COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo III :
COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA
Art. 14 Commissioni Consultive
della Amministrazione Comunale (modificato
con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02)
14.1 Al fine di garantire
la uniforme ed univoca applicazione della vigente disciplina urbanistica
ed edilizia, incluse le norme del presente Regolamento, delle previsioni
dello strumento urbanistico e di ogni altra norma che incida comunque sull’attività
edilizia, vengono istituite le seguenti Commissioni Consultive :
-
Commissione Edilizia
-
Commissione Edilizia Integrata
Art.15 Commissione Tecnica
Interna (soppresso con del. C.C. 41/02)
Art. 16 Commissione Edilizia(modificato
con del. C.C. 41/02)
16.1 La Commissione Edilizia
è formata :
-
dal Dirigente del Servizio Edilizia
Privata, o suo delegato,
-
dai Funzionari Tecnici titolari
di Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Privata, o loro delegati.
16.2 La Commissione Edilizia
si riunisce di norma con cadenza settimanale. Ulteriori riunioni potranno
essere disposte dal Dirigente del Servizio ogni qualvolta ne ravvisi la
necessità.
16.3 La Commissione Edilizia
è presieduta dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata o, in caso
di sua assenza e su sua delega, da un membro della stessa Commissione.
Alla stesura dei verbali provvederà personale amministrativo dello
stesso Servizio.
16.4 Le riunioni
delle Commissione Edilizia sono valide ogni qualvolta siano presenti il
Dirigente del Servizio Edilizia Privata (o, in caso di sua assenza, il
Funzionario tecnico all’uopo delegato) e due Funzionari Tecnici o Istruttori
Direttivi dagli stessi delegati.
16.5 Il parere della Commissione
Edilizia è richiesto esclusivamente i seguenti tipi di progetto:
-
progetti che comportino deroga
rispetto alla prescrizioni del presente Regolamento o delle Norme Tecniche
di Attuazione del P.R.G.;
-
annullamento delle concessioni
edilizie già rilasciate;
-
progetti che, in applicazione
del comma 170.1.7, comportino eccezione alle disposizioni generali dell'art.
170;
-
progetti che, in applicazione
del comma 173.4.2, comportino eccezione alle disposizioni generali di tutela
di cui al Capitolo XIX;
-
progetti che, in applicazione del comma
194.2.5, prevedano il temporaneo utilizzo di immobili disciplinato dallo
stesso comma;
-
qualsiasi altro progetto per il quale
il presente Regolamento prescriva obbligatoriamente il parere della Commissione
Edilizia.
16.6 Progetti diversi da quelli elencati
al comma precedente non devono essere sottoposti all’esame della Commissione
Edilizia, se non in casi particolari nei quali il Responsabile del Procedimento
potrà acquisirne il parere comunque entro il termine temporale assegnatogli
per formulare la motivata proposta di cui all'art. 7 comma 4 della L.R.
52/99.
16.7 In nessun caso il ricorso al parere
della Commissione Edilizia dovrà causare appesantimento del procedimento
o comportare ritardi rispetto ai termini stabiliti dalla legge per il rilascio
dell’atto abilitante richiesto.
16.8 Sarà relatore
della Commissione Edilizia il Dirigente del Servizio Edilizia Privata che
potrà essere sostituito dal funzionario tecnico responsabile del
procedimento.
16.9 Le funzioni di Segretario
della Commissione Edilizia saranno svolte da personale della Direzione
Urbanistica a ciò designato dal Direttore della Direzione Urbanistica,
16.10 Saranno considerati
dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti
per più di tre sedute consecutive.
16.11 I componenti la Commissione
non potranno essere presenti all’esame ed alla discussione dei progetti
da essi elaborati e all’esecuzione dei quali essi siano comunque interessati.
16.12 Il parere della Commissione
è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della concessione
edilizia che è riservato esclusivamente al soggetto di cui al comma
5.1, il quale può assumere determinazioni difformi dandone puntuale
motivazione.
Art.17 Collegio degli Esperti
(soppresso
con del. C.C. 41/02)
Art.18 Funzionamento del
Collegio degli Esperti (soppresso con del. C.C. 41/02)
Art. 19 Progetti che possono
essere sottoposti al parere del Collegio degli Esperti (soppresso con
del. C.C. 41/02)
Art. 20 Progetti che non
devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia o del Collegio
degli Esperti. (soppresso con del. C.C. 41/02)
Art. 21 Commissione Edilizia
Integrata (modificato
con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02))
21.1 Per l’esame di domande
di autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (1), la Commissione
Edilizia viene integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed
ambientale.
21.2 Ogni qualvolta vengano
sottoposte all’esame della Commissione Edilizia Integrata istanze di condono
edilizio, la Commissione stessa è integrata dal Direttore dell’Ufficio
Speciale Condono o da suo delegato, che sarà anche relatore.
21.3 I tre membri aggregati
sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e sono scelti,
sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra
:
-
architetti, ingegneri, agronomi
e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi
ordini professionali ovvero in possesso di diploma post universitario di
specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;
-
professori e ricercatori universitari
di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali,
paesaggistiche e urbanistiche;
-
dipendenti dello Stato e degli
Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di
cui alla lettera a) o in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore
a tre anni, di una struttura organizzativa dell’Amministrazione pubblica
con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.
21.4 La Commissione edilizia
integrata si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione
delle bellezze naturali, distinto da quello ordinario della Commissione
edilizia. Detto parere può essere richiesto non solo per l’esecuzione
di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela
ambientale, ma anche per modificazioni dell’ambiente e del paesaggio non
derivanti da opere edilizie.
21.5 Il parere della Commissione
Edilizia Integrata viene espresso con la presenza di almeno due membri
aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri
aggregati e delle relative motivazioni.
21.6 Gli esperti nominati
quali membri aggregati restano in carica due anni e potranno essere rieletti
una sola volta.
21.7 In merito alle ulteriori
incombenze della Commissione edilizia integrata ed alle modalità
del suo funzionamento si dovrà fare riferimento alle disposizioni
regionali di sub-delega.
Art. 22 Progetti da sottoporre
al parere della Commissione Edilizia Integrata (modificato
con del. C.C. 346/00)
22.1 Sono sottoposti al
parere della Commissione Edilizia Integrata i progetti ricadenti in zona
sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (2) quando incidenti sui
valori paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela, così come
individuati nei decreti ministeriali istitutivi del vincolo medesimo.
22.2 Sono inoltre sottoposti
al parere della Commissione Edilizia Integrata i progetti ricadenti in
altre zone per le quali la legislazione vigente prescriva il rilascio della
autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (3), sempre che i
progetti medesimi incidano sui valori tutelati dalla legislazione istitutiva
del vincolo.
22.3 Non sono sottoposti
al parere della Commissione Edilizia Integrata, in quanto non è
richiesto il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs.
490/99 (4), i progetti degli interventi che non comportano modifiche esterne
nonché i progetti degli interventi che non alterino lo stato dei
luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (si considerano tali, tra le
altre, le modifiche da eseguirsi su pareti che, seppur esterne, prospettino
su spazi scoperti interni all’edificio o al complesso immobiliare quali
chiostri, cortili, chiostrine, e simili).
22.4 Non sono inoltre
sottoposte al parere della Commissione Edilizia Integrata le piccole modifiche
delle facciate, ovunque esse prospettino, che non comportino significativa
alterazione delle medesime e siano pertanto irrilevanti ai fini della tutela
del vincolo ricorrente nella zona. E’ fatta eccezione per gli immobili
soggetti a vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. 490/99 (5) nei quali qualsiasi
modifica esterna è comunque soggetta al parere della Commissione
Edilizia Integrata ed al rilascio della autorizzazione di cui all’art.
151 del D.Lgs. 490/99 (6).
Art. 23 Ordine del giorno
dei lavori (modificato con del. C.C. 346/00)
23.1 L’ordine del giorno
dei lavori delle Commissioni Consultive viene redatto secondo l’ordine
cronologico di presentazione dei progetti rimessi dall’Ufficio all’esame
delle commissioni medesime.
23.2 Detto ordine cronologico
potrà essere modificato solo in casi eccezionali e particolarmente
urgenti. Ogni qualvolta ciò avvenga, nell’ordine del giorno dovrà
essere debitamente evidenziata la modifica dell’ordine cronologico, specificando
le motivazioni che la giustificano.
23.3 Detto ordine cronologico
potrà essere modificato solo su proposta dell’Assessore o per motivate
ragioni esposte dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata e riconosciute
tali dalla Commissione. Si ritengono sempre ragioni motivate i seguenti
casi :
-
varianti in corso d'opera;
-
procedure di sfratto eseguite
o sfratto esecutivo in corso;
-
minaccia di crollo o dissesto
di edifici o manufatti esistenti;
-
interventi specificamente finalizzati
al superamento delle barriere architettoniche;
-
opere pubbliche o comunque di
pubblico interesse;
-
altre situazioni che, seppur
non riconducibili a quelle in precedenza indicate, siano suscettibili di
produrre documentabili disagi di analoga entità.
ART. 23 bis Conferenza Permanente
(introdotto
con del. C.C. 346/00)
23bis.1 E' istituita una
Conferenza Permanente tra la Pubblica Amministrazione e le categorie professionali
ed imprenditoriali che operano nel settore dell’edilizia al fine di stimolare
ed indirizzare l’attività della Pubblica Amministrazione verso comuni
obbiettivi di efficacia della gestione del processo edilizio ed urbanistico.
23bis.2 La composizione ed
il funzionamento della Conferenza saranno disciplinati da specifico atto
del Consiglio Comunale.
(1) già art. 7 della L.
1497/39
(2) già L. 1497/39
(3) già art. 7 della L. 1497/39
(4) già art. 7 della L. 1497/39
(5) già L. 1497/39
(6) già art. 7 della L. 1497/39