COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Capitolo II
: CONCESSIONE EDILIZIA ED ATTI SOSTITUTIVI DELLA MEDESIMA
Art. 4 Atti abilitanti alla
esecuzione di opere edilizie (modificato con del. C.C. 346/00)
4.1 Nel rispetto
di quanto prescritto dall'art. 2 della L.R. 52/99, gli atti abilitanti
alla esecuzione di opere edilizie, a seconda della natura ed entità
delle medesime, sono soggetti:
-
al rilascio della concessione
edilizia di cui all'art. 7;
-
ad attestazione di conformità
mediante deposito della denuncia di inizio attività di cui all'art.
5 oppure, ove questa non sia ammissibile, mediante il rilascio della autorizzazione
edilizia di cui all'art. 6.
4.2 I progetti da allegare agli
atti di cui al primo comma debbono essere costituiti dai documenti prescritti
dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento che si intende
eseguire.
Art. 5 Soggetto competente
al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie (modificato
con del. C.C. 346/00)
5.1 Ai sensi dell’art.
51 della L. 142/90, il soggetto cui compete il rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni edilizie è il Direttore della Direzione Urbanistica
o, su sua delega, il Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione
Urbanistica.
5.2 Il presente Regolamento
stabilisce i casi nei quali il soggetto di cui al comma precedente, prima
di pronunziarsi sulle richieste di concessione edilizia, deve obbligatoriamente
chiedere il parere delle Commissioni Consultive di cui al successivo art.
14, fermo restando che detto parere non è mai obbligatorio per le
opere soggette a denuncia di inizio attività o ad autorizzazione
edilizia.
Art. 6 Concessione edilizia
(modificato con del. C.C. 346/00)
6.1 Opere soggette
a concessione edilizia
6.1.1 Ai sensi dell'art.
1 della L 10/77 e dell'art. 3 della L.R. 52/99, sono oggette a concessione
edilizia le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio e più esattamente:
-
gli interventi di nuova edificazione;
-
la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
-
la realizzazione di infrastrutture
e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
-
la realizzazione di depositi
di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua
la trasformazione permanente del suolo inedificato;
-
gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
-
le addizioni volumetriche agli
edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
6.1.2 Per le opere pubbliche
dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è
approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla
L.109/94 ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione
del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla
osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione
vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali
e paesistiche.
6.1.3 Richieste di concessione
edilizia potranno essere avanzate esclusivamente nei casi previsti al precedente
comma 6.1.1 e mai nel caso di interventi eseguibili a seguito di semplice
attestazione di conformità.
6.2 procedura per il rilascio
e termini di inizio ed ultimazione dei lavori
6.2.1 La concessione edilizia
viene rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 con le procedure di cui
agli artt. 6-7 della L.R. 52/99
6.2.2 Nell’atto di concessione
sono indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, rispettivamente
pari ad un anno e tre anni dalla data di rilascio. Ai sensi dell’art. 4
della L. 10/77, un periodo più lungo per l’esecuzione dei lavori
può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole
dell’opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico-costruttive
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto
in più esercizi finanziari.
6.2.3 Dell'avvenuto rilascio
della concessione viene data comunicazione al richiedente, specificando
l'entità del contributo di cui al Titolo IV della L.R. 52/99. Il
ritiro dell'atto è subordinato al deposito della attestazione di
avvenuta corresponsione del contributo medesimo con le modalità
previste dall'art. 25 della L.R. 52/99. Ove l'interessato non provveda
alla corresponsione del contributo ed al ritiro della concessione entro
un anno dalla data del rilascio, la concessione medesima decade e per l'esecuzione
delle opere è necessario procedere a richiesta di nuovo atto abilitante;
dell’avvenuta decadenza viene data comunicazione all’interessato.
6.3 Acquisizione di pareri nulla-osta
ed altri atti di assenso - Convenzioni opbbligatorie
6.3.1 Fatte salve le casistiche
definite da specifiche discipline di settore, la concessione edilizia viene
rilasciata limitatamente ai meri aspetti edilizio-urbanistici di competenza
comunale e non esime l'interessato dal richiedere ed acquisire gli eventuali
atti di assenso necessari per l'esecuzione delle opere progettate e di
competenza di altre amministrazioni nonchè le eventuali ulteriori
autorizzazioni, anche di competenza comunale semprechè non essenziali
per la valutazione del progetto, necessarie per il concreto esercizio dell'attività
da insediare in conseguenza delle opere.
6.3.2 La mancata acquisizione
di detti atti di assenso peraltro non costituisce elemento ostativo al
rilascio della concessione, che viene rilasciata prescindendo dei medesimi.
6.3.3 Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 6, comma 5 della L.R. 14/10/1999 n. 52 , sono fatte
salve le procedure indicate nel D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.447 (Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonché la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n.
59) per le opere dallo stesso disciplinate. A tal proposito, con apposito
atto di organizzazione in riferimento alla disciplina dello Sportello Unico
per le imprese, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali
avuto riguardo all’esercizio delle competenze del Comune ed ai rapporti
con le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché agli
adempimenti necessari per le relative procedure. Nel rispetto della disciplina
del presente regolamento e della citata L.R. n.52/99, l’Amministrazione,
mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare
che per le pratiche ed i procedimenti diversi da quelli riconducibili allo
sportello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno sportello
unico comunale.
6.3.4 Qualora l'interessato
lo ritenga opportuno può richiedere parere preventivi su progetti
di opere edilizie alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria
ed ambientale, fermo restando che detto parere non è mai necessario
per il rilascio della concessione edilizia. Per l'inizio di una attività
produttiva restano fermi gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56
in tutti i casi ivi disciplinati.
6.3.5 Il decorso del termine
temporale per l’esercizio del potere di annullamento (1) delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 (2), non costituisce
condizione per il rilascio della concessione edilizia. Nel caso in cui
la concessione venga rilasciata prima che sia decorso il termine prescritto
per l’esercizio di detto potere di annullamento, il fatto deve essere debitamente
evidenziato nella concessione medesima. In tal caso l’onere di accertare
l’esito definitivo della procedura in corso fa carico al concessionario.
Qualora l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99
venisse annullata, i lavori che richiedevano la medesima non possono essere
iniziati o, qualora già in corso, debbono essere immediatamente
sospesi.
6.3.6 Nel caso in cui le N.T.A.
del P.R.G. assoggettino l'esecuzione delle opere alla stipula di una convenzione,
il rilascio della concessione è subordinata alla stipula della convenzione
medesima. In detti casi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori decorrono
dalla data di stipula. restano ferme le disposizioni del comma 6.2 per
quanto attiene la procedura di ritiro della concessione ed il pagamento
dell'eventuale contributo di cui al Titolo IV della L.R. .52/99.
6.4 Decadenza della concessione
per mancato inizio dei lavori
6.4.1 Ove il concessionario
non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio della
concessione, il soggetto di cui al comma 5.1 ne pronuncia la decadenza.
Con la notifica al concessionario dell’avvenuta decadenza, la concessione
viene a perdere ogni validità e per l’esecuzione delle medesime
opere deve essere richiesta una nuova concessione.
6.4.2 All’eventuale nuova
richiesta di concessione si applicheranno le norme generali in materia
di concessioni edilizie, ivi compresa la verifica di conformità
alla normativa edilizio-urbanistica vigente al momento del rilascio della
nuova concessione.
6.5 Opere non eseguite nei termini
di validità della concessione
6.5.1 Quando i lavori regolarmente
iniziati non siano ultimati entro il termine di validità della concessione,
a secondo del caso ricorrente, può procedersi alla proroga del termine
di ultimazione, al rinnovo della concessione oppure al rilascio di una
nuova concessione.
6.5.2 Il termine di ultimazione
dei lavori indicato nella concessione edilizia può essere prorogato
solo per fatti estranei alla volontà del concessionario. Sono tali
(e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione) i seguenti
fatti :
-
il sequestro penale del cantiere
e la successiva necessità di negoziare ex novo le condizioni dell’appalto;
-
il provvedimento di sospensione
dei lavori;
-
la dichiarazione di fallimento
dell’originario concessionario in caso di acquisto del bene dalla curatela
del fallimento;
-
impedimenti derivanti da eventi
naturali;
-
situazioni particolari in cui
deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente
all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile già
al momento della richiesta della concessione.
6.5.3 Ricorrendo uno dei casi
di cui al comma precedente, il concessionario può avanzare, prima
della dichiarazione di decadenza della concessione, apposita istanza di
proroga, cui dovranno essere allegati i documenti attestanti la natura
del fatto che ha provocato il ritardo e la sua estraneità alla volontà
del concessionario. La proroga viene accordata senza tener conto della
conformità della concessione alla normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della proroga medesima.
6.5.4 La concessione edilizia
è inoltre prorogabile, anche non ricorrendo alcuno dei casi di cui
al comma 6.4.2, quando le opere ancora da eseguire abbiano la consistenza
quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria. In tale eventualità
i termini temporali di validità della concessione non possono essere
prorogati oltre dodici mesi dalla originaria scadenza.
6.5.5 In ogni altro caso
(oppure quando non sia avanzata l’apposita istanza di cui al comma 6.4.3)
per l’esecuzione delle opere non ultimate nei termini di validità
della medesima occorre procedere al rinnovo della concessione oppure al
rilascio di nuova concessione.
6.5.6 Può procedersi
al rinnovo della concessione edilizia solo quando le opere ancora da eseguire
risultino conformi alla normativa urbanistico-edilizia al momento vigente
del rinnovo. In tal caso il concessionario deve presentare istanza diretta
ad ottenere il rinnovo prima che sia dichiarata la decadenza delle concessione.
6.5.7 Quando la concessione
non risulti prorogabile o rinnovabile (o comunque quando non risulti avanzata
alcuna istanza di proroga o di rinnovo), il soggetto di cui al comma 5.1
pronuncia l’avvenuta decadenza della concessione a suo tempo rilasciata.
6.5.8 Con la notifica al
concessionario dell’avvenuta decadenza, la concessione originaria viene
a perdere ogni validità e le opere non potranno essere ultimate
se non dopo che sia stata chiesta ed ottenuta nuova ed apposita concessione
edilizia in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento del rilascio, se necessario previa conformazione delle opere
non ultimate alla normativa medesima.
Art. 7 Attestazione
di conformità (modificato
con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02 )
7.1 Opere soggette ad attestazione
di conformità
7.1.1 Ai sensi dell'art.
4 della L.R. 52/99, sono soggette ad attestazione di conformità
:
-
gli interventi già indicati
come soggetti a concessione edilizia al comma 7.1.1 quando siano specificamente
disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
attestata dal consiglio comunale in sede di approvazione dei piani attuativi
o in sede di ricognizione di quelli già vigenti.
-
le opere di reinterro e di scavo
non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli
e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
-
le recinzioni con fondazioni
continue ed i muri di cinta;
-
le opere pertinenziali, ivi
compresi i parcheggi all’aperto o interrati;
-
i mutamenti di destinazione
d’uso degli immobili, edifici ed aree, anche in assenza di opere edilizie,
nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39;
-
le demolizioni di edifici o
di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
-
le occupazioni di suolo per
esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione
permanente del suolo stesso.
7.1.2 Sono inoltre soggetti
ad attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio
edilizio esistente :
-
interventi di manutenzione ordinaria
recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili ;
-
interventi di manutenzione straordinaria,
come definiti all'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G.;
-
interventi di restauro e di
risanamento conservativo, come definiti all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.;
-
interventi di ristrutturazione
edilizia, come definiti all'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G., nonchè
gli ulteriori interventi ad essi assimilati dall'art. 4, comma 2, lettera
"d" della L.R. 52/99 e cioè :
-
le demolizioni con fedele ricostruzione
degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con
identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica e valendo le seguenti precisazioni :
-
la prescrizione in merito all'impiego
di materiali identici si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporti
sostanziale alterazione dei materiali che determinano i caratteri tipologici
della costruzione e del suo aspetto esteriore;
-
è sempre ammessa la sostituzione
dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonchè l'innovazione
dello schema statico dell'edificio quando ciò sia necessario a conseguire
l’adeguamento alla vigente normativa antisismica.
-
la demolizione di volumi secondari
e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
-
le addizioni, anche in deroga
agli indici urbanistici, per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici
e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò
non sia escluso dal P.R.G., al fine di renderlo abitabile senza che si
costituiscano nuove unità immobiliari, con le seguenti precisazioni
:
-
l'eventuale deroga agli indici
urbanistici deve intendersi riferita alla capacità edificatoria,
come definita all'art. 42 del presente Regolamento, ed opera nei confronti
delle sole addizioni per servizi igienici, i quali non dovranno comunque
superare di oltre il 15% le superfici minime prescritte dal presente Regolamento
(fermo restando che i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali non
sono da computarsi ai fini della S.U.L. e che non necessitano pertanto
di deroga);
-
la deroga medesima non opera
nei confronti degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della
loro classificazione di P.R.G., la quale può risultare ostativa
a qualsiasi tipo di addizione;
-
l'eventuale rialzamento del
sottotetto non rientra mai tra gli interventi cui sia applicabile la deroga
e pertanto è ammissibile soltanto nei limiti della capacità
edificatoria dell'edificio o dell'area e nel rispetto della classificazione
prevista dal P.R.G.
-
interventi necessari al superamento
delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga
agli indici di fabbricabilità (ove previsti dal P.R.G.) e alla capacità
edificatoria dell'edificio (in tutti gli altri casi), precisando come l'eventuale
applicazione della deroga di cui all'art. 67 N.T.A. non operi nei confronti
degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della loro classificazione
nè delle prescrizioni del presente Regolamento, se non previo parere
della Commissione Edilizia e rilascio di autorizzazione edilizia.
7.1.3 Le opere di cui ai commi
precedenti comportano la corresponsione del contributo di cui all'art.
18 della L.R. 52/99 nei casi ivi specificati e nella misura stabiliti dagli
appositi atti comunali.
7.2 Attestazione di conformità
mediante denuncia di inizio attività
7.2.1 L'attestazione di
conformità delle opere e degli interventi di cui ai commi 7.1.1
e 7.12 si effettua mediante denuncia di inizio attività (D.I.A),
salvo che non sussista una o più delle seguenti cause di esclusione
:
-
per l’esecuzione delle opere
sia prescritto anche il parere della Commissione Edilizia Integrata ed
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 (3),
secondo quanto precisato all’art. 22 del presente Regolamento;
-
gli immobili interessati siano
assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
-
gli immobili interessati siano
assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la
valenza di cui all’art. 1bis della 431/85 o alle prescrizioni o alle misure
di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla L. 183/89;
-
gli immobili interessati siano
compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti o modifichino la destinazione d’uso, con le seguenti precisazioni
:
• per modifica della destinazione
d'uso si intende il passaggio dall'una all'altra delle categorie di destinazioni
di cui all'art. 194,
• la modifica di sagoma
e prospetti deve intendersi come contestuale (risultando quindi ammessi
a D.I.A. gli interventi che comportino la modifica della sola sagoma o
dei soli prospetti così come definiti dal presente Regolamento).
-
per l'intervento sia richiesto,
dal presente Regolamento, il parere obbligatorio della Commissione Edilizia.
7.2.2 Per quanto attiene gli
immobili qualificati come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi
del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può procedersi a denuncia
di inizio attività se non dopo che il progetto sia stato espressamente
approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99. Una volta acquisita
detta approvazione si considerano superate anche tutte le altre condizioni
ostative di cui al comma precedente.
7.2.3 La denuncia di inizio
attività è effettuta con le modalità e le procedure
di cui all'art. 9 della L.R. 52/99.
7.2.4 La denuncia di inizio
attività è corredata dal progetto delle opere (costituito
dagli elaborati e documenti prescritti dal presente Regolamento per l’intervento
ricorrente) e dalla dettagliata relazione di cui all'art. 9, comma 1, della
L.R. 52/99 resa sugli appositi modelli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione
Comunale. A corredo della stessa dovrà altresì essere prodotto
l'apposito modello ISTAT, debitamente compilato, nel caso in cui l'intervento
preveda incremento di S.U.L. Qualora il professionista asseverante non
intenda avvalersi di detti modelli a stampa, dovrà redigere la relazione
secondo lo schema desumibile dai medesimi curando che sia completa di tutti
gli elementi e dichiarazioni richiesti.
7.2.5 Nei casi in cui le
opere previste dalla D.I.A. siano soggette al contributo di cui all'art.
18 della L.R. 52/99, il relativo versamento deve essere effettuato entro
venti giorni dalla data di deposito della denuncia. L'attestazione di avvenuto
versamento deve essere trasmessa al Servizio Edilizia Privata.
7.2.6 Qualora il responsabile
del procedimento riscontri che la denuncia non è conforme alla vigente
disciplina urbanistico-edilizia, dispone la sospensione cautelare dei lavori
e contestualmente invita l'interessato a conformare il progetto eliminando
i contrasti riscontrati. Il termine per l'inizio dei lavori decorre nuovamente
per intero dal momento del deposito del progetto conformato. Nel caso l'interessato
non provveda a detto adempimento entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il responsabile del procedimento notifica agli interessati
l'avvio del procedimento di annullamento della D.I.A. e procede, se del
caso, alla attivazione delle procedure di cui al Titolo VI della L.R. 52/99
nonchè alla segnalazione della eventuale falsa attestazione da parte
del professionista, giusto quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della
stessa L.R. 52/99.
7.2.7 Qualora i lavori siano
iniziati prima di venti giorni (decorrenti dalla data di deposito per le
denuncie che non diano luoghi a rilievi e dalla data di conformazione nei
casi di cui al comma precedente) si applica la sanzione amministrativa
di £. 1.000.000 (unmilione). Decorso un anno senza che i lavori siano
iniziati, la denuncia di inizio attività decade e le opere non possono
essere eseguite se non a seguito di un nuovo atto abilitante.
7.2.8 I lavori debbono essere
ultimati entro tre anni dalla data di cui al comma precedente e della loro
ultimazione l’interessato deve dare comunicazione scritta ai competenti
Uffici comunali.
7.2.9 Ai fini del controllo
sulle denuncie di inizio attività, si procederà mediante
verifica a campione delle denuncie depositate secondo i seguenti criteri
:
-
tutte le denuncie relative alle
opere di cui alla lettera "a" del comma 7.1.1;
-
non meno del 20% delle denuncie
relative alle opere di cui alle lettere "b", "c", "d", "f", "g", dello
stesso comma 7.1.1;
-
non meno del 30% delle denuncie
relative ad interventi su edifici di classe "1" e "2";
-
non meno del 10% di tutte le
altre denuncie.
7.2.10 La relazione asseverata
a corredo della denuncia di inizio attività dovrà contenere
esplicita dichiarazione del progettista in merito all'appartenenza dell'intervento
ad una delle categorie contempletate nella casistica di cui al comma precedente.
Il controllo a campione avverrà pertanto sulla base a detta espressa
dichiarazione del progettista. Qualora quest'ultima venga omessa la denuncia
di inizio attività verrà sottoposta a verifica obbligatoria.
7.3 Attestazione di conformità
mediante autorizzazione edilizia
7.3.1 L'attestazione di
conformità delle opere e degli interventi di cui ai commi 7.1.1
e 7.12 è effettuata mediante rilascio di autorizzazione edilizia
nei soli casi in cui ricorrano una o più delle cause di esclusione
di cui al comma 7.2 e pertanto non sia possibile avvalersi della denuncia
di inizio attività.
7.3.2 L'autorizzazione edilizia
è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo con le stesse
procedure previste per la concessione edilizia al precedente art. 5.
Art. 8 Varianti in corso
d’opera (modificato con del. C.C. 346/00)
8.1 Alle opere in corso
di esecuzione a seguito di concessioni o autorizzazioni edilizie nonché
di denuncie di inizio attività, è possibile apportare varianti
in corso d’opera con le modalità e procedure indicate al presente
articolo.
8.2 Ai sensi dell'art. 39 della
L.R. 52/99, non è necessario alcun adempimento preliminare per eseguire
in corso d'opera varianti che :
-
siano conformi agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli
adottati,
-
non comportino modifiche della
sagoma o incremento della S.U.L. della costruzione;
-
non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
-
non comportino incremento del
numero delle unità immobiliari;
-
non necessitino del preventivo
rilascio della autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 490/99 (4).
8.3 Per gli immobili qualificati
come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99
(già L. 1089/39) non può procedersi alle varianti di cui
al comma precedente se non dopo che il progetto sia stato espressamente
approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99.
8.4 Dette varianti sono eseguibili
in qualsiasi momento sotto la diretta responsabilità del Direttore
dei Lavori e per le medesime sussiste esclusivamente l'obbligo di trasmettere
al Comune il progetto dell'opera così come effettivamente realizzata
contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 52/99.
8.5 Qualora le varianti eseguite
comportino un incremento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 20 della
L.R. 52/99, l'interessato dovà procedere ai conguagli del caso prima
degli adempimenti finali di cui al comma precedente.
8.6 Alle varianti che eccedono
i limiti di cui al comma 8.2 si applicano le stesse disposizioni e procedure
prescritte per l'atto del quale costituiscono variante.
Art. 9 Accertamento di conformità
ed altre forme di sanatoria (modificato
con del. C.C. 346/00 , con del. C.C. 214/01 e con del. C.C. 41/02 )
9.1 Accertamento di conformità
di cui all’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art.
13 della L. 47/85
9.1.1 Le opere edilizie
eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima
o comunque con difformità che eccedano i limiti delle varianti di
cui , al comma 8.2 fino a che non sia statoeseguito il provvedimento
sanzionatorio possono costituire oggetto di accertamento di conformità,
ai sensi e per gli effetti dell’art.
37 della L.R. 52/99 e dell'art.
13 della L. 47/85.
-
Per i fini di cui al comma precedente
si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI della stessa L.R. 52/99
.
-
(abrogato con del. C.C. 346/00)
9.2 Opere non sanabili
ai sensi dell’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85
9.2.1 Per le opere eseguite
in assenza di atto abilitante e non sanabili con la procedura di cui ai
commi precedenti, trovano applicazione le sanzioni e procedure previste
dal Titolo VI della L.R. 52/99.
9.2.2 Resta ferma la possibilità
della cosidetta "sanatoria giurisprudenziale" per le opere conformi alla
normativa edilizio-urbanistica vigente al momento dell’istanza ma contrastanti
con quella vigente al momento dell’esecuzione delle opere. In tal caso
il rilascio della sanatoria avviene previa corresponsione del contributo
di cui all’art. 18 della L.R. 52/99 e del
pagamento, a titolo di sanzione, di una ulteriore somma pari al valore
del contributo stesso. Detta procedura non produce gli stessi effetti dell’art.
13 della L. 47/85 per quanto attiene l’estinzione del reato penale, limitandosi
alla regolarizzazione esclusivamente amministrativa delle opere.
9.3 Sanatorie con opere di completamento
9.3.1 Nel caso in cui l'accertamento
di conformità non sia possibile nello stato in cui si trovano le
opere al momento della richiesta di sanatoria ai sensi dei precedenti commi
9.1.1 e 9.2.2, sarà sempre possibile avanzare istanza di completamento
delle opere con sanatoria delle parti già eseguite, semprechè
lo stato finale di progetto risulti conforme alla vigente disciplina edilizio-urbanistica.
In tal caso l'atto abilitante sarà rilasciato parzialmente in sanatoria
è sarà efficace solo al momento dell'avvenuta esecuzione
delle opere in conformità al progetto di completamento.
9.3.2 In caso di sanatoria
parziale la misura del sanzionamento dovrà essere riferita al complesso
delle opere previste dall'atto, includendo cioè anche tutte le opere
che, seppur da eseguirsi in forza dell'atto, siano funzionalmente legate
alle opere eseguite in assenza di titolo. La sanzione non dovrà
invece applicarsi per quelle opere che seppur strutturalmente connesse
alle opere eseguite in assenza di titolo non abbiano con le stesse specifico
nesso funzionale.
Art. 10 Opere da eseguirsi
con procedura di urgenza (modificato con del. C.C. 346/00)
10.1 Potranno essere iniziate
in assenza di concessione, autorizzazione o D.I.A. :
-
le opere da eseguirsi su ordinanza
del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità;
-
le opere che presentino documentabile
carattere di necessità ed urgenza.
10.2 Nei casi di cui al
comma precedente, entro 24 ore deve essere data comunicazione al Sindaco,
mediante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specificando natura
ed entità delle medesime nonchè le ragioni per cui si è
reso necessario procedere con urgenza. Nei successivi 15 giorni l'interessato
provvede ad integrare la comunicazione con regolare richiesta di autorizzazione
o concessione edilizia oppure con il deposito di denuncia di inizio attività
in funzione del tipo di intervento ricorrente..
10.3 Alle disposizioni di cui
al comma precedente può farsi eccezione per le opere non sanzionabili
di cui al primo comma dell’art. 10 della L. 47/85 e cioè per le
eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità
naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.
Art. 11 Progetti di opere
edilizie: modalità e documentazione (modificato con del. C.C.
346/00)
11.1 Prescrizioni di carattere
generale
11.1.1 Le domande di concessione
e di autorizzazione edilizia, nonchè leD.I.A.,vengono redatte sugli
appositi moduli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione Comunale.
Le domande devono essere corredata dal progetto, costituito dagli elaborati
prescritti dal presente Regolamento in funzione di ciascun tipo di intervento.
11.1.2 Gli atti di cui sopra
devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo
a richiedere l'atto abilitante e da un tecnico abilitato alla progettazione
del tipo di intervento ricorrente, il quale assume ogni responsabilità
relativa.
11.1.3 Il direttore dei lavori
e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal momento della richiesta,
devono essere nominati prima dell’inizio dei lavori. Le eventuali sostituzioni
del direttore o dell’assuntore dei lavori devono essere immediatamente
comunicate per iscritto al soggetto di cui al comma 5.1, contestualmente,
dal titolare dell'atto abilitante e
dagli interessati.
11.1.4 I progetti devono
contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la conformità
al P.R.G., al presente Regolamento ed alla restante normativa in materia
edilizia ed urbanistica.
11.1.5 La documentazione
minima costituente il progetto e le caratteristiche dei singoli elaborati
sono prescritte nell’Allegato E al presente Regolamento. Dette prescrizioni
potranno essere modificate in funzione di mutate esigenze operative e funzionali
con motivata Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata.
11.1.6 (abrogato con del. C.C.
346/00).
11.2 Certificazioni, dichiarazioni,
NN.OO. e simili (abrogato con del. C.c. 346/00)
11.3 Relazioni e documentazione
fotografica (abrogato
con del. C.C. 346/00)
.
11.4 Elaborati relativi allo
stato attuale ( abrogato con del. C.C. 346/00)
11.5 Elaborati relativi
allo stato di progetto (abrogato
con del. C.C. 346/00)
11.6 Elaborati relativi
allo stato di sovrapposizione (abrogato con del. C.C. 346/00)
11.7 Ulteriori prescrizioni
in merito al progetto (abrogato con del.C.C. 346/00)
11.8 Progetti incompleti
11.8.1 Qualora il responsabile
del procedimento accerti che la documentazione è incompleta o comunque
che la stessa non è sufficiente ai fini dell’esame del progetto,
provvederà a richiedere all’interessato, una ed una sola volta,
gli atti o elaborati mancanti.
11.8.2 Nel caso in cui l’interessato
non provveda alla integrazione del progetto entro 120 giorni dal ricevimento
della richiesta, si procederà all’archiviazione della pratica. Qualora
la natura o complessità degli atti richiesti ad integrazione lo
giustifichino, su motivata richiesta dell’interessato potranno essere assegnati
termini temporali maggiori.
Art. 12 Obbligo di comunicazione
per alcune opere non soggette a specifici adempimenti preliminari. (modificato
con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 214/01))
12.1 Le opere che, ai sensi
della legislazione vigente in materia, non siano subordinate ad uno degli
atti di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7, potranno essere eseguite senza
alcun adempimento preliminare, fermo restando che anche per le medesime
è richiesto l’integrale rispetto della vigente disciplina edilizio-urbanistica,
ivi comprese le eventuali prescrizioni esecutive del presente Regolamento.
Art. 13 Contributo di concessione.
(modificato
con del. C.C. 346/00)
13.1 Onerosità della
concessione edilizia
13.1.1 L'esecuzione di
opere edilizie, indipendentemente dalla tipologia degli atti che le abilitano,
comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza
delle spese di urbanizzazione nonchè del costo di costruzione, secondo
quanto disposto dal Titolo IV della L.R. 52/99 e della deliberazione comunale
approvata in attuazione di dette disposizioni.
13.1.2 Sono fatti salvi i
casi di cui la stessa L.R. 52/99 stabilisca il carattere gratuito dell'atto.
13.1.3 Ai fini della gratuità
dell'intervento, sono considerati edifici unifamiliari che soddisfino a
tutti i seguenti requisiti :
-
siano destinati ad uso residenziale;
-
siano privi di parti comuni;
-
siano autonomamente utilizzabili,
ancorchè compresi in schiere o tipologie in linea;
-
siano costituiti da una sola
unità immobiliare ad uso residenziale che occupi l'intera costruzione,
dalle fondazioni alla copertura, fatti salvi i soli vani accessori e pertinenziali
(cantina, garage, ecc.) che possono avere propria e distinta rappresentazione
catastale;
-
presentino una S.U.L. non superiore
a mq. 150.
13.1.4 Per quanto riguarda l'onerosità
derivante dall'incremento del numero di unità immobiliari, si fa
riferimento alla situazione catastale al momento dell'entrata in vigore
della L. R. 52/99.
13.2 Contributo commisurato
alle opere di urbanizzazione
13.2.1 La quota parte del
contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione si determina
applicando al volume virtuale della costruzione (oppure, ove previsto,
alla sua superficie) la tariffa unitaria stabilita con apposita Deliberazione
del Consiglio Comunalein funzione delle
diverse destinazioni d’uso.
13.3 Contributo commisurato
al costo di costruzione
13.3.1 La quota parte del
contributo commisurato al costo di costruzione si determina mediante una
perizia sintetica redatta secondo i seguenti criteri :
-
per le costruzioni ad uso residenziale
: il costo di costruzione si determina come prodotto della superficie complessiva
di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo unitario di costruzione
di cui all’art. 1 dello stesso decreto (aggiornato ai nuovi valori di volta
in volta disposti dal Ministero dei Lavori Pubblici) ed applicando poi
le aliquote indicate con apposita delibera del Consiglio Comunale ;
-
per le costruzioni ad uso turistico
: il costo di costruzione si determina come prodotto della superficie complessiva
di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo base di cui all’art.
14 della L. 392/78 (anch’esso aggiornato ai nuovi valori di volta in volta
disposti con decreto ministeriale) ed applicando poi le aliquote indicate
con apposita delibera del Consiglio Comunale ;
-
per le costruzioni ad uso direzionale
e commerciale : il costo di costruzione si determina come indicato alla
precedente lettera "b" previa applicazione del coefficiente correttivo
0,857 al fine di ottenere la perequazione del costi effettivi per gli immobili
destinati ad attività direzionale e commerciale;
13.3.2 Per gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente, qualsiasi sia la destinazione d’uso,
la perizia sintetica di cui al comma precedente dovrà inoltre essere
rapportata all’entità dell’intervento previsto mediante applicazione
dei seguenti coefficienti correttivi :
-
per gli interventi di conservazione,
restauro e risanamento conservativo : 0,08
-
per gli interventi di ristrutturazione
edilizia R1 : 0,20
-
per gli interventi di ristrutturazione
edilizia R2 : 0,30
-
per gli interventi di ristrutturazione
edilizia R3 : 0,50
-
per gli interventi di ristrutturazione
urbanistica (U1 e U2) : 1,00
13.3.3 E’ facoltà del
richiedente la concessione produrre, in luogo della perizia sintetica di
cui ai commi precedenti, una stima analitica del costo delle opere. Detta
stima dovrà comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare
l'opera compiuta in ogni sua parte in ogni sua parte ed essere sottoscritta
da tecnico abilitato alla progettazione. Detta stima sarà redatta
sotto forma di perizia giurata, con criterio a misura, applicando alle
quantità delle singole opere previste dal progetto i prezzi unitari
delle medesime desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale.
13.3.4 Per manufatti non
valutabili in termini di superficie e/o di volume (piscine, campi da tennis,
ecc.) non è ammessa la perizia sintetica e deve necessariamente
essere prodotta la perizia analitica di cui al comma precedente.
(1) Potere già attribuito al Ministro dei
Beni Culturali dall’art. 82, comma 9, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, nr. 616, come modificato dall’art.1 della legge 8 agosto 1985, nr.
431 ed oggi attribuito allo stesso Ministero dall'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 490/99.
(2) già art. 7 della
L. 1497/39
(3) già art. 7 della L. 1497/39
(4) già art. 7 della L. 1497/39