COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capitolo III : COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA



Art. 14 Commissioni Consultive della Amministrazione Comunale (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02)

14.1 Al fine di garantire la uniforme ed univoca applicazione della vigente disciplina urbanistica ed edilizia, incluse le norme del presente Regolamento, delle previsioni dello strumento urbanistico e di ogni altra norma che incida comunque sull’attività edilizia, vengono istituite le seguenti Commissioni Consultive :
  1. Commissione Edilizia
  2. Commissione Edilizia Integrata
  3.  
Art.15 Commissione Tecnica Interna (soppresso con del. C.C. 41/02)
     
Art. 16 Commissione Edilizia(modificato con del. C.C. 41/02) 16.1 La Commissione Edilizia è formata : 16.2 La Commissione Edilizia si riunisce di norma con cadenza settimanale. Ulteriori riunioni potranno essere disposte dal Dirigente del Servizio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

16.3 La Commissione Edilizia è presieduta dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata o, in caso di sua assenza e su sua delega, da un membro della stessa Commissione. Alla stesura dei verbali provvederà personale amministrativo dello stesso Servizio.

    16.4 Le riunioni delle Commissione Edilizia sono valide ogni qualvolta siano presenti il Dirigente del Servizio Edilizia Privata (o, in caso di sua assenza, il Funzionario tecnico all’uopo delegato) e due Funzionari Tecnici o Istruttori Direttivi dagli stessi delegati.

    16.5 Il parere della Commissione Edilizia è richiesto esclusivamente i seguenti tipi di progetto:

    1. progetti che comportino deroga rispetto alla prescrizioni del presente Regolamento o delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
    2. annullamento delle concessioni edilizie già rilasciate;
    3. progetti che, in applicazione del comma 170.1.7, comportino eccezione alle disposizioni generali dell'art. 170;
    4. progetti che, in applicazione del comma 173.4.2, comportino eccezione alle disposizioni generali di tutela di cui al Capitolo XIX;
    5. progetti che, in applicazione del comma 194.2.5, prevedano il temporaneo utilizzo di immobili disciplinato dallo stesso comma;
    6. qualsiasi altro progetto per il quale il presente Regolamento prescriva obbligatoriamente il parere della Commissione Edilizia.
16.6 Progetti diversi da quelli elencati al comma precedente non devono essere sottoposti all’esame della Commissione Edilizia, se non in casi particolari nei quali il Responsabile del Procedimento potrà acquisirne il parere comunque entro il termine temporale assegnatogli per formulare la motivata proposta di cui all'art. 7 comma 4 della L.R. 52/99.

16.7 In nessun caso il ricorso al parere della Commissione Edilizia dovrà causare appesantimento del procedimento o comportare ritardi rispetto ai termini stabiliti dalla legge per il rilascio dell’atto abilitante richiesto.

16.8 Sarà relatore della Commissione Edilizia il Dirigente del Servizio Edilizia Privata che potrà essere sostituito dal funzionario tecnico responsabile del procedimento.

  16.9 Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia saranno svolte da personale della Direzione Urbanistica a ciò designato dal Direttore della Direzione Urbanistica,

16.10 Saranno considerati dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

16.11 I componenti la Commissione non potranno essere presenti all’esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati e all’esecuzione dei quali essi siano comunque interessati.

16.12 Il parere della Commissione è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della concessione edilizia che è riservato esclusivamente al soggetto di cui al comma 5.1, il quale può assumere determinazioni difformi dandone puntuale motivazione.

 
Art.17 Collegio degli Esperti (soppresso con del. C.C. 41/02)   Art.18 Funzionamento del Collegio degli Esperti (soppresso con del. C.C. 41/02)   Art. 19 Progetti che possono essere sottoposti al parere del Collegio degli Esperti (soppresso con del. C.C. 41/02)   Art. 20 Progetti che non devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia o del Collegio degli Esperti. (soppresso con del. C.C. 41/02)   Art. 21 Commissione Edilizia Integrata (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02)) 21.1 Per l’esame di domande di autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (1), la Commissione Edilizia viene integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale.

21.2 Ogni qualvolta vengano sottoposte all’esame della Commissione Edilizia Integrata istanze di condono edilizio, la Commissione stessa è integrata dal Direttore dell’Ufficio Speciale Condono o da suo delegato, che sarà anche relatore.

21.3 I tre membri aggregati sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e sono scelti, sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra :

  1. architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;
  2. professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche;
  3. dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell’Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

  4.  
21.4 La Commissione edilizia integrata si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali, distinto da quello ordinario della Commissione edilizia. Detto parere può essere richiesto non solo per l’esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazioni dell’ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.
     
21.5 Il parere della Commissione Edilizia Integrata viene espresso con la presenza di almeno due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.

21.6 Gli esperti nominati quali membri aggregati restano in carica due anni e potranno essere rieletti una sola volta.

21.7 In merito alle ulteriori incombenze della Commissione edilizia integrata ed alle modalità del suo funzionamento si dovrà fare riferimento alle disposizioni regionali di sub-delega.
 
 

Art. 22 Progetti da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Integrata (modificato con del. C.C. 346/00) 22.1 Sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata i progetti ricadenti in zona sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (2) quando incidenti sui valori paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela, così come individuati nei decreti ministeriali istitutivi del vincolo medesimo.

22.2 Sono inoltre sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata i progetti ricadenti in altre zone per le quali la legislazione vigente prescriva il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (3), sempre che i progetti medesimi incidano sui valori tutelati dalla legislazione istitutiva del vincolo.

22.3 Non sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata, in quanto non è richiesto il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (4), i progetti degli interventi che non comportano modifiche esterne nonché i progetti degli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (si considerano tali, tra le altre, le modifiche da eseguirsi su pareti che, seppur esterne, prospettino su spazi scoperti interni all’edificio o al complesso immobiliare quali chiostri, cortili, chiostrine, e simili).

    22.4 Non sono inoltre sottoposte al parere della Commissione Edilizia Integrata le piccole modifiche delle facciate, ovunque esse prospettino, che non comportino significativa alterazione delle medesime e siano pertanto irrilevanti ai fini della tutela del vincolo ricorrente nella zona. E’ fatta eccezione per gli immobili soggetti a vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. 490/99 (5) nei quali qualsiasi modifica esterna è comunque soggetta al parere della Commissione Edilizia Integrata ed al rilascio della autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (6).
    Art. 23 Ordine del giorno dei lavori (modificato con del. C.C. 346/00) 23.1 L’ordine del giorno dei lavori delle Commissioni Consultive viene redatto secondo l’ordine cronologico di presentazione dei progetti rimessi dall’Ufficio all’esame delle commissioni medesime.

23.2 Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo in casi eccezionali e particolarmente urgenti. Ogni qualvolta ciò avvenga, nell’ordine del giorno dovrà essere debitamente evidenziata la modifica dell’ordine cronologico, specificando le motivazioni che la giustificano.

23.3 Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo su proposta dell’Assessore o per motivate ragioni esposte dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e riconosciute tali dalla Commissione. Si ritengono sempre ragioni motivate i seguenti casi :

ART. 23 bis Conferenza Permanente (introdotto con del. C.C. 346/00) 23bis.1 E' istituita una Conferenza Permanente tra la Pubblica Amministrazione e le categorie professionali ed imprenditoriali che operano nel settore dell’edilizia al fine di stimolare ed indirizzare l’attività della Pubblica Amministrazione verso comuni obbiettivi di efficacia della gestione del processo edilizio ed urbanistico.

23bis.2 La composizione ed il funzionamento della Conferenza saranno disciplinati da specifico atto del Consiglio Comunale.



(1) già art. 7 della L. 1497/39

(2) già L. 1497/39

(3) già art. 7 della L. 1497/39

(4) già art. 7 della L. 1497/39

(5) già L. 1497/39

(6) già art. 7 della L. 1497/39