COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo
IV : STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI - COMMISSIONE URBANISTICA
Art. 24 Piani Urbanistici
Esecutivi (P.U.E.)
24.1 I Piani Urbanistici
Esecutivi (P.U.E.) sono lo strumento attuativo degli interventi di nuovo
impianto previsti nel P.R.G. nonché degli interventi di ristrutturazione
urbanistica quando ciò sia prescritto dalle N.T.A. del P.R.G.
24.2 I P.U.E. possono essere
sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. Il loro contenuto
e le loro modalità di formazione sono definiti dalle leggi nazionali
e regionali vigenti in materia nonché dalle N.T.A. del P.R.G. e
dal presente Regolamento.
24.3 I P.U.E. di iniziativa
pubblica o privata comprendono :
-
Piani particolareggiati di iniziativa
pubblica di cui all’art. 13 della L. 1150/42.
-
Piani particolareggiati di iniziativa
privata (lottizzazioni convenzionate) di cui all’art. 28 della L. 1150/42.
-
Piani delle aree da destinare
ad edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 167/62.
-
Piani delle aree da destinare
agli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della L. 865/71.
-
Piani di Recupero del patrimonio
edilizio esistente di cui all’art. 28 della L. 457/78 ed al Titolo II della
L.R. 59/80;
-
Piani di recupero urbano di
cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella Legge 493/93;
-
Programmi integrati di intervento
promossi dal Comune ai sensi della L.179/92;
-
ogni altro strumento di iniziativa
pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e per gli
effetti della L.R. 5/95 o della legislazione nazionale vigente in materia.
24.4 Per i Piani particolareggiati
ed i Piani di Recupero di iniziativa privata valgono le norme generali
di cui ai successivi artt. 25, 26, 27, 28 e 29 nonchè quelle previste
nelle N.T.A. del P.R.G. Per gli altri strumenti che assumono la qualificazione
di P.U.E., valgono le specifiche disposizioni della legislazione nazionale
e regionale vigente in materia.
Art. 25 Piani particolareggiati
di iniziativa privata (modificato con del. C.C. 214/01)
25.1 I piani particolareggiati
di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti, soltanto
nelle aree specificatamente indicate nelle planimetrie di P.R.G.
25.2 Con apposita deliberazione
di Giunta, il Comune può invitare i proprietari degli immobili compresi
nei perimetri fissati a presentare il Piano Particolareggiato a predisporre
il progetto del Piano nonché lo schema di convenzione entro termini
stabiliti .Trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il Comune
può procedere alla formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica, all’interno dei perimetri di cui al primo periodo del presente
comma.
25.3 Il Comune, in sede di
approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata, può
,ove se ne ravvisi il pubblico interesse , permettere lo scorporo dal perimetro
dell’intervento di aree e/o edifici con le modalità e limitazioni
prescritte dalle N.T.A. del P.R.G.
25.4 Nelle aree di cui al
comma 25.1 ,in assenza di piano attuativo, sarà possibile intervenire
soltanto sul patrimonio edilizio esistente , con interventi di cui alle
lettere "a" ,"b" e "c" di cui all’art 31 L.457/78 ; fatte salve eventuali
diverse disposizioni di carattere nazionale o regionale .
Art. 26 Piani di Recupero
di iniziativa privata (modificato con del. C.C. 214/01)
26.1 I Piani di Recupero
di iniziativa privata sono ammessi nelle zone di recupero di cui all’art.
27 della L. 457/78 nonché in tutti i casi in cui il Piano medesimo
sia prescritto o ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento.
26.2 L’individuazione delle
zone di recupero avviene in riferimento alle categorie di degrado di cui
all’art. 8 della L.R. 59/80; la deliberazione di individuazione può
anche essere contestuale a quella di adozione del Piano di Recupero.
26.3 I Piani di Recupero
possono essere presentati dai proprietari di singoli immobili o complessi
immobiliari, compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’imponibile
catastale almeno il 75% degli immobili interessati.
26.4 Fatto salvo quanto disposto
dal comma precedente, normative od interventi in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti possono essere previste dal Piano di Recupero solo
attraverso contestuale adozione di apposita variante. In tal caso di applicano
le disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della L.R. 59/80. La necessità
di contestuale variante allo strumento urbanistico deve essere debitamente
evidenziata già in fase di richiesta preliminare.
Art. 27 Elaborati dei Piani
Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) (modificato con del C.C. 214/01)
27.1 Fermo restando che
il P.U.E. dovrà essere elaborato attraverso la redazione di tutti
gli elaborati che si rendano necessari per illustrare l'intervento in maniera
esauriente e completa ,saranno obbligatori i seguenti elaborati minimi:
-
Planimetria d’inquadramento
dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli
eventuali vincoli ricorrenti;
-
Rilievo quotato del terreno
e sezioni, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, con le alberature ed i manufatti
esistenti, e relativa;documentazione fotografica
-
Progetto planovolumetrico, In
scala variabile d a1:1000 a 1:200 costituito da planimetrie, sezioni, profili,
con l’indicazione degli allineamenti, spazi di uso pubblico, delle destinazioni
d’uso dei locali , e verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con
le previsioni del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento;
-
Planimetria quotata nel rapporto
1:1.000 o 1:500 delle Opere di Urbanizzazione (strade, delle piazze , altri
spazi pubblici e di uso pubblico), con indicazione delle superfici che
dovranno essere cedute al Comune;
-
Planimetria catastale aggiornata
(estratto originale di mappa) dell’area interessata dal P.U.E., con allegato
elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o
porzioni di esse. Su tale planimetria dovranno essere riportate le previsioni
di cui alla precedente lettera "e";
-
Relazione geologica redatta
ai sensi della vigente normativa di settore , che includa specifico studio
sul del microreticolo di drenaggio idrico superficiale, se esistente, ed
eventuali modifiche dello stesso in relazione all’intervento e verifichi
la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche
naturali e artificiali esistenti.
-
Eventuali altri elaborati grafici
che si rendano necessari ad illustrare aspetti specifici e peculiari del
singolo P.U.E.
-
Relazione tecnica illustrativa
-
Norme tecniche di attuazione
-
Schema della Convenzione
Art. 28 Elaborati
dei Piani di Recupero (modificato con del. C.C. 214/01)
28.1 Fermo
restando che il Piano di recupero dovrà essere elaborato attraverso
la redazione di tutti gli elaborati che si rendano necessari per illustrare
l'intervento in maniera esauriente e completa ,saranno obbligatori i seguenti
elaborati minimi:
-
a) Relazione generale contenente
:
-
gli obiettivi del Piano e le
modalità di attuazione,
-
indicazione delle categorie
di intervento previste,
-
individuazione dei soggetti
operatori.
-
Descrizione storica, fisica,
sociale e patrimoniale degli immobili assoggettati al Piano, con analisi
storico-critico-stilistica degli edifici e dei tessuti redatta in forma
particolarmente dettagliata ed approfondita nel caso degli immobili classificati
"0", "1", "2" e "3";
-
Norme tecniche di attuazione.
-
Planimetria d’inquadramento
dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli
eventuali vincoli ricorrenti;
-
Planimetria catastale aggiornata
(estratto originale di mappa) dell’area interessata dal Piano di Recupero,
con elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà
da espropriare o sottoposte a particolari vincoli. Su tale planimetria
dovranno essere riportare le previsioni del progetto di cui alla precedente
lettera "d";
-
Rilievo quotato degli edifici
esistenti e dei terreni, con indicazione delle alberature e degli altri
elementi significativi ai fini della valutazione della proposta di Piano,
nella scala più idonea in relazione alla dimensione e natura e dell’intervento;
-
Documentazione fotografica;
-
Planimetria in scala 1:500,
con eventuali approfondimenti in scala 1:200, indicante lo stato attuale
delle funzioni e le eventuali situazioni di degrado.
-
Progetto planivolumetrico nel
rapporto 1:500 o 1:200 completo di da planimetrie, sezioni e profili, con
l’indicazione degli interventi previsti secondo le classificazioni di cui
alle N.T.A del P.R.G.. Il progetto dovrà indicare le unità
minime di intervento, le unità immobiliari ,le destinazioni d’uso,
gli spazi pubblici e di uso pubblico. Lo stesso progetto dovrà inoltre
contenere la verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con le previsioni
del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento
-
Relazione geologica redatta
ai sensi della vigente normativa di settore,che includa specifico studio
sul del microreticolo di drenaggio idrico superficiale, se esistente, ed
eventuali modifiche dello stesso in relazione all’intervento e verifichi
la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche
naturali e artificiali esistenti.
-
Schema di convenzione
-
Eventuale relazione di previsione
delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree, immobili o
porzioni di essi e per le sistemazioni necessarie per l’attuazione del
Piano.
28.2 Nel caso in
cui il Piano interessi aree soggette al vincolo di cui al Capo I D. Lgs
.490/2000 ogetto dovrà essere allegata copia della richiesta avanzata
alla Competente Soprintendenza; L’ottenimento del relativo nulla –osta
sarà condizione necessaria per la definitiva approvazione del Piano.
Art. 29 Convenzioni
(modificato con del.C.C. 214/01)
29.1 La Convenzione
deve prevedere:
-
la cessione gratuita, entro
i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate
dal P.R.G.;
-
l’assunzione, a carico del proprietario,
degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti
il Piano, compresi quelli relativi alle opere di allacciamento ai pubblici
servizi e di adeguamento degli stessi; inclusi gli oneri di progettazione
e le spese di trasferimento al Comune;
-
Riferimento ad un discipinare
che stabilisca le specifiche tecniche e le modalità esecutive delle
opere convenzionate , nonché i criteri di stima delle opere eseguite
ai fini dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti.
-
l’assunzione, a carico del proprietario,
della quota di oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria,
proporzionali alla entità degli insediamenti secondo quanto stabilito
dalle tabelle parametriche regionali;
-
l’assunzione, a carico del proprietario,
degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico,
fino alla loro cessione al Comune;
-
le fasi di realizzazione dell’intervento
ed i tempi relativi, nonché i termini di inizio e di ultimazione
delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
-
congrue garanzie finanziarie
per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
-
le sanzioni convenzionali a
carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella
Convenzione.
29.2 Le Convenzioni
relative ai Piani di Recupero possono inoltre prevedere l’assunzione, da
parte dei proprietari, dell’impegno di cui all’art. 32, ultimo comma, della
L. 457/78.
Art. 30 Progetti Unitari
Convenzionati (P.U.C.). (modificato con del. C.C. 214/01)
30.1 I Progetti Unitari
Convenzionati (P.U.C.) sono progetti edilizi di carattere unitario la cui
realizzazione è assoggettata all’obbligo di convenzionamento pur
realizzandosi per intervento diretto.
30.2 I P.U.C. sono
previsti come obbligatori esclusivamente nelle aree delimitata da apposita
perimetrazione sulle planimetrie di P.R.G.
30.3 Fermo restando che il
P.U.C dovrà essere elaborato attraverso la redazione di tutti gli
elaborati che si rendano necessari per illustrare l'intervento in maniera
esauriente e completa ,saranno obbligatori i seguenti elaborati minimi:
-
Planimetria d’inquadramento
dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con indicazione degli
eventuali vincoli ricorrenti;
-
Rilievo quotato del terreno
e sezioni, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, con le alberature ed i manufatti
esistenti, e relativa documentazione fotografica
-
Progetto planovolumetrico, In
scala variabile d a1:1000 a 1:200 costituito da planimetrie, sezioni, profili,
con l’indicazione degli allineamenti, spazi di uso pubblico, delle destinazioni
d’uso dei locali, e verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con le
previsioni del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento;
-
Planimetria quotata nel rapporto
1:1.000 o 1:500 delle Opere di Urbanizzazione (strade, delle piazze , altri
spazi pubblici e di uso pubblico), con indicazione delle superfici che
dovranno essere cedute al Comune;
-
Planimetria catastale aggiornata
(estratto originale di mappa) dell’area interessata dal P.U.E., con allegato
elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o
porzioni di esse.
-
Relazione geologica redatta
ai sensi della vigente normativa di settore , che includa specifico studio
sul del microreticolo di drenaggio idrico superficiale, se esistente, ed
eventuali modifiche dello stesso in relazione all’intervento e verifichi
la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche
naturali e artificiali esistenti.
-
Eventuali altri elaborati grafici
che si rendano necessari ad illustrare aspetti specifici e peculiari del
singolo P.U.C.
-
Relazione tecnica illustrativa
-
Norme tecniche di attuazione
-
Schema della Convenzione
Art. 31 Commissione Urbanistica.
(soppresso con del. C.C. 41/02)