COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capitolo IV : STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - COMMISSIONE URBANISTICA



Art. 24 Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)

24.1 I Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) sono lo strumento attuativo degli interventi di nuovo impianto previsti nel P.R.G. nonché degli interventi di ristrutturazione urbanistica quando ciò sia prescritto dalle N.T.A. del P.R.G.

24.2 I P.U.E. possono essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. Il loro contenuto e le loro modalità di formazione sono definiti dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia nonché dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento.

24.3 I P.U.E. di iniziativa pubblica o privata comprendono :

  1. Piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 13 della L. 1150/42.
  2. Piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni convenzionate) di cui all’art. 28 della L. 1150/42.
  3. Piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 167/62.
  4. Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della L. 865/71.
  5. Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 28 della L. 457/78 ed al Titolo II della L.R. 59/80;
  6. Piani di recupero urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella Legge 493/93;
  7. Programmi integrati di intervento promossi dal Comune ai sensi della L.179/92;
  8. ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/95 o della legislazione nazionale vigente in materia.
24.4 Per i Piani particolareggiati ed i Piani di Recupero di iniziativa privata valgono le norme generali di cui ai successivi artt. 25, 26, 27, 28 e 29 nonchè quelle previste nelle N.T.A. del P.R.G. Per gli altri strumenti che assumono la qualificazione di P.U.E., valgono le specifiche disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.   Art. 25 Piani particolareggiati di iniziativa privata (modificato con del. C.C. 214/01)
25.1 I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti, soltanto nelle aree specificatamente indicate nelle planimetrie di P.R.G.

25.2 Con apposita deliberazione di Giunta, il Comune può invitare i proprietari degli immobili compresi nei perimetri fissati a presentare il Piano Particolareggiato a predisporre il progetto del Piano nonché lo schema di convenzione entro termini stabiliti .Trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il Comune può procedere alla formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, all’interno dei perimetri di cui al primo periodo del presente comma.

25.3 Il Comune, in sede di approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata, può ,ove se ne ravvisi il pubblico interesse , permettere lo scorporo dal perimetro dell’intervento di aree e/o edifici con le modalità e limitazioni prescritte dalle N.T.A. del P.R.G.

25.4 Nelle aree di cui al comma 25.1 ,in assenza di piano attuativo, sarà possibile intervenire soltanto sul patrimonio edilizio esistente , con interventi di cui alle lettere "a" ,"b" e "c" di cui all’art 31 L.457/78 ; fatte salve eventuali diverse disposizioni di carattere nazionale o regionale .


Art. 26 Piani di Recupero di iniziativa privata (modificato con del. C.C. 214/01)

    26.1 I Piani di Recupero di iniziativa privata sono ammessi nelle zone di recupero di cui all’art. 27 della L. 457/78 nonché in tutti i casi in cui il Piano medesimo sia prescritto o ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento.

    26.2 L’individuazione delle zone di recupero avviene in riferimento alle categorie di degrado di cui all’art. 8 della L.R. 59/80; la deliberazione di individuazione può anche essere contestuale a quella di adozione del Piano di Recupero.

    26.3 I Piani di Recupero possono essere presentati dai proprietari di singoli immobili o complessi immobiliari, compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale almeno il 75% degli immobili interessati.

    26.4 Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, normative od interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti possono essere previste dal Piano di Recupero solo attraverso contestuale adozione di apposita variante. In tal caso di applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della L.R. 59/80. La necessità di contestuale variante allo strumento urbanistico deve essere debitamente evidenziata già in fase di richiesta preliminare.

  Art. 27 Elaborati dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) (modificato con del C.C. 214/01) 27.1 Fermo restando che il P.U.E. dovrà essere elaborato attraverso la redazione di tutti gli elaborati che si rendano necessari per illustrare l'intervento in maniera esauriente e completa ,saranno obbligatori i seguenti elaborati minimi:
  1. Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli eventuali vincoli ricorrenti;
  2. Rilievo quotato del terreno e sezioni, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, con le alberature ed i manufatti esistenti, e relativa;documentazione fotografica
  3. Progetto planovolumetrico, In scala variabile d a1:1000 a 1:200 costituito da planimetrie, sezioni, profili, con l’indicazione degli allineamenti, spazi di uso pubblico, delle destinazioni d’uso dei locali , e verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con le previsioni del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento;
  4. Planimetria quotata nel rapporto 1:1.000 o 1:500 delle Opere di Urbanizzazione (strade, delle piazze , altri spazi pubblici e di uso pubblico), con indicazione delle superfici che dovranno essere cedute al Comune;
  5. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal P.U.E., con allegato elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o porzioni di esse. Su tale planimetria dovranno essere riportate le previsioni di cui alla precedente lettera "e";
  6. Relazione geologica redatta ai sensi della vigente normativa di settore , che includa specifico studio sul del microreticolo di drenaggio idrico superficiale, se esistente, ed eventuali modifiche dello stesso in relazione all’intervento e verifichi la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche naturali e artificiali esistenti.
  7. Eventuali altri elaborati grafici che si rendano necessari ad illustrare aspetti specifici e peculiari del singolo P.U.E.
  8. Relazione tecnica illustrativa
  9. Norme tecniche di attuazione
  1. Schema della Convenzione


Art. 28 Elaborati dei Piani di Recupero (modificato con del. C.C. 214/01)

28.1 Fermo restando che il Piano di recupero dovrà essere elaborato attraverso la redazione di tutti gli elaborati che si rendano necessari per illustrare l'intervento in maniera esauriente e completa ,saranno obbligatori i seguenti elaborati minimi:
  1. a) Relazione generale contenente :
  2. Norme tecniche di attuazione.
  3. Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli eventuali vincoli ricorrenti;
  4. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal Piano di Recupero, con elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli. Su tale planimetria dovranno essere riportare le previsioni del progetto di cui alla precedente lettera "d";
  5. Rilievo quotato degli edifici esistenti e dei terreni, con indicazione delle alberature e degli altri elementi significativi ai fini della valutazione della proposta di Piano, nella scala più idonea in relazione alla dimensione e natura e dell’intervento;
  6. Documentazione fotografica;
  7. Planimetria in scala 1:500, con eventuali approfondimenti in scala 1:200, indicante lo stato attuale delle funzioni e le eventuali situazioni di degrado.
  8. Progetto planivolumetrico nel rapporto 1:500 o 1:200 completo di da planimetrie, sezioni e profili, con l’indicazione degli interventi previsti secondo le classificazioni di cui alle N.T.A del P.R.G.. Il progetto dovrà indicare le unità minime di intervento, le unità immobiliari ,le destinazioni d’uso, gli spazi pubblici e di uso pubblico. Lo stesso progetto dovrà inoltre contenere la verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con le previsioni del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento
  9. Relazione geologica redatta ai sensi della vigente normativa di settore,che includa specifico studio sul del microreticolo di drenaggio idrico superficiale, se esistente, ed eventuali modifiche dello stesso in relazione all’intervento e verifichi la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche naturali e artificiali esistenti.
    1. Schema di convenzione
    2. Eventuale relazione di previsione delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni necessarie per l’attuazione del Piano.
    28.2 Nel caso in cui il Piano interessi aree soggette al vincolo di cui al Capo I D. Lgs .490/2000 ogetto dovrà essere allegata copia della richiesta avanzata alla Competente Soprintendenza; L’ottenimento del relativo nulla –osta sarà condizione necessaria per la definitiva approvazione del Piano.


Art. 29 Convenzioni (modificato con del.C.C. 214/01)

29.1 La Convenzione deve prevedere:
  1. la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal P.R.G.;
  2. l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il Piano, compresi quelli relativi alle opere di allacciamento ai pubblici servizi e di adeguamento degli stessi; inclusi gli oneri di progettazione e le spese di trasferimento al Comune;
  3. Riferimento ad un discipinare che stabilisca le specifiche tecniche e le modalità esecutive delle opere convenzionate , nonché i criteri di stima delle opere eseguite ai fini dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti.
  4. l’assunzione, a carico del proprietario, della quota di oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, proporzionali alla entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle parametriche regionali;
  5. l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico, fino alla loro cessione al Comune;
  6. le fasi di realizzazione dell’intervento ed i tempi relativi, nonché i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
  7. congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
  8. le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella Convenzione.
    29.2 Le Convenzioni relative ai Piani di Recupero possono inoltre prevedere l’assunzione, da parte dei proprietari, dell’impegno di cui all’art. 32, ultimo comma, della L. 457/78.
  Art. 30 Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.). (modificato con del. C.C. 214/01) 30.1 I Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.) sono progetti edilizi di carattere unitario la cui realizzazione è assoggettata all’obbligo di convenzionamento pur realizzandosi per intervento diretto.
    30.2 I P.U.C. sono previsti come obbligatori esclusivamente nelle aree delimitata da apposita perimetrazione sulle planimetrie di P.R.G.

    30.3 Fermo restando che il P.U.C dovrà essere elaborato attraverso la redazione di tutti gli elaborati che si rendano necessari per illustrare l'intervento in maniera esauriente e completa ,saranno obbligatori i seguenti elaborati minimi:

    1. Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli eventuali vincoli ricorrenti;
    2. Rilievo quotato del terreno e sezioni, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, con le alberature ed i manufatti esistenti, e relativa documentazione fotografica
    3. Progetto planovolumetrico, In scala variabile d a1:1000 a 1:200 costituito da planimetrie, sezioni, profili, con l’indicazione degli allineamenti, spazi di uso pubblico, delle destinazioni d’uso dei locali, e verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con le previsioni del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento;
    4. Planimetria quotata nel rapporto 1:1.000 o 1:500 delle Opere di Urbanizzazione (strade, delle piazze , altri spazi pubblici e di uso pubblico), con indicazione delle superfici che dovranno essere cedute al Comune;
    5. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal P.U.E., con allegato elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o porzioni di esse.
    6. Relazione geologica redatta ai sensi della vigente normativa di settore , che includa specifico studio sul del microreticolo di drenaggio idrico superficiale, se esistente, ed eventuali modifiche dello stesso in relazione all’intervento e verifichi la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche naturali e artificiali esistenti.
    7. Eventuali altri elaborati grafici che si rendano necessari ad illustrare aspetti specifici e peculiari del singolo P.U.C.
    8. Relazione tecnica illustrativa
    9. Norme tecniche di attuazione
    10. Schema della Convenzione
Art. 31 Commissione Urbanistica. (soppresso con del. C.C. 41/02)