti ad uso pubblico;
-
dei porticati a piano terreno
ad uso privato e delle logge, limitatamente ad una superficie complessivamente
non superiore al 20% della S.U.L. interessata dal progetto;
-
dei balconi a sbalzo e delle
terrazze scoperte;
-
delle bussole di entrata fino
ad una superficie di mq. 6 nonché delle pensiline con sporgenze
fino a ml. 4,50;
-
dei locali per volumi tecnici
e delle parti comuni destinate all'ingresso ed al collegamento negli edifici
costituiti da più unità immobiliari, quali androni di ingresso,
pozzi scala condominiali, passerelle e ballatoi, ascensori, ecc. (fermo
restando che gli stessi elementi costituiscono S.U.L. quando interni a
singole unità immobiliari);
-
del piano parzialmente interrato
che non ecceda dal perimetro dell’edificio fuori terra, purché di
altezza interna netta non superiore a ml. 2,40 e sempre che i locali seminterrati
non fuoriescano di oltre ml. 1,20 dalla quota di cui alla lettera "b" del
comma 39.1, precisandosi come nel caso di terreni comunque inclinati si
debba assumere il valore medio;
-
del primo piano completamente
interrato, purché di altezza interna netta non superiore a ml. 2,40
e sempre che il medesimo non fuoriesca dal perimetro dell’edificio fuori
terra per una superficie eccedente il 10% della superficie coperta;
-
dei parcheggi coperti entro
terra o comunque sottostanti la quota di cui al comma 39.6 seconda alinea,
anche oltre il primo piano completamente interrato, fermo restando il rispetto
di quanto prescritto all’art. 61
-
dei parcheggi coperti fuori
terra, purché non eccedenti la superficie coperta esistente o quella
ammessa, nelle zone ove previsto, dall’indice R.C.;
-
dei piani sottetto sottostanti
coperture a falde inclinate con pendenza pari o superiore al 23%, a condizione
che l'altezza media del piano sia inferiore a ml. 2,40 e che la conformazione
del sottotetto non consenta, in nessuna sua parte, la realizzazione di
una superficie superiore a 9 mq. con altezza media pari o superiore a ml.
2,70 oltre alle parti eventualmente computate come S.U.L. (quando il sottotetto
sia suddiviso in più porzioni annesse a distinte unità immobiliari
dette verifiche vanno operate con riferimento ad ogni singola porzione);
-
dei piani sottotetto sottostanti
coperture con pendenza inferiore al 23% (ivi comprese le coperture piane)
a condizione che l'altezza media del piano non sia superiore a ml. 1,80
e che la conformazione del sottotetto non consenta, in nessuna sua parte,
la realizzazione di una superficie eccedente i 9 mq. con altezza media
pari o superiore a ml. 2,70 oltre alle parti eventualmente computate come
S.U.L. (quando il sottotetto sia suddiviso in più porzioni annesse
a distinte unità immobiliari dette verifiche vanno operate con riferimento
ad ogni singola porzione);
-
dei soppalchi sottostanti coperture
a falde inclinate con pendenza pari o superiore al 23%, a condizione che
l'altezza media del soppalco sia inferiore a ml. 2,40 e che la conformazione
del medesimo non consenta, in nessuna sua parte, la realizzazione di una
superficie eccedente i 9 mq. con altezza media pari o superiore a ml. 2,70
oltre alle parti eventualmente computate come S.U.L. (in caso di più
soppalchi prospettanti sullo stesso locale dette verifiche vanno operate
con riferimento a ciascun soppalco);
-
dei soppalchi sottostanti solai
con pendenza inferiore al 23% (ivi comprese le coperture piane) a condizione
che l'altezza media del soppalco non sia superiore a ml. 1,80 e che la
conformazione del medesimo non consenta, in nessuna sua parte, la realizzazione
di una superficie eccedente i 9 mq. con altezza media pari o superiore
a ml. 2,70 oltre alle parti eventualmente computate come S.U.L. (in caso
di più soppalchi prospettanti sullo stesso locale dette verifiche
vanno operate con riferimento a ciascun soppalco);
-
dei palchi morti ed in genere
delle superfici che presentino caratteristiche analoghe a quelle già
indicate per i soppalchi e sottotetti;
-
dei cavedi, chiostrine e simili.
-
Dei porticati eccedenti la quota
di cui alla lettera "b" che vengano realizzati al piano terreno o seminterrato
al fine di conseguire il livello di protezione idrogeologica prescritto
dalle N.T.A. del P.R.G. per i soprastanti locali di abitazione permanente.
36.2 Le superfici di cui
alle lettere "f", "g" ed "l", "m", "n" ed "o" non
vengono escluse dal computo della S.U.L. ma, viceversa, debbono essere
conteggiate per intero, quando a seguito di specifica deroga o per la vetusta
epoca di costruzione siano legittimamente utilizzate come locali abitabili
(come definiti al comma 121.2) o come ambienti di lavoro, di vendita, di
ufficio o di supporto (rispettivamente come definiti ai commi 129.2, 129.3,
129.4 e 129.5) o per funzioni che comunque presuppongano la permanenza
continuativa di persone e siano pertanto assimilabili a quelle in precedenza
indicate (quando adibite ad uno degli usi diversi di cui all’art. 139).
Non vengono parimenti escluse dal computo della S.U.L. le superfici per
parcheggi di cui alla lettera "i" che siano state realizzate utilizzando
la potenzialità edificatoria dello strumento urbanistico all'epoca
vigente, senza il ricorso a deroghe.
36.3 La verifica del rispetto
delle altezze nei casi di cui al presente articolo deve essere fatta con
riferimento agli elementi orizzontali strutturali, con espressa esclusione,
quindi, dei controsoffitti.
Art. 37 Superficie coperta
(S.C.) (modificato con del. C.C. 346/00)
37.1 E’ la superficie risultante
dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico dell’edificio
fuori terra, esclusi tutti gli elementi che non costituiscono S.U.L. (fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni in materia di riduzione
dell’impermeabilizzazione superficiale di cui all'art. 61).
Art. 38 Rapporto di copertura
(R.C.)
38.1 E’ il rapporto S.C./S.F.
fra la superficie coperta (S.C.) e la superficie fondiaria (S.F.), espresso
in percentuale.
Art. 39 Altezza massima del
fabbricato (H.M.) (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02)
39.1 L'altezza di ciascun
fronte del fabbricato si misura tra le seguenti quote di riferimento :
-
in alto : la linea di l’intersezione
tra la facciata e l’intradosso della copertura, piana od inclinata (intendendosi
come intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette
o solai oppure il piano di imposta dell’orditura minuta nel caso di strutture
composte quali quelle in legno o assimilabili);
-
in basso : la quota del marciapiede
esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota assegnata dai competenti
Uffici Comunali (nelle aree di nuovo impianto) oppure la minima quota del
piano di campagna in aderenza al perimetro dell’edificio (in tutti gli
altri casi).
39.2 In caso di edifici che
non presentino altezza costante su tutti i fronti, l'altezza massima dell'edificio
si determina mediante la media ponderale delle altezze di ciascun fronte,
misurate come prescritto al comma precedente.
39.3 Ai fini della valutazione
dell’altezza di ciascun fronte non sono conteggiati :
• i parapetti su coperture
piane praticabili di altezza non superiore a ml. 1,50;
• i muri tagliafuoco, ove
prescritti dalle norme vigenti;
• i volumi tecnici, gli
impianti e gli apparati tecnologici.
39.4 Le eventuali porzioni
di edificio arretrate rispetto al filo della facciata vengono considerate
ai fini dell'altezza del fronte solo quando emergano rispetto al profilo
ideale di una copertura inclinata con pendenza del 30% ed impostata alla
quota di cui alla lettera "a" del comma 39.1.
39.5 Qualora le N.T.A. del
P.R.G. prescrivano un'altezza massima da determinarsi in funzione dell'edificato
circostante, la condizione si intende soddisfatta quando siano verificate
entrambe le seguenti condizioni :
-
l'altezza media ponderale dell'edificio
non sia superiore all'altezza media ponderale dell'edificato preesistente
così come individuato dalle N.T.A.;
-
l'altezza massima di ciascun
fronte dell'edificio non sia superiore al più alto fronte dell'edificato
preesistente così come individuato dalle N.T.A.;
39.6 Ogni qualvolta le N.T.A.
del P.R.G. prescrivano che il piano di calpestio dei locali a destinazione
abitativa debba essere impostato a livello superiore rispetto alla quota
indicata dal primo comma del presente articolo al fine di assicurare un
determinato franco rispetto al massimo livello di esondazione verificatosi
nella zona, si applicano le seguenti prescrizioni :
-
l'eventuale altezza massima
determinata in funzione dell'edificato circostante preesistente, viene
valutata dalla quota di cui alla lettera "b" del precedente comma 39.1.
-
il riferimento in basso per
la determinazione dell'altezza del nuovo edificio si assume corrispondente
alla quota minima prescritta dalle N.T.A. del P.R.G.,
39.7 In tutto il territorio
comunale, l’altezza massima di ciascun fronte degli edifici non può
superare i ml. 20.00, misurati come previsto dal presente articolo, salvo
che nell’ambito dei P.U.E. o negli altri casi espressamente previsti dalle
N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento.
39.8 Il superamento dell’altezza
indicata al comma precedente potrà essere ammesso soltanto previo
parere della Commissione Edilizia e comunque esclusivamente:
-
nel caso di nuovi edifici pubblici
o di interesse pubblico;
-
nel caso di modifica delle coperture
di edifici esistenti per le finalità previste dal comma 174.3 e
sempre che l’intervento non comporti incremento di S.U.L..
Art. 40 Indice di
utilizzazione territoriale (U.T.)
40.1 E’ il rapporto S.U.L./S.T.
fra la superficie utile lorda (S.U.L.) costruibile e la superficie territoriale
(S.T.), entrambe espresse in metri quadrati.
Art. 41 Indice di utilizzazione
fondiaria (U.F.)
41.1 E’ il rapporto S.U.L./S.F.
fra la superficie utile lorda (S.U.L.) costruibile e la superficie fondiaria
(S.F.), entrambe espresse in metri quadrati.
Art. 42 Capacità edificatoria
42.1 Si definisce come
capacità edificatoria di un’area (sia essa già edificata
o meno) la massima quantità di S.U.L. realizzabile sulla medesima.
42.2 Nel caso di aree per
le quali il P.R.G. preveda un indice di utilizzazione fondiaria (U.F.)
o territoriale (U.T.), la capacità edificatoria si determina applicando
alla superficie del terreno l’indice ricorrente come specificato nel dettaglio
al comma 52.1.
42.3 Nel caso di immobili
esistenti e comunque nelle aree per le quali il P.R.G. non preveda alcun
indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, la capacità edificatoria
si determina in funzione della S.U.L. esistente come descritto nel dettaglio
al comma 52.3.
42.4 Lo sfruttamento della
capacità edificatoria può avvenire mediante qualsiasi intervento
suscettibile di comportare incremento di S.U.L. (nuova costruzione, ristrutturazione
urbanistica, ristrutturazione edilizia), fermi restando in ogni caso i
limiti prescritti dal P.R.G. o derivanti dall’applicazione del presente
Regolamento.
42.5 E’ fatta eccezione per
gli interventi di conservazione, restauro e risanamento conservativo (come
definiti all’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.), per i quali gli eventuali
incrementi di S.U.L. ammessi dal P.R.G. non sono sottoposti alle limitazioni
derivanti dalla capacità edificatoria attribuita all’edificio.
Art. 43 Volume del fabbricato
(V.F.) (modificato con del. C.C. 346/00)
43.1 E' il volume virtuale
da considerare ai fini della determinazione degli oneri concessori, degli
spazi per parcheggi e di ogni altra verifica che il presente Regolamento,
le N.T.A. del P.R.G. od altre norme vigenti prescrivano con riferimento
al volume della costruzione. Esso è dato dalla somma dei prodotti
delle singole superfici utili lorde (S.U.L.) per le altezze virtuali (Hv)
relative alle diverse destinazioni d’uso come di seguito specificate :
a) superfici ad uso artigianale/industriale
:
Hv = ml. 4,50
b) superfici ad uso commerciale
:
Hv = ml. 3,50
c) superfici ad uso direzionale
:
Hv = ml. 3,50
d) superfici ad uso residenziale
:
Hv = ml. 3,20
e) superfici ad uso turistico
ricettivo :
Hv = ml. 3,20
f) superfici ad uso agricolo
:
Hv = ml. 3,20
g) superfici ad uso sportivo
:
Hv = m.l. 3,50
h) superfici ad usi diversi
da quelli sin qui indicati : Hv = ml. 3,50
43.2 L’altezza virtuale delle
superfici di cui alla lettera "b" è elevata a ml. 4,50 quanto si
tratti di attività commerciali qualificabili comestrutture di commercio
all'ingrosso oppure grandi
strutture ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (esercizi
commerciali di superficie superiore a mq. 2.500).
43.3 Nel caso di interventi
di E.R.P. fruenti di contributi pubblici, le altezze virtuali di cui ai
commi precedenti hanno valore solamente ai fini della determinazione del
contributo di concessione mentre, per tutte le altre verifiche tecniche
si farà riferimento alle altezze geometriche ed alle prescrizioni
tecniche delle specifiche normative di riferimento.
Art. 44 Indice di fabbricabilità
territoriale (I.T.)
44.1 E’ il rapporto V.F./S.T.
fra il volume del fabbricato (V.F.) e la superficie territoriale (S.T.),
il primo espresso in metri cubi e la seconda espressa in metri quadrati.
Art. 45 Indice di fabbricabilità
fondiaria (I.F.)
45.1 E’ il rapporto V.F./S.F.
fra il volume del fabbricato (V.F.) e la superficie fondiaria (S.F.), il
primo espresso in metri cubi e la seconda espressa in metri quadrati.
Art. 46 Volumi tecnici
46.1 Sono i volumi e relativi
spazi di accesso strettamente necessari a contenere quelle parti degli
impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti
stessi, non trovano luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche.
46.2 Devono pertanto qualificarsi
come volumi tecnici :
• le cabine elettriche
ed i locali caldaia,
• gli impianti per il trattamento
ed il condizionamento dell’aria ed i relativi locali,
• gli impianti per il trattamento
ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali;
• gli extracorsa degli ascensori
ed i relativi locali macchine;
• gli apparati tecnici per
la sicurezza e l’igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi
quali comignoli e ciminiere,
• lo spazio necessario per
l’accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani in conformità
alle leggi igienico-sanitarie vigenti a servizio della società che
gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel comune,
• i serbatoi idrici,
• le canne fumarie e di
ventilazione nonché le ciminiere,
• i vani scala al di sopra
delle linee di gronda nonché gli abbaini con le caratteristiche
prescritte dal presente Regolamento,
• le scale esterne, a servizio
di qualsiasi piano, quando abbiano carattere di sicurezza e siano finalizzate
a garantire l’evacuazione dell’edificio in caso di emergenza;
• gli impianti tecnologici
in genere,
• tutti gli altri impianti
ed opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.
46.3 I volumi tecnici devono
essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato
al resto dell’edificio e/o del tessuto edilizio circostante.
Art. 47 Sagoma dell’edificio
(modificato
con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 214/01)
47.1Si definisce come sagoma
dell’edificio il solido delimitato da :
-
le facce esterne delle murature
perimetrali della costruzione
-
gli elementi della costruzione
che, anche se privi di murature perimetrali, costituiscono comunque S.U.L.
(pensiline con aggetto superiore a ml. 4,50, porzioni di logge o porticati
ad uso privato eccedenti il 20% della S.U.L., ecc.);
-
la copertura piana o inclinata.
47.2 Non concorrono alla
determinazione della sagoma (ferme restando le limitazioni previste dal
P.R.G) :
-
i balconi, gli aggetti ornamentali,
le tettoie a sbalzo, i volumi tecnici, ed in genere tutti quegli elementi
che non costituiscono S.U.L. secondo quanto disposto dall’art. 36,
-
la porzione interrata dell’edificio,
qualsiasi sia la destinazione e la consistenza della medesima,
-
il rialzamento della quota di
imposta della copertura nei limiti strettamente necessari alla realizzazione
di cordoli od altri accorgimenti tecnici derivanti dalla applicazione delle
norme in materia di costruzioni in zona sismica.
-
le rampe e le corsie di accesso
ai piani interrati o seminterrati, quando di larghezza non superiore a
ml. 6,00;
-
le modifiche di quota del terreno
in adiacenza all'edificio fino ad un limite di 60 cm. rispetto alla situazione
preesistente.
47.3 Il presente Regolamento
determina i casi in cui può ritenersi ininfluente, ai fini della
determinazione della sagoma, la sostituzione di coperture piane con coperture
inclinate.
Art. 48 Logge e porticati
(modificato con del. C.C. 346/00)
48.1 Si definiscono come
logge gli spazi coperti prospettanti direttamente all’esterno che siano
delimitati da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione.
48.2 Non sono qualificabili
come logge, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi,
gli spazi che non presentino almeno una delle seguenti caratteristiche
:
-
almeno due lati siano aperti
verso l’esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi
suscettibili di determinare un vano chiuso;
-
almeno 1/4del perimetro complessivo
della loggia sia direttamente aperto verso l’esterno, senza interposizione
di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano
chiuso.
48.3 Si definiscono come porticati
le logge poste a livello del terreno circostante l’edificio a sistemazione
avvenuta.
Art. 49 Prospetti (modificato
con del. C.C. 346/00)
49.1 Si definiscono come
prospetti le parti verticali di un edificio che sono esteriori all’immobile
e visibili da spazi pubblici o da spazi privati.
49.2 Non costituiscono invece
prospetto le pareti che, seppur perimetrali, prospettino su chiostrine
o cortili chiusi completamente interni alla costruzione.
49.3 Non costituiscono modifica
dei prospetti, anche ai fini dell'art. 6.2.1, le seguenti opere :
-
sostituzione degli infissi (ferme
restando le prescrizioni del Capitolo XVIII);
-
riapertura di porte, finestre
e simili quando ne sia documentata la preesistenza e semprechè si
tratti aperture compatibili con l'assetti generale della facciata, considerata
nel suo stato originario o in quello storicizzato;
-
le modifiche o rifacimenti delle
coperture che non comportino variazione della sagoma secondo quanto disposto
dal presente Regolamento.
Art. 50 Analisi storico-critico-stilistica
50.1 Il presente Regolamento
prescrive in quali casi i progetti degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente debbono essere corredati da una analisi storico-critica stilistica
dell’edificio.
50.2 I contenuti di detta
analisi dovranno essere sostanzialmente quelli dell’art. 6.2.2 delle N.T.A.
del P.R.G. e pertanto i seguenti :
-
notizie storiche sull’edificio,
con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle
opportune indagini tipologico-stilistiche;
-
analisi dell’evoluzione architettonica
ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione
delle principali fasi di crescita o di modificazione dell’immobile, corredata,
qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
-
analisi dello stato attuale
con individuazione:
-
della natura degli elementi
costitutivi dell’edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario
o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione
dell’edificio;
-
degli elementi di particolare
pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
-
degli eventuali ampliamenti
non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee
all’impianto originario non coerente con l’organismo edilizio originario;
-
esposizione delle motivazioni
e del fine ultimo dell’intervento progettato, con illustrazione dei criteri
di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell’analisi
svolta;
-
esposizione dettagliata degli
accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare
e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.
50.3 Nel caso di edifici
classificati diversamente da 0, 1 e 2, i contenuti della analisi storico-critica
potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione
ricorrente, come meglio specificato nelle norme relative.