COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capitolo II : CONCESSIONE EDILIZIA ED ATTI SOSTITUTIVI DELLA MEDESIMA Art. 4 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie (modificato con del. C.C. 346/00)
4.1 Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della L.R. 52/99, gli atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie, a seconda della natura ed entità delle medesime, sono soggetti:
  1. al rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 7;
  2. ad attestazione di conformità mediante deposito della denuncia di inizio attività di cui all'art. 5 oppure, ove questa non sia ammissibile, mediante il rilascio della autorizzazione edilizia di cui all'art. 6.
  4.2 I progetti da allegare agli atti di cui al primo comma debbono essere costituiti dai documenti prescritti dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento che si intende eseguire.


Art. 5 Soggetto competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie (modificato con del. C.C. 346/00)

5.1 Ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90, il soggetto cui compete il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è il Direttore della Direzione Urbanistica o, su sua delega, il Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica.

5.2 Il presente Regolamento stabilisce i casi nei quali il soggetto di cui al comma precedente, prima di pronunziarsi sulle richieste di concessione edilizia, deve obbligatoriamente chiedere il parere delle Commissioni Consultive di cui al successivo art. 14, fermo restando che detto parere non è mai obbligatorio per le opere soggette a denuncia di inizio attività o ad autorizzazione edilizia.

 
Art. 6 Concessione edilizia (modificato con del. C.C. 346/00)
6.1 Opere soggette a concessione edilizia
6.1.1 Ai sensi dell'art. 1 della L 10/77 e dell'art. 3 della L.R. 52/99, sono oggette a concessione edilizia le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e più esattamente:
  1. gli interventi di nuova edificazione;
  2. la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
  3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  4. la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
  5. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
  6. le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
  7.  
6.1.2 Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla L.109/94 ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
     
6.1.3 Richieste di concessione edilizia potranno essere avanzate esclusivamente nei casi previsti al precedente comma 6.1.1 e mai nel caso di interventi eseguibili a seguito di semplice attestazione di conformità.
6.2 procedura per il rilascio e termini di inizio ed ultimazione dei lavori 6.2.1 La concessione edilizia viene rilasciata dal soggetto di cui al comma 5.1 con le procedure di cui agli artt. 6-7 della L.R. 52/99

6.2.2 Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, rispettivamente pari ad un anno e tre anni dalla data di rilascio. Ai sensi dell’art. 4 della L. 10/77, un periodo più lungo per l’esecuzione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

6.2.3 Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data comunicazione al richiedente, specificando l'entità del contributo di cui al Titolo IV della L.R. 52/99. Il ritiro dell'atto è subordinato al deposito della attestazione di avvenuta corresponsione del contributo medesimo con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 52/99. Ove l'interessato non provveda alla corresponsione del contributo ed al ritiro della concessione entro un anno dalla data del rilascio, la concessione medesima decade e per l'esecuzione delle opere è necessario procedere a richiesta di nuovo atto abilitante; dell’avvenuta decadenza viene data comunicazione all’interessato.
 

6.3 Acquisizione di pareri nulla-osta ed altri atti di assenso - Convenzioni opbbligatorie 6.3.1 Fatte salve le casistiche definite da specifiche discipline di settore, la concessione edilizia viene rilasciata limitatamente ai meri aspetti edilizio-urbanistici di competenza comunale e non esime l'interessato dal richiedere ed acquisire gli eventuali atti di assenso necessari per l'esecuzione delle opere progettate e di competenza di altre amministrazioni nonchè le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche di competenza comunale semprechè non essenziali per la valutazione del progetto, necessarie per il concreto esercizio dell'attività da insediare in conseguenza delle opere.

6.3.2 La mancata acquisizione di detti atti di assenso peraltro non costituisce elemento ostativo al rilascio della concessione, che viene rilasciata prescindendo dei medesimi.

6.3.3 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5 della L.R. 14/10/1999 n. 52 , sono fatte salve le procedure indicate nel D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate. A tal proposito, con apposito atto di organizzazione in riferimento alla disciplina dello Sportello Unico per le imprese, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali avuto riguardo all’esercizio delle competenze del Comune ed ai rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché agli adempimenti necessari per le relative procedure. Nel rispetto della disciplina del presente regolamento e della citata L.R. n.52/99, l’Amministrazione, mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare che per le pratiche ed i procedimenti diversi da quelli riconducibili allo sportello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno sportello unico comunale.

  6.3.4 Qualora l'interessato lo ritenga opportuno può richiedere parere preventivi su progetti di opere edilizie alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale, fermo restando che detto parere non è mai necessario per il rilascio della concessione edilizia. Per l'inizio di una attività produttiva restano fermi gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 in tutti i casi ivi disciplinati.

6.3.5 Il decorso del termine temporale per l’esercizio del potere di annullamento (1) delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 (2), non costituisce condizione per il rilascio della concessione edilizia. Nel caso in cui la concessione venga rilasciata prima che sia decorso il termine prescritto per l’esercizio di detto potere di annullamento, il fatto deve essere debitamente evidenziato nella concessione medesima. In tal caso l’onere di accertare l’esito definitivo della procedura in corso fa carico al concessionario. Qualora l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 venisse annullata, i lavori che richiedevano la medesima non possono essere iniziati o, qualora già in corso, debbono essere immediatamente sospesi.

  6.3.6 Nel caso in cui le N.T.A. del P.R.G. assoggettino l'esecuzione delle opere alla stipula di una convenzione, il rilascio della concessione è subordinata alla stipula della convenzione medesima. In detti casi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori decorrono dalla data di stipula. restano ferme le disposizioni del comma 6.2 per quanto attiene la procedura di ritiro della concessione ed il pagamento dell'eventuale contributo di cui al Titolo IV della L.R. .52/99.  
6.4 Decadenza della concessione per mancato inizio dei lavori 6.4.1 Ove il concessionario non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio della concessione, il soggetto di cui al comma 5.1 ne pronuncia la decadenza. Con la notifica al concessionario dell’avvenuta decadenza, la concessione viene a perdere ogni validità e per l’esecuzione delle medesime opere deve essere richiesta una nuova concessione.

6.4.2 All’eventuale nuova richiesta di concessione si applicheranno le norme generali in materia di concessioni edilizie, ivi compresa la verifica di conformità alla normativa edilizio-urbanistica vigente al momento del rilascio della nuova concessione.
 

6.5 Opere non eseguite nei termini di validità della concessione 6.5.1 Quando i lavori regolarmente iniziati non siano ultimati entro il termine di validità della concessione, a secondo del caso ricorrente, può procedersi alla proroga del termine di ultimazione, al rinnovo della concessione oppure al rilascio di una nuova concessione.

6.5.2 Il termine di ultimazione dei lavori indicato nella concessione edilizia può essere prorogato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario. Sono tali (e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione) i seguenti fatti :

  1. il sequestro penale del cantiere e la successiva necessità di negoziare ex novo le condizioni dell’appalto;
  2. il provvedimento di sospensione dei lavori;
  3. la dichiarazione di fallimento dell’originario concessionario in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
  4. impedimenti derivanti da eventi naturali;
  5. situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile già al momento della richiesta della concessione.
  6.  
6.5.3 Ricorrendo uno dei casi di cui al comma precedente, il concessionario può avanzare, prima della dichiarazione di decadenza della concessione, apposita istanza di proroga, cui dovranno essere allegati i documenti attestanti la natura del fatto che ha provocato il ritardo e la sua estraneità alla volontà del concessionario. La proroga viene accordata senza tener conto della conformità della concessione alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga medesima.
     
6.5.4 La concessione edilizia è inoltre prorogabile, anche non ricorrendo alcuno dei casi di cui al comma 6.4.2, quando le opere ancora da eseguire abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria. In tale eventualità i termini temporali di validità della concessione non possono essere prorogati oltre dodici mesi dalla originaria scadenza.

6.5.5 In ogni altro caso (oppure quando non sia avanzata l’apposita istanza di cui al comma 6.4.3) per l’esecuzione delle opere non ultimate nei termini di validità della medesima occorre procedere al rinnovo della concessione oppure al rilascio di nuova concessione.

6.5.6 Può procedersi al rinnovo della concessione edilizia solo quando le opere ancora da eseguire risultino conformi alla normativa urbanistico-edilizia al momento vigente del rinnovo. In tal caso il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo prima che sia dichiarata la decadenza delle concessione.

6.5.7 Quando la concessione non risulti prorogabile o rinnovabile (o comunque quando non risulti avanzata alcuna istanza di proroga o di rinnovo), il soggetto di cui al comma 5.1 pronuncia l’avvenuta decadenza della concessione a suo tempo rilasciata.

6.5.8 Con la notifica al concessionario dell’avvenuta decadenza, la concessione originaria viene a perdere ogni validità e le opere non potranno essere ultimate se non dopo che sia stata chiesta ed ottenuta nuova ed apposita concessione edilizia in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio, se necessario previa conformazione delle opere non ultimate alla normativa medesima.

Art. 7 Attestazione di conformità (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 41/02 ) 7.1 Opere soggette ad attestazione di conformità 7.1.1 Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 52/99, sono soggette ad attestazione di conformità :
  1. gli interventi già indicati come soggetti a concessione edilizia al comma 7.1.1 quando siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente attestata dal consiglio comunale in sede di approvazione dei piani attuativi o in sede di ricognizione di quelli già vigenti.
  2. le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
  3. le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
  4. le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati;
  5. i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39;
  6. le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
  7. le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.
  8.  
7.1.2 Sono inoltre soggetti ad attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente :
  1. interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili ;
  2. interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G.;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.;
  4. interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G., nonchè gli ulteriori interventi ad essi assimilati dall'art. 4, comma 2, lettera "d" della L.R. 52/99 e cioè :
    1. le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e valendo le seguenti precisazioni :
      • la prescrizione in merito all'impiego di materiali identici si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporti sostanziale alterazione dei materiali che determinano i caratteri tipologici della costruzione e del suo aspetto esteriore;
      • è sempre ammessa la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonchè l'innovazione dello schema statico dell'edificio quando ciò sia necessario a conseguire l’adeguamento alla vigente normativa antisismica.
    2. la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
    3. le addizioni, anche in deroga agli indici urbanistici, per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dal P.R.G., al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, con le seguenti precisazioni :
      • l'eventuale deroga agli indici urbanistici deve intendersi riferita alla capacità edificatoria, come definita all'art. 42 del presente Regolamento, ed opera nei confronti delle sole addizioni per servizi igienici, i quali non dovranno comunque superare di oltre il 15% le superfici minime prescritte dal presente Regolamento (fermo restando che i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali non sono da computarsi ai fini della S.U.L. e che non necessitano pertanto di deroga);
      • la deroga medesima non opera nei confronti degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della loro classificazione di P.R.G., la quale può risultare ostativa a qualsiasi tipo di addizione;
      • l'eventuale rialzamento del sottotetto non rientra mai tra gli interventi cui sia applicabile la deroga e pertanto è ammissibile soltanto nei limiti della capacità edificatoria dell'edificio o dell'area e nel rispetto della classificazione prevista dal P.R.G.
  5. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (ove previsti dal P.R.G.) e alla capacità edificatoria dell'edificio (in tutti gli altri casi), precisando come l'eventuale applicazione della deroga di cui all'art. 67 N.T.A. non operi nei confronti degli interventi ammissibili sugli edifici in funzione della loro classificazione nè delle prescrizioni del presente Regolamento, se non previo parere della Commissione Edilizia e rilascio di autorizzazione edilizia.
      •  
7.1.3 Le opere di cui ai commi precedenti comportano la corresponsione del contributo di cui all'art. 18 della L.R. 52/99 nei casi ivi specificati e nella misura stabiliti dagli appositi atti comunali.
7.2 Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività 7.2.1 L'attestazione di conformità delle opere e degli interventi di cui ai commi 7.1.1 e 7.12 si effettua mediante denuncia di inizio attività (D.I.A), salvo che non sussista una o più delle seguenti cause di esclusione : 7.2.2 Per quanto attiene gli immobili qualificati come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può procedersi a denuncia di inizio attività se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99. Una volta acquisita detta approvazione si considerano superate anche tutte le altre condizioni ostative di cui al comma precedente. 7.2.3 La denuncia di inizio attività è effettuta con le modalità e le procedure di cui all'art. 9 della L.R. 52/99. 7.2.4 La denuncia di inizio attività è corredata dal progetto delle opere (costituito dagli elaborati e documenti prescritti dal presente Regolamento per l’intervento ricorrente) e dalla dettagliata relazione di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 52/99 resa sugli appositi modelli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione Comunale. A corredo della stessa dovrà altresì essere prodotto l'apposito modello ISTAT, debitamente compilato, nel caso in cui l'intervento preveda incremento di S.U.L. Qualora il professionista asseverante non intenda avvalersi di detti modelli a stampa, dovrà redigere la relazione secondo lo schema desumibile dai medesimi curando che sia completa di tutti gli elementi e dichiarazioni richiesti.

7.2.5 Nei casi in cui le opere previste dalla D.I.A. siano soggette al contributo di cui all'art. 18 della L.R. 52/99, il relativo versamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di deposito della denuncia. L'attestazione di avvenuto versamento deve essere trasmessa al Servizio Edilizia Privata.

7.2.6 Qualora il responsabile del procedimento riscontri che la denuncia non è conforme alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, dispone la sospensione cautelare dei lavori e contestualmente invita l'interessato a conformare il progetto eliminando i contrasti riscontrati. Il termine per l'inizio dei lavori decorre nuovamente per intero dal momento del deposito del progetto conformato. Nel caso l'interessato non provveda a detto adempimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento della D.I.A. e procede, se del caso, alla attivazione delle procedure di cui al Titolo VI della L.R. 52/99 nonchè alla segnalazione della eventuale falsa attestazione da parte del professionista, giusto quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della stessa L.R. 52/99.

7.2.7 Qualora i lavori siano iniziati prima di venti giorni (decorrenti dalla data di deposito per le denuncie che non diano luoghi a rilievi e dalla data di conformazione nei casi di cui al comma precedente) si applica la sanzione amministrativa di £. 1.000.000 (unmilione). Decorso un anno senza che i lavori siano iniziati, la denuncia di inizio attività decade e le opere non possono essere eseguite se non a seguito di un nuovo atto abilitante.

7.2.8 I lavori debbono essere ultimati entro tre anni dalla data di cui al comma precedente e della loro ultimazione l’interessato deve dare comunicazione scritta ai competenti Uffici comunali.

7.2.9 Ai fini del controllo sulle denuncie di inizio attività, si procederà mediante verifica a campione delle denuncie depositate secondo i seguenti criteri :

  1. tutte le denuncie relative alle opere di cui alla lettera "a" del comma 7.1.1;
  2. non meno del 20% delle denuncie relative alle opere di cui alle lettere "b", "c", "d", "f", "g", dello stesso comma 7.1.1;
  3. non meno del 30% delle denuncie relative ad interventi su edifici di classe "1" e "2";
  4. non meno del 10% di tutte le altre denuncie.
  5.  
7.2.10 La relazione asseverata a corredo della denuncia di inizio attività dovrà contenere esplicita dichiarazione del progettista in merito all'appartenenza dell'intervento ad una delle categorie contempletate nella casistica di cui al comma precedente. Il controllo a campione avverrà pertanto sulla base a detta espressa dichiarazione del progettista. Qualora quest'ultima venga omessa la denuncia di inizio attività verrà sottoposta a verifica obbligatoria.
7.3 Attestazione di conformità mediante autorizzazione edilizia 7.3.1 L'attestazione di conformità delle opere e degli interventi di cui ai commi 7.1.1 e 7.12 è effettuata mediante rilascio di autorizzazione edilizia nei soli casi in cui ricorrano una o più delle cause di esclusione di cui al comma 7.2 e pertanto non sia possibile avvalersi della denuncia di inizio attività.

7.3.2 L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo con le stesse procedure previste per la concessione edilizia al precedente art. 5.

Art. 8 Varianti in corso d’opera (modificato con del. C.C. 346/00) 8.1 Alle opere in corso di esecuzione a seguito di concessioni o autorizzazioni edilizie nonché di denuncie di inizio attività, è possibile apportare varianti in corso d’opera con le modalità e procedure indicate al presente articolo.   8.2 Ai sensi dell'art. 39 della L.R. 52/99, non è necessario alcun adempimento preliminare per eseguire in corso d'opera varianti che : 8.3 Per gli immobili qualificati come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può procedersi alle varianti di cui al comma precedente se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99. 8.4 Dette varianti sono eseguibili in qualsiasi momento sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori e per le medesime sussiste esclusivamente l'obbligo di trasmettere al Comune il progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 52/99.

8.5 Qualora le varianti eseguite comportino un incremento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 52/99, l'interessato dovà procedere ai conguagli del caso prima degli adempimenti finali di cui al comma precedente.

8.6 Alle varianti che eccedono i limiti di cui al comma 8.2 si applicano le stesse disposizioni e procedure prescritte per l'atto del quale costituiscono variante.
 
 

Art. 9 Accertamento di conformità ed altre forme di sanatoria (modificato con del. C.C. 346/00 , con del. C.C. 214/01 e con del. C.C. 41/02 ) 9.1 Accertamento di conformità di cui all’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85 9.1.1 Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima o comunque con difformità che eccedano i limiti delle varianti di cui , al comma 8.2 fino a che non sia statoeseguito il provvedimento sanzionatorio possono costituire oggetto di accertamento di conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85.
      1. Per i fini di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI della stessa L.R. 52/99 .
      2. (abrogato con del. C.C. 346/00)
9.2 Opere non sanabili ai sensi dell’art. 37 della L.R. 52/99 e dell'art. 13 della L. 47/85 9.2.1 Per le opere eseguite in assenza di atto abilitante e non sanabili con la procedura di cui ai commi precedenti, trovano applicazione le sanzioni e procedure previste dal Titolo VI della L.R. 52/99.

9.2.2 Resta ferma la possibilità della cosidetta "sanatoria giurisprudenziale" per le opere conformi alla normativa edilizio-urbanistica vigente al momento dell’istanza ma contrastanti con quella vigente al momento dell’esecuzione delle opere. In tal caso il rilascio della sanatoria avviene previa corresponsione del contributo di cui all’art. 18 della L.R. 52/99 e del pagamento, a titolo di sanzione, di una ulteriore somma pari al valore del contributo stesso. Detta procedura non produce gli stessi effetti dell’art. 13 della L. 47/85 per quanto attiene l’estinzione del reato penale, limitandosi alla regolarizzazione esclusivamente amministrativa delle opere.
 

9.3 Sanatorie con opere di completamento 9.3.1 Nel caso in cui l'accertamento di conformità non sia possibile nello stato in cui si trovano le opere al momento della richiesta di sanatoria ai sensi dei precedenti commi 9.1.1 e 9.2.2, sarà sempre possibile avanzare istanza di completamento delle opere con sanatoria delle parti già eseguite, semprechè lo stato finale di progetto risulti conforme alla vigente disciplina edilizio-urbanistica. In tal caso l'atto abilitante sarà rilasciato parzialmente in sanatoria è sarà efficace solo al momento dell'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto di completamento.

9.3.2 In caso di sanatoria parziale la misura del sanzionamento dovrà essere riferita al complesso delle opere previste dall'atto, includendo cioè anche tutte le opere che, seppur da eseguirsi in forza dell'atto, siano funzionalmente legate alle opere eseguite in assenza di titolo. La sanzione non dovrà invece applicarsi per quelle opere che seppur strutturalmente connesse alle opere eseguite in assenza di titolo non abbiano con le stesse specifico nesso funzionale.

 
Art. 10 Opere da eseguirsi con procedura di urgenza (modificato con del. C.C. 346/00) 10.1 Potranno essere iniziate in assenza di concessione, autorizzazione o D.I.A. : 10.2 Nei casi di cui al comma precedente, entro 24 ore deve essere data comunicazione al Sindaco, mediante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specificando natura ed entità delle medesime nonchè le ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza. Nei successivi 15 giorni l'interessato provvede ad integrare la comunicazione con regolare richiesta di autorizzazione o concessione edilizia oppure con il deposito di denuncia di inizio attività in funzione del tipo di intervento ricorrente..   10.3 Alle disposizioni di cui al comma precedente può farsi eccezione per le opere non sanzionabili di cui al primo comma dell’art. 10 della L. 47/85 e cioè per le eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.   Art. 11 Progetti di opere edilizie: modalità e documentazione (modificato con del. C.C. 346/00) 11.1 Prescrizioni di carattere generale 11.1.1 Le domande di concessione e di autorizzazione edilizia, nonchè leD.I.A.,vengono redatte sugli appositi moduli a stampa gratuitamente forniti dall’Amministrazione Comunale. Le domande devono essere corredata dal progetto, costituito dagli elaborati prescritti dal presente Regolamento in funzione di ciascun tipo di intervento.

11.1.2 Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a richiedere l'atto abilitante e da un tecnico abilitato alla progettazione del tipo di intervento ricorrente, il quale assume ogni responsabilità relativa.

11.1.3 Il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal momento della richiesta, devono essere nominati prima dell’inizio dei lavori. Le eventuali sostituzioni del direttore o dell’assuntore dei lavori devono essere immediatamente comunicate per iscritto al soggetto di cui al comma 5.1, contestualmente, dal titolare dell'atto abilitante e dagli interessati.

11.1.4 I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la conformità al P.R.G., al presente Regolamento ed alla restante normativa in materia edilizia ed urbanistica.

11.1.5 La documentazione minima costituente il progetto e le caratteristiche dei singoli elaborati sono prescritte nell’Allegato E al presente Regolamento. Dette prescrizioni potranno essere modificate in funzione di mutate esigenze operative e funzionali con motivata Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata.

 
11.1.6 (abrogato con del. C.C. 346/00).

11.2 Certificazioni, dichiarazioni, NN.OO. e simili (abrogato con del. C.c. 346/00)

11.3 Relazioni e documentazione fotografica (abrogato con del. C.C. 346/00)

. 11.4 Elaborati relativi allo stato attuale ( abrogato con del. C.C. 346/00)

11.5 Elaborati relativi allo stato di progetto (abrogato con del. C.C. 346/00)

11.6 Elaborati relativi allo stato di sovrapposizione (abrogato con del. C.C. 346/00)

11.7 Ulteriori prescrizioni in merito al progetto (abrogato con del.C.C. 346/00)

11.8 Progetti incompleti

11.8.1 Qualora il responsabile del procedimento accerti che la documentazione è incompleta o comunque che la stessa non è sufficiente ai fini dell’esame del progetto, provvederà a richiedere all’interessato, una ed una sola volta, gli atti o elaborati mancanti.

11.8.2 Nel caso in cui l’interessato non provveda alla integrazione del progetto entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà all’archiviazione della pratica. Qualora la natura o complessità degli atti richiesti ad integrazione lo giustifichino, su motivata richiesta dell’interessato potranno essere assegnati termini temporali maggiori.

 
Art. 12 Obbligo di comunicazione per alcune opere non soggette a specifici adempimenti preliminari. (modificato con del. C.C. 346/00 e con del. C.C. 214/01)) 12.1 Le opere che, ai sensi della legislazione vigente in materia, non siano subordinate ad uno degli atti di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7, potranno essere eseguite senza alcun adempimento preliminare, fermo restando che anche per le medesime è richiesto l’integrale rispetto della vigente disciplina edilizio-urbanistica, ivi comprese le eventuali prescrizioni esecutive del presente Regolamento.   Art. 13 Contributo di concessione. (modificato con del. C.C. 346/00) 13.1 Onerosità della concessione edilizia 13.1.1 L'esecuzione di opere edilizie, indipendentemente dalla tipologia degli atti che le abilitano, comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè del costo di costruzione, secondo quanto disposto dal Titolo IV della L.R. 52/99 e della deliberazione comunale approvata in attuazione di dette disposizioni.

13.1.2 Sono fatti salvi i casi di cui la stessa L.R. 52/99 stabilisca il carattere gratuito dell'atto.

13.1.3 Ai fini della gratuità dell'intervento, sono considerati edifici unifamiliari che soddisfino a tutti i seguenti requisiti :

13.1.4 Per quanto riguarda l'onerosità derivante dall'incremento del numero di unità immobiliari, si fa riferimento alla situazione catastale al momento dell'entrata in vigore della L. R. 52/99.
13.2 Contributo commisurato alle opere di urbanizzazione 13.2.1 La quota parte del contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione si determina applicando al volume virtuale della costruzione (oppure, ove previsto, alla sua superficie) la tariffa unitaria stabilita con apposita Deliberazione del Consiglio Comunalein funzione delle diverse destinazioni d’uso. 13.3 Contributo commisurato al costo di costruzione 13.3.1 La quota parte del contributo commisurato al costo di costruzione si determina mediante una perizia sintetica redatta secondo i seguenti criteri :
  1. per le costruzioni ad uso residenziale : il costo di costruzione si determina come prodotto della superficie complessiva di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo unitario di costruzione di cui all’art. 1 dello stesso decreto (aggiornato ai nuovi valori di volta in volta disposti dal Ministero dei Lavori Pubblici) ed applicando poi le aliquote indicate con apposita delibera del Consiglio Comunale ;
  2. per le costruzioni ad uso turistico : il costo di costruzione si determina come prodotto della superficie complessiva di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977 per il costo base di cui all’art. 14 della L. 392/78 (anch’esso aggiornato ai nuovi valori di volta in volta disposti con decreto ministeriale) ed applicando poi le aliquote indicate con apposita delibera del Consiglio Comunale ;
  3. per le costruzioni ad uso direzionale e commerciale : il costo di costruzione si determina come indicato alla precedente lettera "b" previa applicazione del coefficiente correttivo 0,857 al fine di ottenere la perequazione del costi effettivi per gli immobili destinati ad attività direzionale e commerciale;


13.3.2 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualsiasi sia la destinazione d’uso, la perizia sintetica di cui al comma precedente dovrà inoltre essere rapportata all’entità dell’intervento previsto mediante applicazione dei seguenti coefficienti correttivi :

  1. per gli interventi di conservazione, restauro e risanamento conservativo : 0,08
  2. per gli interventi di ristrutturazione edilizia R1 : 0,20
  3. per gli interventi di ristrutturazione edilizia R2 : 0,30
  4. per gli interventi di ristrutturazione edilizia R3 : 0,50
  5. per gli interventi di ristrutturazione urbanistica (U1 e U2) : 1,00
  6.  
13.3.3 E’ facoltà del richiedente la concessione produrre, in luogo della perizia sintetica di cui ai commi precedenti, una stima analitica del costo delle opere. Detta stima dovrà comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte in ogni sua parte ed essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione. Detta stima sarà redatta sotto forma di perizia giurata, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singole opere previste dal progetto i prezzi unitari delle medesime desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale.

13.3.4 Per manufatti non valutabili in termini di superficie e/o di volume (piscine, campi da tennis, ecc.) non è ammessa la perizia sintetica e deve necessariamente essere prodotta la perizia analitica di cui al comma precedente.




(1) Potere già attribuito al Ministro dei Beni Culturali dall’art. 82, comma 9, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, come modificato dall’art.1 della legge 8 agosto 1985, nr. 431 ed oggi attribuito allo stesso Ministero dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 490/99.

(2) già art. 7 della L. 1497/39

(3) già art. 7 della L. 1497/39

(4) già art. 7 della L. 1497/39