REGOLAMENTO
EDILIZIO
Allegato "G"
DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SEDI DI ATTIVITA’ RICETTIVE E DI PUBBLICI
ESERCIZI
(introdotto con del. C.C.
346/00)
1.1 DEFINIZIONI:1.1.1 STRUTTURE ALBERGHIERE
Alberghi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
1.1.2.2 OSTELLI PER LA GIOVENTÙ: sono strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani; tali strutture possono essere gestite anche in forma imprenditoriale.
1.1.2.3 AFFITTACAMERE: sono strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.
1.1.2.4 CASE APPARTAMENTI VACANZE: sono unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti in modo non occasionale; la gestione deve essere organizzata per l'affitto di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.
1.1.2.5 AGRITURISMO: sono strutture ubicate in edifici o fondi rurali che mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli; la capacità ricettiva e le altre attività compatibili sono indicate nell'art.6 della L.R.75/94; la gestione deve essere effettuata da imprenditori agricoli.
1.1.2.6 RESIDENCE: sono le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono e/o plus locali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale.
1.1.2.7 CAMPEGGI: sono esercizi
ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree
recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
1.2.1.2 STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE
1.2.1.2.2 AFFITTACAMERE -
CASE APPARTAMENTI VACANZE
Per le attività suddette,
poiché prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi
destinazione abitativa, le disposizioni in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche si intendono soddisfatte quando è garantita
la visitabilità. Valgono le disposizioni di legge applicabili per
l'edilizia residenziale.
1.2.3 La classificazione sopra esposta vale come riferimento per individuare le prescrizioni a cui l'intervento edilizio da realizzare è assoggettato in relazione al grado di fruibilità correlato alla tipologia ricettiva.
1.2.4 Deve inoltre essere sempre garantita la visitabilità condizionata che assicuri la possibilità di fruizione della struttura mediante personale di aiuto anche per persone a ridotta o impedita capacita motoria. Pertanto deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata con citofono al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2, comma 3, del d.p.r. 503/96. Eventuali problemi di accessibilità a strutture ricettive che occupano solo parti di edifici e che sono ubicate ai piani alti, possono essere affrontati anche con l'adozione di mezzi ausiliari particolari - carrozzine montascale, "scoiattoli", ecc., comunque efficaci oltre che vantaggiosi in termini alternativi alla esecuzione di interventi alle strutture e relativi accordi di natura condominiale, nonché in termini economici.
1.2.5 In particolare per
le attività alberghiere si rammenta che :
1.2.5.3 Le disposizioni di cui sopra si applicano per gli interventi da eseguire in esercizi alberghieri che in base alla normativa regionale vigente sono classificati a 4 - 5 stelle, poichè per essi sussiste l'obbligo di avere tutte le camere dotate di servizio igienico.
1.2.5.4 Viceversa per gli esercizi per i quali non sussiste tale obbligo, la tipologia d'intervento sopra descritta (la realizzazione di servizi igienici), può comportare, in alternativa alla realizzazione di servizi igienici esclusivi "anti-barriera", la realizzazione di un servizio igienico comune al piano, conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, fermo restando che lo stesso dovrà essere ubicato nelle immediate vicinanze delle camere ove possono essere ospitati i soggetti portatori di handicap.
Tale dotazione è quindi da ritenersi obbligatoria anche nei casi di adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche nelle strutture ricettive alberghiere.
Pertanto, qualora tali adeguamenti siano soggetti a richiesta di deroga, è ammissibile l'installazione del sanitario "w.c.-bidet" su conforme parere dell’Azienda Sanitaria Locale.
2. PUBBLICI ESERCIZI
2.1.2 SOMMINISTRAZIONE TIPO
"B"
Bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari.
2.1.3 ESERCIZIO TIPO "C"
Sale da ballo, sale da gioco,
locali notturni, stabilimenti balneari compresi i circoli privati.
2.2.1.4 Per ogni esercizio pubblico, comunque classificabile, deve essere assicurata la visitabilità in modo che gli arredi fissi non costituiscano ostacolo o impedimento alcuno.
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