COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
IX : ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 74 Comunicazione
di inizio lavori e adempimenti relativi (modificato con del. C.C. 346/00
e con del. C.C. 41/02)
74.1 Il titolare di Concessione
od Autorizzazione Edilizia deve dare comunicazione scritta al soggetto
di cui al comma 5.1 dell’inizio dei lavori contestualmente all’inizio dei
medesimi. Se non già specificato nella richiesta di concessione
o autorizzazione, la comunicazione deve contenere l’indicazione del Direttore
dei Lavori e dell’Impresa esecutrice. Qualunque successiva variazione del
Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice deve essere tempestivamente
comunicata al soggetto di cui al comma 4.2.
74.2 (abrogato con del. C.C.
346/00)
74.3 Se non già specificato
nella richiesta di concessione od autorizzazione, contestualmente alla
comunicazione di inizio dei lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione
attestante l’ubicazione della discarica prescelta per il conferimento dei
materiali di resulta, la quale dovrà essere regolarmente autorizzata
a norma di legge per i rifiuti speciali inerti. La documentazione comprovante
l’avvenuto conferimento dei materiali a detta discarica dovrà essere
conservata ed essere esibita a richiesta della Vigilanza Urbana. In alternativa
a quanto precede, potrà essere prodotto l’impegno a reimpiegare
i materiali di resulta in modo che non vengano a costituire rifiuto, con
descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo.
74.4 Al momento dell’inizio
dei lavori dovrà essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello
a caratteri ben visibili indicante :
-
— le opere in corso di realizzazione;
-
— la natura dell’atto abilitante
all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
-
— il nominativo del titolare
dell’atto abilitante;
-
— il nominativo del progettista;
-
— il nominativo del direttore
dei lavori;
-
— il nominativo dell’esecutore
dei lavori.
-
— il nominativo del calcolatore
delle strutture (ove prescritto);
-
— il nominativo del direttore
dei lavori delle strutture (ove prescritto);
-
— il nominativo del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
-
— il nominativo del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
-
— ogni altro dato o nominativo
previsto da norme vigenti.
74.5 Nel caso di cantieri soggetti
all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori
dovrà inoltre essere affissa in maniera ben visibile copia della
notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.
74.6 Gli obblighi di cui ai
precedenti commi 74.4 e 74.5 sussistono per tutti i tipi di opere disciplinate
dal presente Regolamento, ivi comprese quelle che non richiedono in preventivo
rilascio di concessione od autorizzazione edilizia e sono soggette al deposito
di D.I.A. od alla semplice comunicazione di cui all’art. 12.
74.7 Il titolare dell'atto
abilitante all'esecuzione di un'opera di nuova costruzione, di ristrutturazione
urbansitica o che, comunque, a giudizio dell'Amministrazione Comunale,
presenti specifica rilevanza urbanistica o architettonica è tenuto,
a seguito di prescrizione inserita nella concessione edilizia o, a richiesta
del soggetto di cui al comma 5.1, a collocare sul luogo dei lavori, al
momento dell'inizio degli stessi, apposita cartellonistica raffigurante
in assonometria o prospettiva l'opera progettata al fine di rendere facilmente
comprensibile l'intervento e le modificazioni che ne conseguono.
Art. 75 Richiesta di punti
fissi di allineamento e quote (modificato con del. C.C. 346/00)
75.1 Nel caso di interventi
di nuovo impianto, il titolare della concessione edilizia relativa alle
opere di urbanizzazione deve chiedere ai competenti Uffici Comunali l’assegnazione
sul terreno di punti fissi da assumere a riferimento, sia planimetrico
che altimetrico, per le opere da realizzare.
75.2 I punti fissi di allineamento
e quota vengono assegnati dai tecnici comunali entro 15 giorni dalla data
di deposito della richiesta.
75.3 L’assegnazione dei punti
fissi è effettuata con apposito verbale, redatto contestualmente
all’assegnazione dei punti medesimi e sottoscritto dal titolare della concessione
(o, in sua rappresentanza, dal direttore dei lavori) e dal tecnico comunale
incaricato dell’assegnazione. Copia del verbale di assegnazione deve essere
mantenuta presso il cantiere congiuntamente alla concessione edilizia.
75.4 Decorso il termine temporale
di cui al secondo comma del presente articolo senza che i punti fissi siano
stati assegnati, il titolare della concessione può procedere nei
lavori rimanendo sollevato da ogni responsabilità in merito all’esatta
collocazione dell’opera, sempre che la medesima sia stata eseguita in conformità
al progetto approvato.
75.5 Nel caso di interventi
di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, è facoltà
del titolare della concessione chiedere l’assegnazione dei punti fissi
di allineamento e quota. Ove questi si avvalga di detta facoltà
i punti fissi verranno assegnati con le modalità stabilite ai commi
precedenti per gli interventi di nuovo impianto.
Art. 76 Prescrizioni per
il cantiere
76.1 Nei cantieri dove
si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione
di opere edilizie, di qualsiasi natura ed entità esse siano, devono
essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le norme sulla prevenzione
incendi, I'obbligo a termine di legge della denunzia di eventuali ritrovamenti
nonchè ogni altra disposizione in materia di conduzione dell’attività
edilizia in genere.
76.2 In tutti i cantieri
soggetti all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494 dovranno essere
integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
e, ove previsto, del piano generale di sicurezza di cui agli artt. 12 e
13 dello stesso D.Lgs. 494/96.
76.3 Per tutta la durata
dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato
in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano
inquinamento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad
evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private.
76.4 Il cantiere deve essere
provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche
o rosse) e notturne (luci rosse) nonchè di dispositivi rifrangenti
ad integrazione dell’illuminazione stradale.
76.5 L’accesso al cantiere
non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque
per la pubblica incolumità.
Art. 77 Documenti da conservare
presso il cantiere
77.1 Presso il cantiere
deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti,
copia dei seguenti documenti:
-
concessione edilizia e reIativi
elaborati di progetto;
-
denuncia depositata presso il
Genio Civile per eventuali opere in cemento armato o comunque soggette
alla normativa in materia di costruzioni in zona sismica, corredata dal
relativo progetto strutturale;
-
giornale dei lavori, periodicamente
vistato dal Direttore dei Lavori come prescritto dalla L. 1086/71;
-
documentazione attestante l’avvenuto
adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti
e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
-
ogni ulteriore autorizzazione
eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto
o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa
l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della
denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.
77.2 Nel caso di cantiere soggetti
all’applicazione del D.Lgs. 14 agosto 1996 nr. 494, sul luogo dei lavori
dovrà inoltre essere custodita presso il cantiere, e mantenuta a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, copia
della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 494/96.
Art. 78 Occupazione e manomissione
del suolo pubblico
78.1 Qualora durante i
lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare
o manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le disposizioni di
cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) nonchè le ulteriori disposizioni comunali di cui al
"Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
della relativa tassa" approvato con le Delibere del Consiglio Comunale
nr. 577 del 29/02/1996 e nr. 3808 del 09/12/1996, le cui disposizioni e
procedure si intendono qui richiamate.
Art. 79 Comunicazione di
avvenuta copertura
79.1 In tutti i casi in
cui i lavori riguardino opere rientranti tra quelle di cui all’art. 220
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (nuove costruzioni, ricostruzioni,
sopraelevazioni ed altre trasformazioni che possono influire sulle condizioni
di salubrità degli edifici esistenti), è fatto obbligo al
direttore dei lavori di comunicare al soggetto di cui al comma 4.2 l’avvenuta
copertura dell’edificio.
79.2 Ai sensi dell’art. 2,
secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 425, detta comunicazione deve essere indirizzata anche al genio civile
ed al collaudatore.
79.3 Gli obblighi di cui
ai commi precedenti non sussistono qualora le opere, seppur riconducibili
nel novero di quelle di cui all’art. 220 del R.D. 1265/34, non prevedano
la realizzazione di nuove coperture o il rifacimento di quelle esistenti.
Art. 80 Comunicazione di
ultimazione lavori
80.1 L’avvenuta ultimazione
dei lavori deve essere comunicata dal concessionario al soggetto di cui
al comma 4.2.
80.2 Dopo l’avvenuta comunicazione
dei lavori, l’atto in forza del quale sono stati eseguiti i lavori si intende
esaurito e qualsiasi ulteriore opera o variante deve essere preceduta dal
deposito di denuncia di inizio attività o dal rilascio di autorizzazione
o concessione edilizia.
80.3 Quando, per inerzia
del concessionario e degli altri soggetti responsabili dell’esecuzione
delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori,
le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati
alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste
dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 6
della L. 47/85.
Art. 81 Altri adempimenti
81.1 Nel corso dell'intervento
edilizio, e comunque prima della presentazione della richiesta del certificato
di abitabilità o agibilità, il concessionario deve provvedere
ai seguenti ulteriori adempimenti :
-
richiesta del numero civico
all'ufficio toponomastica del comune, ogni qualvolta le opere comportino
la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione
della numerazione civica preesistente;
-
richiesta di allacciamento alla
pubblica fognatura (l'allacciamento é obbligatorio per i nuovi insediamenti
in zone servite dalla fognatura comunale e per i nuovi insediamenti produttivi
in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di abitabilità
ed agibilità);
-
domanda di autorizzazione allo
scarico in acque superficiali (solo per gli insediamenti diversi da quelli
di cui alla precedente lettera "b")
-
richiesta all'Ufficio del Genio
Civile del certificato di conformità alla normativa antisismica,
quando le opere siano state oggetto di controllo da parte del Genio Civile
stesso.